Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.