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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2024, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
MA Margiotta Giudice rel.
Daniele SA Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2023 R.G. del ruolo generale degli affari civili promossa da
Parte 1 cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
e
CP 1 cf: C.F. 2 ), nata a [...] il [...] entrambi rappresentati e difesi, in forza di procure alle liti in atti, dall'avv. Paolo Francesco
Martorana, presso il cui studio sito in Palermo, via Principe di Scordia n. 3, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2024
(cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 e CP 1Con ricorso ex art. 473-bis.49 e 51 cpc depositato in data 9.11.2023,
[...] premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 9.9.1992 a Palermo trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 270, parte II, serie
A dell'anno 1992 -, dal quale sono nati tre figli Per 1 il 5.7.1993, SA il 21.7.1996 e MA il 4.12.1999), hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti hanno previsto l'obbligo, a carico di Parte_1 di versare ad CP 1 la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente, che vi abiterà insieme al figlio
SA (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente).
Con sentenza n. 471/2024, pubblicata il 28.3.2024 e passata in giudicato il 30.10.2024 (cfr. attestazione di cancelleria risultante dagli atti del fascicolo telematico), il Tribunale di Termini Imerese ha pronunciato la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
·la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire _
dalla prima udienza del presente procedimento, sostituita dal deposito di note scritte
(26.2.2024);
- la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 471/2024, pubblicata il 28.3.2024;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico.
La natura del procedimento, la sua instaurazione su ricorso congiunto e l'ammissione di una delle parti al Parte 2 a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da Parte 1 e CP 1 a Palermo il 9.9.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 270, parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Rini MA Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e regole tecniche sancite dal del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle
Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
MA Margiotta Giudice rel.
Daniele SA Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2023 R.G. del ruolo generale degli affari civili promossa da
Parte 1 cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
e
CP 1 cf: C.F. 2 ), nata a [...] il [...] entrambi rappresentati e difesi, in forza di procure alle liti in atti, dall'avv. Paolo Francesco
Martorana, presso il cui studio sito in Palermo, via Principe di Scordia n. 3, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2024
(cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 e CP 1Con ricorso ex art. 473-bis.49 e 51 cpc depositato in data 9.11.2023,
[...] premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 9.9.1992 a Palermo trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 270, parte II, serie
A dell'anno 1992 -, dal quale sono nati tre figli Per 1 il 5.7.1993, SA il 21.7.1996 e MA il 4.12.1999), hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti hanno previsto l'obbligo, a carico di Parte_1 di versare ad CP 1 la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente, che vi abiterà insieme al figlio
SA (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente).
Con sentenza n. 471/2024, pubblicata il 28.3.2024 e passata in giudicato il 30.10.2024 (cfr. attestazione di cancelleria risultante dagli atti del fascicolo telematico), il Tribunale di Termini Imerese ha pronunciato la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
·la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire _
dalla prima udienza del presente procedimento, sostituita dal deposito di note scritte
(26.2.2024);
- la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 471/2024, pubblicata il 28.3.2024;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico.
La natura del procedimento, la sua instaurazione su ricorso congiunto e l'ammissione di una delle parti al Parte 2 a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da Parte 1 e CP 1 a Palermo il 9.9.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 270, parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Rini MA Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e regole tecniche sancite dal del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle
Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44