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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3793 - 2024 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentata e difesa dall'avv. GIGANTE ILARIA Parte_1
E
LL GIUSEPPE – rappresentato e difeso dall'avv. BITONTO
ALESSANDRO
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 01/12/2024 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
1
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale conclusa innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Taranto in data 26 agosto 2021, trascritto nei registri del predetto ufficio al N.
184, P. 2, S. C, anno 2021 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al N. 231, P. 2, S. C, anno 2021;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 05/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale conclusa innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Taranto in data 26 agosto 2021, trascritto nei registri del predetto ufficio al N. 184, P. 2, S. C, anno 2021 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al N. 231, P. 2, S. C, anno
2021. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione
2 innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Taranto nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 28-1-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 01/12/2024 da e Parte_1
GIUSEPPE LL, così provvede:
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
12/10/1991 nel Comune di Taranto da , nata a Parte_1
TO (TA) il 17/05/1969, e LL GIUSEPPE, nato a [...]
3 (TA) il 25/11/1968, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto
dell'anno 1991, parte 2, serie A, numero 328;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 28-1-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/02/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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