Sentenza 23 giugno 2014
Massime • 1
Proposta ex art. 355 cod. proc. civ. querela di falso in grado di appello e rimessa la stessa al tribunale con ordinanza della corte di appello (quando essa reputi rilevante, a fini decisori, il documento denunciato di falso), la relativa sentenza, poiché resa all'esito di un giudizio a tutti gli effetti di primo grado, è impugnabile con appello, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., e non con ricorso per cassazione, che se ugualmente proposto va dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 23/06/2014, n. 14153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14153 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2014 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15709/2013 proposto da:
NA IE [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato DEL VESCOVO Matteo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29C-O, presso L'ISTITUTO CENTRALE DELL'AVVOCATURA, rappresentato e difeso dall'avvocato INCLETOLLI Flavia, giusta delega in calce al ricorso notificato;
- resistente -
e contro
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 20625/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato Del Vescovo Matteo difensore della ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per l'accoglimento del ricorso;
è presente l'Avvocato Incletolli Flavia difensore del resistente che non è stata autorizzata dal Presidente all'intervento perché non costituita ritualmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. IN LA ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e "nei confronti" del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avverso la sentenza del 19 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma, adito da essa ricorrente con citazione per la decisione su una querela di falso, che era stata proposta in un giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma in materia locativa, ha dichiarato inammissibile la domanda per nullità assoluta della citazione introduttiva e dei conseguenti atti del procedimento in ragione del difetto in capo alla ricorrente del jus postularteli, che era stata esercitato ai sensi dell'art. 86 c.p.c., sulla base della propria qualità del titolo di abocado conseguito in Spagna.
p.
2. Gli intimati non hanno resistito al ricorso.
p.
3. L'INPS, tuttavia, ha depositato copia notificata del ricorso con in calce una procura conferita all'Avvocato Flavia Incletolli. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato proposto contro una sentenza resa in primo grado, la quale avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello a norma dell'art. 339 c.p.c.. Evidentemente, parte ricorrente, nell'erronea supposizione che, essendo insorto il giudizio di falso a seguito di incidente nell'ambito di un giudizio di appello, il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma si dovesse considerare come un giudizio pendente in appello.
Ma una simile idea non ha fondamento.
Queste le ragioni.
p.
2. L'art. 355 c.p.c., disciplina l'ipotesi in cui nel giudizio di appello "è proposta querela di falso", e, dunque, il caso della proposizione della querela in via incidentale nel giudizio di appello, prevedendo che "il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa davanti al tribunale". Tale disposizione è coerente alla previsione dell'art. 221 c.p.c., che ammette che la querela possa proporsi, oltre che in via principale, cioè con una vera e propria azione, introdotta con le forme con cui si introduce una normale azione diretta a tutelare un diritto, con un'azione esercitata "in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato". La previsione dell'art. 355 c.p.c., che il giudizio di appello - una volta che il giudice d'appello abbia considerato rilevante il documento - sia sospeso e che la "causa di falso" in essa introdotta sia rimessa al tribunale, quando si colleghi sia alla circostanza che il giudice d'appello può essere anche lo stesso tribunale (nel caso di appello contro sentenza resa dal giudice di pace), sia e soprattutto con il fatto che l'art. 9 c.p.c., comma 2, nel disciplinare la competenza del tribunale preveda come oggetto della sua competenza per materia il giudizio sulla querela di falso, palesa in modo indubbio che il giudizio sulla querela di falso incidentale al giudizio di appello sul merito è immaginato dal legislatore come un giudizio di primo grado.
Il principio di diritto che deve enunciarsi è, pertanto, il seguente: "il giudizio sulla querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 355 c.p.c., che il giudice d'appello - se ritenga rilevante il documento impugnato di falso - deve rimettere al tribunale, dev'essere considerato come giudizio di primo grado. Ne discende che la sentenza resa su di esso è impugnabile l'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro di essa proposto dev'essere dichiarato inammissibile".
p.
3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. p.
4. Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto la costituzione dell'I.N.P.S. tramite la procura conferita sulla copia notificata del ricorso, depositata nell'imminenza della pubblica udienza, non è da ritenere rituale.
È, infatti, principio consolidato nel regime anteriore alla modifica dell'art. 83 c.p.c., comma 2, operata dalla L. n. 69 del 2009, che "Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83 cod. proc. civ., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall'art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata;
in difetto dell'osservanza di una di tali necessarie forme, il ricorso è, pertanto, inammissibile" (Cass. n. 9462 del 2013). Nella specie, non avendo notificato e depositato controricorso, l'I.N.P.S. avrebbe potuto costituirsi per partecipare alla discussione solo dando procura notarile o per scrittura privata autenticata da notaio.
Per tale ragione il suo procuratore non è stato ammesso a partecipare alla discussione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 15 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014