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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2356 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMELIO FRANCESCA, giusta Parte_1
delega in atti
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BALBI TIZIANA, giusta delega in atti Parte_2
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“1) la figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori Persona_1
con collocazione prevalente presso la residenza della madre in Savona, via Costacavalli 14/9;
2) Fermo restando il regime di affidamento condiviso e l'esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale per le decisioni di maggiore interesse riguardanti la minore, si conviene che la madre sia autorizzata ad assumere autonomamente ed in via esclusiva le seguenti decisioni ordinarie e straordinarie, senza necessità di preventivo consenso paterno, qualora il padre risulti temporaneamente non reperibile o impossibilitato a manifestare tempestivamente il proprio assenso,
e in ogni caso decorsi 3 (tre) giorni dalla richiesta scritta inviata dalla madre anche tramite messaggio SMS o WhatsApp: - Documenti di identità: rinnovo della carta d'identità e rilascio/rinnovo del passaporto della minore;
- Attività scolastiche: autorizzazione alla partecipazione a gite scolastiche, uscite didattiche e attività extrascolastiche organizzate dall'istituto di istruzione;
- prenotazione ed effettuazione di visite mediche specialistiche di ogni genere ed in particolare le visite oculistiche, ivi comprese quelle di controllo semestrale o annuale;
- visite odontoiatriche e ortodontiche;
- visite ortopediche e autorizzazione all'intervento di rimozione delle viti ai piedi della minore, già in lista di attesa, nonché tutti i controlli pre e post-operatori connessi.
La madre si impegna a informare il padre circa le decisioni assunte in via esclusiva, favorendo comunque la sua partecipazione alle scelte che riguardano la salute e il benessere della figlia;
3) il padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia si impegna a versare l'importo di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro il giorno 16 di ciascun mese, sul conto corrente intestato alla madre ed avente il seguente codice iban:
[...];
4) il Sig. si impegna altresì alla corresponsione e/o rifusione del 50% delle spese Pt_2
straordinarie riguardanti la figlia da individuarsi secondo le linee guida contenute nel Per_1
verbale di riunione del 15/01/2024 del Tribunale di Savona che si allega al presente ricorso;
5) il Sig. si riconosce debitore nei confronti della Sig.ra a titolo di arretrati per il Pt_2 Pt_1
mantenimento della figlia dell'importo di euro 5.000,00, somma che si impegna a saldare a partire dal mese di novembre 2025 e più precisamente con 32 ratei mensili di € 150,00 cadauna e l'ultima di € 200,00, entro il giorno 16 di ciascun mese, con decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
6) I ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà erogato per intero a favore della Sig.ra
[...]
; Parte_1
7) I coniugi concordano e stabiliscono che la ripresa dei rapporti tra padre e figlia dovrà avvenire in maniera graduale, tenendo conto delle esigenze di e della sua volontà, dei suoi impegni Per_1
scolasti ed extrascolastici e della necessità di costruire un rapporto stabile e sereno. Inizialmente i contatti avverranno tramite colloqui telefonici, con la possibilità di progressivi incontri di persona,
un pomeriggio a settimana fino a raggiungere una frequentazione più regolare.
Quando il rapporto si sarà consolidato il padre potrà vedere e tenere con sé a week end Per_1
alternarti con la madre.
L'evoluzione del rapporto tra padre e figlia dovrà essere sempre improntata al benessere della minore e dovrà avvenire nel rispetto della sua volontà e dei suoi tempi;
8) Le parti concordano altresì che una volta ristabilito un rapporto regolare tra il i Sig. e la Pt_2
figlia minore anche le maggiori festività seguiranno la regola dell'alternanza e più Per_1
precisamente:
- vacanze natalizie: dal 24 di dicembre al 25 con un genitore, dal 26 dicembre al 1° gennaio dall'altro, dal 2 al 6 di gennaio nuovamente con il primo;
- vacanze pasquali: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore, Lunedì dell'Angelo ed il martedì con l'altro;
- le vacanze estive i ricorrenti concordano che spetterà a ciascuno di loro un periodo di giorni 15
anche consecutivi da trascorrere con il figlio, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
9) Anche i periodi come sopra indicati dovranno tenere conto, in ogni caso, della volontà della minore e degli impegni didattici e sportivi della medesima;
10) I ricorrenti ritengono che sia nell'interesse di mantenere rapporti equilibrati con i nonni Per_1
di entrambi i rami familiari. La ripresa dei rapporti con i nonni paterni dovrà avvenire in modo graduale e sempre nel pieno rispetto della volontà della minore e degli impegni didattici e sportivi della medesima;
11) Nel supremo interesse della figlia minore ed a tutela della sua serena ed equilibrata crescita, i genitori si impegnano all' inserimento graduale di eventuali nuovi compagni/e nella vita della loro figlia;
12) I genitori si conferiscono reciproco consenso per il rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti con iscrizione della figlia minore sui medesimi. Persona_1
13) i Sig. e concordano di rinunciare all'impugnazione della Parte_1 Parte_3
emananda sentenza.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo