Ordinanza cautelare 27 luglio 2018
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 22/03/2023, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2023
N. 00938/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Ciotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art 25 c.p.a. presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;
per l'annullamento
- dell'ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ ingiunzione di restituzione in pristino dello stato dei luoghi in ordine ad opere abusive realizzate in -OMISSIS- ”;
- dell’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma di Montechiaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 14 giugno 2018 e depositato il successivo 25 giugno, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno impugnato (i) l’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- – con cui il Comune di Palma di Montechiaro ingiungeva loro la demolizione di un fabbricato e altre opere abusive realizzate sui terreni di loro proprietà catastalmente identificati al -OMISSIS-, in -OMISSIS- nonché (ii) l’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui, visto il verbale di inottemperanza del -OMISSIS-, il Comune irrogava loro la sanzione di 20.000 euro in relazione alle opere abusive realizzate in area vincolata.
2. Hanno esposto in fatto i ricorrenti:
- di essere coniugi e comproprietari pro indiviso degli appezzamenti di terreno siti nel territorio di Palma di Montechiaro, -OMISSIS-, catastalmente distinti al -OMISSIS-;
- che « in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente dell’U.T.C., il Comune di Palma di Montechiaro, asserendo talune difformità rispetto alle opere oggetto di provvedimento concessorio, notificava una prima volta ai ricorrenti l’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS- »;
- che -OMISSIS- -OMISSIS- presentava un’istanza di accertamento di conformità delle opere abusive ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 16/2016 (di “recepimento” in Sicilia dell’art. 36 del d.P.R. -OMISSIS-0/2001);
- di aver ricevuto dal Comune una richiesta di documentazione integrativa;
- che entrambi i coniugi inviavano al Comune, con nota del -OMISSIS-, la documentazione integrativa;
- di aver infine ricevuto notifica dell’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- di irrogazione della sanzione per l’omessa demolizione, alla quale era nuovamente allegata l’ordinanza di demolizione --OMISSIS-.
3. Il ricorso è affidato a un univo motivo, con il quale si deduce che (i) il Comune non avrebbe potuto rinotificare una seconda volta l’ordine di demolizione senza avviare il procedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità e che (ii) non si sarebbe realizzato il silenzio-rigetto di cui all’art. 36 d.P.R. -OMISSIS-0/2001 perché essi avrebbero ricevuto una richiesta di documentazione integrativa.
4. Il Comune di Palma di Montechiaro si è costituito in giudizio, in data 30 giugno 2018, per resistere al ricorso.
In particolare, ha precisato in punto di fatto che:
- in riscontro alla richiesta di integrazione sull’istanza di accertamento di conformità, -OMISSIS- trasmetteva unicamente la richiesta di compatibilità paesaggistica, omettendo di produrre copia dei versamenti e di tutti gli ulteriori documenti richiesti, sicché la richiesta di integrazione istruttoria non poteva dirsi ottemperata;
- nelle more, comunque, la Corte Costituzionale con sentenza n. 232 del 26/09/2017, pubblicata nella G.U.R.I. n.46 del 15/11/2017, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 L.R. 16/2016, commi 1 e 3, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che «[...] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda » (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento, e nella parte in cui si pone « un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni » (comma 3) dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria;
- l’ufficio, pertanto, riteneva la richiesta di accertamento di conformità non procedibile e, con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificava l’avvio del procedimento di rigetto della stessa, a cui non seguiva alcuna osservazione da parte dei ricorrenti;
- a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, la sanzione era stata irrogata nella misura massima in quanto l’area era soggetta a vincolo idrogeologico e rientrava in un sito di interesse comunitario, assoggettato al Piano Paesaggistico degli -OMISSIS- della provincia di Agrigento.
Ha eccepito inoltre, in rito, l’irricevibilità del ricorso per la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-.
5. Ad esito dell’udienza camerale del -OMISSIS-, il Tar ha respinto la domanda di sospensione cautelare, con ordinanza -OMISSIS-, « ritenuto che, pur non potendosi escludere il danno grave e irreparabile, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris atteso che: - l'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del -OMISSIS-, non risulta essere stata tempestivamente impugnata; - la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità determina solo un arresto temporaneo dell'efficacia della sanzione demolitoria che riacquista efficacia in caso di eventuale rigetto della sanatoria; - il diniego di sanatoria quale atto dovuto e vincolato non necessita del preavviso di rigetto; - sull’istanza di accertamento di conformità presentata il giorno -OMISSIS-, trascorsi 60 giorni dall’integrazione documentale effettuata il -OMISSIS- – peraltro oltre il termine di 30 giorni indicato a pena di archiviazione dal Comune resistente con la nota del -OMISSIS-– si è comunque formato il silenzio-rigetto non impugnato da parte ricorrente ed avverso il quale, in ogni caso, nessun vizio sostanziale è stato dedotto, seppure tardivamente. Ritenuto che in assenza del fumus boni iuris la domanda cautelare va respinta, con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase, nella misura indicata in dispositivo ».
6. Con memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione di merito, parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese, modificando tuttavia una parte della narrativa in fatto ed affermando, diversamente da quanto avvenuto nel ricorso, che -OMISSIS- -OMISSIS- non aveva mai ricevuto notifica dell’ordinanza di demolizione. Ha inoltre contestato, in punto di fatto, che alcuna delle parti avesse ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità.
7. Infine, all’udienza del 15 marzo 2023, previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa comunale, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Infatti, la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non vale a privare di efficacia l’originaria ordinanza di demolizione (-OMISSIS-), che avrebbe quindi dovuto essere tempestivamente impugnata.
Anzitutto, la proposizione della istanza di sanatoria successivamente all’ordinanza di demolizione, “ non vale, di per sé sola, a incidere sulla legittimità del provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l’Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio - rigetto sull’istanza (infatti, se si sostenesse che l’Amministrazione, nell’ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell’istanza di accertamento di conformità, abbia l’obbligo di riadottare l’ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento) ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II 7 settembre, 2020 n. 1838).
Ciò significa che l’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato -OMISSIS-.
9. Ciò chiarito, deve poi rilevarsi che sull’istanza di sanatoria in esame è maturato, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. -OMISSIS-0/2001, un silenzio provvedimentale avente valore di diniego (“ Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ”), in considerazione dell’inapplicabilità della disciplina regionale dichiarata incostituzionale.
A fronte del formarsi del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria – previsto per legge quale forma di silenzio significativo e non necessitante dunque di alcun preavviso – era quindi onere di parte ricorrente impugnare anche il nuovo provvedimento lesivo sopravvenuto. Cionondimeno, i ricorrenti non hanno provveduto all’impugnazione con motivi aggiunti né dato atto di aver comunque diversamente impugnato il silenzio-rigetto. In assenza di detta impugnazione, il ricorso avverso l’ordine di demolizione – già irricevibile – sarebbe comunque divenuto improcedibile, non residuando in capo ai ricorrenti alcun interesse al suo annullamento. Infatti, il diniego di condono supera – quanto al riconoscimento della natura abusiva delle opere – il provvedimento impugnato e ne cristallizza, in assenza di contestazione, l’efficacia.
10. Da ultimo, in ordine all’asserita non ricezione della notifica dell’ordinanza di demolizione da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-, si osserva:
- che la circostanza in punto di fatto è superata dalla dichiarazione, di natura confessoria, contenuta nel ricorso introduttivo e attestante l’avvenuta ricezione da parte dei due ricorrenti (testualmente riportata in narrativa);
- che in ogni caso, come affermato – in un caso analogo al presente – da CGA Sicilia, Ad. sez. riunite, 7 febbraio 2023, n. 71, il coniuge in regime di comunione legale dei beni è legittimato a ricevere la notifica dei provvedimenti sanzionatori anche per conto dell’altro coniuge comproprietario: « Nell’ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio, spettante disgiuntamente ai coniugi ai sensi dell’art. 180 c.c. per i beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario o a ricevere notificazione di provvedimenti, come quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell’altro coniuge e, conseguentemente, di ritenere che, in mancanza di prove contrarie, anche l’altro proprietario ne abbia avuto conoscenza nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente »; ciò in quanto la comunione legale non è una comunione di diritto romano (cioè pro quota ) ma di diritto germanico, senza quote, in cui tutti i soggetti sono comproprietari dell’intero bene; da tale principio fa discendere l’ordinamento fa discendere, come conseguenza, che l’istanza di sanatoria presentata da uno dei due coniugi in regime di comunione legale determina effetti favorevoli anche per l’altro (Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766/2020) e «s i deve considerare, di converso, nello stesso modo legittimo e con effetti anche nei confronti della ricorrente, il provvedimento qui avversato, destinato e notificato solamente » all’altro coniuge.
11. Non essendo poi dedotta alcuna autonoma censura avverso il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità – nemmeno impugnato – né avverso l’ordinanza irrogativa della sanzione, il ricorso deve essere integralmente dichiarato irricevibile.
12. Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore del Comune di Palma di Montechiaro, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente FF
Francesco Tallaro, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO