TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/09/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3720/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3720/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 12 settembre 2025, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso presentato il 19 maggio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma (località Alberi di Vigatto), il 20 settembre 2009, che dalla loro unione è nata (il 29 ottobre 2010) la figlia , che la loro separazione era stata oggetto di decreto di Per_1 omologa emesso da questo Tribunale in data 27 luglio 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatti presupposti, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie, e a queste funzionali, di prevalente natura patrimoniale). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso presentato congiuntamente.
La causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle loro allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui l'assegnazione, almeno temporanea, della casa familiare) e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Occorre nondimeno prendere atto delle ulteriori condizioni, in quanto riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 20 settembre 2009, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 183, Parte 2, Serie A, Anno 2009 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto datato 29 aprile 2025 e depositato il 19 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3720/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 12 settembre 2025, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso presentato il 19 maggio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma (località Alberi di Vigatto), il 20 settembre 2009, che dalla loro unione è nata (il 29 ottobre 2010) la figlia , che la loro separazione era stata oggetto di decreto di Per_1 omologa emesso da questo Tribunale in data 27 luglio 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatti presupposti, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie, e a queste funzionali, di prevalente natura patrimoniale). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso presentato congiuntamente.
La causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle loro allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui l'assegnazione, almeno temporanea, della casa familiare) e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Occorre nondimeno prendere atto delle ulteriori condizioni, in quanto riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 20 settembre 2009, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 183, Parte 2, Serie A, Anno 2009 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto datato 29 aprile 2025 e depositato il 19 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2