TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2402/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto nel proc. n.
545 /2024 R.G., con ricorso congiunto di:
, nato in [...] ( REGNO UNITO) il 02/04/1968, Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA DON GIUSEPPE LA VALLE N.12 CORENO
AUSONIO (FR), presso lo studio dell' Avv. COSTABZO MARIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA PER CASTELFORTE N.110 MINTURNO (LT), presso lo studio dell'Avv. PRAGLIOLA FABIOLA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
1 Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 5.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in CORENO AUSONIO (FR) in data 28.10.2000 e di aver avuto durante la convivenza i figli (il 3.11.2005) e (il 3.09.2009), hanno Per_1 Per_2
chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento (affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli di euro mensili 150,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre;
i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio mantenimento).
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1132/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 5.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in CORENO AUSONIO (FR) il 28/10/2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CORENO AUSONIO (FR) dell'anno 2000, al n. 8, parte II, serie A, Uff. 1);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 5.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto nel proc. n.
545 /2024 R.G., con ricorso congiunto di:
, nato in [...] ( REGNO UNITO) il 02/04/1968, Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA DON GIUSEPPE LA VALLE N.12 CORENO
AUSONIO (FR), presso lo studio dell' Avv. COSTABZO MARIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA PER CASTELFORTE N.110 MINTURNO (LT), presso lo studio dell'Avv. PRAGLIOLA FABIOLA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
1 Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 5.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in CORENO AUSONIO (FR) in data 28.10.2000 e di aver avuto durante la convivenza i figli (il 3.11.2005) e (il 3.09.2009), hanno Per_1 Per_2
chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento (affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli di euro mensili 150,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre;
i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio mantenimento).
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1132/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 5.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in CORENO AUSONIO (FR) il 28/10/2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CORENO AUSONIO (FR) dell'anno 2000, al n. 8, parte II, serie A, Uff. 1);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 5.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
3