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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/06/2024, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE In nome del Popolo LIno
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente rel.
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2022 col numero d'ordine
380/2022 la seguente
SENTENZA
Tra: (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Margherita di Savoia alla Piazza
[...] C.F._3
Marconi 9, presso lo studio dell'avv. BARRA Patrizia (Foro di Foggia - codice fiscale C.F._4
- PEC: ed in Margherita di Savoia alla Via Albergo n. 2 presso lo
[...] Email_1
studio dell'avv. Paola DE SIO (Foro di Foggia - codice fiscale – PEC: C.F._5
dalle quali, unitamente e disgiuntamente, sono rappresentati e difesi Email_2
-Appellanti avverso la sentenza n. 2891/2021 del 7/12/2021, pubblica in data 9/12/2021, resa dal Tribunale di
Foggia all'esito del procedimento R.G. n. 3404/2020,
E
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del Procuratore Dott.ssa nella sua qualità di mandataria della
[...] CP_3 [...]
rappresentata e difesa come in atti (C.F. Controparte_1 Controparte_1
– Società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della P.IVA_2
legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1 e per essa
[...]
(C.F. Gruppo Controparte_4 P.IVA_3 IVA ) con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del Procuratore P.IVA_4
Dott.ssa nata ad [...] il [...], giusta procura generale del 2 novembre CP_3
2020, a rogito Notaio dott. di Pordenone, n. 305876 di rep., n. 37067 di fasc. Persona_1
registrata a Pordenone il 4 novembre 2020 al n.14166 serie 1T (doc.1), nella sua qualità di mandataria della medesima rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe F. M. Controparte_1
LA SCALA (C.F. - P.E.C. - FAX CodiceFiscale_6 Email_3
0248011624), giusta procura alle liti allegata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Sergio CARABELLESE (C.F. CodiceFiscale_7 Email_4
FAX 0805427811), Corso Alcide De Gasperi n. 292 - 70100 Bari (BA);
-Appellata
All'udienza del 19/03/2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/06/20220, (già Parte_1 Parte_5
, e proponevano
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificato in data 27/01/2020 dalla , Controparte_5
deducendo che: in data 6.08.2008, aveva contratto con Banca della Nuova Terra un mutuo fondiario Parte_5
(mutuo SAL) per “miglioramenti agrari tasso ordinario” rep. N. 89412 garantito da ipoteca iscritta sugli immobili della società presso la Conservatoria dei RRII ai nn. 200076/4010, per l'importo di €
300.000,00; in data 18.12.2008 per effetto e quale conseguenza del mutuo SAL Parte_5
datato ad agosto 2008, aveva stipulato, con Banca della Nuova Terra, atto di quietanza di finale e riconoscimento di debito rep. N. 89577 iscritto presso la Conservatoria dei RRII ai nn. 1512/241;
- In data 26.11.2009 la medesima società aveva stipulato un contratto condizionato di mutuo rep.
N. 60095, mutuo SAL (Stato avanzamento Lavori) garantito da ipoteca, per l'importo di € 135.000,00; in data 15.02.2010 aveva stipulato un contratto definitivo di pagamento di mutuo Parte_5
di miglioramenti agrari rep. N. 60399, diretta conseguenza del mutuo SAL del mese di novembre
2009.
- Tutte le suddette operazioni erano state garantite dai sig.ri Persona_2 Parte_2
e , quali fideiussori terzi datori di ipoteca e da , quale
[...] Parte_3 Parte_4
fideiussore- - Con atto di precetto notificato in data 27.01.2020 la intimava agli opponenti il Controparte_5
pagamento della somma di € 477.893,36 oltre accessori di legge ed interessi, con “espressa riserva di conteggio finale in fase di liquidazione definitiva all'atto di pagamento”, somma derivante dai contratti di mutuo dell'agosto 2008 e novembre 2009 stipulati da (già Parte_1 Parte_5
il cui adempimento veniva garantito dai fideiussori predetti.
Gli opponenti eccepivano: il difetto di legittimazione attiva della e della Controparte_1
mandataria ; l'inidoneità ad assumere l'efficacia di titoli esecutivi, ex Controparte_6
art. 474 c.p.c., dei contratti di mutuo trattandosi di mutui condizionati;
nullità del contratto di mutuo-mutuo di scopo per difetto originario della causa;
nullità dei contratti di mutuo per violazione del limite massimo di finanziabilità ex art. 38 co. 2 TUB;
nullità parziale dei contratti di mutuo per omessa indicazione del TAE in violazione dell'art. 6 delibera CICR 9 novembre 2000; l'usura originaria del tasso di mora e l'usura originaria con l'inclusione della penale di estinzione anticipata;
l'erronea indicazione del TAEG o ISC;
infine, l'illegittimità del metodo di ammortamento degli interessi cd. alla francese.
Concludevano chiedendo:
1. IN VIA INIBITORIA E PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo opposto e in ogni caso il procedimento esecutivo;
2. sempre in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva di e della mandataria con conseguente Controparte_1 Controparte_7
nullità/inesistenza/inefficacia del precetto opposto che si chiede di accertare e dichiarare;
NEL
MERITO:
3. Accertare l'inesistenza/nullità/annullabilità/inefficacia del precetto opposto per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, per la palese e documentata erroneità delle somme in esso riportate, per insussistenza di valido titolo esecutivo, per inesistenza/nullità/annullabilità/inefficacia dei contratti di mutuo per difetto originario della causa, per superamento del limite di finanziabilità, per contrarietà a norme imperative, per indeterminatezza delle condizioni contrattuali e per tutte le ulteriori ragioni esposte nell'antescritta narrativa qui da intendersi ripetute e trascritte;
4. in conseguenza e per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della
[...]
(codice fiscale , con sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri 1, Controparte_1 P.IVA_2
società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti, e per essa Controparte_7
(codice fiscale ) di procedere all'esecuzione forzata per le motivazioni sopra esposte;
P.IVA_5 5. IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE: compensare quanto eventualmente risulti dovuto alla banca opposta con quanto questa risulti dovere agli opponenti in ragione degli indebiti pagamenti eseguiti;
6. emanare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
7. con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
In via istruttoria chiedevano di disporsi CTU contabile con ordine di esibizione alla parte opposta di tutta la documentazione afferente ai mutui per cui è causa ed alle spese connesse al credito
Con comparsa di costituzione e risposta del 4/12/2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato ed eccepito e chiedendo in via
[...]
pregiudiziale di accertare la carenza di legittimazione attiva di e delle sig.re Parte_1
e ; dichiarare l'inammissibilità Controparte_8 Parte_3 Parte_4
dell'opposizione a precetto in quanto tardivamente incardinato;
rigettare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata da controparte;
in via principale respingere tutte le domande proposta da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia dei titoli esecutivi opposti. In via istruttoria chiedevano di respingere tutte le istanze istruttorie avanzate da controparte con condanna di parte opponente al pagamento di tutte le spese e compensi del giudizio.
Il Tribunale, all'udienza del 24/05/2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettando le avverse istanze istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/09/2021;
All'udienza del 13/09/2021 la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2891/2021, pubblicata il 9.12.21, Il Tribunale di Foggia, Terza sezione civile, così disponeva:
-rigetta l'opposizione
-condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite che si liquidano in €
12.700,00 per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali.
A giudizio del Tribunale doveva escludersi la carenza di legittimazione attiva degli opponenti
[...]
(già , e , Parte_1 Parte_5 Controparte_8 Parte_3
non essendovi prova della rituale notifica nei loro confronti del precetto opposto e ciò comportando la carenza di legittimazione rispetto all'opposizione promossa, nonché il difetto di un interesse giuridico attuale ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Sussisteva, invece, la legittimazione ad agire in capo a ciò in quanto, la natura Parte_4
autonoma e non accessoria della garanzia prestata, desumibile dal tenore dell'art. 10 del contratto di mutuo (obbligo di pagare il credito della banca mutuante anche nel caso di invalidità dell'obbligazione principale), non escludeva la facoltà del garante di eccepire la nullità dell'obbligazione principale per violazione di norme imperative, quali quelle in tema di usura ed anatocismo richiamate a sostegno dell'opposizione.
Il primo giudice disattendeva, altresì, l'eccezione di carenza di “legittimazione” attiva (intesa quale eccezione di mancata prova della titolarità attuale del credito quanto alla posizione della
[...]
e eccezione di difetto di procura o della relativa prova quanto alla posizione Controparte_1
della ) sollevata da parte opponente, per la ragione che, la prova Controparte_9
dell'attuale titolarità del credito precettato in capo alla poteva trarsi dalla Controparte_1
disponibilità dei titoli esecutivi, dalla copia del contratto di cessione in blocco di crediti (tra cui quelli insoluti alla data del 31.3.2014 derivanti da contratti di finanziamento ipotecario) intercorsa con la
Banca della Nuova Terra e dalla dichiarazione resa dalla stessa cedente mutuante Banca della Nuova
Terra, recante la specifica indicazione dei crediti derivanti dai contratti di mutuo in questione.
Quanto alla posizione della mandataria , risultava prodotta la copia Controparte_9
della procura speciale rilasciata in suo favore dalla (atto notaio Controparte_1 [...]
di Pordenone, n. 287569 di rep., n. 24406 di fasc.). Per_1
Nel merito il primo giudice riteneva non fondate tutte le questioni proposte.
Secondo il Tribunale il precetto opposto sarebbe stato fondato sui contratti di mutuo, stipulati tra le parti, e sui successivi atti notarili di erogazione finale e quietanza relativi ai medesimi mutui, cosicché i contratti di mutuo e gli atti di erogazione e quietanza, tra loro formalmente omogenei in quanto ricevuti da notaio, si integravano reciprocamente, come idoneo titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., con l'espressa determinazione degli elementi essenziali del mutuo, attestando l'intervenuta traditio della somma mutuata.
Altresì non veniva ritenuto “di scopo” il mutuo fondiario quale quello del 6.8.2008, in quanto, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto (immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine); per contro, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12). Doveva pertanto ritenersi lecito un contratto di mutuo fondiario, stipulato per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante, anche avuto riguardo all'avvenuta ultimazione delle opere.
Il Tribunale riteneva, inoltre, generica l'eccezione di nullità dei mutui per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co. 2 TUB e infondate le eccezioni concernenti l'omessa indicazione del TAE e l'illegittimità del metodo di ammortamento degli interessi cd. alla francese.
Secondo il primo giudicate, infatti, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra- annuale viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
nei mutui con ammortamento alla francese, non esisterebbe alcuna capitalizzazione infra-annuale degli interessi, e tanto escluderebbe qualsivoglia effetto anatocistico, comportando, invece, solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, poiché ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce.
Ancora, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito, la misura della rata discenderebbe matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo;
tanto escluderebbe l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali.
Nella specie, a giudizio del giudicante, il piano di ammortamento riportava la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituiva la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituiva il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e per differenza rispetto al capitale erogato si poteva calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.
Priva di pregio, in quanto non provata, veniva ritenuta l'eccezione di usurarietà degli interessi, essendo stato assunto, come parametro di riferimento, il tasso nominale di mora - anziché il tasso di mora in concreto applicato - in rapporto al tasso soglia individuato senza tener conto della maggiorazione media degli interessi moratori.
Infatti, secondo il primo giudice, la distinzione tra gli interessi corrispettivi e moratori (questi ultimi con una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell'adempimento), discende dalla necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, ovvero di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad essere applicati in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario.
Se, allora, gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuavano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 1815 co.
2 e 1419 c.c., determinava la non debenza dei soli interessi moratori, senza che ciò comportasse la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.
Non sarebbe stata, inoltre, corretta l'inclusione nel TEG della cd. commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex l. 108/96, diversamente ammettendosi l'esistenza di una sorta di “tasso sommatoria” tra voci affatto eterogenee ed incompatibili, per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale (mero elemento accidentale del negozio), poiché nel caso della penale si paralizza la successiva pretesa di pagamento degli interessi, che viene meno per definizione.
Quanto alla dedotta erroneità dell'indicazione del TAEG, il primo giudice precisava che l'ISC / TAEG
è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, cosicché, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto). Pa L' , la cui valenza è infatti meramente informativa, non rientrerebbe nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti, come precisato da copiosa giurisprudenza di merito.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec il 03.03.22, Parte_1 CP_8
, E hanno impugnato la sentenza n. 2891/2021,
[...] Parte_3 Parte_4
pubblicata il 9/12/2021 dal Tribunale di Foggia, chiedendo:
“1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2891/2021 del 7/12/2021, pubblicata il 9/12/2021 (Rep.n. 4120/2021), accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “... In via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva di e della mandataria con Controparte_1 Controparte_7
conseguente nullità/inesistenza/inefficacia del precetto opposto che si chiede di accertare e dichiarare;
- nel merito: accertare l'inesistenza/nullità/annullabilità/inefficacia del precetto opposto per difetto dei requisiti di per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della (codice fiscale Controparte_1
, con sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri 1, società unipersonale per la P.IVA_2
cartolarizzazione dei crediti, e per essa (codice fiscale di Controparte_7 P.IVA_5
procedere all'esecuzione forzata per le motivazioni sopra esposte;
- in via di eccezione riconvenzionale: compensare quanto eventualmente risulti dovuto alla banca opposta con quanto questa risulti dovere agli opponenti in ragione degli indebiti pagamenti eseguiti;
- emanare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei difensori antistatari, ….e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, istanze, e conclusioni sollevate dall'appellata innanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto…”;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria è stata richiesta l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, nello specifico disporsi consulenza tecnica d'ufficio nonché richiesta di ordine di esibizione a parte appellata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08.06.2022, si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, oggetto di gravame;
in via principale di rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 2891/2021 del 7/12/2021, resa dal
Tribunale di Foggia, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La Corte, con ordinanza del 21.07.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2891/2021. All'udienza del 19/03/ 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole dell'illegittimo ed immotivato rigetto delle richieste istruttorie da parte del Giudice di prime cure, segnatamente con riferimento alla richiesta di CTU contabile, in violazione delle norme processuali, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e del diritto di azione di parte opponente.
La censura non coglie nel segno.
La parte appellante aveva chiesto nel primo giudizio l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile “per accertare il corretto rapporto di dare ed avere tra la banca e le parti opponenti sulla base di quanto ampiamente esposto nell'atto introduttivo e specificato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.”.
Segnatamente, chiedeva che, il designando CTU:
- In merito ai mutui n. 89412 e n. 60095,
1) Verificasse se il tasso di interesse effettivamente praticato (TAE) fosse stato correttamente indicato in contratto e corrispondesse a quello pattuito tra le parti con il contratto di mutuo, calcolando gli eventuali importi derivati dallo scostamento, rideterminando, in caso negativo il piano di ammortamento a norma dell'art. 117 TUB;
2) Verificasse se dalla formulazione del contratto per cui è causa potessero evincersi in maniera univoca e determinata il tasso di interesse e le sue modalità di calcolo
3) Verificasse al momento della pattuizione contrattuale, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto;
4) Calcolasse, al momento della pattuizione, il TEG del finanziamento secondo la formula del TAEG includendo nella stessa, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi gli interessi di mora e penale di estinzione anticipata) escludendo solo quelle per imposte e tasse, e confronti tale tasso con la soglia usura;
5) Verificasse la correttezza, al momento della pattuizione contrattuale, del TAEG (o ISC) e 6) In caso contrario effettuasse il ricalcolo dell'intero mutuo al tasso sostitutivo BOT (ex art. 117).
- In merito ai mutui n. 89577 e n. 60399,
1) Verificasse se il tasso di interesse effettivamente praticato (TAE) fosse stato correttamente indicato in contratto e corrispondesse a quello pattuito tra le parti con il contratto di mutuo, calcolando gli eventuali importi derivati dallo scostamento e rideterminasse, in caso negativo, il piano di ammortamento a norma dell'art. 117 TUB;
2) Verificasse se dalla formulazione del contratto per cui è causa potessero evincersi, in maniera univoca e determinata, il tasso di interesse e le sue modalità di calcolo;
3) Verificasse, al momento della pattuizione contrattuale, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto;
4) Calcolasse, al momento della pattuizione, il TEG del finanziamento secondo la formula del TAEG, includendo nella stessa, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi gli interessi di mora e penale di estinzione anticipata) escludendo solo quelle per imposte e tasse, e confronti tale tasso con la soglia usura;
5) Verificasse se il piano di ammortamento utilizzato in contratto fosse il più economico e che lo stesso fosse stato correttamente confrontato con altre tipologie di ammortamenti;
6) Verificasse la corretta indicazione di tutti i parametri necessari per calcolare la rata;
7) Rilevasse se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio fosse stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata fosse stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto, comprendente un meccanismo implicito di anatocismo, e se tale modalità di calcolo
(capitalizzazione composta) fosse stata espressamente pattuita in contratto;
8) Per il caso di mancata regolare pattuizione del regime da applicare e se rilevata l'applicazione di un regime composto, per ciascuna rata determinasse l'ammontare della quota capitale e della quota interessi senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
laddove,
9) laddove fossero stati, dal CTU, individuati anche altri profili di indeterminatezza contrattuale, procedesse nel ricalcolare un piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso di interesse contrattuale con il diverso tasso di interesse così come previsto dall'art. 117 TUB.
Dalla formulazione dei quesiti al CTU si evince la superfluità del mezzo in quanto la produzione documentale è pienamente esaustiva di tutte le questioni e consente la decisione della causa, segnatamente:
✓ Il TAE risulta correttamente indicato nei contratti, né, comunque, vi è alcun obbligo normativo, che ne imponga la indicazione nell'ambito dei contratti di mutuo, in quanto a mente dell'art. 6 della delibera Cicr del 09.02.2000, la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione sussiste soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi
(fattispecie non attinente ai contratti di mutuo) – cfr. ex plurimis Corte d'Appello di Torino,
n. 464 del 5.05.2020).
✓ I tassi di interesse risultano espressamente indicati nei contratti, così come le modalità di calcolo sono individuate tanto nelle premesse, quanto nei rispettivi artt. 3 dei contratti di mutuo, oltre che nei documenti di sintesi.
✓ Il tasso soglia va ricavato in relazione alle operazioni oggetto dei contratti, come più avanti si dirà.
✓ Il TEG non può tener conto di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi gli interessi di mora e penale di estinzione anticipata)”, né gli interessi di mora, secondo il consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, possono essere inseriti nel calcolo, che diversamente comporterebbe l'inammissibile comparazione tra tassi disomogenei, quali sono gli interessi corrispettivi e moratori, vista la diversa funzione, natura ed applicazione.
In relazione alla “penale di estinzione anticipata”, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più avveduto, non rileva ai fini del calcolo del TAEG, in quanto non costituisce un costo e non è idonea a far parte dei costi da considerare ex art 644 c.p.
✓ La verifica della dedotta discrasia fra il TAEG previsto in contratto e quello effettivo, non rileva ai fini che ci occupano, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l'erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_7
piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo e che l'omessa od erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB
✓ La chiesta “riparametrazione” degli interessi al tasso sostitutivo BOT è priva pregio giuridico e rinnegata dalla prevalente giurisprudenza, in quanto, per la fattispecie in questione, non è normativamente prevista alcuna sanzione di invalidità.
✓ Di alcuna utilità, specie dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite delle SC, si ritengono gli accertamenti relativi al cd “ammortamento alla francese”.
-Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha illegittimamente accolto l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva degli opponenti
[...]
delle signore e in base all'assunto secondo cui agli Parte_1 Controparte_8 Parte_3 stessi non era stato notificato positivamente l'atto di precetto. Secondo l'appellante tutte le parti opponenti hanno avuto notizia del precetto, tutte lo hanno opposto e di qui sarebbe derivata la legittimazione attiva di tutti gli opponenti, asseriti debitori e peraltro litisconsorti, in ragione del vincolo di solidarietà.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che, come noto, la legittimazione attiva a proporre l'opposizione all'esecuzione spetta al soggetto nei cui confronti l'esecuzione sia stata minacciata o promossa e, dunque, al debitore esecutato.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la notifica dell'atto di precetto non si era perfezionata nei confronti di (già e di Parte_1 Parte_5 Controparte_10
, in capo ai quali, dunque, non poteva sorgere alcun interesse a promuovere
[...]
l'opposizione, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Situazione diversa era invece quella relativa a cui il precetto era stato Parte_4
regolarmente notificato e cui correttamente era stata ritenuta la legittimatio ad causam attiva, quand'anche titolare di un contratto autonomo di garanzia, stante la facoltà del garante di eccepire la nullità dell'obbligazione principale per violazione di norme imperative, quali quelle in tema di usura ed anatocismo richiamate a sostegno dell'opposizione – cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 9071 del 31/03/2023 (Rv. 667476 - 01)-.
- Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato illegittimamente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Banca con travisamento delle risultanze documentali. Secondo l'appellante, la copia esecutiva del primo mutuo e del secondo mutuo, entrambe datate al 2017, venivano rilasciate in favore di Banca della Cont Nuova Terra e non in favore della cessionaria che avrebbe dovuto chiedere la spedizione in forma esecutiva in suo favore in forza del combinato disposto degli articoli 475 secondo comma cpc
111 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 58 TUB. L'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudicante ha rigettato l'eccezione di legittimazione attiva di parte opposta ritenendo erroneamente che il contratto di cessione allegato, la dichiarazione di cessione e la dichiarazione Cont integrativa siano idonei a provare la legittimazione di secondo l'appellante, infatti la cessionaria fornito la prova documentale della propria legittimazione sostanziale non potendosi ritenere che la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti in Gazzetta Ufficiale abbia valenza probatoria. La censura non ha pregio.
Va premesso che la questione relativa al fatto, dedotto solo in questa sede, <Tre anni dopo la Cont presunta …cessione, non avrebbe avuto più alcuna legittimazione ad ottenere il rilascio della formula esecutiva che, previe le verifiche del caso, poteva e doveva essere rilasciata solo in favore di
, asserita parte cessionaria>>, non potendo ricondursi nell'alveo dell'eccezione di Controparte_1
legittimazione attiva, formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto fondata sull'allegazione di un fatto nuovo, che consiste nella contestazione della legittimità del titolo azionato, deve ritenersi inammissibile poiché non tempestivamente formulata.
Quanto poi alle ulteriori questioni rappresentate con riferimento al difetto di legittimazione attiva della opposta, riconducibili, come chiarito dal primo giudice, alla contestazione della mancata prova della titolarità del credito, va evidenziato che la creditrice ha fornito in giudizio la prova documentale della cessione dei crediti in blocco (L. n.130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 del D.Lgs.
1.09.1993 n. 385) da Banca della Nuova Terra Spa a tra cui quello oggetto della presente Controparte_1
procedura, producendo:
✓ avviso di pubblicazione su G.U. n. 54 dell'8.05.2014 della cessione del credito (doc. 4, Cont Comparsa di costituzione, giudizio di primo grado);
✓ dichiarazione rilasciata da Banca della Nuova Terra Spa, nella quale quest'ultima, in qualità di cedente, ha dato atto che è stata ceduta, tra gli altri crediti, la posizione DO HA AS DI
RI MA E AV FI & C. NDG 328734 – Finanziamento n.
10/6000998 (depositata nel Giudizio di primo grado, quale allegato a nota del 14.01.2021);
✓ ulteriore dichiarazione, sempre rilasciata dalla cedente Banca della Nuova Terra S.p.A. (cfr. doc. 20, Memoria ex art. 183, co.6 n.1, giudizio di primo grado) con specificazione dei contratti di mutuo oggetto di cessione (relativi alla predetta esposizione debitoria), e più precisamente: “Contratto di mutuo, del 06/08/2008, a rogito Dott. Notaio Persona_3
in Barletta, Repertorio n. 89412, Raccolta n. 8781, registrato presso Barletta il 07/08/2008 al n. 7171 - Serie 1T; Atto di quietanza finale e di riconoscimento di debito, del 18/12/2008,
a rogito Dott. Notaio in Barletta, Repertorio n. 89577, Raccolta n. 8920, Persona_3
registrato presso Barletta il 13/01/2009 al n. 277 - Serie 1T;
✓ Contratto di mutuo, in data 26/11/2009, a rogito Dott. Notaio in Gravina Persona_4
in Puglia, Repertorio n. 60095, Raccolta n. 26456, registrato presso Gioia del Colle il
27/11/2009 al n. 12117/1T; Contratto definitivo e di pagamento di mutuo di miglioramenti agrari, in data 15/02/2010, a rogito Dott. Notaio in Gravina in Puglia, Persona_4 Repertorio n. 60399, Raccolta n. 26713, registrato presso Gioia del Colle il 17/02/2010 al n.
1812.”;
✓ contratto di cessione, che riporta nel relativo allegato, tra i rapporti ceduti, anche quello Cont oggetto di contestazione (cfr. doc. 21, Memoria ex art. 183 co.6 n.2, giudizio di primo grado).
Anche a giudizio di questa Corte, la documentazione prodotta da fornisce Controparte_1
indubbiamente piena prova della cessione del credito e della titolarità di questo, in capo all'opposta, che infatti ha dimostrato:
✓ la disponibilità dei titoli esecutivi;
✓ la copia del contratto di cessione in blocco di crediti (tra cui quelli insoluti alla data del
31.3.2014 derivanti da contratti di finanziamento ipotecario) intercorsa con la Banca della
Nuova Terra;
✓ la dichiarazione resa dalla stessa cedente mutuante Banca della Nuova Terra recante la specifica indicazione dei crediti derivanti dai contratti di mutuo in questione (cfr. allegati prima memoria istruttoria di parte convenuta;
cfr. Cass. 10200/2021 sul valore probatorio della dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto).
Come precisato dal primo giudice, mediante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, segnatamente alla Ordinanza della SC n.10200 dell'11.12.2021 che a sua volta richiamava Cass. SU
Sentenza n. 10790 del 04/05/2017 (Rv. 643939 - 01), “la cessione del credito è contratto consensuale già perfezionato con il consenso, mentre la notifica al debitore ceduto, ovvero nelle cessioni blocco la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, sono funzionali solo agli effetti liberatori del pagamento o alla regolazione dei conflitti con plurimi cessionari (…) nella descritta cornice ricostruttiva la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello”. C Secondo le indicazioni della , quindi, la dichiarazione resa dal cedente costituisce un elemento probatorio decisivo, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo, della cessione del credito e della conseguente titolarità di questo, in capo al cessionario;
tale prova documentale può essere prodotta, in sede di giudizio, anche se successiva alla cessione del credito non potendo neppure esservi di ostacolo “che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso di giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto. Circa la valenza probatoria della “dichiarazione di cessione del credito”, meramente “ricognitiva” resa dalla società Banca della Nuova Terra s.p.a., emerge in atti che successivamente al deposito di detta dichiarazione, l'appellata, in sede di memorie istruttorie, aveva allegato, dapprima ulteriore dichiarazione di cessione (cfr. doc. 20, Memoria ex art. 183, co.6 n.1, giudizio di primo grado) con specificazione dei contratti di mutuo oggetto di cessione, e, successivamente, anche il contratto di cessione del credito (doc. 21, Memoria ex art. 183 co.6 n. 2), produzione documentale quest'ultima, certamente idonea ad integrare la prova giudiziale dell'avvenuta operazione di cessione, nonché dello specifico credito ceduto.
- Con il quarto motivo di appello l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di mancanza di efficacia esecutiva del titolo, in violazione dell'art. 474 c.p.c. Secondo l'appellante, il contratto di mutuo fondiario non può costituire valido titolo esecutivo per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 474 c.p.c. trattandosi di mutuo condizionato.
-Con il quinto motivo di appello, da trattarsi congiuntamente al precedente, l'appellante impugna la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di scopo ritenendo erroneamente che il contratto di mutuo stipulato in data 06/08/2008 stipulato ai sensi dell'art. 38 TUB è un contratto di mutuo fondiario che non è mutuo di scopo. I contratti di finanziamento di credito agrario rientrano nella categoria dei contratti di mutuo di scopo in cui il perseguimento dello scopo previsto entra a far parte dello schema causale derivandone la nullità per difetto originario della causa quando il finanziamento viene utilizzato per una finalità diversa.
