Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4119/2019 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice premesso che nel verbale del 17.10.2024 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023
per il giorno 12.12.2024;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dai procuratori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4119/2019 r.g.a.c.
TRA
1
rappresentante p.t., con sede in Napoli, Viale Margherita n.73, rappresentata e difesa dall'avv.Umberto d'Aragona (c.f.: con il quale elettivamente C.F._1
domicilia in Napoli al Centro Direzionale – Isola G8 presso la Soc.Lex Consult s.r.l.
PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ) residente in [...]alla Controparte_1 C.F._2
Via Piazzale San Michele n.5, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Musto
(c.f. ) e Mario Olivieri (c.f.: ) presso lo C.F._3 C.F._4
studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Meridionale n.47
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
, (c.f.: residente in [...]alla Controparte_2 C.F._5
Via V. De Giaxa n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. VI UC
(c.f.: ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._6
Via R.Calvanico n.13.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: provvigione mediatore
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entra-
ta in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono rite-
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nersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costi-
tuzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione ritual-
mente notificato, la in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2
citava in giudizio le SIg.re e , innanzi al Tri- Controparte_1 Controparte_2
bunale di Napoli, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni, così come precisa-
te in occasione delle note n. 1 ex art. 183 VI comma Cpc: “1) Accertare e dichiarare che l'affare intervenuto tra la SI.ra e , avente ad Controparte_1 Controparte_2
oggetto la compravendita relativa all'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Louis
Armstrong, n. 83, e precisamente appartamento riportato al Catasto Fabbricati di Napo-
li., al foglio 7, particella 184, subalterno 48, è stata occasionata dall'attività di interme-
diazione svolta dalla - nella persona del legale rappre- Parte_2
sentante p.t., SI. che - all'esito di una ingente attività di ricerca e Controparte_3
promozione dell'affare - ha individuato l'acquirente, ha messo in relazione le parti, ha prospettato le condizioni e caratteristiche dell'affare, ha instaurato e condotto larga parte della trattativa, procurando la conclusione dello stesso, con conseguente diritto della stessa a percepire le provvigioni così come pattuite;
2) Per l'effetto condannare la SI.ra
, in qualità di incaricante venditrice al pagamento di Euro Controparte_1
6.039,00 (seimilatrentanove\00) comprensiva di IVA al 22% (€ 4.950,00 sorta capitale
+ Iva 22%); la SI.ra , in qualità di acquirente al pagamento di € Controparte_2
5.490,00 (Euro cinquemilaquattrocentonovanta/00) comprensiva di IVA (€ 4500,00 sor-
ta capitale + Iva 22%), , a titolo di provvigioni pattuite in favore dell'agenzia
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., il tutto maggiorato da inte- Parte_3
ressi legali e moratori, rivalutazione dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo,
ovvero della maggiore o minore somma che riterrà l'Esimio Giudicante, anche in via equitativa o in base ai criteri sussidiari stabiliti dall'art. 1755 c.c., all'esito del Giudizio,
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sulla base delle risultanze istruttorie del procedimento, ovvero in via ancor subordinata condannare la convenuta SI.ra , in qualità di incaricante vendi- Controparte_1
trice e/o la SI.ra , in qualità di acquirente, al pagamento sempre a Controparte_2
titolo di provvigione, della maggiore o minore somma che riterrà l'Esimio Giudicante,
anche in via equitativa in base ai criteri di cui all'art. 1758 c.c., sulla base delle risultan-
ze istruttorie del procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) Sin
d'ora si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia emettere ordinanza – ingiunzione, ex art. 186 Ter C.p.c., ovvero ordinanza provvisoria di pagamento ex art. 186 quater C.p.c;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, e con attribuzione al sottoscritto pro-
curatore anticipante”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.05.2019 si costituiva in giudizio la convenuta SI.ra , la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “1.in via preliminare rigettare l'istanza di emissione delle ordinanze antici-
patorie ex artt. 186 ter e quater c.p.c. per i motivi su esposti, 2. ancora in via preliminare accertare e dichiarare improcedibilità domanda attorea per mancato invio a tutti i con-
venuti dell'invito alla stipula di una convenzione assistita ex artt. 2 e ss. del D.L. 132/14
convertito con modificazione nella L. 162/14; 3. nel merito rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.06.2019 si costituiva in giudizio la convenuta SI.ra chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusio- Controparte_1
ni: “1) Preliminarmente, rigettare le richieste di emissione dell'ordinanza - ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. ovvero dell'ordinanza provvisoria di pagamento ex art. 186 quater c.p.c. formulate dalla in persona del l.r.pt, siccome Parte_4
prive dei presupposti di legge per la loro concessione;
2) Nel merito, rigettare la do-
manda proposta dalla in persona del l.r.p.t., siccome Parte_2
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infondata, tanto in fatto quanto in diritto, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto”
All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 13 giugno 2019
il G.I. si riservava sulla preliminare eccezione di improcedibilità con ordinanza emessa in pari data il Giudice, ritenendo che la fattispecie de quo non rientrasse tra quelle per cui fosse obbligatoria la negoziazione assistita, rinviava la causa all'udienza del
16/03/2020 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma C.p.c,-
Ammesse ed espletate le prove richieste dalle parti all'udienza del 17.10.2024
le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la deci-
sione, rinviava la stessa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
12.12.2024, con termine fino a 10 giorni prima per note. Per tale ultima udienza veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c.,-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce delle eccezioni e deduzioni formulate dalle parti nonché dall'esame della documentazione prodotta agli atti di causa e dall'istruttoria complessivamente considerata, questo tribunale ritiene che la domanda così come proposta dalla
[...]
debba essere accolta per le motivazioni di seguito riportate. Parte_5
Preliminarmente va confermata l'ordinanza del 13/06/20219, con la quale si riteneva che la presente procedura non rientrasse tra quelle per cui fosse obbligatoria la negozia-
zione assistita ex art. 3, co. 1, D.L. n.132/2014, conv. in L. 162/2014,. laddove è espres-
samente previsto che “Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumato-
ri”; ciò per cui va dichiara la procedibilità del giudizio.
