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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
IM UR, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 1/10/2025, nella causa avente n. 3659/2020 R.G.; nella causa pendente tra:
corrente in Livorno (p.i. Parte_1
), in persona del legale rappresentante sig.ra , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cuchel ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via Grande, 68, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, con sede in Livorno, Piazza Attias 13 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Stellini ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
, giusta procura in atti;
Email_1
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1155/2020 emesso da
[...] codesto Tribunale in data 5/10/2020, e notificato il 27/10/2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 5.978,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta per il mancato pagamento delle fatture nn. 84, 85 e 86 del 4/9/2020 e per la mancata
1 restituzione della somma di € 1.586,00 anticipata dalla e mai restituita CP_1 dalla debitrice ingiunta, in virtù di un mandato a gestire le proprietà immobiliari di quest'ultima.
Nello specifico, l'opponente ha contestato la legittimità della pretesa creditoria ingiunta per i seguenti motivi:
- l'opponente non ha mai affidato alla la gestione ed amministrazione CP_1 dei suoi beni, fatta eccezion per un unico peculiare incarico, inerente l'unità immobiliare sita in Livorno, Via Marradi 18/A, per il quale, nel 2010, veniva conferito incarico comprensivo di ogni e qualsiasi attività o prestazione inerente l'amministrazione del suddetto fondo commerciale, come l'esazione del canone, eventuali solleciti di pagamento, presentazione di futuri conduttori e stipula dei correlati contratti, adempimenti per la registrazione dei medesimi, e quant'altro utile alla produzione reddituale del fabbricato acquistato, pattuendo l'anzidetto globale corrispettivo di una provvigione annua sugli affitti incassati, quantificata nell'ammontare del 2 %, senza alcun ulteriore onere, costo, corrispettivo:
- e difatti così è stato per tutto il trascorso decennio di esecuzione del rapporto amministrativo, durante il quale, a fronte della globale attività d'amministrazione immobiliare della salvo un aumento negli anni della provvigione al 2,5% CP_1 su unilaterale iniziativa dell'amministratrice, la Parte_1 ha saldato tutte le fatture inerenti le provvigioni dovute;
[...]
- le attività di cui alle tre fatture del settembre 2020 della rientrano a CP_1 ben vedere in quella globale e generale amministrazione del fondo commerciale concordata nel 2010, la quale ha trovato il suo esaustivo e totale corrispettivo in quella provvigione annua sugli affitti pattuita e regolarmente corrisposta dall'odierna opponente di anno in anno;
- del tutto illegittima, dunque, è l'emissione delle tre fatture di cui al ricorso monitorio;
- inoltre, per quando concerne la fattura n. 84/2020, inerente la locazione del Par fondo commerciale alla Com Srl del 2016, essendo intervenuta dopo oltre un anno di mancata conduzione dell'immobile commerciale e correlata sospensione dell'amministrazione da parte della l'attività o prestazione occasionale CP_1 ivi invocata è qualificabile come mera mediazione ai sensi dell'art. 1754 c.c. e la correlata provvigione è pertanto da ritenersi illegittima, in quanto ai sensi della L.
