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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/12/2024, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott.ssa Silvia Leone Giudice sciogliendo la riserva assunta in data 21.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 473 bis 12 e ss c.p.c. iscritto al n.r.g. 385/ 2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Antichi e Giovanni Niccolò Antichi;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ); CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Nell'interesse dei minori nato a [...] il [...] (C.F. ); Persona_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_2 C.F._4
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 21.11.2024, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso e rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusionali.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 7.03.2024, , premettendo di aver convissuto more uxorio Parte_1
con il resistente e che dalla predetta unione nacquero i minori CP_1 [...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione Per_1 CP_2
pagina 1 di 5 dell'affidamento, collocamento, delle modalità e tempi di frequentazione, nonché delle previsioni economiche circa il mantenimento della prole minorenne della coppia.
Non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato, il resistente , sicché CP_3 all'udienza del 5.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, stante le allegazioni della parte ricorrente e constatata l'impossibilità di reperire aliunde documentazione reddituale riferibile al resistente contumace, il Collegio ha incaricato la Polizia Tributaria di Grosseto di svolgere un accertamento circa i redditi a qualsiasi titolo percepiti dal resistente negli ultimi due anni di imposta, nonché dell'eventuale titolarità di beni CP_1
immobili, mobili registrati, conti correnti, titoli azionari ovvero assegni periodici.
All'udienza del 21.11.2024, acquisita la relazione della Polizia Tributaria e nella contumacia del resistente, la causa è stata definita in camera di consiglio sulle conclusioni dell'unica parte costituita.
OSSERVATO CHE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva che la ricorrente ha evocato in giudizio non rivendicando l'affidamento CP_1 esclusivo dei figli minori, chiedendo stabilirsi l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la propria casa di residenza, sita in Grosseto (GR), via Inghilterra, 152 e chiedendo altresì accogliersi una proposta di regolamentazione dei rapporti personali le cui condizioni appaiono invero equilibrate ed in linea con il preminente interesse della prole minorenne.
Più in particolare, i rapporti personali e di frequentazione della prole minorenne con il genitore non collocatario, sono così disciplinati:
“1) I figli e sono affidati in maniera condivisa ai genitori, con collocazione Per_1 CP_2
prevalente e residenza abituale presso la madre con abitazione sita in Grosseto (GR), via Parte_1
Inghilterra, 152.
2. I genitori e eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e Parte_1 CP_1
di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, condividendo le decisioni in materia di scelte scolastiche, di scelta dei medici specialisti e generici, di cure mediche, di attività sportive, ricreative e culturali e di ogni altra questione che possa riguardare
l'educazione, la formazione e la salute degli stessi. È fatta salva, per ciascuno dei genitori, la facoltà di assumere separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori nei periodi nei quali gli stessi si troveranno presso di loro.
3. Fermo restando l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori e la collocazione prevalente dei medesimi presso la madre, al fine di favorire il consolidamento di proficue relazioni con ciascuno
pagina 2 di 5 dei genitori, il padre potrà tenere con sé i figli ogni sabato e domenica (con CP_1
pernottamento), dal sabato mattina sino alla domenica pomeriggio.
4. Le parti dovranno informarsi tempestivamente circa qualsiasi fatto rilevante per la salute dei figli, consentendo all'altro genitore di visitarli e conferire con i medici curanti”.
Il Collegio ritiene che la regolamentazione dei rapporti personali sopra delineata, in mancanza di evidenti criticità in relazione alla prole, sia idonea a consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent. 19/07/2016, n. 14728).
Pertanto, le condizioni proposte e sopra riportate possono essere integralmente recepite.
Quanto invece alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, si osserva quanto segue.
La parte ricorrente ha allegato e documentato di percepire un reddito stabile e di essere occupata come assistente di cucina presso due attività di ristorazione, conseguendo in media un reddito mensile netto di Euro 1.100,00 (cfr. documentazione fiscale: modello 730 relativo ai redditi 2020, 2021 e 2022 ai docc. 2 – 3 – 4 ricorrente).
Quanto al resistente, trova conferma all'esito delle indagini della Polizia Tributaria di Grosseto che il conduce in attività un'edicola in Grosseto;
inoltre, lo stesso (i) risulta aver conseguito Per_1 Per_1
redditi pari ad Euro 1.772,00 per l'anno di imposta 2021 ed Euro 7.373,00 per l'anno di imposta 2022;
(ii) risulta intestatario di quattro immobili, di cui due terreni, un piccolo immobile in categoria C2 ed uno in categoria A4, mentre non è risultato intestatario di autoveicoli (cfr. relazione polizia tributaria depositata in data 26.10.2024).
Ciò premesso, osserva il Collegio che per consolidata giurisprudenza, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass.,
Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618).
Deve dunque nella specie tenersi conto dell'età della prole minorenne, del loro collocamento prevalente presso la madre, la quale pertanto già sostiene gran parte delle spese relative al loro mantenimento, nonché degli esborsi normalmente prevedibili per il sostentamento della prole in condizioni di pagina 3 di 5 normalità; tali circostanze, valutate unitamente al reddito (invero limitato) risultante dalle indagini di
Polizia tributaria circa i redditi del inducono a ritenere congrua la somma complessiva di Per_1
Euro 280,00 a titolo di mantenimento di entrambi i minori, la quale andrà dunque posta a carico del cadenza mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.s.t.a.t. e da versare, fin Per_1 tanto che i figli minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 5 di ciascun mese, eventualmente anche mediante accredito della somma presso un conto corrente bancario indicato dalla . La decorrenza di tale nuova regolamentazione economica deve essere fissata a far data Pt_1
dalla proposizione del ricorso.
La ricorrente percepirà altresì gli assegni familiari e ogni altra agevolazione prevista per la famiglia.
Quanto alle spese straordinarie, ciascuno dei genitori provvederà, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore secondo il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa ordinarie, ovvero quelle che hanno come requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non particolare gravosità in relazione alle capacità dei genitori e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. A titolo esemplificativo sono ricomprese nell'assegno di mantenimento: il vitto, il concorso alle spese di abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette perché caratterizzate dalla occasionalità e/o sporadicità, ovvero dalla gravosità, o ancora dalla non necessarietà, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale a corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente di guida;
mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.
pagina 4 di 5 Quanto alle modalità di corresponsione delle somme come sopra ripartite tra le parti si rinvia al punto 4 del “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
Le spese di giudizio, stante l'accoglimento pressoché integrale del ricorso e la mancata costituzione del resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della fascia di valore indeterminabile a bassa complessità, calcolando le singole fasi processuali ai minimi stante la contumacia del resistente, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata e con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 473bis e ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso tra le parti dei minori e Persona_1 CP_2
che saranno collocati prevalentemente presso la madre;
2) rinvia alla parte motiva per la disciplina sulle modalità di frequentazione e visita tra padre e figli;
3) determina il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della prole CP_1
minorenne in Euro 280,00, da corrispondere a presso il di lei domicilio ovvero Parte_1
mediante accredito su conto corrente bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (7.03.2024), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4) dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli con le modalità indicate in motivazione;
5) condanna a corrispondere a le spese del giudizio, che liquida in CP_1 Parte_1
complessivi Euro 2.034,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott.ssa Silvia Leone Giudice sciogliendo la riserva assunta in data 21.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 473 bis 12 e ss c.p.c. iscritto al n.r.g. 385/ 2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Antichi e Giovanni Niccolò Antichi;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ); CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Nell'interesse dei minori nato a [...] il [...] (C.F. ); Persona_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] (C.F. ); CP_2 C.F._4
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 21.11.2024, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso e rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusionali.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 7.03.2024, , premettendo di aver convissuto more uxorio Parte_1
con il resistente e che dalla predetta unione nacquero i minori CP_1 [...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione Per_1 CP_2
pagina 1 di 5 dell'affidamento, collocamento, delle modalità e tempi di frequentazione, nonché delle previsioni economiche circa il mantenimento della prole minorenne della coppia.
Non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato, il resistente , sicché CP_3 all'udienza del 5.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, stante le allegazioni della parte ricorrente e constatata l'impossibilità di reperire aliunde documentazione reddituale riferibile al resistente contumace, il Collegio ha incaricato la Polizia Tributaria di Grosseto di svolgere un accertamento circa i redditi a qualsiasi titolo percepiti dal resistente negli ultimi due anni di imposta, nonché dell'eventuale titolarità di beni CP_1
immobili, mobili registrati, conti correnti, titoli azionari ovvero assegni periodici.
All'udienza del 21.11.2024, acquisita la relazione della Polizia Tributaria e nella contumacia del resistente, la causa è stata definita in camera di consiglio sulle conclusioni dell'unica parte costituita.
OSSERVATO CHE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva che la ricorrente ha evocato in giudizio non rivendicando l'affidamento CP_1 esclusivo dei figli minori, chiedendo stabilirsi l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la propria casa di residenza, sita in Grosseto (GR), via Inghilterra, 152 e chiedendo altresì accogliersi una proposta di regolamentazione dei rapporti personali le cui condizioni appaiono invero equilibrate ed in linea con il preminente interesse della prole minorenne.
Più in particolare, i rapporti personali e di frequentazione della prole minorenne con il genitore non collocatario, sono così disciplinati:
“1) I figli e sono affidati in maniera condivisa ai genitori, con collocazione Per_1 CP_2
prevalente e residenza abituale presso la madre con abitazione sita in Grosseto (GR), via Parte_1
Inghilterra, 152.
2. I genitori e eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e Parte_1 CP_1
di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, condividendo le decisioni in materia di scelte scolastiche, di scelta dei medici specialisti e generici, di cure mediche, di attività sportive, ricreative e culturali e di ogni altra questione che possa riguardare
l'educazione, la formazione e la salute degli stessi. È fatta salva, per ciascuno dei genitori, la facoltà di assumere separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori nei periodi nei quali gli stessi si troveranno presso di loro.
3. Fermo restando l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori e la collocazione prevalente dei medesimi presso la madre, al fine di favorire il consolidamento di proficue relazioni con ciascuno
pagina 2 di 5 dei genitori, il padre potrà tenere con sé i figli ogni sabato e domenica (con CP_1
pernottamento), dal sabato mattina sino alla domenica pomeriggio.
4. Le parti dovranno informarsi tempestivamente circa qualsiasi fatto rilevante per la salute dei figli, consentendo all'altro genitore di visitarli e conferire con i medici curanti”.
Il Collegio ritiene che la regolamentazione dei rapporti personali sopra delineata, in mancanza di evidenti criticità in relazione alla prole, sia idonea a consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent. 19/07/2016, n. 14728).
Pertanto, le condizioni proposte e sopra riportate possono essere integralmente recepite.
Quanto invece alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, si osserva quanto segue.
La parte ricorrente ha allegato e documentato di percepire un reddito stabile e di essere occupata come assistente di cucina presso due attività di ristorazione, conseguendo in media un reddito mensile netto di Euro 1.100,00 (cfr. documentazione fiscale: modello 730 relativo ai redditi 2020, 2021 e 2022 ai docc. 2 – 3 – 4 ricorrente).
Quanto al resistente, trova conferma all'esito delle indagini della Polizia Tributaria di Grosseto che il conduce in attività un'edicola in Grosseto;
inoltre, lo stesso (i) risulta aver conseguito Per_1 Per_1
redditi pari ad Euro 1.772,00 per l'anno di imposta 2021 ed Euro 7.373,00 per l'anno di imposta 2022;
(ii) risulta intestatario di quattro immobili, di cui due terreni, un piccolo immobile in categoria C2 ed uno in categoria A4, mentre non è risultato intestatario di autoveicoli (cfr. relazione polizia tributaria depositata in data 26.10.2024).
Ciò premesso, osserva il Collegio che per consolidata giurisprudenza, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass.,
Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618).
Deve dunque nella specie tenersi conto dell'età della prole minorenne, del loro collocamento prevalente presso la madre, la quale pertanto già sostiene gran parte delle spese relative al loro mantenimento, nonché degli esborsi normalmente prevedibili per il sostentamento della prole in condizioni di pagina 3 di 5 normalità; tali circostanze, valutate unitamente al reddito (invero limitato) risultante dalle indagini di
Polizia tributaria circa i redditi del inducono a ritenere congrua la somma complessiva di Per_1
Euro 280,00 a titolo di mantenimento di entrambi i minori, la quale andrà dunque posta a carico del cadenza mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.s.t.a.t. e da versare, fin Per_1 tanto che i figli minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 5 di ciascun mese, eventualmente anche mediante accredito della somma presso un conto corrente bancario indicato dalla . La decorrenza di tale nuova regolamentazione economica deve essere fissata a far data Pt_1
dalla proposizione del ricorso.
La ricorrente percepirà altresì gli assegni familiari e ogni altra agevolazione prevista per la famiglia.
Quanto alle spese straordinarie, ciascuno dei genitori provvederà, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore secondo il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa ordinarie, ovvero quelle che hanno come requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non particolare gravosità in relazione alle capacità dei genitori e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. A titolo esemplificativo sono ricomprese nell'assegno di mantenimento: il vitto, il concorso alle spese di abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette perché caratterizzate dalla occasionalità e/o sporadicità, ovvero dalla gravosità, o ancora dalla non necessarietà, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale a corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente di guida;
mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.
pagina 4 di 5 Quanto alle modalità di corresponsione delle somme come sopra ripartite tra le parti si rinvia al punto 4 del “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
Le spese di giudizio, stante l'accoglimento pressoché integrale del ricorso e la mancata costituzione del resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della fascia di valore indeterminabile a bassa complessità, calcolando le singole fasi processuali ai minimi stante la contumacia del resistente, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata e con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 473bis e ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso tra le parti dei minori e Persona_1 CP_2
che saranno collocati prevalentemente presso la madre;
2) rinvia alla parte motiva per la disciplina sulle modalità di frequentazione e visita tra padre e figli;
3) determina il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della prole CP_1
minorenne in Euro 280,00, da corrispondere a presso il di lei domicilio ovvero Parte_1
mediante accredito su conto corrente bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (7.03.2024), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4) dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli con le modalità indicate in motivazione;
5) condanna a corrispondere a le spese del giudizio, che liquida in CP_1 Parte_1
complessivi Euro 2.034,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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