Articolo 16 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 15Articolo 17
Versione
2 maggio 1963
Art. 16.
I residui passivi ala chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1950-51
(articolo 12)......................... L. 56.480.108.975,23

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 14) L. 44.794.289.618,91
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Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 101.274.398.594,14
Entrata in vigore il 2 maggio 1963