Il diritto del mediatore alla provvigione risulta nella fattispecie evidente, risultando provato sia documentalmente che dall'istruttoria orale, l'attività di intermediazione
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espletata da parte attrice, ai fini della conclusione dell'affare successivamente realizzato tra le parti.
Ed invero appare evidente come la Soc. abbia effettiva- Pt_2 Parte_5
mente messo in contatto i contraenti ai fini della conclusione della compravendita.
La circostanza che le parti si siano accordate solo successivamente sul valore da attri-
buire all'immobile ai fini della compravendita nulla toglie all'attività di intermediazione espletata da parte attrice.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l'attività del mediatore sia da riconoscersi come causa effi-
ciente per il buon esito dell'affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall'intermediario) all'accordo definitivo, sia dall'attività concretamente svolta dall'agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la con-
clusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non ri-
chiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nes-
so eziologico diretto ed esclusivo;
è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” del-
le stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicen-
de successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto,
può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipenden-
temente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio,
sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima
o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe
stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002;
conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
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Pertanto, a nulla rileva che l'atto definitivo sia stato stipulato solo sei mesi dopo la proposta d'acquisto, né che in quell'arco temporale l'agenzia non abbia svolto più alcu-
na attività, né che le parti abbiano raggiunto l'accordo definitivo in autonomia.
Stabilita quindi la sostanziale indifferenza del diritto del mediatore ad ottenere le provvigioni rispetto a tutti gli eventi che non valgano a interrompere il nesso causale, è
del tutto evidente che nessun rilievo hanno eventuali interruzioni delle trattative o mere sospensioni delle stesse. L'esistenza di ripensamenti o di momenti di stallo rappresenta,
invero, un aspetto quasi fisiologico di una trattativa che, pertanto, non incide in alcun modo sull'efficienza causale dell'attività posta in essere dal mediatore. (Cass. Civ. 16
gennaio 1996, n.297, Cass. Civ. 24 gennaio 2007 n.1507, Cass. Civ. 5 luglio 2001,
n.90789).
Si ritiene pertanto, anche in rapporto alla cronologia dei fatti di causa, che l'attività ini-
zialmente svolta dalla possa ritenersi antecedente Parte_6
causale necessario alla conclusione dell'affare, e ciò basta a far maturare il diritto al compenso per il mediatore.
Per i motivi di cui sopra la domanda di parte attrice andrà integralmente accolta e, per l'effetto, la SI.ra , in qualità di incaricante venditrice andrà con- Controparte_1
dannata al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 6.039,00 com-
prensiva di IVA al 22% (€ 4.950,00 sorta capitale + Iva 22%) mentre la SI.ra
[...]
, in qualità di acquirente, andrà condannata al pagamento, in favore della so- CP_2
cietà attrice della somma di € 5.490,00, comprensiva di IVA (€ 4500,00 sorta capitale +
Iva 22%), a titolo di provvigioni pattuite con l'agenzia Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t.,, somme che andranno maggiorate da interessi le-
[...]
gali dalla proposizione del presente giudizio fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,
tenendo conto della natura e del valore delle somme effettivamente riconosciute, di esse
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andrà disposta l'attribuzione in favore dell'avv.Umberto d'Aragona il quale ha dichiara-
to di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 4119/2019 promossa dal in per- Parte_2
sona dell'amministratore p.t., contro e nel Controparte_1 Controparte_2
contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice accerta e dichiara che l'affare intervenuto tra la SI.ra e , avente ad oggetto Controparte_1 Controparte_2
la compravendita relativa all'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Louis Armstrong,
n. 83, e precisamente appartamento riportato al Catasto Fabbricati di Napoli., al foglio
7, particella 184, subalterno 48, è stata occasionata dall'attività di intermediazione svol-
ta dalla in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_2
l'effetto condanna la IG.ra , in qualità di incaricante venditrice, al Controparte_1
pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 6.039,00 comprensiva di
IVA al 22% (€ 4.950,00 sorta capitale + Iva 22%) oltre interessi legali dalla proposi-
zione del presente giudizio fino all'effettivo soddisfo e la IG.ra , in Controparte_2
qualità di acquirente, al pagamento, in favore della società attrice della somma di €
5.490,00, comprensiva di IVA (€ 4500,00 sorta capitale + Iva 22%) oltre interessi legali dalla proposizione del presente giudizio fino all'effettivo soddisfo.
- condanna le convenute, nella misura del 50% ciascuna, al pagamento delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi ed € 260,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cpa
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come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Umberto d'Aragona dichiaratosi antistatario.
Napoli 2 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamen-
te nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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