39/1989 subordinata all'iscrizione della all'albo dei mediatori, qui CP_1 contestata, ed altresì all'indipendenza della medesima, qui minata dalla manifesta incompatibilità visto il suo contestuale esercizio dell'impresa d'amministrazione
2 beni, ed è comunque prescritta ai sensi dell'art. 2950 c.c. per l'avvenuto decorso dall'ipotetica maturazione di oltre un anno – come peraltro anche per quella del
2019 di cui alla successiva fattura n. 85/20 - senza il compimento di alcun atto interruttivo prima dell'odierna domanda monitoria del settembre 2020;
- per quanto concerne poi la fattura n. 85/2020, relativa alla sostituzione nella conduzione del fondo dell alla Si.Com Srl, la provvigione richiesta è Parte_5 illegittima, dal momento che non si trattò di un nuovo contratto e/o di un nuovo conduttore, bensì di una mera e formale sostituzione di quello precedente, visto che l' - subentrata senz'alcuna soluzione di continuità nella conduzione del Parte_5 fondo commerciale, per lo svolgimento della medesima attività nel settore della telefonia, tanto da lasciare immutati i locali – è riconducibile alla pregressa inquilina
Si.Com. Srl;
- inoltre, le richieste provvigioni – sull'evidente presupposto della mediazione immobiliare – sono state commisurate ad una mensilità del canone di locazione Par pattuito nei due richiamati contratti, al lordo dell'iva, essendo il canone della
Com di euro 1.500 netti iva e quello dell di euro 1.300 netto imposta;
Parte_5
- infine, l'asserito credito al rimborso di euro 1.586 sarebbe estinto per compensazione, ai sensi dell'art 1241 e ss. c.c., con i maggiori danni causati dalla alla nel corso del decennale rapporto CP_1 Parte_1 amministrativo;
- infatti, alla illegittimità ed infondatezza delle provvigioni chieste in via monitoria, si aggiunge il plurimo inadempimento della nell'articolato rapporto CP_1 contrattuale intrattenuto con la dall'originaria Parte_1 intermediazione della compravendita del fondo commerciale alla successiva amministrazione del medesimo, nell'attività di periodica riscossione dei canoni di locazione, di ricerca e presentazione di nuovi conduttori, d'esecuzione dei contratti stipulati, e degli adempimenti presso l'Agenzia delle entrate ai fini della correlata imposta di registro, per cui il danno risarcibile alla è Parte_1 quantificato in complessivi euro 13.789,65 (di cui euro 6.000 per la vicenda Vog Srl, euro 5.000 per quella della euro 2.600 per quella Si.Com-Olivia Srl, ed Parte_6 euro 189,65 per quella dell'Agenzia entrate).
Alla luce di tali motivi, l'opponente ha introdotto il presente giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo numero 1155/2020 (R.G. n. 2797/2020) emesso dal Tribunale di Livorno il 05 ottobre 2020, per i motivi e le plurime causali di cui in
3 narrativa; Altresì, in via riconvenzionale, per i motivi e le altre causali sopra illustrate, Con condannare la di beni a risarcire alla Controparte_1
[...]
i danni causatigli nell'esercizio del mandato amministrativo Parte_1 ricevuto, con il pagamento in suo favore della somma di euro 13.789,65
(tredicimilasettecentottantanove/65), in via subordinata di euro 12.203,65 per effetto dell'eccepita compensazione, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso condannare la controparte per i danni da lite temeraria ed abuso del diritto, il tutto con vittoria altresì della spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentato, rassegnando le seguenti conclusioni “si conclude affinchè l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, voglia: in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1155/2020 emesso dal tribunale di Livorno il 3 ottobre 2020 a favore della
[...]
e nei confronti della Controparte_1 Parte_1 qui opposto non essendo la relativa opposizione fondata su prova scritta in quanto la documentazione prodotta ex adverso non è inerente alla materia del contendere e/o su eccezioni di pronta soluzione;
NEL MERITO: 1) confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso confermare la debenza della somma di 5.978,00 oltre interessi spese ed accessori a carico dell'opponente ed a favore dell'ingiungente; 2) rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto tranne quanto si dirà al punto 3); 3) accogliere la reconventio reconventionis avanzata dalla opposta e conseguentemente, compensato il credito di 189,65 reclamato da costei in via riconvenzionale, condannarla all'ulteriore pagamento di euro 317,95 oltre interessi al soddisfo. Vinte le spese e gli onorari di lite sia della presente causa che del procedimento monitorio”.
Con ordinanza del 29/3/2021, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di testimoni.
In data 5/2/2025, essendo deceduto l'avvocato costituito per la parte opposta, la causa veniva interrotta e poi prontamente riassunta con ricorso dell'opponente.
All'udienza del 16/4/2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4 Con ordinanza del 4/9/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, onerando la parte opponente del deposito di tutti i documenti allegati all'atto di opposizione in quanto precedentemente depositati in un formato non leggibile dal sistema telematico.
