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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10270/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
e n. q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore (Avv.ti PERIA Persona_1
GIACONIA FRANCESCO E RAIMONDI SABINA)
ricorrenti
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna le parti ricorrenti a rimborsare all' le spese di lite, liquidate in € CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.500,00 per onorari (oltre spese generali, IVA e CPA), ponendo a carico degli stessi anche le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a carico della figlia minore delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni indicate,
sulla scorta di una accurata disamina della minore e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite devono essere poste a carico delle parti soccombenti in assenza della dichiarazione relativa alla titolarità di una situazione reddituale inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002, e che vanno conseguentemente poste a carico dei ricorrenti anche le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 1* luglio 2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10270/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
e n. q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore (Avv.ti PERIA Persona_1
GIACONIA FRANCESCO E RAIMONDI SABINA)
ricorrenti
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna le parti ricorrenti a rimborsare all' le spese di lite, liquidate in € CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.500,00 per onorari (oltre spese generali, IVA e CPA), ponendo a carico degli stessi anche le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a carico della figlia minore delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni indicate,
sulla scorta di una accurata disamina della minore e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite devono essere poste a carico delle parti soccombenti in assenza della dichiarazione relativa alla titolarità di una situazione reddituale inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002, e che vanno conseguentemente poste a carico dei ricorrenti anche le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 1* luglio 2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro