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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/07/2025, n. 7259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7259 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 n. 6142 R.G.A.C., promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , FAX 081/5525515, PEC C.F._1
presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Diaz n. 11, Email_1 domicilia per legge;
-OPPONENTE-
CONTRO
Avv. NICOLA LAVORGNA ( ) quale procuratore di se stesso C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carducci, 37, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 e ss. c.p.c. alla seguente utenza fax: 0814 (PEC: ; Email_2
-OPPOSTO-
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._3
-OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento CONCLUSIONI
La difesa erariale si riporta al contenuto della propria opposizione ex art. 615 c.p.c. e alle conclusioni ivi rassegnate, contestando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito.
L'avv.Nicola Lavorgna, quale procuratore di se stesso, insiste per il rigetto della spiegata opposizione..
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La ha proposto opposizione avverso gli atti di Controparte_1 precetto, notificati, rispettivamente, in data 7.02.23 per l'importo di euro 62.251,17 nell'interesse del sig. e in data 6.02.23 per l'importo di euro 10.315,70 CP_2 nell'interesse dell'avv. Lavorgna.
Secondo l'opponente mancherebbe un titolo esecutivo per agire in esecuzione forzata nei confronti della Ministri, in quanto sia il decreto Controparte_1 monitorio che la successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli, con cui lo stesso era stato confermato, facevano riferimento esclusivamente al Commissario delegato ex O.M. 3158/2001, ente estinto.
L'opponente preliminarmente avanzava istanza di sospensione ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c..
Solo l'avv. Lavorgna in proprio si è costituito in giudizio, mentre è rimasto contumace il sig. Controparte_2
L'opposto contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 05/07/2023 questo G.U., ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato. Rinviava la causa al 7 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza la causa veniva introitata in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. il sig. e l'avv. Lavorgna notificavano, rispettivamente in data CP_2
07.02.2023 e in data 06.02.2023 alla due Controparte_1 distinti atti di precetto, l'uno per la sorta capitale e l'altro per le spese legali distratte a favore del procuratore antistatario. Il titolo esecutivo azionato era costituito dal D.I. 1069/2012, depositato 14-2-2012 e dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3329/2020, pubbl. il 01/10/2020, con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado n. 7710/2017, pubblicata il 3-7-2017 (che aveva accolto l'opposizione revocando il D.I. e compensando le spese di lite) aveva così provveduto: *aveva rigettato la opposizione, proposta in primo grado dal Commissario delegato ex OPCM 3158/2001, avverso il decreto ingiuntivo de quo, che confermava;
*aveva condannato l'appellato Commissario alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate per il primo grado in € 3.300,00 per compenso professionale, e, per il secondo grado, in € 27,00 per esborsi e € 4.200,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione in favore dell'avv. Lavorgna. In particolare l'avv. Lavorgna, quale antistatario, intimava il pagamento:
delle SPESE LEGALI LIQUIDATE CON DECRETO INGIUTIVO per € 500,00, oltre accessori;
delle SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZA DI PRIMO GRADO per € 3.300,00 oltre accessori;
delle SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.3329/2020 per € 4.200,00, oltre accessori;
delle SPESE DEL PRECETTO per € 236,00, oltre accessori. Il sig. intimava il pagamento: CP_2
dell'IMPORTO LIQUIDATO CON DECRETO INGIUNTIVO N.1069/2012 E RELATIVI INTERESSI LEGALI per complessivi € 51.794,37;
delle SPESE DI REGISTRAZIONE della sentenza n.7710/2017 per € 217,50 e del contributo unificato giudizio di secondo grado r.g.737/2018 per € 777,00, per un totale di € 994,50;
delle SPESE DEL PRECETTO per € 425,00, oltre accessori.
§2. La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla Controparte_1
(destinataria del precetto, in quanto, a detta degli opposti, era subentrata al disciolto Commissariato Delegato ex OPCM 3158/2001).
Al fine di risolvere la questione occorre esaminare le vicende che costituiscono il presupposto dei suddetti provvedimenti giurisdizionali.
*con D.P.C.M. del 21 settembre 2001 veniva dichiarato lo stato di emergenza nei territori di taluni comuni della Regione Campania, colpiti da eccezionali eventi atmosferici nella notte tra il 14 e il 15 Settembre 2001;
*con O.M. n. 3158 del 12-11.2001 il Ministro dell'Interno, quale delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ravvisata la necessità di disporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza connessa ai suddetti eventi atmosferici del 14-15 settembre 2001 nel territorio, tra l'altro, del nominava il Sindaco del Parte_1 Parte_1 commissario delegato per l'attuazione degli interventi, consistenti nella
[...] riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in caso di eventi meteorologici;
*fra gli interventi in questione rientrava anche il consolidamento statico e il ripristino dei locali terranei dei fabbricati siti in via Settembrini nn. 26 e 32 e Piazzetta Settembrini nn. 5, 9,37, 43 e 55; *con OPCM n. 3500/2006, considerato che erano venute meno le condizioni richieste dalla legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza e che tuttavia permaneva una diffusa situazione di criticità, si disponeva che il Sindaco del provvedesse in regime ordinario ed in termini Parte_1
d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, di tutti gli interventi in atto;
*con O.P.C.M. 05/03/2007, n. 3569 erano prorogati fino al 30 giugno 2007 i poteri conferiti al Sindaco del dall'ordinanza n. 3500 del 2006; Parte_1
* con OPCM n. 3675/2007 era prevista un'ulteriore proroga al 30 giugno 2010;
*con OPCM n. 3891/2010 si disponeva altra proroga al 31.12.2010;
*infine con l'art.
9. O.P.C.M. 7 aprile 2011, n. 3932 si nominava la dott.ssa
[...] commissario delegato in sostituzione del Sindaco di Napoli per il Persona_1 compimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative necessarie per la chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Dal suddetto excursus e dalla sentenza della Corte d'Appello n. 3329/2020 pubbl. il 01/10/2020 emerge pertanto che, alla data del 14-12-2011, di deposito del ricorso monitorio la struttura commissariale era ancora in vita, venendo a cessare il successivo 31 dicembre 2011. Si pone a questo punto il problema del soggetto che sia subentrato all'ente estinto, nei cui confronti effettuare la notifica del titolo esecutivo ex art. 477 cpc e del precetto. Una prima risposta viene fornita dalla stessa Corte d'Appello. E invero il giudice dell'impugnazione testualmente afferma: “Sennonché al 14-12-2011, data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non era ancora intervenuta la definitiva cessazione della gestione commissariale con il subentro del quale Parte_1 ente ordinariamente competente, negli eventuali rapporti giuridici ancora in corso in cui era parte l'organo governativo straordinario istituito con O.M. 3158/2001”.
Ritiene questo giudicante di condividere quanto affermato, sia pure incidentalmente dalla Corte d'Appello di Napoli.
Si richiama all'uopo il consolidato orientamento della S.C. (Cass. n.33816/2024; Cass. n. 12018/2024; Cass. n. 28970/2023) che, pervenendo alle medesime conclusioni della giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS n. 10242/2022; CdS. n. 547/2022; CdS n. 2111/2016 e CdS n. 1832/2015), ha affermato che:
“Il Commissario nominato ex lege n. 225/1992, risulta essere un centro d'imputazione autonomo rispetto agli enti territoriali competenti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri interessati, stante l'autonomia operativa, decisionale ed organizzativa della struttura commissariale, competendo alla Presidenza del Consiglio il solo procedimento di nomina e la prodromica attività istruttoria relativa all'accertamento dei presupposti per disporre l'intervento sostituivo”. Questa soggettività, peraltro, è limitata nel tempo perché la funzione statale che attraverso i Commissari si realizza, connessa alla necessità di fronteggiare emergenze di protezione civile, è "una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente dell'insorgere e del cessare della situazione di emergenza" (Corte Cost. n. 8/2016) e, pertanto, “il venir meno della struttura commissariale integra il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa instaurati, successione che va regolata tenendo conto delle normali competenze degli enti rispetto agli interventi oggetto della situazione emergenziale”.
La S.C. ha affermato che:
-la legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 422, lett. c, ha stabilito che: “Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”;
-che la disposizione de qua trova applicazione “anche per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013”, sicché in difetto di disposizioni derogatorie, anche in tale ipotesi si realizza una successione a titolo universale in ragione della funzione che, nella normalità, è attribuita all'ente.
Va ricordato che la normativa in esame è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale (Corte Cost., 21 gennaio 2016, n. 8), la quale, rigettando le questioni sollevate, ha ritenuto che, se da un lato gli atti del Commissario delegato sono pacificamente qualificabili come atti dell'Amministrazione centrale dello Stato, dall'altro la funzione statale che qui viene in rilievo ha carattere temporaneo e risulta correlata necessariamente allo stato di emergenza. La funzione statale, in quanto strettamente connessa allo stato emergenziale, cessa nel momento in cui termina l'emergenza. Dal che consegue, secondo la Consulta, che i rapporti giuridici residuati alla cessazione della struttura commissariale siano governati, nuovamente, in base all'ordinario sistema di competenze con il subentro dell'ente ordinariamente competente - ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in tutte le situazioni attive e passive appartenenti, nello stato di emergenza, all'Amministrazione Statale. Dunque, il 31 dicembre 2011, una volta cessata la gestione commissariale, il Sindaco di Napoli è tornato ad espletare le sue funzioni, non in qualità di Commissario delegato, ma in regime ordinario. A ciò si aggiunga, per completezza, che, come correttamente evidenziato dall'opponente, lo stesso ente comunale ha riconosciuto la propria legittimazione in merito alla pretesa creditoria azionata dall'Arch. , sia nella relazione CP_2 informativa sui fatti del 18/4/2012 (cfr. all. 12 in produzione di parte opponente) che nella relazione del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa del del 29.05.2014 ( cfr. all. 13 in produzione di parte opponente). Parte_1
E invero nella prima nota alla pag. 2, dopo aver premesso che: “il Sindaco – Commissario approvò i progetti per i lavori per i progetti per il ripristino ….dei locali terranei dei fabbricati ubicati in Via L. Settembrini 26 e 32 e piazzetta L. Settembrini 5-9-37-43- 55…(omissis)…prendendo atto che la spesa complessiva fosse compresa negli interventi finanziati con l'Accordo di programma Quadro in materia di difesa del Suolo del 5 agosto 2005, allegato D, sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Campania e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio”, al successivo punto 17) si afferma che non era stato possibile procedere alla liquidazione delle spettanze alle imprese esecutrici ed al progettista in quanto “la Regione Campania non ha ancora materialmente versato nulla”.
Nel secondo documento, alla pag. 5, relativamente agli interventi di ripristino dei locali terranei dei fabbricati di via Settembrini e Piazzetta Settembrini, si afferma che:
“Con nota n. 00162/2011 del 30 giugno 2011 indirizzata alla Regione Campania, A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, Settore 2, fu chiesta la rimodulazione del quadro economico del Decreto di finanziamento n. 67 del 5 marzo 2007, relativo a: “intervento di sistemazione idrogeologica nelle aree colpite dagli eventi del 14.09.2001, 1° lotto Via Settembrini”, in uno all'accreditamento delle prime due rate. Non risulta ancora accreditata nessuna somma”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve pertanto concludersi che, una volta cessata la gestione commissariale, tutte le funzioni e le competenze che facevano capo alla stessa sono rientrate nella esclusiva titolarità del Parte_1
[...]
Ne consegue che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del Commissario delegato ex OPCM 3158/2001 va azionato nei confronti del subentrato Parte_1 nella titolarità dei rapporti che al primo facevano capo.
L'opposizione va, pertanto accolta, e va dichiarato che l'Avv. Nicola Lavorgna e non ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti della Controparte_2
Controparte_1
Ad avviso di questo giudicante sussistono fondate e grave ragioni per compensare le spese del giudizio in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative della normativa che disciplina la materia, che ha determinato mutamenti giurisprudenziali e reso necessario anche l'intervento della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla nei confronti dell'Avv. Nicola Lavorgna, quale Controparte_1 procuratore di se stesso, nonché nei confronti di ogni contraria Controparte_2 domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia di : Controparte_2
a)Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che l'Avv. Nicola Lavorgna e non hanno diritto di procedere all'esecuzione nei confronti della Controparte_2 sulla base degli atti di precetto, notificati, Controparte_1 rispettivamente in data 06.02.2023 e in data 07.02.2023.
b)dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Napoli, lì 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 n. 6142 R.G.A.C., promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , FAX 081/5525515, PEC C.F._1
presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Diaz n. 11, Email_1 domicilia per legge;
-OPPONENTE-
CONTRO
Avv. NICOLA LAVORGNA ( ) quale procuratore di se stesso C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carducci, 37, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 e ss. c.p.c. alla seguente utenza fax: 0814 (PEC: ; Email_2
-OPPOSTO-
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._3
-OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento CONCLUSIONI
La difesa erariale si riporta al contenuto della propria opposizione ex art. 615 c.p.c. e alle conclusioni ivi rassegnate, contestando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito.
L'avv.Nicola Lavorgna, quale procuratore di se stesso, insiste per il rigetto della spiegata opposizione..
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La ha proposto opposizione avverso gli atti di Controparte_1 precetto, notificati, rispettivamente, in data 7.02.23 per l'importo di euro 62.251,17 nell'interesse del sig. e in data 6.02.23 per l'importo di euro 10.315,70 CP_2 nell'interesse dell'avv. Lavorgna.
Secondo l'opponente mancherebbe un titolo esecutivo per agire in esecuzione forzata nei confronti della Ministri, in quanto sia il decreto Controparte_1 monitorio che la successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli, con cui lo stesso era stato confermato, facevano riferimento esclusivamente al Commissario delegato ex O.M. 3158/2001, ente estinto.
L'opponente preliminarmente avanzava istanza di sospensione ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c..
Solo l'avv. Lavorgna in proprio si è costituito in giudizio, mentre è rimasto contumace il sig. Controparte_2
L'opposto contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 05/07/2023 questo G.U., ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato. Rinviava la causa al 7 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza la causa veniva introitata in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. il sig. e l'avv. Lavorgna notificavano, rispettivamente in data CP_2
07.02.2023 e in data 06.02.2023 alla due Controparte_1 distinti atti di precetto, l'uno per la sorta capitale e l'altro per le spese legali distratte a favore del procuratore antistatario. Il titolo esecutivo azionato era costituito dal D.I. 1069/2012, depositato 14-2-2012 e dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3329/2020, pubbl. il 01/10/2020, con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado n. 7710/2017, pubblicata il 3-7-2017 (che aveva accolto l'opposizione revocando il D.I. e compensando le spese di lite) aveva così provveduto: *aveva rigettato la opposizione, proposta in primo grado dal Commissario delegato ex OPCM 3158/2001, avverso il decreto ingiuntivo de quo, che confermava;
*aveva condannato l'appellato Commissario alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate per il primo grado in € 3.300,00 per compenso professionale, e, per il secondo grado, in € 27,00 per esborsi e € 4.200,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione in favore dell'avv. Lavorgna. In particolare l'avv. Lavorgna, quale antistatario, intimava il pagamento:
delle SPESE LEGALI LIQUIDATE CON DECRETO INGIUTIVO per € 500,00, oltre accessori;
delle SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZA DI PRIMO GRADO per € 3.300,00 oltre accessori;
delle SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.3329/2020 per € 4.200,00, oltre accessori;
delle SPESE DEL PRECETTO per € 236,00, oltre accessori. Il sig. intimava il pagamento: CP_2
dell'IMPORTO LIQUIDATO CON DECRETO INGIUNTIVO N.1069/2012 E RELATIVI INTERESSI LEGALI per complessivi € 51.794,37;
delle SPESE DI REGISTRAZIONE della sentenza n.7710/2017 per € 217,50 e del contributo unificato giudizio di secondo grado r.g.737/2018 per € 777,00, per un totale di € 994,50;
delle SPESE DEL PRECETTO per € 425,00, oltre accessori.
§2. La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla Controparte_1
(destinataria del precetto, in quanto, a detta degli opposti, era subentrata al disciolto Commissariato Delegato ex OPCM 3158/2001).
Al fine di risolvere la questione occorre esaminare le vicende che costituiscono il presupposto dei suddetti provvedimenti giurisdizionali.
*con D.P.C.M. del 21 settembre 2001 veniva dichiarato lo stato di emergenza nei territori di taluni comuni della Regione Campania, colpiti da eccezionali eventi atmosferici nella notte tra il 14 e il 15 Settembre 2001;
*con O.M. n. 3158 del 12-11.2001 il Ministro dell'Interno, quale delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ravvisata la necessità di disporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza connessa ai suddetti eventi atmosferici del 14-15 settembre 2001 nel territorio, tra l'altro, del nominava il Sindaco del Parte_1 Parte_1 commissario delegato per l'attuazione degli interventi, consistenti nella
[...] riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in caso di eventi meteorologici;
*fra gli interventi in questione rientrava anche il consolidamento statico e il ripristino dei locali terranei dei fabbricati siti in via Settembrini nn. 26 e 32 e Piazzetta Settembrini nn. 5, 9,37, 43 e 55; *con OPCM n. 3500/2006, considerato che erano venute meno le condizioni richieste dalla legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza e che tuttavia permaneva una diffusa situazione di criticità, si disponeva che il Sindaco del provvedesse in regime ordinario ed in termini Parte_1
d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, di tutti gli interventi in atto;
*con O.P.C.M. 05/03/2007, n. 3569 erano prorogati fino al 30 giugno 2007 i poteri conferiti al Sindaco del dall'ordinanza n. 3500 del 2006; Parte_1
* con OPCM n. 3675/2007 era prevista un'ulteriore proroga al 30 giugno 2010;
*con OPCM n. 3891/2010 si disponeva altra proroga al 31.12.2010;
*infine con l'art.
9. O.P.C.M. 7 aprile 2011, n. 3932 si nominava la dott.ssa
[...] commissario delegato in sostituzione del Sindaco di Napoli per il Persona_1 compimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative necessarie per la chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Dal suddetto excursus e dalla sentenza della Corte d'Appello n. 3329/2020 pubbl. il 01/10/2020 emerge pertanto che, alla data del 14-12-2011, di deposito del ricorso monitorio la struttura commissariale era ancora in vita, venendo a cessare il successivo 31 dicembre 2011. Si pone a questo punto il problema del soggetto che sia subentrato all'ente estinto, nei cui confronti effettuare la notifica del titolo esecutivo ex art. 477 cpc e del precetto. Una prima risposta viene fornita dalla stessa Corte d'Appello. E invero il giudice dell'impugnazione testualmente afferma: “Sennonché al 14-12-2011, data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non era ancora intervenuta la definitiva cessazione della gestione commissariale con il subentro del quale Parte_1 ente ordinariamente competente, negli eventuali rapporti giuridici ancora in corso in cui era parte l'organo governativo straordinario istituito con O.M. 3158/2001”.
Ritiene questo giudicante di condividere quanto affermato, sia pure incidentalmente dalla Corte d'Appello di Napoli.
Si richiama all'uopo il consolidato orientamento della S.C. (Cass. n.33816/2024; Cass. n. 12018/2024; Cass. n. 28970/2023) che, pervenendo alle medesime conclusioni della giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS n. 10242/2022; CdS. n. 547/2022; CdS n. 2111/2016 e CdS n. 1832/2015), ha affermato che:
“Il Commissario nominato ex lege n. 225/1992, risulta essere un centro d'imputazione autonomo rispetto agli enti territoriali competenti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri interessati, stante l'autonomia operativa, decisionale ed organizzativa della struttura commissariale, competendo alla Presidenza del Consiglio il solo procedimento di nomina e la prodromica attività istruttoria relativa all'accertamento dei presupposti per disporre l'intervento sostituivo”. Questa soggettività, peraltro, è limitata nel tempo perché la funzione statale che attraverso i Commissari si realizza, connessa alla necessità di fronteggiare emergenze di protezione civile, è "una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente dell'insorgere e del cessare della situazione di emergenza" (Corte Cost. n. 8/2016) e, pertanto, “il venir meno della struttura commissariale integra il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa instaurati, successione che va regolata tenendo conto delle normali competenze degli enti rispetto agli interventi oggetto della situazione emergenziale”.
La S.C. ha affermato che:
-la legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 422, lett. c, ha stabilito che: “Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”;
-che la disposizione de qua trova applicazione “anche per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013”, sicché in difetto di disposizioni derogatorie, anche in tale ipotesi si realizza una successione a titolo universale in ragione della funzione che, nella normalità, è attribuita all'ente.
Va ricordato che la normativa in esame è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale (Corte Cost., 21 gennaio 2016, n. 8), la quale, rigettando le questioni sollevate, ha ritenuto che, se da un lato gli atti del Commissario delegato sono pacificamente qualificabili come atti dell'Amministrazione centrale dello Stato, dall'altro la funzione statale che qui viene in rilievo ha carattere temporaneo e risulta correlata necessariamente allo stato di emergenza. La funzione statale, in quanto strettamente connessa allo stato emergenziale, cessa nel momento in cui termina l'emergenza. Dal che consegue, secondo la Consulta, che i rapporti giuridici residuati alla cessazione della struttura commissariale siano governati, nuovamente, in base all'ordinario sistema di competenze con il subentro dell'ente ordinariamente competente - ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in tutte le situazioni attive e passive appartenenti, nello stato di emergenza, all'Amministrazione Statale. Dunque, il 31 dicembre 2011, una volta cessata la gestione commissariale, il Sindaco di Napoli è tornato ad espletare le sue funzioni, non in qualità di Commissario delegato, ma in regime ordinario. A ciò si aggiunga, per completezza, che, come correttamente evidenziato dall'opponente, lo stesso ente comunale ha riconosciuto la propria legittimazione in merito alla pretesa creditoria azionata dall'Arch. , sia nella relazione CP_2 informativa sui fatti del 18/4/2012 (cfr. all. 12 in produzione di parte opponente) che nella relazione del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa del del 29.05.2014 ( cfr. all. 13 in produzione di parte opponente). Parte_1
E invero nella prima nota alla pag. 2, dopo aver premesso che: “il Sindaco – Commissario approvò i progetti per i lavori per i progetti per il ripristino ….dei locali terranei dei fabbricati ubicati in Via L. Settembrini 26 e 32 e piazzetta L. Settembrini 5-9-37-43- 55…(omissis)…prendendo atto che la spesa complessiva fosse compresa negli interventi finanziati con l'Accordo di programma Quadro in materia di difesa del Suolo del 5 agosto 2005, allegato D, sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Campania e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio”, al successivo punto 17) si afferma che non era stato possibile procedere alla liquidazione delle spettanze alle imprese esecutrici ed al progettista in quanto “la Regione Campania non ha ancora materialmente versato nulla”.
Nel secondo documento, alla pag. 5, relativamente agli interventi di ripristino dei locali terranei dei fabbricati di via Settembrini e Piazzetta Settembrini, si afferma che:
“Con nota n. 00162/2011 del 30 giugno 2011 indirizzata alla Regione Campania, A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, Settore 2, fu chiesta la rimodulazione del quadro economico del Decreto di finanziamento n. 67 del 5 marzo 2007, relativo a: “intervento di sistemazione idrogeologica nelle aree colpite dagli eventi del 14.09.2001, 1° lotto Via Settembrini”, in uno all'accreditamento delle prime due rate. Non risulta ancora accreditata nessuna somma”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve pertanto concludersi che, una volta cessata la gestione commissariale, tutte le funzioni e le competenze che facevano capo alla stessa sono rientrate nella esclusiva titolarità del Parte_1
[...]
Ne consegue che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del Commissario delegato ex OPCM 3158/2001 va azionato nei confronti del subentrato Parte_1 nella titolarità dei rapporti che al primo facevano capo.
L'opposizione va, pertanto accolta, e va dichiarato che l'Avv. Nicola Lavorgna e non ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti della Controparte_2
Controparte_1
Ad avviso di questo giudicante sussistono fondate e grave ragioni per compensare le spese del giudizio in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative della normativa che disciplina la materia, che ha determinato mutamenti giurisprudenziali e reso necessario anche l'intervento della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla nei confronti dell'Avv. Nicola Lavorgna, quale Controparte_1 procuratore di se stesso, nonché nei confronti di ogni contraria Controparte_2 domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia di : Controparte_2
a)Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che l'Avv. Nicola Lavorgna e non hanno diritto di procedere all'esecuzione nei confronti della Controparte_2 sulla base degli atti di precetto, notificati, Controparte_1 rispettivamente in data 06.02.2023 e in data 07.02.2023.
b)dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Napoli, lì 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti