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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F: ) Email_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato MARIA INGRID BARONI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in PE (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del suddetto Comune al n. 107, P.2, S. A. Uff. 1, anno 2002), che dalla loro unione sono nati i figli (n. il 25.11.2003), diplomato, il quale svolge Per_1 Per_ attività lavorativa saltuaria e (n. il 12/09/2007), studentessa, e che il Tribunale di Lodi, in data 30.06.2023 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (n. cron. 8614/2023, R.G. 2631/2022). Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. Per_
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ove vivrà anche il figlio all'oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente parzialmente autosufficiente;
3. salvo miglior accordo tra i coniugi, che tenga conto delle precipue esigenze della minore e del miglior rispetto dei suoi bisogni, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia accordandosi direttamente con la stessa, stante l'età della ragazza;
in egual modo la figlia regolamenterà direttamente con il padre i periodi delle vacanze estive e natalizie nonché le festività annuali;
Per_ 4. il sig. concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla signora Pt_1
genitore collocatario, entro il 15 di ogni mese ed in via anticipata, un assegno mensile Persona_3 di importo pari ad €350,00 (trecentocinquanta,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore della minore, secondo le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere, e tutto Per_ ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_
5. le parti concordano che l'assegno unico in favore della figlia venga percepito in via esclusiva dalla signora;
Controparte_1
6. le parti concordano che, qualora il figlio rimanesse privo di attività lavorativa e Per_1 continuasse a risiedere con la madre, si stabilirà un contributo che il padre corrisponderà a quest'ultima per il mantenimento del medesimo;
7. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo alimentare e/o di mantenimento, né per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, avendo regolato ogni ulteriore aspetto patrimoniale.
8. I coniugi si autorizzano vicendevolmente all'espatrio, con previo accordo se in compagnia delle figlie, con reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore della figlia minore”. All'udienza cartolare del 23.07.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e , in PE (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_1 civile del suddetto Comune al n.107, P.2, S. A. Uff. 1, anno 2002); 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 23.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F: ) Email_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato MARIA INGRID BARONI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in PE (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del suddetto Comune al n. 107, P.2, S. A. Uff. 1, anno 2002), che dalla loro unione sono nati i figli (n. il 25.11.2003), diplomato, il quale svolge Per_1 Per_ attività lavorativa saltuaria e (n. il 12/09/2007), studentessa, e che il Tribunale di Lodi, in data 30.06.2023 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (n. cron. 8614/2023, R.G. 2631/2022). Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. Per_
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ove vivrà anche il figlio all'oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente parzialmente autosufficiente;
3. salvo miglior accordo tra i coniugi, che tenga conto delle precipue esigenze della minore e del miglior rispetto dei suoi bisogni, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia accordandosi direttamente con la stessa, stante l'età della ragazza;
in egual modo la figlia regolamenterà direttamente con il padre i periodi delle vacanze estive e natalizie nonché le festività annuali;
Per_ 4. il sig. concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla signora Pt_1
genitore collocatario, entro il 15 di ogni mese ed in via anticipata, un assegno mensile Persona_3 di importo pari ad €350,00 (trecentocinquanta,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore della minore, secondo le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere, e tutto Per_ ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_
5. le parti concordano che l'assegno unico in favore della figlia venga percepito in via esclusiva dalla signora;
Controparte_1
6. le parti concordano che, qualora il figlio rimanesse privo di attività lavorativa e Per_1 continuasse a risiedere con la madre, si stabilirà un contributo che il padre corrisponderà a quest'ultima per il mantenimento del medesimo;
7. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo alimentare e/o di mantenimento, né per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, avendo regolato ogni ulteriore aspetto patrimoniale.
8. I coniugi si autorizzano vicendevolmente all'espatrio, con previo accordo se in compagnia delle figlie, con reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore della figlia minore”. All'udienza cartolare del 23.07.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e , in PE (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_1 civile del suddetto Comune al n.107, P.2, S. A. Uff. 1, anno 2002); 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 23.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello