Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9578/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9578/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mercone, presso il cui studio elettivamente Parte_1
domicilia in S. Maria Capua Vetere (CE), alla Piazza Salvo d'Acquisto n. 1
-attore-
Nei confronti di
(P. IVA ), in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t. Avv. Amedeo Gagliardi, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Vicedomini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3
-Convenuta-
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.02.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la società Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la Controparte_1 responsabilità della Società convenuta per i danni causati alla parte attrice;
condannare quest'ultima al taglio periodico degli alberi, dei rami e delle sterpaglie, con le indicazioni che il Tribunale darà
pagina 1 di 5
condannare sempre la Società convenuta al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 49.400,00 (€ 24.700,00 x 2 anni – (2016 e
2017), o di quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà dovuta emettersi ogni altro provvedimento di Legge, con vittoria di spese, diritti ed onorario, IVA e CPA come per Legge”.
In particolare, l'attore assumeva di essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno siti in Calvi
Risorta, alla Via Casilina, confinanti con il fondo di proprietà di e Controparte_1 lamentava l'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di quest'ultima sul proprio fondo, al punto che i rami delle piante invadevano completamente la strada e gli impedivano di accedere al proprio terreno, inoltre l'ombreggiamento creato dagli alberi ad alto fusto, presenti sulla particella della società convenuta, avrebbe inciso sulla produttività del terreno.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna dell'attore alle spese e competenze del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo evidente la temerarietà della lite sollevata.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25/02/2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale si osserva quanto segue.
Si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: l'attore assumeva di essere proprietario di appezzamenti di terreno siti in Calvi Risorta, sulla Via Casilina, censiti in catasto al Foglio 15, particelle 242, 250, 158 e 216 confinanti a sud con le Autostrade del Sole A1 Milano -Napoli e particelle 308, 310 e 312 confinanti a nord con le Autostrade del Sole A1 Milano -Napoli. Inoltre, sosteneva che il fondo confinante, di proprietà della società era carente di Controparte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto riguardo alla potatura degli alberi, per cui i rami avrebbero invaso parte dell'accesso ai fondi di sua proprietà. Con lettera raccomandata A/R del
25.01.2016 l'attore invitava la società convenuta ad eseguire i necessari lavori di manutenzione e di pulizia del fondo, evidenziando che le erbacce avrebbero potuto causare incendi. Con comunicazione del 25.02.2016 la società convenuta informava l'attore di aver inserito quella zona nel “Piano di manutenzione e regolazione del verde” e successivamente, con altra nota, comunicava di aver effettuato l'intervento richiesto. Con successiva lettera raccomandata del 19.07.2016 l'attore lamentava alla convenuta la parziale realizzazione dei suddetti lavori ed affermava che per molti anni avrebbe subito danni alle colture, nonché gli sarebbe stato impedito l'accesso ad alcuni fondi di sua proprietà, in quanto i rami delle piante avrebbero invaso completamente la strada, impedendogli di seminare e raccogliere circa dieci moggia di terreno. Il sig. , a sostegno della propria tesi, incaricava il dott. Pt_1
pagina 2 di 5 agr. per descrivere i luoghi e valutare i danni, infatti, nella relazione di parte, si Persona_1 legge della presenza di alberi ad alto fusto sulla proprietà di che Controparte_1 pregiudicherebbe la coltivazione nelle porzioni di terreno di proprietà dell'attore, in particolare risulterebbero danneggiate dal diretto ombreggiamento le piante di olivo e le porzioni di terreno seminativo e seminativo in serra, quantificando il danno subito dall'attore in € 24.700,00 per anno.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato
“danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/ 11/2006; Cass. n. 1948 del
10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 6101 del12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ossequio a tale principio, nel caso in esame, sarebbe stato onere del sig. fornire la prova dei Pt_1
danni subiti, ma, in base agli atti di causa, non può dirsi che il prescritto onere probatorio sia stato assolto.
Sul punto, si ritiene opportuno distinguere i danni richiesti dall'attore, che si sostanziano in due tipi di danno: le spese per la pulizia della strada di accesso al fondo e la riduzione di produttività delle diverse pagina 3 di 5 coltivazioni, presenti sul terreno, a causa dell'ombreggiamento, proveniente dagli alberi ad alto fusto, piantati sulla proprietà della società convenuta.
Per quanto riguarda le spese per la pulizia della strada di accesso, non ci sono elementi sufficienti a consentire la quantificazione del danno, in quanto la stima effettuata dal ctp (€ 700,00), è basata su congetture e non su fatti: la stima eseguita, infatti, presuppone che il sig. abbia eseguito la pulizia Pt_1
della strada vicinale per tutta la sua lunghezza e che lo abbia fatto due volte nell'arco dell'anno, ma di quanto presupposto non c'è alcun riscontro probatorio. Si precisa che la prova testimoniale, non ammessa, non avrebbe cambiato l'esito di tale giudizio, in quanto nessun capitolo di prova è stato articolato in merito alle volte in cui il sig. ha effettivamente provveduto alla pulizia della strada e Pt_1
alle modalità adottate per tale pulizia.
Per quanto riguarda, invece, il secondo tipo di danno lamentato, ossia quello relativo alla minor produttività dei terreni a causa dell'ombreggiamento, seppur in astratto sia configurabile tale tipo di danno, tuttavia, nel caso di specie, si ritiene non raggiunta la prova, in quanto la stima eseguita dal ctp e differenziata per tipo di coltivazione, tiene conto, in realtà, del solo elemento dell'estensione del terreno interessato dall'ombreggiamento, operando calcoli presuntivi, che non tengono conto di altri fattori che potrebbero aver inciso sulla produttività; tra l'altro, né dalla ctp né dagli atti di causa, emerge la effettiva produttività della parte dei terreni non interessata dall'ombreggiamento, elemento necessario per operare il raffronto con la parte in ombra. Si precisa, che non si è ritenuto possibile nemmeno disporre una ctu tecnica, che tenesse conto della situazione generale dei terreni, al fine di accertare l'effettiva incidenza dell'ombreggiamento sulla produttività degli stessi, in quanto i danni sono stati richiesti con riguardo alle annate 2016 e 2017, per cui, essendo mutato lo stato dei luoghi e non essendoci alcun riferimento alla produttività effettiva dei terreni de quibus in quegli anni e in quelli precedenti, al fine di effettuare un raffronto, non sarebbe stato possibile eseguire alcun accertamento.
Sarebbe stato onere di parte attrice attivare nell'immediatezza un'atp per cristallizzare lo stato dei luoghi.
Ciò precisato, la domanda proposta dal sig. andrà rigettata per mancanza di prova dei Parte_1
danni e del nesso di causalità, con assorbimento delle ulteriori questioni.
Con riguardo alle spese di giudizio le stesse seguono la soccombenza, non ravvedendo ragioni valide che possano giustificarne la compensazione e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, data la semplicità delle questioni trattate e la mancata escussione dei testi, di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 52.000,00) e dell'attività posta in essere.
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il sig. al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in € 3809,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge
S.M.C.V., 24/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 5 di 5