Entrambi i motivi non colgono nel segno.
Orbene, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, le pattuizioni contestate presentano i canoni propri del titolo esecutivo, come previsti dalla legge.
Il mutuo, infatti, pur avendo natura di contratto reale, non si perfeziona unicamente con la consegna materiale e fisica – c.d. traditio - del denaro nelle mani del mutuatario, ma sussiste un valido contratto di mutuo, e quindi un valido titolo esecutivo, anche se vi è il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata, da ravvisare in quelle fattispecie in cui il mutante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, determinando l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza
a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese
a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”. (Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636304 - 01) C Con una pronuncia ancora più recente – cfr. Ordinanza n. 5921 del 27 febbraio 2023- la ha ribadito il medesimo principio e, affrontando la questione della validità del contratto di mutuo, ha nuovamente chiarito che la consegna materiale del denaro non è più l'unico elemento costitutivo del contratto.
Secondo la Corte, la disponibilità giuridica della somma mutuata è altrettanto importante e sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo.
In altre parole, il mutuante deve creare un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario o le parti devono inserire specifiche pattuizioni nel contratto di mutuo per garantire l'acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata.
Ciò riflette il crescente trend verso la dematerializzazione dei valori materiali, in cui l'acquisizione della disponibilità giuridica del denaro diventa sempre più importante rispetto alla consegna fisica del denaro stesso.
Inoltre, la Corte ha affermato che la giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può essere equipollente alla traditio, a patto che il mutuante crei un titolo di disponibilità autonomo in favore del mutuatario.
La Suprema Corte ha anche affrontato la questione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo.
Secondo l'art. 474 c.p.c., un atto pubblico notarile che documenti un credito futuro ed eventuale deve essere supportato da fatti successivi ed eventuali documentati con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per essere efficace ai fini dell'esecuzione.
Alla luce dei principi enunciati, la “consegna” si atteggerebbe quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario e non è scalfita dalla circostanza che la prova della consegna definitiva delle somme sia contenuta in un successivo atto di erogazione e quietanza.
Nel caso che ci occupa, l'art. 1 del contratto di mutuo del 26/11/2009 Repertorio n. 60095, Raccolta
n. 26456, prevede che “La Banca della Nuova Terra S.p.A., in persona come sopra, concede a titolo di mutuo alla “ Sas di TI EM e LA OM & C., che in persona come Parte_5
Cont sopra accetta, la somma di € 135.000,00” (cfr. doc. 3, Comparsa di Costituzione giudizio di primo grado). Nel successivo contratto definitivo e di pagamento di mutuo del 15/02/2010,
Repertorio n. 60399, Raccolta n. 26713 si dà atto del primo versamento effettuato dalla Banca a favore del debitore e in particolare all'art. 2 si legge “La Banca della Nuova Terra S.p.A., in persona come sopra, ha versato alla parte mutuataria che, come rappresentata, accetta la somma di €
35.000,00, quale versamento a saldo del mutuo [..] mediante l'accredito sul conto corrente della stessa[…] La parte mutuataria accetta dette modalità di pagamento del saldo di euro 35.000,00 e riconosce di aver riscosso, unitamente alla prima erogazione, l'intera somma di euro 135.000,00 definitivamente mutuata e pertanto ne rilascia ampia e finale quietanza” (cfr. doc. 3, Comparsa di
Costituzione BNT, giudizio di primo grado).
Lo stesso con riferimento al contratto di mutuo del 6/08/2008 Repertorio n. 89412, Raccolta n. 8781 ed il successivo atto di quietanza finale e riconoscimento del debito del 18/12/2008, Repertorio n.
89577, Raccolta n. 8920, ove all'art. 2 si legge che “La società mutuataria, come sopra rappresentata, accetta la somma di € 150.000,00, quale versamento a saldo del mutuo, di cui al rogito menzionato in premessa, che viene effettuato tramite bonifico bancario effettuato in data odierna”, ed all'art. 3 “Pertanto, la parte mutuataria riconosce vero, liquido e legittimo il suo debito di euro 300.000,00 verso la banca mutuante” (cfr. doc. 2, Comparsa di Costituzione BNT, giudizio di primo grado).
Quanto all'esistenza dei caratteri propri del “titolo esecutivo”, mette conto evidenziare che, nella specie,
✓ il requisito della certezza del credito è dato proprio dall'esistenza dei contratti di mutuo, prodotti in giudizio, cui la legge attribuisce caratteri sufficienti a svolgere tale funzione;
✓ il requisito della liquidità del diritto, che fa riferimento alla circostanza che il credito sia costituito da un ammontare determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo matematico, applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti, è individuabile nell'atto di mutuo e nel piano di ammortamento allegato all'atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
✓ il requisito della esigibilità, che postula l'esigenza che il diritto non sia sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo, è venuto ad esistenza con la comprovata disponibilità giuridica della somma mutuata. Tale ricostruzione non viene intaccata da quanto dedotto dall'appellante in ordine alla pretesa natura di “mutuo di scopo”, dei contratti in oggetto.
Come infatti precisato dal primo giudice, “il contratto di mutuo del 6.8.2008, come indicato nella relativa premessa, è stato stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 38 TUB. Si tratta dunque di un mutuo fondiario che, come chiarito dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità, che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass. n. 9511/07 e Cass. n.4792/12). Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art.
38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12)”.
Peraltro, il giudice di legittimità ha altresì affermato – cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23149 del
25/07/2022 (Rv. 665427 - 01) che “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Pertanto, come affermato dal primo giudice, anche volendo attribuire rilievo causale alla finalità dichiarata dalle parti nel contratto di mutuo, di destinare gran parte della somma mutuata alla copertura finanziaria delle opere di miglioramento agrario relative all'azienda agrituristica di proprietà della società mutuataria, non può ravvisarsi alcuna deviazione rispetto alla causa concreta perseguita, risultando i attestata, nel successivo atto di erogazione e quietanza finale, l'avvenuta ultimazione di dette opere.
- Con il sesto motivo di appello, l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione in ordine alla violazione del limite di finanziabilità di cui all'articolo
38 del TUB nonché l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie. Secondo l'appellante il giudice avrebbe erroneamente rigettato tale eccezione, ritenendo la stessa generica apodittica;
tuttavia il superamento del limite non è stato provato dagli opponenti perché il Tribunale ha omesso ogni pronuncia relativamente alla richiesta di esibizione della documentazione afferente al mutuo formulato nei confronti di parte opposta.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti invocano l'invalidità dei contratti di mutuo per asserito superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile, secondo quanto previsto dalla Deliberazione del
C.I.C.R. del 22.4.1995.
La doglianza è esposta in termini apodittici, stante l'assenza, così come rappresentato dal primo giudice, di ogni supporto probatorio di natura documentale.
Parte appellante, così come in primo grado, deduce che, analizzando i contratti e le relative garanzie prestate, apparirebbe evidente la palese violazione dell'art. 38 del TUB, con conseguente nullità del precetto e comunque dell'esecuzione minacciata.
In realtà è evidente come tali deduzioni consistono in personali valutazioni indimostrate e prive di riscontri, in mancanza della prova che i valori degli immobili, all'epoca del concesso finanziamento, fossero inferiori, rispetto al limite previsto dalla normativa.
Tanto in disparte la considerazione che, in ogni caso, un mutuo che non rispetti il limite di finanziabilità andrebbe a vantaggio del cliente (e non della banca) e l'eventuale nullità inciderebbe solo sulla quantità -e non sulla qualità- dell'oggetto dell'ipoteca, posto che la disciplina relativa ai limiti di finanziabilità riveste i caratteri di imperatività ed è applicabile esclusivamente ai mutui fondiari ed assimilati, disciplinati dagli artt. 38 T.U.B. e ss., cosicché l'eventuale invalidità dell'operazione direttamente collegabile a tale violazione colpirebbe solamente la natura
“fondiaria” della garanzia, ma non l'intero contratto di mutuo;
con la conseguenza che, in ipotesi, sussistendo tutti i requisiti di forma (scritta per atto pubblico notarile) e di sostanza (erogazione di una somma a tasso variabile con rimborso rateale garantito da accensione ipotecaria di 1°grado su immobili dei mutuatari), il contratto di mutuo fondiario dovrebbe essere convertito in un mutuo assistito da garanzia ipotecaria di primo grado.
- Con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di invalidità per la mancata indicazione contrattuale del TAE e della indeterminatezza delle condizioni contrattuali. Secondo l'appellante, il principio di determinatezza del tasso di interesse impone che il contratto preveda espressamente il regime finanziario adottato e con esso il criterio di calcolo degli interessi laddove il mero riferimento numerico non è sufficiente ai fini della determinatezza del relativo patto ex articolo 1346 c.c.;
l'indeterminatezza del tasso si tradurrebbe, inoltre, nella violazione del requisito della forma scritta ad substantiam- ex artt.1284 co. 3 e c.c. e 117 TUB- per la pattuizione degli interessi ultra legali.
La censura non ha pregio.
Va premesso che, come già sostenuto in precedenza, non sussiste alcun obbligo normativo, nell'ambito dei contratti di mutuo, che impone di indicare il Tasso Annuo Effettivo (TAE), in quanto a mente dell'art. 6 della delibera Cicr del 09.02.2000, la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione sussiste soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi (fattispecie non attinente ai contratti di mutuo); tanto è sostenuto da autorevole e avveduta giurisprudenza di merito (ex plurimis Corte d'Appello di Torino, n. 464 del 5.05.2020, che ha affermato che nei mutui con ammortamento alla francese non esiste una capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, cosicché ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della Cicr sopra richiamata, il quale è invece applicabile ai rapporti come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale.
Ne deriva che, non soltanto non è censurabile l'omessa indicazione del TAE, in relazione ai contratti di mutuo, ma che, inoltre, l'art. 6 della delibera Cicr deve ritenersi applicabile solo alle categorie di rapporto contrattuale che prevedono il trattamento periodico degli interessi. -Con l'ottavo motivo, l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola relativa all'interesse dovuta alla natura anatocistica del metodo di ammortamento c.d. alla francese applicato. Secondo
l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il meccanismo della capitalizzazione composta degli interessi non sia causa di nullità del contratto di mutuo in quanto non implicherebbe il meccanismo della capitalizzazione composta;
al contrario, a giudizio dell'appellante i contratti di mutuo devono essere ritenuti nulli tenuto conto che il piano di ammortamento alla francese comporterebbe una forma di capitalizzazione degli interessi implicita e, quindi, anatocismo in contrasto con il divieto di cui all'articolo 1283 c.c.
La censura non coglie nel segno.
Come infatti affermato dal primo Giudice, nel piano di ammortamento alla francese non sussiste alcun effetto anatocistico “implicito”, posto che ciascuna rata ingloba interessi sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire;
pertanto, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, - cd. ammortamento “alla francese” -, non comporta violazione dell'art. 1283
c.c., in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Diversamente, in ipotesi di anatocismo, gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, costituendo in tal modo la base di calcolo produttiva di interessi.
Tale orientamento, già affermatosi nella giurisprudenza di merito, ha avuto recente conferma da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024,
a seguito del rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Salerno il 19 luglio 2023, ha stabilito, in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Le Sezioni Unite hanno, dunque, così risolto un annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
La questione all'attenzione delle Sezioni Unite, in particolare, concerneva la problematica se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare
✓ l'indeterminatezza o l'indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418/2 C.c.
✓ la violazione delle norme in materia di trasparenza e di quella di cui all'art. 117, comma 4,
TUB, che impone, a pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
I mutui tradizionali cosiddetti “alla francese” prevedono infatti, che la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente;
in tali ipotesi, la mancata pattuizione e indicazione delle “modalità” di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi – ha precisato la Corte - non ne determina la nullità.
Per la Suprema corte si tratta di una indicazione conforme alle disposizioni della Banca d'LI del
29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più.
Deve dunque escludersi, secondo la Suprema Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi».
Il Tribunale del rinvio pregiudiziale aveva anche chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello
«all'italiana» costituisse un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b.
La decisione delle Sezioni Unite ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla Pt_8
“non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
- Con il dodicesimo motivo, da trattarsi con precedenza rispetto ai successivi, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui giudicante sostiene che “…. stante il suo valore sintetico l'
ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'articolo 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi di interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti..”.
Secondo l'appellante le banche hanno un dovere di trasparenza informativa nei confronti del cliente, previsto dagli artt. 116 e 117 TUB, oltre al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9 della delibera CICR del 4 Marzo 2003. L'omessa indicazione del TAEG/ISC rappresenta un elemento fondamentale del contratto la cui omessa indicazione costituisce grave vizio genetico comportante la nullità del contratto stesso;
con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale o i tassi bot ex articolo 117 TUB.
Il motivo è privo di fondamento.
E' infatti principio consolidato in giurisprudenza che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425 - 01).
L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi e rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento.
Il TAEG racchiude, quindi, contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, in tema di «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'LI di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
La citata sentenza Cass. n. 39169/2021 in motivazione chiarisce che la mancata indicazione del TAEG non comporta, la nullità del contratto e segnatamente “l'art.117 TUB, nel suo quarto comma, prescrive che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il settimo comma dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma quinto) dispone che si applichino:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Poiché, come appena detto, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
-Con il nono motivo, l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usura formulata dagli opponenti ritenendo che “essa va verificata attraverso il raffronto tra il tasso di mora in concreto applicato -autonomamente considerato con la specifica allegazione dimostrazione dell'effettivo ammontare degli interessi addebitati a tale titolo- ed il cosiddetto tasso soglia calcolato includendovi la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata nei decreti ministeriali;
nel caso di specie gli opponenti non avrebbero assolto l'onere su di essi incombente di allegare specificatamente e dimostrare l'usurarietà del tasso moratorio nei termini sopra esposti..”. A giudizio dell'appellante, l'usurarietà del tasso di mora applicato è stata evidenziata nella perizia di parte del Dottor. Roberto Caputo e in ogni caso i decreti ministeriali ex legge 108/1996 hanno natura integrativa della norma e nei giudizi di merito non vi è l'onere di produrli, atteso che il Giudice può acquisirne conoscenza aliunde. - Con il decimo motivo, si lamenta nel contratto di mutuo salvo rep. n.89412 pari al 7,948%, indicatore sicuramente errato. Tale tasso sarebbe difforme da quello rappresentato in contratto con aperta e non equivoca violazione degli articoli 116-117 e 125 bis del TUB.
- Con l'undicesimo motivo di appello, l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non corretta l'inclusione nel TEG la cosiddetta commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex l. 108 /96. Secondo l'appellante, la commissione di estinzione anticipata è un costo inerente all'erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito, costituendo un succedaneo-sempre in chiave remunerativa-delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell'anticipata estinzione. La commissione di estinzione anticipata è quindi da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG.
-Con il tredicesimo motivo di appello, l'appellante lamenta la mancata indicazione, da parte della banca, del tasso di interesse di mora applicato e la modalità di conteggio delle singole rate insolute per effetto delle quali l'importo richiesto risulterebbe errato rispetto a quello effettivo. Secondo
l'appellante, anche sulla scorta della CTU illegittimamente non disposta, il Tribunale per individuare i corretti importi avrebbe dovuto preventivamente eliminare tutte le somme illecitamente percepite dalla banca, rendendo di fatto necessario il ricalcolo del corretto importo di dare ed avere tra le tra la banca e le parti opponenti.
Le censure, che per intima connessione, vanno trattate congiuntamente, sono infondate.
L'appellante ha eccepito l'usurarietà originaria dei contratti di mutuo sulla base dell'identificazione dell'operazione bancaria, e dei relativi tassi soglia da prendere in considerazione per il test usura degli interessi, che avrebbe dovuto essere quello previsto per i mutui con garanzia reale.
Il primo giudice invece, recependo anche le indicazioni della parte convenuta, aveva ritenuto che, trattandosi di mutui concessi “a stato avanzamento lavori” (SAL), il tasso soglia, ai fini del test usura degli interessi, fosse da rinvenirsi è da rinvenirsi nella categoria “altri finanziamenti”.
Rileva la Corte che effettivamente la natura di mutui SAL emerge inequivocabilmente dal tenore letterale delle pattuizioni,
- relativamente al contratto di mutuo del 6/08/2008 Repertorio n. 89412, Raccolta n. 8781 la clausola n. 1 (finalità) prevede espressamente che: “[…] il restante importo sarà messo a disposizione della parte mutuataria quale concorso per l'esecuzione delle opere di miglioramento agrario quali la ristrutturazione della struttura ricettiva e l'adeguamento dello stabilimento balneare”.
Il successivo atto di quietanza finale e riconoscimento del debito del 18/12/2008, Repertorio n.
89577, Raccolta n. 8920, afferma che “[…] il comparente dichiara di avere terminato le predette opere come da dichiarazione del proprio tecnico in data 28/11/2008 certificante la conformità dei medesimi al progetto”.
- Relativamente al contratto di mutuo del 26/11/2009 Repertorio n. 60095, Raccolta n. 26456 la clausola n. 1 (concessione e finalità) espressamente prevede che “La Banca della Nuova Terra Spa, in persona come sopra, concede a titolo di mutuo alla DO HA AS DI RI MA E
AV FI & C., che in persona come sopra accetta, la somma di euro 135.000,00. La somma concessa a mutuo dovrà essere utilizzata esclusivamente quale concorso per l'esecuzione delle opere di miglioramento agrario, quali completamento della struttura agrituristica, realizzazione di impianti idrici e elettrici, realizzazione di impianti e infissi, struttura “solarium”, arredi interni e cucina”.
Non si condivide tuttavia la opzione interpretativa, prescelta dal primo giudice che, recependo le tesi difensive della convenuta, odierna appellata, ha affermato che tale tipologia contrattuale non sia censita nella categoria dei mutui, bensì in quella di “altri finanziamenti”, con la conseguente applicazione di un diverso tasso di interesse, più alto rispetto a quello normale applicato per i mutui ipotecari, tanto al fine di compensare il rischio che assume l'intermediario per il caso che l'insolvenza intervenga prima dell'ultimazione dei lavori e prima quindi che l'immobile ipotecato assuma un valore apprezzabile per il creditore.
Va dato atto, da parte di questa Corte che, nella giurisprudenza di merito è dibattuta l'individuazione del tasso soglia usura dei mutui ipotecari a stato di avanzamento lavori (c.d. SAL), poiché da alcuni sono ricondotti nella categoria dei "Mutui con garanzia ipotecaria" e da altri in quella (residuale) denominata "Altri finanziamenti", di cui al decreto trimestrale di rilevazione del tasso soglia Con usurario. Coloro che ritengono che i mutui a debbano essere ricondotti nel perimetro degli "Altri finanziamenti" sostengono che il più elevato tasso soglia previsto da tale categoria sia giustificato dal maggior rischio assunto dall'intermediario, poiché la prima erogazione avviene quando la costruzione edilizia non è ancora iniziata o quasi (Trib. Torino 5.3.2021; Trib. Cagliari 24.4.2018; ABF
Napoli n. 4456/2015). In particolare, è argomentato che la garanzia ipotecaria è concessa su un mutuo in costruzione, circostanza che espone il finanziatore a maggiori rischi (non ultimazione dell'opera, irregolarità edilizie e simili) rispetto a quelli del mutuo ipotecario su immobile finito. A sostegno di tale tesi è altresì rilevato che le Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura della Banca Con d'LI riconducono i mutui a nella categoria "Altri finanziamenti".
Secondo altri, invece, non appare decisivo il riferimento alla maggiore rischiosità sottesa ad una erogazione frazionata, poiché l'istituto di credito acconsente alla erogazione solo dopo aver verificato il regolare avanzamento dei lavori e quindi il proporzionale incremento di valore del bene oggetto di garanzia reale (Trib. Brindisi 2.2.2018; ABF Milano n. 5265/2014).
Non sarebbe neppure pertinente il richiamo alle citate Istruzioni della Banca d'LI in tema di usura, poiché, ad una più attenta lettura, si evidenzia che nella categoria "Altri finanziamenti" sono collocati i mutui che prevedono l'erogazione a stato di avanzamento lavori, senza specificazione dell'ulteriore connotato costituito dalla effettiva garanzia ipotecaria.
L'allineamento ai mutui chirografari, contenuto nella definizione della stessa categoria "Altri finanziamenti", lascerebbe dunque intendere che siano stati considerati come "Altri finanziamenti" Con i mutui a non adeguatamente garantiti da ipoteca su beni già esistenti, il cui valore è in grado di supportare la prima erogazione (Trib. Cosenza, GIP, 21.12.2018).
Secondo quest'ultimo indirizzo, dunque, il tasso soglia dei mutui a SAL è quello dei "Mutui con garanzia ipotecaria" (e non quello della categoria residuale "Altri finanziamenti").
A chiarire il quadro operativo è intervenuta la Corte di Cassazione, secondo cui, in riferimento al grado di rischio dell'operazione e alla garanzia ad esso correlata, il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori, assistito da ipoteca, presenta evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato.
Di conseguenza, «in tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, L n. 108/1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale»
(Cass. n. 22380/2019;).
Ciò tuttavia non sposta i termini della questione in quanto, anche riconducendo le operazioni finanziarie de quo, nell'alveo della categoria dei “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, neppure si assisterebbe al superamento del tasso soglia per gli interessi moratori.
Va, preliminarmente, rilevata l'inesattezza del test di usura degli interessi moratori, condotto dall'appellante, basato sul confronto tra il tasso dell'interesse di mora convenzionale, ed il tasso soglia individuato per gli interessi corrispettivi, posto che in tal modo si opera una comparazione tra tassi disomogenei, quali sono gli interessi corrispettivi e moratori, vista la loro diversa funzione, natura ed applicazione, cosicché è necessario un differente test di usura per gli interessi corrispettivi, rispetto a quello previsto per gli interessi di mora.
Infatti, il tasso soglia per gli interessi corrispettivi è dato dal T.E.G.M. pubblicato trimestralmente per l'operazione aumentato della metà, il tasso soglia per gli interessi mora, invece, prevede che il
T.E.G.M. (aumentato della metà) debba essere maggiorato di 2,1 punti percentuali, così come espressamente previsto anche dalla circolare del 3/07/2013 della Banca d'LI.
Ne deriva, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito, che, se è vero che anche gli interessi di mora rientrano nella disciplina antiusura e devono essere raffrontati con il tasso soglia, tale raffronto deve essere compiuto singolarmente, non essendo possibile eseguire alcuna somma aritmetica tra valori eterogenei.
Ai fini della relativa metodologia di calcolo appare infatti condivisibile l'interpretazione, avvalorata dalla Banca d'LI e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la quale ai fini della determinazione del valore medio degli interessi moratori occorre aumentare di 2,1 punti i TEG medi calcolati per gli interessi corrispettivi. Il valore di tale maggiorazione, individuato a seguito di un'indagine statistica svolta nel 2003 dalla Banca d'LI e dall'Ufficio LIno Cambi, corrisponde alla percentuale media di interessi stabilita dagli intermediari nei contratti di mutuo per i casi di ritardato pagamento.
Peraltro, la diversa natura e finalità degli interessi corrispettivi ed usurari giustifica l'individuazione di un limite specifico.
Ebbene l'applicazione di tali criteri di calcolo conduce all'esclusione dell'usurarietà delle clausole pattizie in esame. Rileva Corte che il giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 26286 del 17.10.2019) ha confermato l'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori anche sulla scorta della Corte costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 29 del 2002).
Le Sezioni unite (Sez. U., Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto, altresì, che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta legge n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo pari alla differenza tra l'importo degli stessi, rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto applicati.
Stesso ragionamento vale per gli interessi moratori, in quanto la Banca d'LI, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali.
Per individuare, allora, la soglia usuraria degli interessi di mora è allora sufficiente, secondo le
Sezioni Unite, sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorati nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996.
Applicando i principi appena esposti alla fattispecie in esame emerge che il tasso per le operazioni classificate come “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” per il trimestre 1/07/2008 -
30/09/2008 è pari al 8,94%, (TEGM 5,96% aumentato della metà 2,98%) e per il trimestre 1/10/2008
- 31/12/2008 è pari al 9,45% (TEGM 6,30% + 3,15%). Al fine del test usura degli interessi moratori, alla luce delle direttive della Banca d'LI e della giurisprudenza, a detti tassi va applicata la maggiorazione del 2,1%, pertanto considerato che il tasso di mora del contratto di mutuo del
6/08/2008 Repertorio n. 89412, Raccolta n. 8781 e successivo atto di quietanza finale e di riconoscimento di debito del 18/12/2020 Repertorio n. 89577, Raccolta n. 8920 è pari all' 9,663%
(TAN + 2 punti percentuali), e tanto esclude la sussistenza dell'usura.
Lo stesso è a dirsi per il contratto di mutuo del 26/11/2009 Repertorio n. 60095, Raccolta n. 26456
e successivo atto di quietanza finale, in quanto, il tasso per le operazioni classificate come “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” per il trimestre 1/10/2009 - 31/12/2009 è pari al 4,875% (TEGM 3,25% aumentato della metà 1,625%) e per il trimestre 1/01/2010 - 31/03/2010 il tasso soglia
è pari al 4,38% (TEGM 2,92 % aumentato della metà 1,46 %).
Al fine del test usura degli interessi moratori, alla luce delle direttive della Banca d'LI e della giurisprudenza, a detti tassi va applicata la maggiorazione del 2,1%, pertanto, considerato che il tasso di mora del detto contratto di mutuo è pari al 5,491% (TAN + 2 punti percentuali) non sussiste in alcun modo usura.
Quanto alla dedotta usurarietà originaria con inclusione della penale di estinzione anticipata, si condivide quanto affermato dal primo giudice in ordine alla non inclusione nel TEG, al fine di verificare il superamento del tasso soglia ex L. 108/96, della c.d. “commissione di estinzione anticipata”, in quanto tale operazione comporterebbe l'integrazione di un “tasso sommatoria”, tra voci disomogenee per natura e funzioni, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
La giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2012, n. 5683) è concorde nell'escludere che la penale di estinzione anticipata costituisca un costo, cosicché non è idonea a far parte dei costi da considerare ex art 644 c.p.
Tale penale non è, infatti, strettamente collegata all'erogazione del finanziamento, ma costituisce un onere eventuale che ha la funzione di remunerare la Banca per il caso in cui il rapporto venga meno anticipatamente per volontà del mutuatario.
In tal caso il finanziato è tenuto a versare unicamente il capitale residuo o gli interessi maturati sino a quel momento, facendo così venir meno, per l'Istituto di credito, la remunerazione del prestito, pattuita per il caso in cui il rapporto si fosse estinto alla sua regolare scadenza, in ossequio al piano di ammortamento inizialmente stabilito.
-Parimenti infondato è l'ultimo motivo di appello col quale ci si duole della statuizione sulla condanna alle spese legali.
Secondo l'appellante, la complessità delle questioni trattate spesso soggetta a variazioni dell'orientamento giurisprudenziale avrebbe richiesto una compensazione delle spese legali;
l'appellante censura il capo della condanna alle spese con istanza di riforma del medesimo.
A giudizio di questa Corte, per contro, nel primo giudizio (così come nel presente) l'appellante è stato totalmente soccombente e gli argomenti dedotti – fatta eccezione per quella relativa all'ammortamento cd. alla francese con riferimento alla quale, pur essendo stata la questione recentissimamente affrontata e risolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, gran parte della giurisprudenza di merito ne ammetteva la piena legittimità – erano stati tutti quanti oggetto di svariate pronunce dei giudici di legittimità e di merito.
L'appello è quindi respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in solido, e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione, valori medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, liquidata al minimo non essendosi svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
1. rigetta l'appello proposto (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ) avverso la sentenza C.F._2 Parte_4 C.F._3
n. 2891/2021 del 7/12/2021, pubblica in data 9/12/2021, resa dal Tribunale di Foggia all'esito del procedimento R.G. n. 3404/2020;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...] he liquida in € 17.179,00 oltre rimborso forfettario nella misura del Controparte_2
15% e ulteriori accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico degli appellanti principali e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 25.06.2024
Il Presidente est.
Maria Mitola
Sezione Prima CIVILE In nome del Popolo LIno
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente rel.
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2022 col numero d'ordine
380/2022 la seguente
SENTENZA
Tra: (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Margherita di Savoia alla Piazza
[...] C.F._3
Marconi 9, presso lo studio dell'avv. BARRA Patrizia (Foro di Foggia - codice fiscale C.F._4
- PEC: ed in Margherita di Savoia alla Via Albergo n. 2 presso lo
[...] Email_1
studio dell'avv. Paola DE SIO (Foro di Foggia - codice fiscale – PEC: C.F._5
dalle quali, unitamente e disgiuntamente, sono rappresentati e difesi Email_2
-Appellanti avverso la sentenza n. 2891/2021 del 7/12/2021, pubblica in data 9/12/2021, resa dal Tribunale di
Foggia all'esito del procedimento R.G. n. 3404/2020,
E
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del Procuratore Dott.ssa nella sua qualità di mandataria della
[...] CP_3 [...]
rappresentata e difesa come in atti (C.F. Controparte_1 Controparte_1
– Società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della P.IVA_2
legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1 e per essa
[...]
(C.F. Gruppo Controparte_4 P.IVA_3 IVA ) con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del Procuratore P.IVA_4
Dott.ssa nata ad [...] il [...], giusta procura generale del 2 novembre CP_3
2020, a rogito Notaio dott. di Pordenone, n. 305876 di rep., n. 37067 di fasc. Persona_1
registrata a Pordenone il 4 novembre 2020 al n.14166 serie 1T (doc.1), nella sua qualità di mandataria della medesima rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe F. M. Controparte_1
LA SCALA (C.F. - P.E.C. - FAX CodiceFiscale_6 Email_3
0248011624), giusta procura alle liti allegata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Sergio CARABELLESE (C.F. CodiceFiscale_7 Email_4
FAX 0805427811), Corso Alcide De Gasperi n. 292 - 70100 Bari (BA);
-Appellata
All'udienza del 19/03/2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/06/20220, (già Parte_1 Parte_5
, e proponevano
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificato in data 27/01/2020 dalla , Controparte_5
deducendo che: in data 6.08.2008, aveva contratto con Banca della Nuova Terra un mutuo fondiario Parte_5
(mutuo SAL) per “miglioramenti agrari tasso ordinario” rep. N. 89412 garantito da ipoteca iscritta sugli immobili della società presso la Conservatoria dei RRII ai nn. 200076/4010, per l'importo di €
300.000,00; in data 18.12.2008 per effetto e quale conseguenza del mutuo SAL Parte_5
datato ad agosto 2008, aveva stipulato, con Banca della Nuova Terra, atto di quietanza di finale e riconoscimento di debito rep. N. 89577 iscritto presso la Conservatoria dei RRII ai nn. 1512/241;
- In data 26.11.2009 la medesima società aveva stipulato un contratto condizionato di mutuo rep.
N. 60095, mutuo SAL (Stato avanzamento Lavori) garantito da ipoteca, per l'importo di € 135.000,00; in data 15.02.2010 aveva stipulato un contratto definitivo di pagamento di mutuo Parte_5
di miglioramenti agrari rep. N. 60399, diretta conseguenza del mutuo SAL del mese di novembre
2009.
- Tutte le suddette operazioni erano state garantite dai sig.ri Persona_2 Parte_2
e , quali fideiussori terzi datori di ipoteca e da , quale
[...] Parte_3 Parte_4
fideiussore- - Con atto di precetto notificato in data 27.01.2020 la intimava agli opponenti il Controparte_5
pagamento della somma di € 477.893,36 oltre accessori di legge ed interessi, con “espressa riserva di conteggio finale in fase di liquidazione definitiva all'atto di pagamento”, somma derivante dai contratti di mutuo dell'agosto 2008 e novembre 2009 stipulati da (già Parte_1 Parte_5
il cui adempimento veniva garantito dai fideiussori predetti.
Gli opponenti eccepivano: il difetto di legittimazione attiva della e della Controparte_1
mandataria ; l'inidoneità ad assumere l'efficacia di titoli esecutivi, ex Controparte_6
art. 474 c.p.c., dei contratti di mutuo trattandosi di mutui condizionati;
nullità del contratto di mutuo-mutuo di scopo per difetto originario della causa;
nullità dei contratti di mutuo per violazione del limite massimo di finanziabilità ex art. 38 co. 2 TUB;
nullità parziale dei contratti di mutuo per omessa indicazione del TAE in violazione dell'art. 6 delibera CICR 9 novembre 2000; l'usura originaria del tasso di mora e l'usura originaria con l'inclusione della penale di estinzione anticipata;
l'erronea indicazione del TAEG o ISC;
infine, l'illegittimità del metodo di ammortamento degli interessi cd. alla francese.
Concludevano chiedendo:
1. IN VIA INIBITORIA E PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo opposto e in ogni caso il procedimento esecutivo;
2. sempre in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva di e della mandataria con conseguente Controparte_1 Controparte_7
nullità/inesistenza/inefficacia del precetto opposto che si chiede di accertare e dichiarare;
NEL
MERITO:
3. Accertare l'inesistenza/nullità/annullabilità/inefficacia del precetto opposto per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, per la palese e documentata erroneità delle somme in esso riportate, per insussistenza di valido titolo esecutivo, per inesistenza/nullità/annullabilità/inefficacia dei contratti di mutuo per difetto originario della causa, per superamento del limite di finanziabilità, per contrarietà a norme imperative, per indeterminatezza delle condizioni contrattuali e per tutte le ulteriori ragioni esposte nell'antescritta narrativa qui da intendersi ripetute e trascritte;
4. in conseguenza e per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della
[...]
(codice fiscale , con sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri 1, Controparte_1 P.IVA_2
società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti, e per essa Controparte_7
(codice fiscale ) di procedere all'esecuzione forzata per le motivazioni sopra esposte;
P.IVA_5 5. IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE: compensare quanto eventualmente risulti dovuto alla banca opposta con quanto questa risulti dovere agli opponenti in ragione degli indebiti pagamenti eseguiti;
6. emanare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
7. con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
In via istruttoria chiedevano di disporsi CTU contabile con ordine di esibizione alla parte opposta di tutta la documentazione afferente ai mutui per cui è causa ed alle spese connesse al credito
Con comparsa di costituzione e risposta del 4/12/2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato ed eccepito e chiedendo in via
[...]
pregiudiziale di accertare la carenza di legittimazione attiva di e delle sig.re Parte_1
e ; dichiarare l'inammissibilità Controparte_8 Parte_3 Parte_4
dell'opposizione a precetto in quanto tardivamente incardinato;
rigettare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata da controparte;
in via principale respingere tutte le domande proposta da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia dei titoli esecutivi opposti. In via istruttoria chiedevano di respingere tutte le istanze istruttorie avanzate da controparte con condanna di parte opponente al pagamento di tutte le spese e compensi del giudizio.
Il Tribunale, all'udienza del 24/05/2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettando le avverse istanze istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/09/2021;
All'udienza del 13/09/2021 la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2891/2021, pubblicata il 9.12.21, Il Tribunale di Foggia, Terza sezione civile, così disponeva:
-rigetta l'opposizione
-condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite che si liquidano in €
12.700,00 per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali.
A giudizio del Tribunale doveva escludersi la carenza di legittimazione attiva degli opponenti
[...]
(già , e , Parte_1 Parte_5 Controparte_8 Parte_3
non essendovi prova della rituale notifica nei loro confronti del precetto opposto e ciò comportando la carenza di legittimazione rispetto all'opposizione promossa, nonché il difetto di un interesse giuridico attuale ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Sussisteva, invece, la legittimazione ad agire in capo a ciò in quanto, la natura Parte_4
autonoma e non accessoria della garanzia prestata, desumibile dal tenore dell'art. 10 del contratto di mutuo (obbligo di pagare il credito della banca mutuante anche nel caso di invalidità dell'obbligazione principale), non escludeva la facoltà del garante di eccepire la nullità dell'obbligazione principale per violazione di norme imperative, quali quelle in tema di usura ed anatocismo richiamate a sostegno dell'opposizione.
Il primo giudice disattendeva, altresì, l'eccezione di carenza di “legittimazione” attiva (intesa quale eccezione di mancata prova della titolarità attuale del credito quanto alla posizione della
[...]
e eccezione di difetto di procura o della relativa prova quanto alla posizione Controparte_1
della ) sollevata da parte opponente, per la ragione che, la prova Controparte_9
dell'attuale titolarità del credito precettato in capo alla poteva trarsi dalla Controparte_1
disponibilità dei titoli esecutivi, dalla copia del contratto di cessione in blocco di crediti (tra cui quelli insoluti alla data del 31.3.2014 derivanti da contratti di finanziamento ipotecario) intercorsa con la
Banca della Nuova Terra e dalla dichiarazione resa dalla stessa cedente mutuante Banca della Nuova
Terra, recante la specifica indicazione dei crediti derivanti dai contratti di mutuo in questione.
Quanto alla posizione della mandataria , risultava prodotta la copia Controparte_9
della procura speciale rilasciata in suo favore dalla (atto notaio Controparte_1 [...]
di Pordenone, n. 287569 di rep., n. 24406 di fasc.). Per_1
Nel merito il primo giudice riteneva non fondate tutte le questioni proposte.
Secondo il Tribunale il precetto opposto sarebbe stato fondato sui contratti di mutuo, stipulati tra le parti, e sui successivi atti notarili di erogazione finale e quietanza relativi ai medesimi mutui, cosicché i contratti di mutuo e gli atti di erogazione e quietanza, tra loro formalmente omogenei in quanto ricevuti da notaio, si integravano reciprocamente, come idoneo titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., con l'espressa determinazione degli elementi essenziali del mutuo, attestando l'intervenuta traditio della somma mutuata.
Altresì non veniva ritenuto “di scopo” il mutuo fondiario quale quello del 6.8.2008, in quanto, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto (immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine); per contro, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12). Doveva pertanto ritenersi lecito un contratto di mutuo fondiario, stipulato per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante, anche avuto riguardo all'avvenuta ultimazione delle opere.
Il Tribunale riteneva, inoltre, generica l'eccezione di nullità dei mutui per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co. 2 TUB e infondate le eccezioni concernenti l'omessa indicazione del TAE e l'illegittimità del metodo di ammortamento degli interessi cd. alla francese.
Secondo il primo giudicate, infatti, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra- annuale viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
nei mutui con ammortamento alla francese, non esisterebbe alcuna capitalizzazione infra-annuale degli interessi, e tanto escluderebbe qualsivoglia effetto anatocistico, comportando, invece, solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, poiché ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce.
Ancora, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito, la misura della rata discenderebbe matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo;
tanto escluderebbe l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali.
Nella specie, a giudizio del giudicante, il piano di ammortamento riportava la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituiva la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituiva il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e per differenza rispetto al capitale erogato si poteva calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.
Priva di pregio, in quanto non provata, veniva ritenuta l'eccezione di usurarietà degli interessi, essendo stato assunto, come parametro di riferimento, il tasso nominale di mora - anziché il tasso di mora in concreto applicato - in rapporto al tasso soglia individuato senza tener conto della maggiorazione media degli interessi moratori.
Infatti, secondo il primo giudice, la distinzione tra gli interessi corrispettivi e moratori (questi ultimi con una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell'adempimento), discende dalla necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, ovvero di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad essere applicati in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario.
Se, allora, gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuavano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 1815 co.
2 e 1419 c.c., determinava la non debenza dei soli interessi moratori, senza che ciò comportasse la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.
Non sarebbe stata, inoltre, corretta l'inclusione nel TEG della cd. commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex l. 108/96, diversamente ammettendosi l'esistenza di una sorta di “tasso sommatoria” tra voci affatto eterogenee ed incompatibili, per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale (mero elemento accidentale del negozio), poiché nel caso della penale si paralizza la successiva pretesa di pagamento degli interessi, che viene meno per definizione.
Quanto alla dedotta erroneità dell'indicazione del TAEG, il primo giudice precisava che l'ISC / TAEG
è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, cosicché, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto). Pa L' , la cui valenza è infatti meramente informativa, non rientrerebbe nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti, come precisato da copiosa giurisprudenza di merito.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec il 03.03.22, Parte_1 CP_8
, E hanno impugnato la sentenza n. 2891/2021,
[...] Parte_3 Parte_4
pubblicata il 9/12/2021 dal Tribunale di Foggia, chiedendo:
“1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2891/2021 del 7/12/2021, pubblicata il 9/12/2021 (Rep.n. 4120/2021), accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “... In via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva di e della mandataria con Controparte_1 Controparte_7
conseguente nullità/inesistenza/inefficacia del precetto opposto che si chiede di accertare e dichiarare;
- nel merito: accertare l'inesistenza/nullità/annullabilità/inefficacia del precetto opposto per difetto dei requisiti di per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della (codice fiscale Controparte_1
, con sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri 1, società unipersonale per la P.IVA_2
cartolarizzazione dei crediti, e per essa (codice fiscale di Controparte_7 P.IVA_5
procedere all'esecuzione forzata per le motivazioni sopra esposte;
- in via di eccezione riconvenzionale: compensare quanto eventualmente risulti dovuto alla banca opposta con quanto questa risulti dovere agli opponenti in ragione degli indebiti pagamenti eseguiti;
- emanare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei difensori antistatari, ….e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, istanze, e conclusioni sollevate dall'appellata innanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto…”;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria è stata richiesta l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, nello specifico disporsi consulenza tecnica d'ufficio nonché richiesta di ordine di esibizione a parte appellata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08.06.2022, si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, oggetto di gravame;
in via principale di rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 2891/2021 del 7/12/2021, resa dal
Tribunale di Foggia, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La Corte, con ordinanza del 21.07.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2891/2021. All'udienza del 19/03/ 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole dell'illegittimo ed immotivato rigetto delle richieste istruttorie da parte del Giudice di prime cure, segnatamente con riferimento alla richiesta di CTU contabile, in violazione delle norme processuali, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e del diritto di azione di parte opponente.
La censura non coglie nel segno.
La parte appellante aveva chiesto nel primo giudizio l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile “per accertare il corretto rapporto di dare ed avere tra la banca e le parti opponenti sulla base di quanto ampiamente esposto nell'atto introduttivo e specificato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.”.
Segnatamente, chiedeva che, il designando CTU:
- In merito ai mutui n. 89412 e n. 60095,
1) Verificasse se il tasso di interesse effettivamente praticato (TAE) fosse stato correttamente indicato in contratto e corrispondesse a quello pattuito tra le parti con il contratto di mutuo, calcolando gli eventuali importi derivati dallo scostamento, rideterminando, in caso negativo il piano di ammortamento a norma dell'art. 117 TUB;
2) Verificasse se dalla formulazione del contratto per cui è causa potessero evincersi in maniera univoca e determinata il tasso di interesse e le sue modalità di calcolo
3) Verificasse al momento della pattuizione contrattuale, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto;
4) Calcolasse, al momento della pattuizione, il TEG del finanziamento secondo la formula del TAEG includendo nella stessa, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi gli interessi di mora e penale di estinzione anticipata) escludendo solo quelle per imposte e tasse, e confronti tale tasso con la soglia usura;
5) Verificasse la correttezza, al momento della pattuizione contrattuale, del TAEG (o ISC) e 6) In caso contrario effettuasse il ricalcolo dell'intero mutuo al tasso sostitutivo BOT (ex art. 117).
- In merito ai mutui n. 89577 e n. 60399,
1) Verificasse se il tasso di interesse effettivamente praticato (TAE) fosse stato correttamente indicato in contratto e corrispondesse a quello pattuito tra le parti con il contratto di mutuo, calcolando gli eventuali importi derivati dallo scostamento e rideterminasse, in caso negativo, il piano di ammortamento a norma dell'art. 117 TUB;
2) Verificasse se dalla formulazione del contratto per cui è causa potessero evincersi, in maniera univoca e determinata, il tasso di interesse e le sue modalità di calcolo;
3) Verificasse, al momento della pattuizione contrattuale, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto;
4) Calcolasse, al momento della pattuizione, il TEG del finanziamento secondo la formula del TAEG, includendo nella stessa, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi gli interessi di mora e penale di estinzione anticipata) escludendo solo quelle per imposte e tasse, e confronti tale tasso con la soglia usura;
5) Verificasse se il piano di ammortamento utilizzato in contratto fosse il più economico e che lo stesso fosse stato correttamente confrontato con altre tipologie di ammortamenti;
6) Verificasse la corretta indicazione di tutti i parametri necessari per calcolare la rata;
7) Rilevasse se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio fosse stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata fosse stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto, comprendente un meccanismo implicito di anatocismo, e se tale modalità di calcolo
(capitalizzazione composta) fosse stata espressamente pattuita in contratto;
8) Per il caso di mancata regolare pattuizione del regime da applicare e se rilevata l'applicazione di un regime composto, per ciascuna rata determinasse l'ammontare della quota capitale e della quota interessi senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
laddove,
9) laddove fossero stati, dal CTU, individuati anche altri profili di indeterminatezza contrattuale, procedesse nel ricalcolare un piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso di interesse contrattuale con il diverso tasso di interesse così come previsto dall'art. 117 TUB.
Dalla formulazione dei quesiti al CTU si evince la superfluità del mezzo in quanto la produzione documentale è pienamente esaustiva di tutte le questioni e consente la decisione della causa, segnatamente:
✓ Il TAE risulta correttamente indicato nei contratti, né, comunque, vi è alcun obbligo normativo, che ne imponga la indicazione nell'ambito dei contratti di mutuo, in quanto a mente dell'art. 6 della delibera Cicr del 09.02.2000, la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione sussiste soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi
(fattispecie non attinente ai contratti di mutuo) – cfr. ex plurimis Corte d'Appello di Torino,
n. 464 del 5.05.2020).
✓ I tassi di interesse risultano espressamente indicati nei contratti, così come le modalità di calcolo sono individuate tanto nelle premesse, quanto nei rispettivi artt. 3 dei contratti di mutuo, oltre che nei documenti di sintesi.
✓ Il tasso soglia va ricavato in relazione alle operazioni oggetto dei contratti, come più avanti si dirà.
✓ Il TEG non può tener conto di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi gli interessi di mora e penale di estinzione anticipata)”, né gli interessi di mora, secondo il consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, possono essere inseriti nel calcolo, che diversamente comporterebbe l'inammissibile comparazione tra tassi disomogenei, quali sono gli interessi corrispettivi e moratori, vista la diversa funzione, natura ed applicazione.
In relazione alla “penale di estinzione anticipata”, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più avveduto, non rileva ai fini del calcolo del TAEG, in quanto non costituisce un costo e non è idonea a far parte dei costi da considerare ex art 644 c.p.
✓ La verifica della dedotta discrasia fra il TAEG previsto in contratto e quello effettivo, non rileva ai fini che ci occupano, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l'erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_7
piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo e che l'omessa od erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB
✓ La chiesta “riparametrazione” degli interessi al tasso sostitutivo BOT è priva pregio giuridico e rinnegata dalla prevalente giurisprudenza, in quanto, per la fattispecie in questione, non è normativamente prevista alcuna sanzione di invalidità.
✓ Di alcuna utilità, specie dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite delle SC, si ritengono gli accertamenti relativi al cd “ammortamento alla francese”.
-Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha illegittimamente accolto l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva degli opponenti
[...]
delle signore e in base all'assunto secondo cui agli Parte_1 Controparte_8 Parte_3 stessi non era stato notificato positivamente l'atto di precetto. Secondo l'appellante tutte le parti opponenti hanno avuto notizia del precetto, tutte lo hanno opposto e di qui sarebbe derivata la legittimazione attiva di tutti gli opponenti, asseriti debitori e peraltro litisconsorti, in ragione del vincolo di solidarietà.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che, come noto, la legittimazione attiva a proporre l'opposizione all'esecuzione spetta al soggetto nei cui confronti l'esecuzione sia stata minacciata o promossa e, dunque, al debitore esecutato.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la notifica dell'atto di precetto non si era perfezionata nei confronti di (già e di Parte_1 Parte_5 Controparte_10
, in capo ai quali, dunque, non poteva sorgere alcun interesse a promuovere
[...]
l'opposizione, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Situazione diversa era invece quella relativa a cui il precetto era stato Parte_4
regolarmente notificato e cui correttamente era stata ritenuta la legittimatio ad causam attiva, quand'anche titolare di un contratto autonomo di garanzia, stante la facoltà del garante di eccepire la nullità dell'obbligazione principale per violazione di norme imperative, quali quelle in tema di usura ed anatocismo richiamate a sostegno dell'opposizione – cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 9071 del 31/03/2023 (Rv. 667476 - 01)-.
- Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato illegittimamente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Banca con travisamento delle risultanze documentali. Secondo l'appellante, la copia esecutiva del primo mutuo e del secondo mutuo, entrambe datate al 2017, venivano rilasciate in favore di Banca della Cont Nuova Terra e non in favore della cessionaria che avrebbe dovuto chiedere la spedizione in forma esecutiva in suo favore in forza del combinato disposto degli articoli 475 secondo comma cpc
111 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 58 TUB. L'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudicante ha rigettato l'eccezione di legittimazione attiva di parte opposta ritenendo erroneamente che il contratto di cessione allegato, la dichiarazione di cessione e la dichiarazione Cont integrativa siano idonei a provare la legittimazione di secondo l'appellante, infatti la cessionaria fornito la prova documentale della propria legittimazione sostanziale non potendosi ritenere che la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti in Gazzetta Ufficiale abbia valenza probatoria. La censura non ha pregio.
Va premesso che la questione relativa al fatto, dedotto solo in questa sede, <Tre anni dopo la Cont presunta …cessione, non avrebbe avuto più alcuna legittimazione ad ottenere il rilascio della formula esecutiva che, previe le verifiche del caso, poteva e doveva essere rilasciata solo in favore di
, asserita parte cessionaria>>, non potendo ricondursi nell'alveo dell'eccezione di Controparte_1
legittimazione attiva, formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto fondata sull'allegazione di un fatto nuovo, che consiste nella contestazione della legittimità del titolo azionato, deve ritenersi inammissibile poiché non tempestivamente formulata.
Quanto poi alle ulteriori questioni rappresentate con riferimento al difetto di legittimazione attiva della opposta, riconducibili, come chiarito dal primo giudice, alla contestazione della mancata prova della titolarità del credito, va evidenziato che la creditrice ha fornito in giudizio la prova documentale della cessione dei crediti in blocco (L. n.130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 del D.Lgs.
1.09.1993 n. 385) da Banca della Nuova Terra Spa a tra cui quello oggetto della presente Controparte_1
procedura, producendo:
✓ avviso di pubblicazione su G.U. n. 54 dell'8.05.2014 della cessione del credito (doc. 4, Cont Comparsa di costituzione, giudizio di primo grado);
✓ dichiarazione rilasciata da Banca della Nuova Terra Spa, nella quale quest'ultima, in qualità di cedente, ha dato atto che è stata ceduta, tra gli altri crediti, la posizione DO HA AS DI
RI MA E AV FI & C. NDG 328734 – Finanziamento n.
10/6000998 (depositata nel Giudizio di primo grado, quale allegato a nota del 14.01.2021);
✓ ulteriore dichiarazione, sempre rilasciata dalla cedente Banca della Nuova Terra S.p.A. (cfr. doc. 20, Memoria ex art. 183, co.6 n.1, giudizio di primo grado) con specificazione dei contratti di mutuo oggetto di cessione (relativi alla predetta esposizione debitoria), e più precisamente: “Contratto di mutuo, del 06/08/2008, a rogito Dott. Notaio Persona_3
in Barletta, Repertorio n. 89412, Raccolta n. 8781, registrato presso Barletta il 07/08/2008 al n. 7171 - Serie 1T; Atto di quietanza finale e di riconoscimento di debito, del 18/12/2008,
a rogito Dott. Notaio in Barletta, Repertorio n. 89577, Raccolta n. 8920, Persona_3
registrato presso Barletta il 13/01/2009 al n. 277 - Serie 1T;
✓ Contratto di mutuo, in data 26/11/2009, a rogito Dott. Notaio in Gravina Persona_4
in Puglia, Repertorio n. 60095, Raccolta n. 26456, registrato presso Gioia del Colle il
27/11/2009 al n. 12117/1T; Contratto definitivo e di pagamento di mutuo di miglioramenti agrari, in data 15/02/2010, a rogito Dott. Notaio in Gravina in Puglia, Persona_4 Repertorio n. 60399, Raccolta n. 26713, registrato presso Gioia del Colle il 17/02/2010 al n.
1812.”;
✓ contratto di cessione, che riporta nel relativo allegato, tra i rapporti ceduti, anche quello Cont oggetto di contestazione (cfr. doc. 21, Memoria ex art. 183 co.6 n.2, giudizio di primo grado).
Anche a giudizio di questa Corte, la documentazione prodotta da fornisce Controparte_1
indubbiamente piena prova della cessione del credito e della titolarità di questo, in capo all'opposta, che infatti ha dimostrato:
✓ la disponibilità dei titoli esecutivi;
✓ la copia del contratto di cessione in blocco di crediti (tra cui quelli insoluti alla data del
31.3.2014 derivanti da contratti di finanziamento ipotecario) intercorsa con la Banca della
Nuova Terra;
✓ la dichiarazione resa dalla stessa cedente mutuante Banca della Nuova Terra recante la specifica indicazione dei crediti derivanti dai contratti di mutuo in questione (cfr. allegati prima memoria istruttoria di parte convenuta;
cfr. Cass. 10200/2021 sul valore probatorio della dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto).
Come precisato dal primo giudice, mediante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, segnatamente alla Ordinanza della SC n.10200 dell'11.12.2021 che a sua volta richiamava Cass. SU
Sentenza n. 10790 del 04/05/2017 (Rv. 643939 - 01), “la cessione del credito è contratto consensuale già perfezionato con il consenso, mentre la notifica al debitore ceduto, ovvero nelle cessioni blocco la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, sono funzionali solo agli effetti liberatori del pagamento o alla regolazione dei conflitti con plurimi cessionari (…) nella descritta cornice ricostruttiva la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello”. C Secondo le indicazioni della , quindi, la dichiarazione resa dal cedente costituisce un elemento probatorio decisivo, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo, della cessione del credito e della conseguente titolarità di questo, in capo al cessionario;
tale prova documentale può essere prodotta, in sede di giudizio, anche se successiva alla cessione del credito non potendo neppure esservi di ostacolo “che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso di giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto. Circa la valenza probatoria della “dichiarazione di cessione del credito”, meramente “ricognitiva” resa dalla società Banca della Nuova Terra s.p.a., emerge in atti che successivamente al deposito di detta dichiarazione, l'appellata, in sede di memorie istruttorie, aveva allegato, dapprima ulteriore dichiarazione di cessione (cfr. doc. 20, Memoria ex art. 183, co.6 n.1, giudizio di primo grado) con specificazione dei contratti di mutuo oggetto di cessione, e, successivamente, anche il contratto di cessione del credito (doc. 21, Memoria ex art. 183 co.6 n. 2), produzione documentale quest'ultima, certamente idonea ad integrare la prova giudiziale dell'avvenuta operazione di cessione, nonché dello specifico credito ceduto.
- Con il quarto motivo di appello l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di mancanza di efficacia esecutiva del titolo, in violazione dell'art. 474 c.p.c. Secondo l'appellante, il contratto di mutuo fondiario non può costituire valido titolo esecutivo per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 474 c.p.c. trattandosi di mutuo condizionato.
-Con il quinto motivo di appello, da trattarsi congiuntamente al precedente, l'appellante impugna la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di scopo ritenendo erroneamente che il contratto di mutuo stipulato in data 06/08/2008 stipulato ai sensi dell'art. 38 TUB è un contratto di mutuo fondiario che non è mutuo di scopo. I contratti di finanziamento di credito agrario rientrano nella categoria dei contratti di mutuo di scopo in cui il perseguimento dello scopo previsto entra a far parte dello schema causale derivandone la nullità per difetto originario della causa quando il finanziamento viene utilizzato per una finalità diversa.
Entrambi i motivi non colgono nel segno.
Orbene, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, le pattuizioni contestate presentano i canoni propri del titolo esecutivo, come previsti dalla legge.
Il mutuo, infatti, pur avendo natura di contratto reale, non si perfeziona unicamente con la consegna materiale e fisica – c.d. traditio - del denaro nelle mani del mutuatario, ma sussiste un valido contratto di mutuo, e quindi un valido titolo esecutivo, anche se vi è il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata, da ravvisare in quelle fattispecie in cui il mutante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, determinando l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza
a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese
a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”. (Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636304 - 01) C Con una pronuncia ancora più recente – cfr. Ordinanza n. 5921 del 27 febbraio 2023- la ha ribadito il medesimo principio e, affrontando la questione della validità del contratto di mutuo, ha nuovamente chiarito che la consegna materiale del denaro non è più l'unico elemento costitutivo del contratto.
Secondo la Corte, la disponibilità giuridica della somma mutuata è altrettanto importante e sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo.
In altre parole, il mutuante deve creare un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario o le parti devono inserire specifiche pattuizioni nel contratto di mutuo per garantire l'acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata.
Ciò riflette il crescente trend verso la dematerializzazione dei valori materiali, in cui l'acquisizione della disponibilità giuridica del denaro diventa sempre più importante rispetto alla consegna fisica del denaro stesso.
Inoltre, la Corte ha affermato che la giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può essere equipollente alla traditio, a patto che il mutuante crei un titolo di disponibilità autonomo in favore del mutuatario.
La Suprema Corte ha anche affrontato la questione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo.
Secondo l'art. 474 c.p.c., un atto pubblico notarile che documenti un credito futuro ed eventuale deve essere supportato da fatti successivi ed eventuali documentati con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per essere efficace ai fini dell'esecuzione.
Alla luce dei principi enunciati, la “consegna” si atteggerebbe quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario e non è scalfita dalla circostanza che la prova della consegna definitiva delle somme sia contenuta in un successivo atto di erogazione e quietanza.
Nel caso che ci occupa, l'art. 1 del contratto di mutuo del 26/11/2009 Repertorio n. 60095, Raccolta
n. 26456, prevede che “La Banca della Nuova Terra S.p.A., in persona come sopra, concede a titolo di mutuo alla “ Sas di TI EM e LA OM & C., che in persona come Parte_5
Cont sopra accetta, la somma di € 135.000,00” (cfr. doc. 3, Comparsa di Costituzione giudizio di primo grado). Nel successivo contratto definitivo e di pagamento di mutuo del 15/02/2010,
Repertorio n. 60399, Raccolta n. 26713 si dà atto del primo versamento effettuato dalla Banca a favore del debitore e in particolare all'art. 2 si legge “La Banca della Nuova Terra S.p.A., in persona come sopra, ha versato alla parte mutuataria che, come rappresentata, accetta la somma di €
35.000,00, quale versamento a saldo del mutuo [..] mediante l'accredito sul conto corrente della stessa[…] La parte mutuataria accetta dette modalità di pagamento del saldo di euro 35.000,00 e riconosce di aver riscosso, unitamente alla prima erogazione, l'intera somma di euro 135.000,00 definitivamente mutuata e pertanto ne rilascia ampia e finale quietanza” (cfr. doc. 3, Comparsa di
Costituzione BNT, giudizio di primo grado).
Lo stesso con riferimento al contratto di mutuo del 6/08/2008 Repertorio n. 89412, Raccolta n. 8781 ed il successivo atto di quietanza finale e riconoscimento del debito del 18/12/2008, Repertorio n.
89577, Raccolta n. 8920, ove all'art. 2 si legge che “La società mutuataria, come sopra rappresentata, accetta la somma di € 150.000,00, quale versamento a saldo del mutuo, di cui al rogito menzionato in premessa, che viene effettuato tramite bonifico bancario effettuato in data odierna”, ed all'art. 3 “Pertanto, la parte mutuataria riconosce vero, liquido e legittimo il suo debito di euro 300.000,00 verso la banca mutuante” (cfr. doc. 2, Comparsa di Costituzione BNT, giudizio di primo grado).
Quanto all'esistenza dei caratteri propri del “titolo esecutivo”, mette conto evidenziare che, nella specie,
✓ il requisito della certezza del credito è dato proprio dall'esistenza dei contratti di mutuo, prodotti in giudizio, cui la legge attribuisce caratteri sufficienti a svolgere tale funzione;
✓ il requisito della liquidità del diritto, che fa riferimento alla circostanza che il credito sia costituito da un ammontare determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo matematico, applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti, è individuabile nell'atto di mutuo e nel piano di ammortamento allegato all'atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
✓ il requisito della esigibilità, che postula l'esigenza che il diritto non sia sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo, è venuto ad esistenza con la comprovata disponibilità giuridica della somma mutuata. Tale ricostruzione non viene intaccata da quanto dedotto dall'appellante in ordine alla pretesa natura di “mutuo di scopo”, dei contratti in oggetto.
Come infatti precisato dal primo giudice, “il contratto di mutuo del 6.8.2008, come indicato nella relativa premessa, è stato stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 38 TUB. Si tratta dunque di un mutuo fondiario che, come chiarito dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità, che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass. n. 9511/07 e Cass. n.4792/12). Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art.
38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12)”.
Peraltro, il giudice di legittimità ha altresì affermato – cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23149 del
25/07/2022 (Rv. 665427 - 01) che “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Pertanto, come affermato dal primo giudice, anche volendo attribuire rilievo causale alla finalità dichiarata dalle parti nel contratto di mutuo, di destinare gran parte della somma mutuata alla copertura finanziaria delle opere di miglioramento agrario relative all'azienda agrituristica di proprietà della società mutuataria, non può ravvisarsi alcuna deviazione rispetto alla causa concreta perseguita, risultando i attestata, nel successivo atto di erogazione e quietanza finale, l'avvenuta ultimazione di dette opere.
- Con il sesto motivo di appello, l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione in ordine alla violazione del limite di finanziabilità di cui all'articolo
38 del TUB nonché l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie. Secondo l'appellante il giudice avrebbe erroneamente rigettato tale eccezione, ritenendo la stessa generica apodittica;
tuttavia il superamento del limite non è stato provato dagli opponenti perché il Tribunale ha omesso ogni pronuncia relativamente alla richiesta di esibizione della documentazione afferente al mutuo formulato nei confronti di parte opposta.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti invocano l'invalidità dei contratti di mutuo per asserito superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile, secondo quanto previsto dalla Deliberazione del
C.I.C.R. del 22.4.1995.
La doglianza è esposta in termini apodittici, stante l'assenza, così come rappresentato dal primo giudice, di ogni supporto probatorio di natura documentale.
Parte appellante, così come in primo grado, deduce che, analizzando i contratti e le relative garanzie prestate, apparirebbe evidente la palese violazione dell'art. 38 del TUB, con conseguente nullità del precetto e comunque dell'esecuzione minacciata.
In realtà è evidente come tali deduzioni consistono in personali valutazioni indimostrate e prive di riscontri, in mancanza della prova che i valori degli immobili, all'epoca del concesso finanziamento, fossero inferiori, rispetto al limite previsto dalla normativa.
Tanto in disparte la considerazione che, in ogni caso, un mutuo che non rispetti il limite di finanziabilità andrebbe a vantaggio del cliente (e non della banca) e l'eventuale nullità inciderebbe solo sulla quantità -e non sulla qualità- dell'oggetto dell'ipoteca, posto che la disciplina relativa ai limiti di finanziabilità riveste i caratteri di imperatività ed è applicabile esclusivamente ai mutui fondiari ed assimilati, disciplinati dagli artt. 38 T.U.B. e ss., cosicché l'eventuale invalidità dell'operazione direttamente collegabile a tale violazione colpirebbe solamente la natura
“fondiaria” della garanzia, ma non l'intero contratto di mutuo;
con la conseguenza che, in ipotesi, sussistendo tutti i requisiti di forma (scritta per atto pubblico notarile) e di sostanza (erogazione di una somma a tasso variabile con rimborso rateale garantito da accensione ipotecaria di 1°grado su immobili dei mutuatari), il contratto di mutuo fondiario dovrebbe essere convertito in un mutuo assistito da garanzia ipotecaria di primo grado.
- Con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di invalidità per la mancata indicazione contrattuale del TAE e della indeterminatezza delle condizioni contrattuali. Secondo l'appellante, il principio di determinatezza del tasso di interesse impone che il contratto preveda espressamente il regime finanziario adottato e con esso il criterio di calcolo degli interessi laddove il mero riferimento numerico non è sufficiente ai fini della determinatezza del relativo patto ex articolo 1346 c.c.;
l'indeterminatezza del tasso si tradurrebbe, inoltre, nella violazione del requisito della forma scritta ad substantiam- ex artt.1284 co. 3 e c.c. e 117 TUB- per la pattuizione degli interessi ultra legali.
La censura non ha pregio.
Va premesso che, come già sostenuto in precedenza, non sussiste alcun obbligo normativo, nell'ambito dei contratti di mutuo, che impone di indicare il Tasso Annuo Effettivo (TAE), in quanto a mente dell'art. 6 della delibera Cicr del 09.02.2000, la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione sussiste soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi (fattispecie non attinente ai contratti di mutuo); tanto è sostenuto da autorevole e avveduta giurisprudenza di merito (ex plurimis Corte d'Appello di Torino, n. 464 del 5.05.2020, che ha affermato che nei mutui con ammortamento alla francese non esiste una capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, cosicché ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della Cicr sopra richiamata, il quale è invece applicabile ai rapporti come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale.
Ne deriva che, non soltanto non è censurabile l'omessa indicazione del TAE, in relazione ai contratti di mutuo, ma che, inoltre, l'art. 6 della delibera Cicr deve ritenersi applicabile solo alle categorie di rapporto contrattuale che prevedono il trattamento periodico degli interessi. -Con l'ottavo motivo, l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola relativa all'interesse dovuta alla natura anatocistica del metodo di ammortamento c.d. alla francese applicato. Secondo
l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il meccanismo della capitalizzazione composta degli interessi non sia causa di nullità del contratto di mutuo in quanto non implicherebbe il meccanismo della capitalizzazione composta;
al contrario, a giudizio dell'appellante i contratti di mutuo devono essere ritenuti nulli tenuto conto che il piano di ammortamento alla francese comporterebbe una forma di capitalizzazione degli interessi implicita e, quindi, anatocismo in contrasto con il divieto di cui all'articolo 1283 c.c.
La censura non coglie nel segno.
Come infatti affermato dal primo Giudice, nel piano di ammortamento alla francese non sussiste alcun effetto anatocistico “implicito”, posto che ciascuna rata ingloba interessi sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire;
pertanto, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, - cd. ammortamento “alla francese” -, non comporta violazione dell'art. 1283
c.c., in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Diversamente, in ipotesi di anatocismo, gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, costituendo in tal modo la base di calcolo produttiva di interessi.
Tale orientamento, già affermatosi nella giurisprudenza di merito, ha avuto recente conferma da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024,
a seguito del rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Salerno il 19 luglio 2023, ha stabilito, in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Le Sezioni Unite hanno, dunque, così risolto un annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
La questione all'attenzione delle Sezioni Unite, in particolare, concerneva la problematica se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare
✓ l'indeterminatezza o l'indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418/2 C.c.
✓ la violazione delle norme in materia di trasparenza e di quella di cui all'art. 117, comma 4,
TUB, che impone, a pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
I mutui tradizionali cosiddetti “alla francese” prevedono infatti, che la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente;
in tali ipotesi, la mancata pattuizione e indicazione delle “modalità” di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi – ha precisato la Corte - non ne determina la nullità.
Per la Suprema corte si tratta di una indicazione conforme alle disposizioni della Banca d'LI del
29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più.
Deve dunque escludersi, secondo la Suprema Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi».
Il Tribunale del rinvio pregiudiziale aveva anche chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello
«all'italiana» costituisse un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b.
La decisione delle Sezioni Unite ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla Pt_8
“non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
- Con il dodicesimo motivo, da trattarsi con precedenza rispetto ai successivi, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui giudicante sostiene che “…. stante il suo valore sintetico l'
ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'articolo 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi di interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti..”.
Secondo l'appellante le banche hanno un dovere di trasparenza informativa nei confronti del cliente, previsto dagli artt. 116 e 117 TUB, oltre al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9 della delibera CICR del 4 Marzo 2003. L'omessa indicazione del TAEG/ISC rappresenta un elemento fondamentale del contratto la cui omessa indicazione costituisce grave vizio genetico comportante la nullità del contratto stesso;
con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale o i tassi bot ex articolo 117 TUB.
Il motivo è privo di fondamento.
E' infatti principio consolidato in giurisprudenza che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425 - 01).
L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi e rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento.
Il TAEG racchiude, quindi, contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, in tema di «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'LI di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
La citata sentenza Cass. n. 39169/2021 in motivazione chiarisce che la mancata indicazione del TAEG non comporta, la nullità del contratto e segnatamente “l'art.117 TUB, nel suo quarto comma, prescrive che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il settimo comma dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma quinto) dispone che si applichino:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Poiché, come appena detto, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
-Con il nono motivo, l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usura formulata dagli opponenti ritenendo che “essa va verificata attraverso il raffronto tra il tasso di mora in concreto applicato -autonomamente considerato con la specifica allegazione dimostrazione dell'effettivo ammontare degli interessi addebitati a tale titolo- ed il cosiddetto tasso soglia calcolato includendovi la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata nei decreti ministeriali;
nel caso di specie gli opponenti non avrebbero assolto l'onere su di essi incombente di allegare specificatamente e dimostrare l'usurarietà del tasso moratorio nei termini sopra esposti..”. A giudizio dell'appellante, l'usurarietà del tasso di mora applicato è stata evidenziata nella perizia di parte del Dottor. Roberto Caputo e in ogni caso i decreti ministeriali ex legge 108/1996 hanno natura integrativa della norma e nei giudizi di merito non vi è l'onere di produrli, atteso che il Giudice può acquisirne conoscenza aliunde. - Con il decimo motivo, si lamenta nel contratto di mutuo salvo rep. n.89412 pari al 7,948%, indicatore sicuramente errato. Tale tasso sarebbe difforme da quello rappresentato in contratto con aperta e non equivoca violazione degli articoli 116-117 e 125 bis del TUB.
- Con l'undicesimo motivo di appello, l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non corretta l'inclusione nel TEG la cosiddetta commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex l. 108 /96. Secondo l'appellante, la commissione di estinzione anticipata è un costo inerente all'erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito, costituendo un succedaneo-sempre in chiave remunerativa-delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell'anticipata estinzione. La commissione di estinzione anticipata è quindi da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG.
-Con il tredicesimo motivo di appello, l'appellante lamenta la mancata indicazione, da parte della banca, del tasso di interesse di mora applicato e la modalità di conteggio delle singole rate insolute per effetto delle quali l'importo richiesto risulterebbe errato rispetto a quello effettivo. Secondo
l'appellante, anche sulla scorta della CTU illegittimamente non disposta, il Tribunale per individuare i corretti importi avrebbe dovuto preventivamente eliminare tutte le somme illecitamente percepite dalla banca, rendendo di fatto necessario il ricalcolo del corretto importo di dare ed avere tra le tra la banca e le parti opponenti.
Le censure, che per intima connessione, vanno trattate congiuntamente, sono infondate.
L'appellante ha eccepito l'usurarietà originaria dei contratti di mutuo sulla base dell'identificazione dell'operazione bancaria, e dei relativi tassi soglia da prendere in considerazione per il test usura degli interessi, che avrebbe dovuto essere quello previsto per i mutui con garanzia reale.
Il primo giudice invece, recependo anche le indicazioni della parte convenuta, aveva ritenuto che, trattandosi di mutui concessi “a stato avanzamento lavori” (SAL), il tasso soglia, ai fini del test usura degli interessi, fosse da rinvenirsi è da rinvenirsi nella categoria “altri finanziamenti”.
Rileva la Corte che effettivamente la natura di mutui SAL emerge inequivocabilmente dal tenore letterale delle pattuizioni,
- relativamente al contratto di mutuo del 6/08/2008 Repertorio n. 89412, Raccolta n. 8781 la clausola n. 1 (finalità) prevede espressamente che: “[…] il restante importo sarà messo a disposizione della parte mutuataria quale concorso per l'esecuzione delle opere di miglioramento agrario quali la ristrutturazione della struttura ricettiva e l'adeguamento dello stabilimento balneare”.
Il successivo atto di quietanza finale e riconoscimento del debito del 18/12/2008, Repertorio n.
89577, Raccolta n. 8920, afferma che “[…] il comparente dichiara di avere terminato le predette opere come da dichiarazione del proprio tecnico in data 28/11/2008 certificante la conformità dei medesimi al progetto”.
- Relativamente al contratto di mutuo del 26/11/2009 Repertorio n. 60095, Raccolta n. 26456 la clausola n. 1 (concessione e finalità) espressamente prevede che “La Banca della Nuova Terra Spa, in persona come sopra, concede a titolo di mutuo alla DO HA AS DI RI MA E
AV FI & C., che in persona come sopra accetta, la somma di euro 135.000,00. La somma concessa a mutuo dovrà essere utilizzata esclusivamente quale concorso per l'esecuzione delle opere di miglioramento agrario, quali completamento della struttura agrituristica, realizzazione di impianti idrici e elettrici, realizzazione di impianti e infissi, struttura “solarium”, arredi interni e cucina”.
Non si condivide tuttavia la opzione interpretativa, prescelta dal primo giudice che, recependo le tesi difensive della convenuta, odierna appellata, ha affermato che tale tipologia contrattuale non sia censita nella categoria dei mutui, bensì in quella di “altri finanziamenti”, con la conseguente applicazione di un diverso tasso di interesse, più alto rispetto a quello normale applicato per i mutui ipotecari, tanto al fine di compensare il rischio che assume l'intermediario per il caso che l'insolvenza intervenga prima dell'ultimazione dei lavori e prima quindi che l'immobile ipotecato assuma un valore apprezzabile per il creditore.
Va dato atto, da parte di questa Corte che, nella giurisprudenza di merito è dibattuta l'individuazione del tasso soglia usura dei mutui ipotecari a stato di avanzamento lavori (c.d. SAL), poiché da alcuni sono ricondotti nella categoria dei "Mutui con garanzia ipotecaria" e da altri in quella (residuale) denominata "Altri finanziamenti", di cui al decreto trimestrale di rilevazione del tasso soglia Con usurario. Coloro che ritengono che i mutui a debbano essere ricondotti nel perimetro degli "Altri finanziamenti" sostengono che il più elevato tasso soglia previsto da tale categoria sia giustificato dal maggior rischio assunto dall'intermediario, poiché la prima erogazione avviene quando la costruzione edilizia non è ancora iniziata o quasi (Trib. Torino 5.3.2021; Trib. Cagliari 24.4.2018; ABF
Napoli n. 4456/2015). In particolare, è argomentato che la garanzia ipotecaria è concessa su un mutuo in costruzione, circostanza che espone il finanziatore a maggiori rischi (non ultimazione dell'opera, irregolarità edilizie e simili) rispetto a quelli del mutuo ipotecario su immobile finito. A sostegno di tale tesi è altresì rilevato che le Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura della Banca Con d'LI riconducono i mutui a nella categoria "Altri finanziamenti".
Secondo altri, invece, non appare decisivo il riferimento alla maggiore rischiosità sottesa ad una erogazione frazionata, poiché l'istituto di credito acconsente alla erogazione solo dopo aver verificato il regolare avanzamento dei lavori e quindi il proporzionale incremento di valore del bene oggetto di garanzia reale (Trib. Brindisi 2.2.2018; ABF Milano n. 5265/2014).
Non sarebbe neppure pertinente il richiamo alle citate Istruzioni della Banca d'LI in tema di usura, poiché, ad una più attenta lettura, si evidenzia che nella categoria "Altri finanziamenti" sono collocati i mutui che prevedono l'erogazione a stato di avanzamento lavori, senza specificazione dell'ulteriore connotato costituito dalla effettiva garanzia ipotecaria.
L'allineamento ai mutui chirografari, contenuto nella definizione della stessa categoria "Altri finanziamenti", lascerebbe dunque intendere che siano stati considerati come "Altri finanziamenti" Con i mutui a non adeguatamente garantiti da ipoteca su beni già esistenti, il cui valore è in grado di supportare la prima erogazione (Trib. Cosenza, GIP, 21.12.2018).
Secondo quest'ultimo indirizzo, dunque, il tasso soglia dei mutui a SAL è quello dei "Mutui con garanzia ipotecaria" (e non quello della categoria residuale "Altri finanziamenti").
A chiarire il quadro operativo è intervenuta la Corte di Cassazione, secondo cui, in riferimento al grado di rischio dell'operazione e alla garanzia ad esso correlata, il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori, assistito da ipoteca, presenta evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato.
Di conseguenza, «in tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, L n. 108/1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale»
(Cass. n. 22380/2019;).
Ciò tuttavia non sposta i termini della questione in quanto, anche riconducendo le operazioni finanziarie de quo, nell'alveo della categoria dei “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, neppure si assisterebbe al superamento del tasso soglia per gli interessi moratori.
Va, preliminarmente, rilevata l'inesattezza del test di usura degli interessi moratori, condotto dall'appellante, basato sul confronto tra il tasso dell'interesse di mora convenzionale, ed il tasso soglia individuato per gli interessi corrispettivi, posto che in tal modo si opera una comparazione tra tassi disomogenei, quali sono gli interessi corrispettivi e moratori, vista la loro diversa funzione, natura ed applicazione, cosicché è necessario un differente test di usura per gli interessi corrispettivi, rispetto a quello previsto per gli interessi di mora.
Infatti, il tasso soglia per gli interessi corrispettivi è dato dal T.E.G.M. pubblicato trimestralmente per l'operazione aumentato della metà, il tasso soglia per gli interessi mora, invece, prevede che il
T.E.G.M. (aumentato della metà) debba essere maggiorato di 2,1 punti percentuali, così come espressamente previsto anche dalla circolare del 3/07/2013 della Banca d'LI.
Ne deriva, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito, che, se è vero che anche gli interessi di mora rientrano nella disciplina antiusura e devono essere raffrontati con il tasso soglia, tale raffronto deve essere compiuto singolarmente, non essendo possibile eseguire alcuna somma aritmetica tra valori eterogenei.
Ai fini della relativa metodologia di calcolo appare infatti condivisibile l'interpretazione, avvalorata dalla Banca d'LI e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la quale ai fini della determinazione del valore medio degli interessi moratori occorre aumentare di 2,1 punti i TEG medi calcolati per gli interessi corrispettivi. Il valore di tale maggiorazione, individuato a seguito di un'indagine statistica svolta nel 2003 dalla Banca d'LI e dall'Ufficio LIno Cambi, corrisponde alla percentuale media di interessi stabilita dagli intermediari nei contratti di mutuo per i casi di ritardato pagamento.
Peraltro, la diversa natura e finalità degli interessi corrispettivi ed usurari giustifica l'individuazione di un limite specifico.
Ebbene l'applicazione di tali criteri di calcolo conduce all'esclusione dell'usurarietà delle clausole pattizie in esame. Rileva Corte che il giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 26286 del 17.10.2019) ha confermato l'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori anche sulla scorta della Corte costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 29 del 2002).
Le Sezioni unite (Sez. U., Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto, altresì, che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta legge n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo pari alla differenza tra l'importo degli stessi, rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto applicati.
Stesso ragionamento vale per gli interessi moratori, in quanto la Banca d'LI, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali.
Per individuare, allora, la soglia usuraria degli interessi di mora è allora sufficiente, secondo le
Sezioni Unite, sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorati nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996.
Applicando i principi appena esposti alla fattispecie in esame emerge che il tasso per le operazioni classificate come “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” per il trimestre 1/07/2008 -
30/09/2008 è pari al 8,94%, (TEGM 5,96% aumentato della metà 2,98%) e per il trimestre 1/10/2008
- 31/12/2008 è pari al 9,45% (TEGM 6,30% + 3,15%). Al fine del test usura degli interessi moratori, alla luce delle direttive della Banca d'LI e della giurisprudenza, a detti tassi va applicata la maggiorazione del 2,1%, pertanto considerato che il tasso di mora del contratto di mutuo del
6/08/2008 Repertorio n. 89412, Raccolta n. 8781 e successivo atto di quietanza finale e di riconoscimento di debito del 18/12/2020 Repertorio n. 89577, Raccolta n. 8920 è pari all' 9,663%
(TAN + 2 punti percentuali), e tanto esclude la sussistenza dell'usura.
Lo stesso è a dirsi per il contratto di mutuo del 26/11/2009 Repertorio n. 60095, Raccolta n. 26456
e successivo atto di quietanza finale, in quanto, il tasso per le operazioni classificate come “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” per il trimestre 1/10/2009 - 31/12/2009 è pari al 4,875% (TEGM 3,25% aumentato della metà 1,625%) e per il trimestre 1/01/2010 - 31/03/2010 il tasso soglia
è pari al 4,38% (TEGM 2,92 % aumentato della metà 1,46 %).
Al fine del test usura degli interessi moratori, alla luce delle direttive della Banca d'LI e della giurisprudenza, a detti tassi va applicata la maggiorazione del 2,1%, pertanto, considerato che il tasso di mora del detto contratto di mutuo è pari al 5,491% (TAN + 2 punti percentuali) non sussiste in alcun modo usura.
Quanto alla dedotta usurarietà originaria con inclusione della penale di estinzione anticipata, si condivide quanto affermato dal primo giudice in ordine alla non inclusione nel TEG, al fine di verificare il superamento del tasso soglia ex L. 108/96, della c.d. “commissione di estinzione anticipata”, in quanto tale operazione comporterebbe l'integrazione di un “tasso sommatoria”, tra voci disomogenee per natura e funzioni, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
La giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2012, n. 5683) è concorde nell'escludere che la penale di estinzione anticipata costituisca un costo, cosicché non è idonea a far parte dei costi da considerare ex art 644 c.p.
Tale penale non è, infatti, strettamente collegata all'erogazione del finanziamento, ma costituisce un onere eventuale che ha la funzione di remunerare la Banca per il caso in cui il rapporto venga meno anticipatamente per volontà del mutuatario.
In tal caso il finanziato è tenuto a versare unicamente il capitale residuo o gli interessi maturati sino a quel momento, facendo così venir meno, per l'Istituto di credito, la remunerazione del prestito, pattuita per il caso in cui il rapporto si fosse estinto alla sua regolare scadenza, in ossequio al piano di ammortamento inizialmente stabilito.
-Parimenti infondato è l'ultimo motivo di appello col quale ci si duole della statuizione sulla condanna alle spese legali.
Secondo l'appellante, la complessità delle questioni trattate spesso soggetta a variazioni dell'orientamento giurisprudenziale avrebbe richiesto una compensazione delle spese legali;
l'appellante censura il capo della condanna alle spese con istanza di riforma del medesimo.
A giudizio di questa Corte, per contro, nel primo giudizio (così come nel presente) l'appellante è stato totalmente soccombente e gli argomenti dedotti – fatta eccezione per quella relativa all'ammortamento cd. alla francese con riferimento alla quale, pur essendo stata la questione recentissimamente affrontata e risolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, gran parte della giurisprudenza di merito ne ammetteva la piena legittimità – erano stati tutti quanti oggetto di svariate pronunce dei giudici di legittimità e di merito.
L'appello è quindi respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in solido, e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione, valori medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, liquidata al minimo non essendosi svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
1. rigetta l'appello proposto (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ) avverso la sentenza C.F._2 Parte_4 C.F._3
n. 2891/2021 del 7/12/2021, pubblica in data 9/12/2021, resa dal Tribunale di Foggia all'esito del procedimento R.G. n. 3404/2020;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...] he liquida in € 17.179,00 oltre rimborso forfettario nella misura del Controparte_2
15% e ulteriori accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico degli appellanti principali e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 25.06.2024
Il Presidente est.
Maria Mitola