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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira , in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., all'udienza del 21/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 31 /2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico , presso lo studio dell'Avv. GIULIANA MURINO, Avv.
FABRIZIO RODIN, GIORGIO RODIN e TEODORO RODIN che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA DELITALA N.2 CAGLIARI, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIANTONIETTA PIRAS e
ALESSANDRO DOA in virtù di procura generale alle liti
- opposto–
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Signora in data 05 gennaio 2024, dopo aver depositato regolare Parte_1
atto di dissenso, proponeva ricorso in opposizione alle risultanze del procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato
1 all'accertamento del requisito sanitario richiesto per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3.
Nel detto ricorso l'opponente ha censurato le conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio, Dr. Persona_1
Nel procedimento di ATPO il CTU ha ritenuto l'opponente affetto da diverse patologie e, in particolare “cardiopatia ischemica e ipertensiva, gozzo multinodulare, esiti di fratture di: femore destro, gamba sinistra (tibia e perone), omero destro, soma dei metameri D6, D7, D1, D12 ed L3.”
Il CTU, all'esito degli accertamenti, ha concluso che il complesso delle patologie della
Signora non fosse tale da determinare, relativamente alla domanda di Parte_1 invalidità civile e di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Quanto al riconoscimento della condizione di disabilità per i benefici di cui alla L.
104/1992, rilevava che, pur configurandosi, in capo alla una minorazione fisica Pt_1
stabilizzata con conseguente difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale, non determinava una limitazione dell'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Concludeva, pertanto, per l'esclusione della condizione di cui alla L. 104/1992, art. 3, comma 3.
La difesa opponente ha lamentato una carenza di motivazione della perizia rispetto alle conclusioni raggiunte, l'omessa indicazione dei criteri valutativi, l'omessa valutazione della difficoltà di deambulazione in ambiente extradomestico, risultante dalla documentazione specialistica in atti non tenuta adeguatamente in conto dal CTU,
l'omessa distinzione fra i due criteri dell'impossibilità a deambulare e quello della assenza di autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita. In ordine all'accertamento dello status di disabilità ex L. 104/92, art 3, evidenziava l'assenza di previa analisi dell'incidenza patologica e, in generale, una carenza di motivazione.
L'opponente, pertanto, previo il richiesto rinnovo della CTU, concludeva per l'accertamento in capo all'opponente della necessità di assistenza continua per ottenere l'indennità di accompagnamento e l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui alla L. 104, art. 3, comma 3, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
2 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
§§§§
Le censure mosse alla valutazione del consulente in ordine all'accertamento del requisito sanitario per il beneficio invocato appaiono infondate e devono, perciò, essere rigettate.
Il consulente tecnico d'ufficio, Dr. ha effettuato un accurato Persona_2 esame della condizione sanitaria dell'opponente, individuando e valutando adeguatamente tutte le diverse patologie da cui è affetta. Ha spiegato puntualmente le motivazioni che lo hanno condotto a ritenere che, nonostante le diverse patologie, la condizione sanitaria della non determinasse la necessità di assistenza personale Pt_1 continuativa e permanente, utile per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, e neppure che la versasse nella condizione di disabilità di cui Pt_1 alla L. 104/1992, art. 3, comma 3, non configurandosi una limitazione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Dalla perizia risulta che è stato fatto accurato esame obiettivo della paziente ed
è stato dato conto di tutta la certificazione medica prodotta dalla ricorrente. Invero, non sussistono contraddizioni fra la situazione sanitaria emersa dalle certificazioni e quella esposta dal CTU e non vi sono elementi tali da far ritenere errata la conclusione a cui è pervenuto in CTU all'esito delle operazioni peritali.
In particolare:
-quanto alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, dalla scheda di
“valutazione dell'autosufficienza” compilata dal CTU dott. in sede di visita è Per_1
risultato che la Signora è in grado di compiere in autonomia la quasi totalità Pt_1
delle attività riportate in scheda, con esclusione delle attività di “accudire al governo della casa” e delle “particolari prestazioni infermieristiche”;
- quanto alla sua capacità di deambulazione, dall'esame obiettivo effettuato in sede di perizia risulta, che la signora abbia difficoltà ma abbia una “deambulazione Pt_1
autonoma possibile con aiuto o con appoggio, passaggi posturali eseguiti autonomamente”, circa l'attendibilità della scheda di valutazione dell'autosufficienza si richiama quanto evidenziato dal CTU dott. in sede di risposta alle osservazioni Per_2 alla CTU: “Il contenuto della scheda si basa, come già specificato nella bozza “sulla sua
(del CTU) personale esperienza, non potendo certo assistere personalmente a tutte le
3 funzioni riportate nella scheda” se fosse effettuata su base anamnestica, come viene effettuata ai fini diagnostici terapeutici, si potrebbero ottenere delle informazioni
influenzate dal perseguimento del beneficio richiesto e pertanto non valide dal punto di vista medico legale”.
Da quanto emerso in perizia, pertanto, è escluso che la signora debba essere Pt_1
aiutata a vestirsi e a lavarsi, e che la stessa abbia grave insufficienza statico-dinamica che le consentirebbe solo piccoli spostamenti, come sostenuto da parte opponente.
Tali circostanze, invero emergono nella relazione geriatrica del 22.11.2022, ma non sono state verificate obiettivamente e, come visto, sono escluse dall'esame obiettivo effettuato dal CTU in sede di visita tra l'altro in epoca successiva alla medesima relazione fisiatrica.
Neppure risulta verificata la ridotta capacità deambulatoria della ricorrente in ambiente extradomestico, in ogni caso tale eventuale limitazione non sarebbe sufficiente a giustificare la necessità di un'assistenza personale continua e permanente, sia con riferimento all'indennità di accompagnamento che con riferimento alla condizione di disabilità ex art. 104/1992, art. 3, comma 3, come ben spiegato dal CTU dott. Per_2
nella risposta alle osservazioni di parte opponente alla CTU del procedimento di ATPO:
“Lo scrivente ritiene che possedere una parziale autonomia al di fuori delle mura domestiche, così come non essere in grado di utilizzare i mezzi pubblici (incapacità solo ipotizzata) non configuri l'incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita.
3. in merito alla “valutazione della incidenza dell'handicap sulla sfera sociale e di relazione della ricorrente” si rileva che le limitazioni funzionali della ricorrente sono minime come è minima la riduzione dell'autonomia personale si può quindi con certezza affermare che nel caso in esame siamo molto lontani dal ritenere che si possa configurare una limitazione dell'autonomia personale, da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.”
Deve, infine, sottolinearsi che le conclusioni medico legali medico - legali rassegnate dal consulente risultano conformi al consolidato orientamento espresso in materia dalla
Sezione Lavoro della Suprema Corte (cfr. ex multis ordinanza Cass. Civ. n. 5068/2018,
e 8557/2018 sentenza n. 26092/2010, 609/2014 e 15882/2015) da cui si evince che non
è sufficiente ad integrare il requisito richiesto dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento la mera difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita, bensì l'impossibilità, non sussistente nel caso che ci occupa.
4 In conclusione il ragionamento del CTU appare logico, esente da vizi e non si ritiene che abbia violato i criteri valutativi dettati dal D.M. 55/2014, e supportato dall'esame obiettivo.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, non sussistono motivi per discostarsi dalle conclusioni del medesimo CTU, tenuto conto anche che la difesa opponente non ha mosso censure decisive in ordine alla valutazione medico legale né indicato specificamente errori e/o lacune nei metodi di valutazione applicati dal CTU.
Il Tribunale, pertanto, rigetta il presente ricorso in opposizione.
Nulla dispone sulle spese avendo l'opponente comprovato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 152 disp att. cpc e dell'art. 42, comma 11°, del D.L.
269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n.
115 del 2002.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da ai sensi dell'art. Parte_1
445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 21/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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