Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
113/2026 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice Unico Alessandra Sanguigni ha pronunciato la seguente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79827 dalla Sig.ra XX (omissis) nata a omissis il ve residente in omissis Via omissis n. omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele Pietrosanti ed elettivamente domiciliata presso di lui in Velletri Via Privata Jori n. 17;
Contro
-INPS, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro il Grande 21, e sede di Viale Regina Margherita 206 e sede di Colleferro via Fontana dell’Oste 70, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
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per il riconoscimento dell’invalidità civile ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dall’art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Vista l’ordinanza n.57/2024;
Uditi all’odierna udienza l’Avv. Tamara Coluzzi, in sostituzione, per la ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS.
Ritenuto in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
FATTO
1. La ricorrente chiede il riconoscimento di un grado di invalidità utile ad accedere al beneficio di contribuzione figurativa ai fini della maggiorazione di anzianità ex art. 80, comma 3 della legge 388/2000, eventualmente previo espletamento di parere medico legale a mezzo CTU. Aveva al riguardo presentato domanda di riconoscimento dell’invalidità civile in data 29-6-2021. La Commissione medica di accertamento delle invalidità si è espressa in data 20-6-2022, ritenendo sussistente una invalidità del 60%. Con domanda del 19-12-2022 l’interessata ha presentato all’INPS la domanda dei benefici di cui all’art. 80 L.388/2000. Nel merito ha affermato che le patologie da cui è affetta (Sindrome antifosfolipidi con
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ripetute embolie polmonari, lesioni multifocali epatiche di natura vascolare in follow up semestrali)
comportino una condizione invalidante superiore al 74%, maggiore di quella indicata nel verbale della Commissione medica. Ha allegato al ricorso documentazione medica precedente e successiva al verbale della Commissione medica.
2. L’INPS si è costituito, riferendo in primo luogo che la ricorrente è stata sottoposta a visita in data In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 20.6.2022 e che la Commissione ha accertato l’esistenza di una percentuale di invalidità non sufficiente al riconoscimento del diritto
(percentuale di invalidità del 60%). Ha rilevato inoltre che l’attuale domanda non è supportata da alcun elemento probatorio successivo alla visita collegiale e che la domanda volta ad acquisire il parere del Collegio medico collegiale ha contenuto inammissibilmente esplorativo, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna documentazione medica successiva alla visita, né essendo state mosse dalla ricorrente specifiche contestazioni. Ha quindi dedotto l’inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto. Ha eccepito infine che all’amministrazione di servizio è demandato il riconoscimento della
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sussistenza del requisito per il diritto all’attribuzione delle maggiorazioni in questione, e non all’INPS che eventualmente provvederà a liquidare la pensione spettante.
3. Con ordinanza n.57/2024, è stata disposta CTU ai sensi dell’art 166 c.g.c., al fine di disporre di ulteriori argomenti di prova in merito alla fondatezza delle doglianze esposte nel ricorso introduttivo, attesa la natura eminentemente tecnica In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della questione, con la nomina del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.-
Sezione speciale presso la Corte dei conti, sul seguente quesito: “accertare se il quadro clinico completo della ricorrente corrisponda o meno ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto”.
4. È pervenuto il parere del consulente d’ufficio, che ha concluso:“il quadro clinico completo esplorato e riconosciuto a carico della ricorrente corrisponde ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento; si specifica che la relativa percentuale, calcolata secondo i canoni stabiliti dal
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DM Salute 5 febbraio 1992, è del 76% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29/06/2021”.
5. All’odierna udienza le parti si sono riportate.
6. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.
DIRITTO
7. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità al fine di ottenere benefici di legge previsti In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dall’articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n.
388.
8. Giova ricordare che la citata disposizione ha previsto che “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ..., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di
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contribuzione figurativa.”
9. Trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata appunto disposta CTU ai sensi dell’art 166 c.g.c. che ha concluso in senso favorevole all’interessata.
10. Alla luce delle conclusioni dell’organo consulenziale, il Giudice ritiene che la valutazione effettuata dal consulente d’ufficio e compendiata nella relazione peritale, sia correttamente motivata, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il Collegio peritale d’ufficio ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti.
11. Ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d’ufficio, che ha applicato la formula di Balthazard, e, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal Collegio medico, dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico il 76%
dal 29 giugno 2021, cioè dalla data della domanda
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amministrativa per il riconoscimento dell’invalidità.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto: dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico il 76% dal 29 giugno 2021 ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto dall’articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n.
388.
13. Le spese sono compensate, per la complessità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della fattispecie e la natura scientifica delle valutazioni peritali. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità dello stesso.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
accoglie il ricorso Spese compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.
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Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il giudice Cons. Alessandra Sanguigni Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 20.03.2026 12:14:43 GMT+01:00 In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
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