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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 224/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Arcangeli ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini 44;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Gustavo Controparte_1
Iandolo e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
799/2024, pubblicata in data 24 gennaio 2024, non notificata.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 799/2024 pubblicata in
CP_ data 24.1.2024 nel giudizio R.G. 28736/2023, non notificata, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad €
850,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART. 4 DEL DM 55/2014 CP_ COMMA 1BIS. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia decidere secondo giustizia in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia compensare le spese del presente grado di giudizio.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, pronunciando nel processo introdotto da
[...]
CP_ per ottenere il pagamento dall' dell'indennità d'accompagnamento, essendo già stato Pt_1
CP_ riconosciuto il requisito sanitario con il decreto di omologa notificato all' in data 8 maggio
2023, nella contumacia dell' convenuto riconosceva il diritto del ricorrente alla suddetta CP_1
CP_ indennità e condannava l' alla corresponsione dei conseguenziali ratei maturati. Condannava, altresì, l' a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 850,00, oltre spese generali, CP_1
iva e c.p.a., con distrazione in favore del difensore antistatario.
2. In data 2 febbraio 2024 depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. Parte_1
434 c.p.c. sulla base di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate nel maggior importo di € 1.863,00, con conseguente condanna dell'Istituto a rifondergli la differenza rispetto a quanto già attribuito.
A sostegno dell'impugnazione lamentava la violazione del D.M. n. 55/2014 e del successivo DM n.
37/2018, per avere il Tribunale liquidato gli oneri di lite in misura insufficiente perché inferiore ai minimi, trattandosi di controversia rientrante nello scaglione di valore compreso fra € 5.201 ed €
26.000.
Nel secondo motivo contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M.
55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) per non avere il giudice di prime cure applicato la maggiorazione del 26 % del compenso per il professionista qualora “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione
2 all'interno dell'atto”. CP_ L' si costituiva in appello rimettendosi, per le spese del primo grado, alla valutazione di giustizia di questa Corte e chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
3. L'appello è fondato.
Osserva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 e s.m. (da applicare ratione temporis alla regolamentazione degli oneri del giudizio di primo grado), come da ultimo aggiornato dal DM
147/2022, all'articolo 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
-il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'articolo 4, comma 1, di tale decreto;
-anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
-proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere, però, esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
-ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
Inoltre, tenuto conto della data di emissione della sentenza oggi impugnata, la liquidazione doveva
3 essere effettuata tenendo conto delle modifiche apportate al DM 55/2014 ad opera del DM
147/2022 che, come in precedenza richiamato, ha espunto l'inciso “di regola” dall'articolo 4, comma 1, prevedendo, invece, che i valori medi tariffari “possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, con ciò ponendo un limite definitivo alla facoltà di aumento o riduzione dei compensi che, quindi, allo stato attuale non possono essere liquidati al di sotto dei minimi, nemmeno motivando la decisione.
4. Secondo i parametri dell'articolo 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio, nel caso di specie, è quello previsto per le cause previdenziali/assistenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”.
Infatti, è pacifico che si tratti di causa assistenziale, avendo ad oggetto il pagamento dell'indennità di accompagnamento.
Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione della controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.200,01 a 26.000,00” sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00, non essendo stata svolta attività istruttoria.
5. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la
Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti - quanto meno in parte - nel caso di specie.
Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M.
n. 55/2014 s.m. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
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6. Il secondo motivo di gravame, relativo all'applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M.
55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) non merita, invece, accoglimento poiché gli atti depositati non possono essere considerati come navigabili, permettendo esclusivamente la consultazione dei documenti mediante il link di riferimento, senza la possibilità di ricerca testuale all'interno degli stessi.
7. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e con la già disposta distrazione
CP_ in favore del procuratore antistatario, con conseguente condanna dell' in conformità. CP_ Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari a € 1.015,00, ossia la differenza tra quanto riconosciuto in questa sede e la somma riconosciuta dal Tribunale);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
P.q.m.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna CP_ l' a rimborsare ad le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella Parte_1 maggior somma di € 1.865,00 per compenso, comprensiva dell'importo di € 850,00 già liquidato nell'impugnata sentenza, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario. CP_ Condanna l' a rimborsare ad le spese di lite dell'odierno giudizio d'appello che Parte_1 liquida nella somma di € 250,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del 19 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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