TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 7710/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. SI Di TR, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] - Eritrea - il 21/11/1950), quale Parte_1
amministratore di sostegno di (nata a [...] – RM - Parte_2 il 9.10.1976), elettivamente domiciliato in Subiaco, viale della Repubblica n. 31 presso dell'Avv. Flavio Pistoia che lo rappresentata e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura generali in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è titolare di assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. Parte_2
118/71 dal mese di giugno 2020.
Con nota del 23.9.2024, l le ha comunicato che, con riferimento al periodo CP_1
1.1.2024 – 31.10.2024, tale prestazione e la correlata maggiorazione sociale sono state corrisposte indebitamente per complessivi € 3.436,58, poiché, a seguito della
1 verifica della comunicazione dei redditi per l'anno 2023, era risultato il superamento della soglia reddituale per accedere a detti benefici.
Con il ricorso giudiziale in esame, la ha contestato tale Parte_1
provvedimento, sostenendo che ella non avrebbe mai superato il limite reddituale per accedere alle suddette prestazioni nel periodo in considerazione.
L' nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti e autorizzato il deposito di note finali, la causa è stata rinviata per discussione mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il procuratore di parte ricorrente ha presentato detta nota e la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Risulta pacifico che l'indebito oggetto di causa trae origine dal contestato superamento del limite reddituale previsto dalla legge per godere della prestazione assistenziale nel periodo 1.1.2024- 30.10.2024.
L' ha ricavato tale assunto dal fatto che la certificazione unica 2024 della CP_1 indicava redditi da lavoro dipendente per euro 13.649,00 percepiti Parte_1
dalla CANDURO S.R.L.S. che ha provveduto all'inoltro delle denunce mensili in relazione al rapporto di lavoro formalizzato con la Parte_1
Tuttavia, deve rilevarsi che parte ricorrente ha offerto plurimi, precisi e concordanti elementi di prova dai quali emerge che, pur a fronte della formale registrazione di un contratto di lavoro tra la e la Canduro s.r.l.s., il Parte_1
rapporto di lavoro non abbia mai avuto effettiva esecuzione e, quindi, l'interessata non abbia mai ricevuto redditi da lavoro dipendente in questione.
Anzitutto, parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Canduro s.r.l.s. in data 15.10.2024 con la quale si dà atto che la “per motivi di salute non hai mai iniziato il lavoro” (doc. 6 fascicolo Parte_1 di parte ricorrente). La stessa prima di introdurre il presente giudizio, Parte_1 ha provveduto a disconoscere l'esecuzione del rapporto di lavoro in parola, invitando la predetta società ad annullare la CU 2024 (doc. 8); in seguito, la
2 Canduro s.r.l.s. ha annullato tale certificazione fiscale sulla base della quale l' CP_1
aveva contestato il superamento del limite reddituale.
Le problematiche di salute che hanno costituito la ragione ostativa all'esecuzione della prestazione di lavoro da parte sono state Parte_1 documentate da parte ricorrente che ha prodotto il certificato di ricovero presso la struttura sanitaria Casa di cura “Colle Cesarano”, da cui risulta che l'interessata nel periodo in considerazione, è stata più volte ricoverata presso tale struttura per prolungati periodi di tempo. Tuttavia, nonostante tali eventi, non risulta che sia stata attivata, come avviene normalmente nei rapporti di lavoro, la procedura per il riconoscimento della malattia e l'erogazione della relativa indennità.
Inoltre, parte ricorrente ha prodotto l'estratto conto corrente bancario personale dal quale non risulta alcun accredito effettuato in suo favore dalla Canduro s.r.l.s.
L'insieme di tutti gli illustrati elementi, e in particolar modo l'annullamento della CU alla stregua della quale l' ha contestato il superamento del limite CP_1 reddituale, porta a ritenere che la non ha percepito, nel periodo in Parte_1
considerazione, redditi superiori alla soglia per beneficiare delle prestazioni assistenziali in parola.
In proposito, occorre rammentate che, ai fini della determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità di cui agli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, rileva il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 T.U.I.R. (cfr, Cass. civile sez. lav., 03/08/2020,
n.16599).
Ne consegue l'illegittimità della nota del 23.9.2024 con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalla in CP_1 Parte_1 ragione della stessa ed al ripristino delle prestazioni assistenziali già in godimento della medesima.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 dichiara l'illegittimità del provvedimento di contestazione di CP_1
indebito datato 23.9.2024; dichiara che non è tenuta a restituire Parte_2
all' le somme richiestele con detta nota e condanna l' alla CP_1 CP_1 restituzione, in favore della medesima, di tutte le somme eventualmente già ricevute in forza di detto provvedimento , nonché al ripristino delle prestazioni assiste nziali in godimento della predetta a decorrere dal mese di giugno 2020; Parte_1
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario CP_1 di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 2.200,00, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 6.11.2025
Il Giudice
SI Di TR
4