Sentenza 31 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 26 settembre 2022
Ordinanza collegiale 27 giugno 2023
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Decreto collegiale 8 aprile 2025
Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24106 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07796/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7796 del 2021, proposto da
Piano Integrato Foggia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Maria Petrone e Paolo Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Maria Petrone in Roma, piazza Paganica 13;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
- al lodo arbitrale del 22.1.2015, n. 13159, pronunciato dalla Camera Arbitrale dei Contratti Pubblici il 3.12.2014, depositato presso la segreteria del Collegio in data 22.1.2015, dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c. con decreto del Presidente del 29.9.2015, cron. 1099/2015, rep. 1565/2015, dichiarato inoppugnabile il 18.5.2021 per non proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3833/2020 del 28.7.2020 di rigetto dell'impugnazione del medesimo lodo proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per l’accertamento
- nel caso in cui ritenga la propria giurisdizione, dichiarare riassunto il processo e per l’effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità della deliberazione n. 1 del 12.3.2024 e della relazione del 17.4.2024 assunta dal Commissario ad Acta ad asserito completamento ed esecuzione dell’incarico affidato e precisato con ordinanza Tar Lazio sez. I n. 10873/2023 del 27.6.2023 e della nota di precisazione e parziale rettifica della Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 12.03.2024, assunta dallo stesso Commissario il 31.5.2024 e depositata in pari data agli atti del presente giudizio e per quanto occorrer possa della bozza di rettifica della determina n. 1 del 12.3.2024 e, per il caso in cui ritenga la propria giurisdizione, accertare e condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle somme iscritte in riserva sul certificato di collaudo del 5.12.2022 e successivamente rettificate con atto del 14.3.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ER GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2025, il Piano Integrato Foggia S.r.l. (“P.I.F.”) ha proposto atto di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., a valere anche quale atto di riassunzione di un giudizio instaurato avanti al Tribunale ordinario di Roma, avverso la determinazione n. 1 del 12 marzo 2024 assunta dal Commissario ad acta in esecuzione della sentenza di ottemperanza del T.a.r. Lazio n. 13682/2021.
2. – Il presente giudizio giunge a seguito di un articolato e risalente contenzioso intercorso tra P.I.F. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“M.I.T.”), le cui tappe essenziali possono essere riassunte come segue:
i) in forza di una convenzione del 20 marzo 1997 stipulata dal M.I.T., il Comune di Foggia e P.I.F., quest’ultima aveva assunto l’obbligo di realizzare, quale soggetto attuatore, un intervento di edilizia residenziale nel Comune di Foggia, comprendente anche alloggi di edilizia sovvenzionata;
ii) nel corso della realizzazione degli alloggi, insorgeva una controversia tra le parti, che veniva definita con un lodo arbitrale del 22 gennaio 2015, n. 13159 il quale, per quanto qui rileva, dichiarava collaudabili le opere alla data del 4 dicembre 2006;
iii) a fronte della mancata conclusione del procedimento di collaudo, P.I.F. introduceva un giudizio di ottemperanza avanti al T.a.r. Lazio, il quale, con sentenza n. 13682/2021, ordinava al M.I.T. di dare attuazione al giudicato formatosi sul predetto lodo arbitrale mediante “ l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere della Convenzione dichiarate collaudabili alla data del 4 dicembre 2006 dal lodo del 22 gennaio 2015, secondo le modalità prescritte dal lodo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza ”;
iv) il T.a.r. nominava contestualmente il Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione;
v) in data 7 dicembre 2022 il Commissario ad acta depositava il certificato di collaudo che veniva sottoscritto da P.I.F. con riserve;
vi) a fronte delle riserve iscritte da P.I.F., il Commissario formulava al T.a.r. istanza di chiarimenti al fine di ottenere la specificazione di quali fossero le attività necessarie per dare completa e definitiva esecuzione del giudicato; con ordinanza n. 10867/2023, il T.a.r. forniva i chiarimenti richiesti;
vii) il Commissario ad acta , in data 12 marzo 2024, depositava la delibera assunta in adempimento dell’incarico, in forza della quale:
- dichiarava ammissibile il certificato di collaudo;
- decideva sulle riserve iscritte da P.I.F., riconoscendo ad essa un credito di € 30.953,85 e rigettando nel resto le pretese iscritte;
- prendeva atto dell’avvenuto versamento della somma di € 140.000,00 in favore del M.I.T., prevista dal lodo per le problematiche riscontrate sugli immobili.
viii) in data 13 maggio 2024, P.I.F. presentava reclamo avanti al T.a.r. avverso la citata determina del 12 marzo 2024 del Commissario ad acta , lamentando che quest’ultimo avrebbe dovuto procedere alla sola formulazione di una proposta nell’ambito della procedura di accordo bonario ex art. 240 d.lgs. 163/2006, e non emettere una decisione sulle riserve, oggetto semmai di separato giudizio in sede civile;
ix) a seguito del reclamo, il Commissario ad acta provvedeva ad una rettifica degli atti compiuti;
x) in data 30 luglio 2024, P.I.F. presentava un secondo reclamo avanti al T.a.r., contestando la rettifica operata dal Commissario e, in particolare, la determinazione di definire le riserve senza dare corso alla procedura di accordo bonario di cui all’art. 240 del d.lgs. n. 163/2006;
xi) con ordinanza collegiale n. 23020/2024 del 19 dicembre 2024, il T.a.r. respingeva i due reclami proposti da P.I.F., osservando in sintesi:
- che il Commissario era onerato al compimento di tutti gli atti necessari per addivenire alla definitività del collaudo, senza in alcun modo essere vincolato all’avvio della procedura di accordo bonario;
- che, con riferimento alla determinazione assunta sulle riserve iscritte da P.I.F., il Commissario, nella veste di responsabile del procedimento, aveva correttamente assunto la decisione sulle riserve giudicate non manifestamente infondate, notificandola poi all’esecutore, come necessario per la definizione del procedimento, sicché nella parte in cui viene contestata tale determinazione il reclamo doveva essere respinto;
- che tale determinazione, assunta con i poteri sostitutivi dell’Amministrazione attribuiti per l’attuazione del giudicato, aveva natura negoziale, non essendo espressione di poteri autoritativi, ma delle decisioni della stazione appaltante nell’ambito del rapporto privatistico con l’appaltatore, relativo alla fase esecutiva dell’appalto;
- che, conseguentemente, l’accertamento dell’effettiva spettanza o meno delle somme iscritte a riserva non poteva che rientrare nella cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale, peraltro, la causa era già al tempo pendente poiché precedentemente introdotta dalla P.I.F. avanti al Tribunale di Roma, R.G. n. 30703/2023;
- che, conclusivamente, con le determine assunte dal Commissario il giudicato formatosi sul lodo arbitrale poteva dirsi eseguito, con l’adozione degli atti di collaudo, mentre la decisione sulla spettanza delle somme iscritte a riserva esulava dalla giurisdizione di questo giudice e dall’oggetto del giudizio di ottemperanza;
xii) l’ordinanza collegiale n. 23020/2024 del 19 dicembre 2024, di definizione dei due reclami, non veniva impugnata in appello dalle parti;
xiii) il giudizio pendente avanti al Tribunale ordinario di Roma R.G. n. 30703/2023, citato nell’ordinanza collegiale del T.a.r., era stato introdotto da P.I.F. con atto di citazione del 6 giugno 2023, a mezzo del quale, dopo aver riepilogato le vicende relative alla controversia insorta in sede di collaudo con il M.I.T., chiedeva la condanna di quest’ultimo al pagamento delle somme indicate nelle riserve apposte all’atto di sottoscrizione del certificato di collaudo;
xiv) il giudizio avanti al Tribunale ordinario di Roma si concludeva con sentenza n. 11849/2025 del 17 agosto 2025, il cui dispositivo recita: “ dichiara inammissibili le domande proposte innanzi al giudice ordinario da Piano Integrato Foggia S.r.l. Spese compensate ”;
xv) nella motivazione della sentenza il Tribunale ordinario afferma: “ Ritiene l’attuale giudicante che la decisione sulle riserve dell’appaltatore relative all’esecuzione di un giudicato amministrativo rientri nella competenza funzionale del commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza nel caso di specie per dare esecuzione alla sentenza n. 13682/2021 del TAR. Le decisioni e gli atti del commissario ad acta sono impugnabili innanzi al giudice che lo ha nominato .
Di conseguenza si reputa che non vi sia spazio per proporre o riproporre domanda giudiziale innanzi al giudice ordinario sulle medesime riserve dell’appaltatore apposte durante la fase di esecuzione del giudicato amministrativo di competenza funzionale del commissario ad acta.
In definitiva le domande proposte da Piano Integrato Foggia innanzi a questo giudice ordinario devono essere dichiarate inammissibili in quanto relative alle medesime riserve dell’appaltatore formulate nel corso dell’esecuzione del giudicato amministrativo, essendo la decisione sulle stesse di competenza funzionale del commissario ad acta ”;
xvi) P.I.F. impugnava in appello la predetta sentenza del Tribunale ordinario di Roma.
3. – Al contempo, con ricorso notificato in data 30 ottobre 2025, P.I.F. ha proposto avanti a questo Tribunale amministrativo regionale in sede di ottemperanza un nuovo atto di reclamo, a mezzo del quale chiede:
a) la declaratoria di nullità e/o illegittimità della deliberazione n. 1 del 12 marzo 2024 assunta dal Commissario ad acta ad asserito completamento ed esecuzione dell’incarico affidato e precisato con ordinanza T.a.r. Lazio sez. I n. 10873/2023 del 27 giugno 2023 e della relazione del 17 aprile 2024;
b) ove ritenuta la propria giurisdizione, l’accertamento e la condanna del Ministero al pagamento delle somme iscritte in riserva sul certificato di collaudo del 5 dicembre 2022 e successivamente rettificate con atto del 14 marzo 2023.
3.1. – L’atto di reclamo avverso gli atti del Commissario ad acta è proposto da P.I.F. in primis “ quale riassunzione scaturisce dalla sentenza n. 11849/2025 resa dal Tribunale di Roma, sezione II Civile, Dott. Pietro Persico sul giudizio R.G. n. 30703/2023 promosso dalla PIF in relazione alla domanda di condanna del Ministero al riconoscimento in proprio favore degli importi iscritte nelle riserve sul certificato di collaudo tecnico amministrativo del 5.12.2022 ”.
P.I.F. sostiene che il Tribunale ordinario di Roma abbia dichiarato che la definizione delle riserve sia devoluta al Commissario ad acta , con la conseguenza che la relativa impugnazione dovrebbe avvenire innanzi al Giudice che lo ha nominato e, dunque nel caso di specie, davanti al T.a.r. Lazio.
P.I.F., tuttavia, non condividendo la statuizione resa dal Tribunale ordinario di Roma in punto di giurisdizione, chiede al T.a.r. di sollevare il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, co. 3, c.p.a.
3.2. – In via subordinata, ossia per l’ipotesi in cui il T.a.r. ritenesse di avere giurisdizione anche sull’esame nel merito delle riserve, P.I.F. svolge plurime argomentazioni sul merito delle riserve iscritte sul certificato di collaudo del 5.12.2022 esplicitate in data 27.12.2022 e rettificate in data 14.3.2023, chiedendo:
- la nullità della delibera del Commissario ad acta del 12 marzo 2024;
- la conseguente condanna del M.I.T. al pagamento degli importi relativi alle riserve.
P.I.F. precisa che tale domanda vale “ quale riassunzione del giudizio oltre che quale reclamo avverso la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 12.3.2024 che ha ritenuto infondate le pretese dell’esecutore ”.
4. – Si è costituito in giudizio il M.I.T, per eccepire l’inammissibilità del reclamo sotto più profili:
- perché svolge domande (di condanna al pagamento di somme a titolo di riserva) che ampliano il thema decidendum del giudizio di ottemperanza, il quale dev’essere limitato a dare esecuzione ad un obbligo preciso: emettere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere dichiarate collaudabili dal lodo arbitrale;
- perché riproduce pretese identiche per contenuto e causa giustificativa mediante l’attivazione di percorsi paralleli e successivi, tali da generare una duplicazione del contenzioso e un artificioso frazionamento dell’azione;
- perché la ricorrente aveva già esperito il reclamo avverso la Delibera n. 1/2024 e la nota integrativa del Commissario ad acta , e quel reclamo è stato deciso con ordinanza di rigetto (n. 23020/2024).
Il M.I.T. ha, inoltre, eccepito la tardività ex art. 114, comma 6, c.p.a. del reclamo (perché proposto avverso la deliberazione di marzo 2024, ma notificato a ottobre 2025) e affermato che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per la riassunzione del giudizio a seguito di una declaratoria di carenza di giurisdizione.
Infine, il M.I.T. ha dedotto l’infondatezza nel merito delle pretese di P.I.F.
5. – Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, in vista della quale P.I.F. ha depositato memorie in replica, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. – Il Collegio ritiene che il reclamo proposto in questa sede da P.I.F. avverso gli atti del Commissario ad acta debba essere dichiarato inammissibile per l’assorbente ragione che esso ripropone delle domande sulle quali questo Tribunale amministrativo regionale si è già pronunciato con l’ordinanza n. 23020/2024 del 19 dicembre 2024, non impugnata dalle parti.
6.1. – Si consideri, infatti, che con il primo atto di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., proposto da P.I.F. nei confronti del M.I.T. e del Commissario ad acta , con ricorso notificato in data 13 maggio 2024, la ricorrente aveva formulato le seguenti domande:
“ 1. Dichiarare la nullità e/o illegittimità della deliberazione n. 1 del 12.3.2024 e della relazione del 17.4.2024 assunta dal Commissario ad Acta ad asserito completamento ed esecuzione dell’incarico affidato e precisato con ordinanza Tar Lazio sez. I n. 10873/2023 del 27.6.2023;
2. In subordine e per il caso in cui ritenga la propria giurisdizione, accertare e condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle somme iscritte in riserva sul certificato di collaudo del 5.12.2022 e successivamente rettificate con atto del 14.3.2023 ed in particolare:
- € 29.350,65 a titolo di sorte capitale e interessi quali somme indicate come a credito dell’impresa nel verbale della settima visita di collaudo, oltre agli interessi di mora […];
- € 22.611,28 a titolo di tributi locali versati dalla Piano Integrato Foggia s.r.l. per IMU sugli alloggi di edilizia sovvenzionata, oltre agli interessi di mora […];
- € 5.377,48 a titolo di oneri condominiali versati al Condominio piano Integrato Foggia s.r.l. […];
- € 296.598,67 a titolo di spese generali infruttifere, oltre agli interessi di mora […] ”.
6.2. – Con il secondo atto di reclamo del 30 luglio 2024, contenente motivi aggiunti al precedente reclamo, P.I.F. aveva poi impugnato la nota di precisazione e parziale rettifica della delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 12 marzo 2024, assunta dallo stesso Commissario il 31 maggio 2024, oltre a reiterare la domanda di condanna al pagamento delle somme a titolo di riserve sopra indicate.
6.3. – Il reclamo e i motivi aggiunti sono stati definiti da questo T.a.r., con ordinanza di rigetto, n. 23020/2024 del 19 dicembre 2024, non impugnata in appello.
6.4. – Dieci mesi dopo, la stessa P.I.F. ha introdotto il presente giudizio, proponendo un nuovo atto di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., nei confronti del M.I.T. e del Commissario ad acta , a mezzo del quale, dopo aver richiamato i medesimi fatti e ragioni posti a fondamento del primo atto di reclamo:
a) ha formulato nuovamente la domanda di accertamento della “ nullità e/o illegittimità della deliberazione n. 1 del 12.3.2024 e della relazione del 17.4.2024 assunta dal Commissario ad Acta ad asserito completamento ed esecuzione dell’incarico affidato e precisato con ordinanza Tar Lazio sez. I n. 10873/2023 del 27.6.2023 e della nota di precisazione e parziale rettifica della Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 12.03.2024, assunta dallo stesso Commissario il 31.5.2024 ”;
b) ha proposto nuovamente la domanda di condanna del “ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle somme iscritte in riserva sul certificato di collaudo del 5.12.2022 e successivamente rettificate con atto del 14.3.2023 ”, nei medesimi importi indicati nel primo atto di reclamo;
6.5. – Alla luce di ciò, non può che rilevarsi l’identità del presente giudizio con il precedente giudizio già definitivamente deciso da questo T.a.r. con ordinanza n. 23020/2024, poiché entrambi:
- sono stati instaurati da P.I.F. nei confronti delle medesime parti, M.I.T. e Commissario ad acta ,
- hanno il medesimo oggetto perché, sulla scorta dei medesimi fatti e ragioni, chiedono entrambi: (i) la declaratoria di illegittimità dei medesimi atti del Commissario ad acta (deliberazione n. 1 del 12 marzo 2024 con annessa rettifica del 31 maggio 2024 e relazione del 17 aprile 2024) e (ii) la condanna del M.I.T. al pagamento delle medesime somme a titolo di riserve.
Alla luce di tale identità soggettiva e oggettiva dei due giudizi, un’eventuale statuizione da parte di questo Collegio sul reclamo da ultimo proposto da P.I.F. violerebbe il principio del ne bis in idem .
Giova ricordare, infatti, che anche al giudizio amministrativo è applicabile il principio, evincibile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, poiché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l’inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati ( cfr . Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2721).
6.6. – La preclusione di pronunciarsi due volte sulle medesime domande non può essere superata, in questa sede, attraverso lo strumento della riassunzione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., di un giudizio:
- che è stato introdotto avanti al giudice ordinario dopo l’introduzione dell’incidente di esecuzione in ottemperanza avanti al giudice amministrativo;
- e che si è concluso dopo la definizione del giudizio da parte del giudice amministrativo, il quale ultimo ha, dunque, declinato la giurisdizione in merito alla domanda di condanna del M.I.T. al pagamento delle somme a titolo di riserva prima che sulle medesime si pronunciasse il giudice ordinario.
Di conseguenza la riassunzione, avanti a questo giudice amministrativo, del giudizio inizialmente proposto avanti al giudice ordinario, riproponendo le medesime domande già a suo tempo svolte, altro non è che un mezzo indiretto per rimettere in discussione una decisione giurisdizionale già assunta, e come tale inammissibile.
7. – Per tutte le considerazioni svolte, il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
8. – La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT IT, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
ER GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER GO | RT IT |
IL SEGRETARIO