All'udienza del 1/10/2025, effettuato il deposito della suddetta documentazione, la causa è stata nuovamente trattenuta in riserva per la decisione senza ulteriori termini.
2. Tanto brevemente premesso, va, in via preliminare, osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta
è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe
5 al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine nelle fatture n. 84,85 e 86 del 04/09/2020 emesse dalla società opposta in virtù di un rapporto di mandato ad amministrare il bene immobile di proprietà dell'opponente sito in Livorno alla Via Marradi n. 18°.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che, nel caso in esame, costituisce circostanza pacifica che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale di mandato in virtù del quale la ha affidato alla Parte_3 la gestione e l'amministrazione del fondo commerciale di Controparte_1 proprietà della prima, sito in Livorno alla Via Marradi n. 18A. L'incarico ha avuto inizio nel 2010, al momento dell'acquisto del suddetto immobile da parte della ed è cessato nell'aprile del 2020. Parte_1
Quanto al contenuto dell'incarico e al compenso pattuito per lo stesso, in mancanza di un contratto scritto, tali circostanze possono desumersi dalle allegazioni delle parti, nonché dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, e ancora dalla documentazione depositata in atti dalle parti. Da tali elementi, unitariamente considerati, può desumersi che l'incarico affidato alla avesse ad oggetto una CP_1 pluralità di attività, quali la ricerca di possibili conduttori, la redazione e registrazione dei contratti di locazione, la periodica esazione dei canoni di locazione,
e ogni attività connessa e conseguenziale.
6 Quanto al compenso dovuto alla per l'attività effettuata in favore CP_1 dell'opponente, va evidenziato come l'opponente abbia rappresentato, che tra le parti sia stato pattuito un unico compenso, inizialmente fissato nel 2% e poi aumentato al
2,5% sull'importo dei canoni di locazione, che copriva la globale attività posta in essere dall'odierna parte opposta. Tale pattuizione sarebbe rimasta immutata nel corso del decennale rapporto intercorso tra le parti.
Dal canto suo, la sostiene che, essendo stata l'attività espletata alquanto CP_1 complessa e non comprendente solo la mera attività di riscossione dei canoni di locazione, non sia stato pattuito un unico compenso, ma che la provvigione del 2.5% riguardava solo l'attività propriamente riferita all'esazione dei canoni di locazione.
Tale contestazione formulata dall'opponente è risultata non provata.
Ed invero, come emerso dall'istruzione della causa, deve ragionevolmente ritenersi che tra le parti fosse stato pattuito un unico compenso, pari al 2,5% annuo sull'importo dei canoni di locazione riscossi, come confermato dall'escussione dei testimoni e anche dagli stessi estratti conto annuali con relativi addebiti e correlate fatture della stessa CP_1
Ciò posto, la ha posto a fondamento del ricorso monitorio le fatture CP_1 nn. 84-85-86 del 4/9/2020.
Come già innanzi ricordato, le fatture commerciali, quali documenti di provenienza unilaterale del creditore, seppur idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, non consentono, da sole, di ritenere raggiunta la piena prova del credito e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio ordinario. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove delle contestazioni in merito all'an o al quantum debeatur, le fatture non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito, né, tantomeno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr.
Cass. civ. Cass. civ. ord. 14473/2019; Trib Milano sez. XI, 30.01.2021 n. 689; Trib.
Trani sez I, 05.10.2021 n. 1673). Parimenti, all'estratto autentico del libro I.V.A. non può essere attribuito valore di piena prova, potendo al limite assumere una rilevanza meramente indiziaria, dovendo in tal senso essere corroborato da ulteriori elementi probatori in quanto, svolgendo l'estratto autentico “solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale”, esso non ha “alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito oggetto di registrazione.” (cfr. Trib. Milano sez. XI
30.01.2021n. 689).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la società creditrice, a fronte delle specifiche contestazioni della controparte, non ha in alcun modo apportato elementi ulteriori alle fatture idonei in primo luogo, a chiarire quale fossero le prestazioni oggetto del
7 contratto, e ciò soprattutto alla luce della mancanza di un contratto per iscritto, e in secondo luogo, a ritenere effettivamente svolte le attività risultanti dai documenti contabili, neppure formulando la richiesta di una prova orale specifica sul punto.
In assenza di una simile carenza probatoria, è precluso al Tribunale accedere alla valutazione della congruità degli importi oggetto della domanda monitoria.
In definitiva, all'esito dell'istruttoria espletata, non può ritenersi compiutamente assolto l'onere della prova incombente sul creditore con riferimento al titolo posto alla base della pretesa creditoria, sia in termini di an e di quantum.
Quanto alla richiesta di rimborso dell'importo di € 1.586,00, che sarebbe stato anticipato dalla come canone di locazione dovuto dalla conduttrice CP_1 Pt_5
va evidenziato come la stessa sia infondata, dovendo la parte opposta attivarsi
[...] nei confronti della conduttrice per chiedere la restituzione di quanto anticipato alla locatrice, avendo deliberatamente deciso di pagare in luogo del terzo, senza che sia provato alcun accordo tra le parti in tal senso, in mancanza -si rammenta- di un accordo scritto tra le parti che regolasse anche tale punto.
Da ciò ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione sul punto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1155/2020 emesso dal Tribunale di Livorno in data
5/10/2020.
3. Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, ritiene questo giudice che la stessa sia infondata e vada rigettata per le ragioni di seguito specificate.
L'opponente si duole di un presunto inadempimento da parte della CP_1 nell'esecuzione del contratto intercorso tra le parti, dovuto principalmente ad una condotta negligente tenuta dall'opposta soprattutto nella superficiale individuazione dei conduttori dell'immobile amministrato, nella mancata segnalazione di morosità nel pagamento dei canoni e nella mancata attivazione nel recupero dei canoni.
Le doglianze sono infondate e non sono sorrette da alcune fondamento probatorio.
Ed invero, va innanzitutto evidenziato come il rapporto contrattuale tra le parti abbia avuto una durata decennale, nel corso della quale, come confermato da entrambe le parti, mai alcuna rimostranza sia stata avanzata dalla Parte_3
nei confronti della nell'esecuzione dell'incarico alla
[...] CP_1 stessa affidato.
Va, inoltre, osservato come alcun obbligo di particolari indagini sui potenziali conduttori si potesse richiedere alla in mancanza di un contratto scritto CP_1 che delimitasse il contenuto del mandato affidatole.
8 Quanto, poi, alle azioni per il recupero dei canoni non pagati, va detto che tali attività competevano alla sola proprietaria dell'Immobile, che ben poteva avvedersi prima della morosità dei conduttori, tenuto conto della periodica esazione dei canoni che venivano ritirati dalla da parte degli amministratori della CP_1 Parte_1 come emerso nel corso dell'istruttoria. Per cui, pure nell'asserita mancata segnalazione da parte dell'opposta, deve ritenersi che l'odierna opponente abbia avuto, nel corso della durata del rapporto contrattuale, la possibilità concreta di attivarsi per azioni stragiudiziali e giudiziali nei confronti dei condomini morosi, attività che solo alla stessa competeva.
Per tali ragioni, si ritiene che l'opponente non abbia dato prova di un inadempimento della controparte nell'esecuzione del contratto, che possa giustificare il risarcimento dei danni richiesti, e la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, in quanto non sorretta da alcun elemento probatorio. La domanda è formulata in maniera del tutto generica e non si comprende il titolo per cui l'opposta richiede il pagamento dell'importo indicato nelle conclusioni.
4. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca tra le parti, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo, da un lato, e del rigetto della domanda riconvenzionale, dall'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1155/2020 emesso dal Tribunale di Livorno il 5/9/2020,
• Rigetta le domande riconvenzionali formulate dalle parti,
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso.
