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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5435 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
QUERELA DI FALSO,
e vertente
TRA
- Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Manganelli,
ATTRICE
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniela Ricci,
CONVENUTO
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Ferdinando Damario,
CONVENUTA
Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
Fatto.
Il si ritiene creditore - delle tasse rifiuti relative agli anni Controparte_1
2011 e 2012 - di e ha agito per la riscossione, a mezzo della Parte_1 CP_2
nei confronti della medesima.
In merito, pende tra le parti giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria.
Il sostiene di avere regolarmente notificato alla Controparte_1 Pt_1
l'avviso di accertamento n. 100699/2016 del 20 9 2016 al suo indirizzo, C.da Torana in
Ariano Irpino, a mezzo plico postale spedito con raccomandata n. 76727999487-0 del
23 12 2016, ricevuto il 28 12 2016, come comprovato dall'avviso di ricevimento recante la sottoscrizione, nella quale si legge . Parte_1
La sostiene di non avere mai ricevuto detta notifica e di non risiedere, se Pt_1 non anagraficamente, all'indirizzo di consegna da molti anni.
Domande, eccezioni e difese.
La ha proposto la presente querela di falso e ha chiesto accertarsi la Pt_1 falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotto dall'ente impositore e ordinarsi la cancellazione della stessa dall'avviso medesimo.
Motivi della decisione.
Il giudizio verte sulla notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento fiscale eseguita dal alla contribuente. CP_1
È da decidere se essa si sia perfezionata o meno, sostenendo l'attrice di no e i convenuti di sì.
Per inquadrare correttamente la questione occorre partire dal tipo di atto oggetto della notifica. Ed invero, se l'atto notificato a mezzo posta è un atto giudiziario
(citazione, decreto ingiuntivo, appello) la normativa che viene in rilievo è quella di cui all'art. 149 c.p.c. e alla legge n. 890 del 1982, in particolare gli artt. 7 e 8, i quali prevedono le verifiche e i controlli che l'agente postale deve eseguire prima di far sottoscrivere l'avviso di ricevimento al consegnatario. Laddove invece l'atto recettizio notificato a mezzo del servizio postale non sia un atto giudiziario, ma un diverso tipo di atto recettizio, ad esempio messa in mora, disdetta o – come nel nostro caso – accertamento fiscale, la disciplina applicabile non è quella innanzi vista per l'atto giudiziario, sibbene quella valevole per le comunicazioni postali di cui al D.M. 9 aprile
2001, ossia le condizioni generali dei servizi postali, e in particolare gli artt. 32 e 39; disciplina che non contempla a carico dell'agente postale recatosi alla residenza del destinatario alcun obbligo di controllo e/o verifica delle generalità di colui che si riceve l'atto e sottoscrive l'avviso di ricevimento (ex multis Cass. 2012/9111, Cass.
15315/2014, Cass. 14501/2016 e Cass, 29642/2019).
In ragione della distinzione descritta cambia la forza probatoria dell'avviso di ricevimento. Nel primo caso, la dichiarazione dell'agente postale di avere consegnato l'avviso al destinatario è dotata di fede pubblica la quale non è superabile che con la querela di falso. Nel secondo caso, le risultanze dell'avviso di ricevimento danno soltanto luogo nei confronti del destinatario a una presunzione di conoscibilità dell'atto consegnato al suo indirizzo e tanto in forza degli artt. 1334 e 1335 c.c. che contemplano la presunzione di conoscenza;
presunzione che può essere superata dal destinatario - a mente della seconda norma - se prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della consegna avvenuta presso il suo indirizzo (v. per tutte Cass.
14501/2016 e Cass. 29642/2019).
Orbene, nel caso di specie l'avviso di ricevimento contestato dalla destinataria è relativo a un avviso di accertamento e non a un atto giudiziario. Ed è pacifico che l'atto
è giunto alla residenza anagrafica della destinataria. Consegue che questa per eluderne la forza probatoria deve provare quanto stabilito dall'art. 1335 c.c. ossia di essersi trovata, senza sua colpa, nella impossibilità di avere conoscenza della consegna del plico;
prova per la quale di norma non pare sufficiente dimostrare che l'avviso sia stato sottoscritto per il destinatario da altro soggetto.
Ad ogni modo stabilire se sia stata fornita o meno la prova liberatoria anche in ragione delle altre complessive ma vaghe difese svolte dalla spetta al giudice Pt_1
al quale è stato richiesto accertarsi la prescrizione del tributo, e dunque la inidoneità della notifica ad interrompere la prescrizione. L'istruttoria al riguardo, ove ritenuta rilevante, è di competenza del giudice della causa di merito, compreso il giudice tributario, il quale, certamente competente quanto agli accertamenti richiesti dagli artt.
1334 e 1335 c.c., lo è anche in ordine all'eventuale necessità di verificazione della sottoscrizione di scrittura privata, ove disconosciuta (cfr. Cass. 2397/2022 e Cass,
13333/2019).
Nella presente sede è da rilevare soltanto che la querela di falso è inammissibile.
Da un lato, poiché non è contestato che l'avviso sia stato consegnato all'indirizzo della destinataria. Dall'altro, perché la conoscibilità dell'avviso di accertamento da parte della destinataria non è coperta da fede pubblica, ma solo assistita dalla presunzione di cui all'art. 1335 c.c.
La querela di falso va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio vanno poste in via definitiva a carico dell'attrice in ragione del principio della causalità. Le restanti spese di lite vanno compensate per metà a motivo delle incertezze giurisprudenziali, mentre seguono la soccombenza per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) pone in via definitiva a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica di ufficio, compensa tra le parti metà delle spese di lite e condanna l'attrice a pagare ai convenuti la restante metà che - per ciascuno di essi - si liquida in in euro 1.100,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Raffaele Califano