Livorno, 30/10/2025
Il giudice
Dott.ssa IM UR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
IM UR, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 1/10/2025, nella causa avente n. 3659/2020 R.G.; nella causa pendente tra:
corrente in Livorno (p.i. Parte_1
), in persona del legale rappresentante sig.ra , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cuchel ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via Grande, 68, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, con sede in Livorno, Piazza Attias 13 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Stellini ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
, giusta procura in atti;
Email_1
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1155/2020 emesso da
[...] codesto Tribunale in data 5/10/2020, e notificato il 27/10/2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 5.978,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta per il mancato pagamento delle fatture nn. 84, 85 e 86 del 4/9/2020 e per la mancata
1 restituzione della somma di € 1.586,00 anticipata dalla e mai restituita CP_1 dalla debitrice ingiunta, in virtù di un mandato a gestire le proprietà immobiliari di quest'ultima.
Nello specifico, l'opponente ha contestato la legittimità della pretesa creditoria ingiunta per i seguenti motivi:
- l'opponente non ha mai affidato alla la gestione ed amministrazione CP_1 dei suoi beni, fatta eccezion per un unico peculiare incarico, inerente l'unità immobiliare sita in Livorno, Via Marradi 18/A, per il quale, nel 2010, veniva conferito incarico comprensivo di ogni e qualsiasi attività o prestazione inerente l'amministrazione del suddetto fondo commerciale, come l'esazione del canone, eventuali solleciti di pagamento, presentazione di futuri conduttori e stipula dei correlati contratti, adempimenti per la registrazione dei medesimi, e quant'altro utile alla produzione reddituale del fabbricato acquistato, pattuendo l'anzidetto globale corrispettivo di una provvigione annua sugli affitti incassati, quantificata nell'ammontare del 2 %, senza alcun ulteriore onere, costo, corrispettivo:
- e difatti così è stato per tutto il trascorso decennio di esecuzione del rapporto amministrativo, durante il quale, a fronte della globale attività d'amministrazione immobiliare della salvo un aumento negli anni della provvigione al 2,5% CP_1 su unilaterale iniziativa dell'amministratrice, la Parte_1 ha saldato tutte le fatture inerenti le provvigioni dovute;
[...]
- le attività di cui alle tre fatture del settembre 2020 della rientrano a CP_1 ben vedere in quella globale e generale amministrazione del fondo commerciale concordata nel 2010, la quale ha trovato il suo esaustivo e totale corrispettivo in quella provvigione annua sugli affitti pattuita e regolarmente corrisposta dall'odierna opponente di anno in anno;
- del tutto illegittima, dunque, è l'emissione delle tre fatture di cui al ricorso monitorio;
- inoltre, per quando concerne la fattura n. 84/2020, inerente la locazione del Par fondo commerciale alla Com Srl del 2016, essendo intervenuta dopo oltre un anno di mancata conduzione dell'immobile commerciale e correlata sospensione dell'amministrazione da parte della l'attività o prestazione occasionale CP_1 ivi invocata è qualificabile come mera mediazione ai sensi dell'art. 1754 c.c. e la correlata provvigione è pertanto da ritenersi illegittima, in quanto ai sensi della L.
39/1989 subordinata all'iscrizione della all'albo dei mediatori, qui CP_1 contestata, ed altresì all'indipendenza della medesima, qui minata dalla manifesta incompatibilità visto il suo contestuale esercizio dell'impresa d'amministrazione
2 beni, ed è comunque prescritta ai sensi dell'art. 2950 c.c. per l'avvenuto decorso dall'ipotetica maturazione di oltre un anno – come peraltro anche per quella del
2019 di cui alla successiva fattura n. 85/20 - senza il compimento di alcun atto interruttivo prima dell'odierna domanda monitoria del settembre 2020;
- per quanto concerne poi la fattura n. 85/2020, relativa alla sostituzione nella conduzione del fondo dell alla Si.Com Srl, la provvigione richiesta è Parte_5 illegittima, dal momento che non si trattò di un nuovo contratto e/o di un nuovo conduttore, bensì di una mera e formale sostituzione di quello precedente, visto che l' - subentrata senz'alcuna soluzione di continuità nella conduzione del Parte_5 fondo commerciale, per lo svolgimento della medesima attività nel settore della telefonia, tanto da lasciare immutati i locali – è riconducibile alla pregressa inquilina
Si.Com. Srl;
- inoltre, le richieste provvigioni – sull'evidente presupposto della mediazione immobiliare – sono state commisurate ad una mensilità del canone di locazione Par pattuito nei due richiamati contratti, al lordo dell'iva, essendo il canone della
Com di euro 1.500 netti iva e quello dell di euro 1.300 netto imposta;
Parte_5
- infine, l'asserito credito al rimborso di euro 1.586 sarebbe estinto per compensazione, ai sensi dell'art 1241 e ss. c.c., con i maggiori danni causati dalla alla nel corso del decennale rapporto CP_1 Parte_1 amministrativo;
- infatti, alla illegittimità ed infondatezza delle provvigioni chieste in via monitoria, si aggiunge il plurimo inadempimento della nell'articolato rapporto CP_1 contrattuale intrattenuto con la dall'originaria Parte_1 intermediazione della compravendita del fondo commerciale alla successiva amministrazione del medesimo, nell'attività di periodica riscossione dei canoni di locazione, di ricerca e presentazione di nuovi conduttori, d'esecuzione dei contratti stipulati, e degli adempimenti presso l'Agenzia delle entrate ai fini della correlata imposta di registro, per cui il danno risarcibile alla è Parte_1 quantificato in complessivi euro 13.789,65 (di cui euro 6.000 per la vicenda Vog Srl, euro 5.000 per quella della euro 2.600 per quella Si.Com-Olivia Srl, ed Parte_6 euro 189,65 per quella dell'Agenzia entrate).
Alla luce di tali motivi, l'opponente ha introdotto il presente giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo numero 1155/2020 (R.G. n. 2797/2020) emesso dal Tribunale di Livorno il 05 ottobre 2020, per i motivi e le plurime causali di cui in
3 narrativa; Altresì, in via riconvenzionale, per i motivi e le altre causali sopra illustrate, Con condannare la di beni a risarcire alla Controparte_1
[...]
i danni causatigli nell'esercizio del mandato amministrativo Parte_1 ricevuto, con il pagamento in suo favore della somma di euro 13.789,65
(tredicimilasettecentottantanove/65), in via subordinata di euro 12.203,65 per effetto dell'eccepita compensazione, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso condannare la controparte per i danni da lite temeraria ed abuso del diritto, il tutto con vittoria altresì della spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentato, rassegnando le seguenti conclusioni “si conclude affinchè l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, voglia: in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1155/2020 emesso dal tribunale di Livorno il 3 ottobre 2020 a favore della
[...]
e nei confronti della Controparte_1 Parte_1 qui opposto non essendo la relativa opposizione fondata su prova scritta in quanto la documentazione prodotta ex adverso non è inerente alla materia del contendere e/o su eccezioni di pronta soluzione;
NEL MERITO: 1) confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso confermare la debenza della somma di 5.978,00 oltre interessi spese ed accessori a carico dell'opponente ed a favore dell'ingiungente; 2) rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto tranne quanto si dirà al punto 3); 3) accogliere la reconventio reconventionis avanzata dalla opposta e conseguentemente, compensato il credito di 189,65 reclamato da costei in via riconvenzionale, condannarla all'ulteriore pagamento di euro 317,95 oltre interessi al soddisfo. Vinte le spese e gli onorari di lite sia della presente causa che del procedimento monitorio”.
Con ordinanza del 29/3/2021, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di testimoni.
In data 5/2/2025, essendo deceduto l'avvocato costituito per la parte opposta, la causa veniva interrotta e poi prontamente riassunta con ricorso dell'opponente.
All'udienza del 16/4/2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4 Con ordinanza del 4/9/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, onerando la parte opponente del deposito di tutti i documenti allegati all'atto di opposizione in quanto precedentemente depositati in un formato non leggibile dal sistema telematico.
All'udienza del 1/10/2025, effettuato il deposito della suddetta documentazione, la causa è stata nuovamente trattenuta in riserva per la decisione senza ulteriori termini.
2. Tanto brevemente premesso, va, in via preliminare, osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta
è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe
5 al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine nelle fatture n. 84,85 e 86 del 04/09/2020 emesse dalla società opposta in virtù di un rapporto di mandato ad amministrare il bene immobile di proprietà dell'opponente sito in Livorno alla Via Marradi n. 18°.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che, nel caso in esame, costituisce circostanza pacifica che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale di mandato in virtù del quale la ha affidato alla Parte_3 la gestione e l'amministrazione del fondo commerciale di Controparte_1 proprietà della prima, sito in Livorno alla Via Marradi n. 18A. L'incarico ha avuto inizio nel 2010, al momento dell'acquisto del suddetto immobile da parte della ed è cessato nell'aprile del 2020. Parte_1
Quanto al contenuto dell'incarico e al compenso pattuito per lo stesso, in mancanza di un contratto scritto, tali circostanze possono desumersi dalle allegazioni delle parti, nonché dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, e ancora dalla documentazione depositata in atti dalle parti. Da tali elementi, unitariamente considerati, può desumersi che l'incarico affidato alla avesse ad oggetto una CP_1 pluralità di attività, quali la ricerca di possibili conduttori, la redazione e registrazione dei contratti di locazione, la periodica esazione dei canoni di locazione,
e ogni attività connessa e conseguenziale.
6 Quanto al compenso dovuto alla per l'attività effettuata in favore CP_1 dell'opponente, va evidenziato come l'opponente abbia rappresentato, che tra le parti sia stato pattuito un unico compenso, inizialmente fissato nel 2% e poi aumentato al
2,5% sull'importo dei canoni di locazione, che copriva la globale attività posta in essere dall'odierna parte opposta. Tale pattuizione sarebbe rimasta immutata nel corso del decennale rapporto intercorso tra le parti.
Dal canto suo, la sostiene che, essendo stata l'attività espletata alquanto CP_1 complessa e non comprendente solo la mera attività di riscossione dei canoni di locazione, non sia stato pattuito un unico compenso, ma che la provvigione del 2.5% riguardava solo l'attività propriamente riferita all'esazione dei canoni di locazione.
Tale contestazione formulata dall'opponente è risultata non provata.
Ed invero, come emerso dall'istruzione della causa, deve ragionevolmente ritenersi che tra le parti fosse stato pattuito un unico compenso, pari al 2,5% annuo sull'importo dei canoni di locazione riscossi, come confermato dall'escussione dei testimoni e anche dagli stessi estratti conto annuali con relativi addebiti e correlate fatture della stessa CP_1
Ciò posto, la ha posto a fondamento del ricorso monitorio le fatture CP_1 nn. 84-85-86 del 4/9/2020.
Come già innanzi ricordato, le fatture commerciali, quali documenti di provenienza unilaterale del creditore, seppur idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, non consentono, da sole, di ritenere raggiunta la piena prova del credito e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio ordinario. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove delle contestazioni in merito all'an o al quantum debeatur, le fatture non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito, né, tantomeno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr.
Cass. civ. Cass. civ. ord. 14473/2019; Trib Milano sez. XI, 30.01.2021 n. 689; Trib.
Trani sez I, 05.10.2021 n. 1673). Parimenti, all'estratto autentico del libro I.V.A. non può essere attribuito valore di piena prova, potendo al limite assumere una rilevanza meramente indiziaria, dovendo in tal senso essere corroborato da ulteriori elementi probatori in quanto, svolgendo l'estratto autentico “solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale”, esso non ha “alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito oggetto di registrazione.” (cfr. Trib. Milano sez. XI
30.01.2021n. 689).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la società creditrice, a fronte delle specifiche contestazioni della controparte, non ha in alcun modo apportato elementi ulteriori alle fatture idonei in primo luogo, a chiarire quale fossero le prestazioni oggetto del
7 contratto, e ciò soprattutto alla luce della mancanza di un contratto per iscritto, e in secondo luogo, a ritenere effettivamente svolte le attività risultanti dai documenti contabili, neppure formulando la richiesta di una prova orale specifica sul punto.
In assenza di una simile carenza probatoria, è precluso al Tribunale accedere alla valutazione della congruità degli importi oggetto della domanda monitoria.
In definitiva, all'esito dell'istruttoria espletata, non può ritenersi compiutamente assolto l'onere della prova incombente sul creditore con riferimento al titolo posto alla base della pretesa creditoria, sia in termini di an e di quantum.
Quanto alla richiesta di rimborso dell'importo di € 1.586,00, che sarebbe stato anticipato dalla come canone di locazione dovuto dalla conduttrice CP_1 Pt_5
va evidenziato come la stessa sia infondata, dovendo la parte opposta attivarsi
[...] nei confronti della conduttrice per chiedere la restituzione di quanto anticipato alla locatrice, avendo deliberatamente deciso di pagare in luogo del terzo, senza che sia provato alcun accordo tra le parti in tal senso, in mancanza -si rammenta- di un accordo scritto tra le parti che regolasse anche tale punto.
Da ciò ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione sul punto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1155/2020 emesso dal Tribunale di Livorno in data
5/10/2020.
3. Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, ritiene questo giudice che la stessa sia infondata e vada rigettata per le ragioni di seguito specificate.
L'opponente si duole di un presunto inadempimento da parte della CP_1 nell'esecuzione del contratto intercorso tra le parti, dovuto principalmente ad una condotta negligente tenuta dall'opposta soprattutto nella superficiale individuazione dei conduttori dell'immobile amministrato, nella mancata segnalazione di morosità nel pagamento dei canoni e nella mancata attivazione nel recupero dei canoni.
Le doglianze sono infondate e non sono sorrette da alcune fondamento probatorio.
Ed invero, va innanzitutto evidenziato come il rapporto contrattuale tra le parti abbia avuto una durata decennale, nel corso della quale, come confermato da entrambe le parti, mai alcuna rimostranza sia stata avanzata dalla Parte_3
nei confronti della nell'esecuzione dell'incarico alla
[...] CP_1 stessa affidato.
Va, inoltre, osservato come alcun obbligo di particolari indagini sui potenziali conduttori si potesse richiedere alla in mancanza di un contratto scritto CP_1 che delimitasse il contenuto del mandato affidatole.
8 Quanto, poi, alle azioni per il recupero dei canoni non pagati, va detto che tali attività competevano alla sola proprietaria dell'Immobile, che ben poteva avvedersi prima della morosità dei conduttori, tenuto conto della periodica esazione dei canoni che venivano ritirati dalla da parte degli amministratori della CP_1 Parte_1 come emerso nel corso dell'istruttoria. Per cui, pure nell'asserita mancata segnalazione da parte dell'opposta, deve ritenersi che l'odierna opponente abbia avuto, nel corso della durata del rapporto contrattuale, la possibilità concreta di attivarsi per azioni stragiudiziali e giudiziali nei confronti dei condomini morosi, attività che solo alla stessa competeva.
Per tali ragioni, si ritiene che l'opponente non abbia dato prova di un inadempimento della controparte nell'esecuzione del contratto, che possa giustificare il risarcimento dei danni richiesti, e la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, in quanto non sorretta da alcun elemento probatorio. La domanda è formulata in maniera del tutto generica e non si comprende il titolo per cui l'opposta richiede il pagamento dell'importo indicato nelle conclusioni.
4. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca tra le parti, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo, da un lato, e del rigetto della domanda riconvenzionale, dall'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1155/2020 emesso dal Tribunale di Livorno il 5/9/2020,
• Rigetta le domande riconvenzionali formulate dalle parti,
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso.
Livorno, 30/10/2025
Il giudice
Dott.ssa IM UR
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