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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1868 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Mangiullo, come da mandato in atti;
e
- RICORRENTE -
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio M. CP_1 C.F._2
Serafino, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 20/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive posizioni e insistendo, ciascuna, nelle domande già formulate con gli atti introduttivi del giudizio.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario con in IG (LE) il 29/12/2011; che dalla loro unione non sono CP_1 nati figli;
che con sentenza n. 1194/2023 del 21/04/2023 il Tribunale di Lecce ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni specificate in atti. CP_1
Con memoria depositata il 12/07/2024 si è costituita contestando le avverse CP_1 deduzioni senza tuttavia opporsi alla domanda di pronuncia sullo status.
All'udienza del 20/09/2024 sono comparse le parti con i rispettivi difensori i quali, riportandosi ai propri scritti difensivi, hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio insistendo nelle rispettive richieste istruttorie.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status n.
3875/2024, depositata il 15/012/2024, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo. Con la suindicata ordinanza il Collegio ha, altresì, disposto provvedimenti temporanei su richiesta del ricorrente, prevedendo che la resistente, sulla base degli atti e dei documenti disponibili, non sia titolare di un diritto all'assegno divorzile, tanto con riguardo alla quota assistenziale, quanto a quella perequativa.
Con note di precisazione delle conclusioni del 3/03/2025 la resistente ha dichiarato di rinunciare all'assegno divorzile, insistendo, invece, per la corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione, fino alla pronuncia definitiva di divorzio.
Il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione prevista per il 20/06/2025.
Le parti, nelle rispettive difese finali, hanno confermato le proprie posizioni reiterando le richieste già formulate negli atti introduttivi, come integrate nel corso del giudizio.
Tanto premesso, la rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della resistente dispensa il Tribunale da una pronuncia sul punto.
Quanto alla chiesta revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione personale a carico del ricorrente, come noto le statuizioni emesse all'esito del giudizio di separazione regolano i rapporti fra le parti fino all'emissione di provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio. Conseguentemente, deve ritenersi che l'obbligo previsto in capo al ricorrente in sede di separazione abbia avuto efficacia fino all'ordinanza del 15/12/2024.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, in relazione al valore e alla complessità della controversia, nonché
2 dell'attività concretamente svolta. La rinuncia alla domanda di assegno divorzile giustifica, tuttavia, la compensazione delle dette spese per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dà atto della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
IG (LE) il 29/12/2011 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_2 CP_1 civile di quel Comune al n. 11, Parte II, Serie A, anno 2011;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, già compensate per la CP_1 metà, in € 46,50 per spese ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Ivan Mangiullo in qualità di procuratore antistatario;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1868 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Mangiullo, come da mandato in atti;
e
- RICORRENTE -
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio M. CP_1 C.F._2
Serafino, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 20/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive posizioni e insistendo, ciascuna, nelle domande già formulate con gli atti introduttivi del giudizio.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario con in IG (LE) il 29/12/2011; che dalla loro unione non sono CP_1 nati figli;
che con sentenza n. 1194/2023 del 21/04/2023 il Tribunale di Lecce ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni specificate in atti. CP_1
Con memoria depositata il 12/07/2024 si è costituita contestando le avverse CP_1 deduzioni senza tuttavia opporsi alla domanda di pronuncia sullo status.
All'udienza del 20/09/2024 sono comparse le parti con i rispettivi difensori i quali, riportandosi ai propri scritti difensivi, hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio insistendo nelle rispettive richieste istruttorie.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status n.
3875/2024, depositata il 15/012/2024, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo. Con la suindicata ordinanza il Collegio ha, altresì, disposto provvedimenti temporanei su richiesta del ricorrente, prevedendo che la resistente, sulla base degli atti e dei documenti disponibili, non sia titolare di un diritto all'assegno divorzile, tanto con riguardo alla quota assistenziale, quanto a quella perequativa.
Con note di precisazione delle conclusioni del 3/03/2025 la resistente ha dichiarato di rinunciare all'assegno divorzile, insistendo, invece, per la corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione, fino alla pronuncia definitiva di divorzio.
Il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione prevista per il 20/06/2025.
Le parti, nelle rispettive difese finali, hanno confermato le proprie posizioni reiterando le richieste già formulate negli atti introduttivi, come integrate nel corso del giudizio.
Tanto premesso, la rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della resistente dispensa il Tribunale da una pronuncia sul punto.
Quanto alla chiesta revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione personale a carico del ricorrente, come noto le statuizioni emesse all'esito del giudizio di separazione regolano i rapporti fra le parti fino all'emissione di provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio. Conseguentemente, deve ritenersi che l'obbligo previsto in capo al ricorrente in sede di separazione abbia avuto efficacia fino all'ordinanza del 15/12/2024.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, in relazione al valore e alla complessità della controversia, nonché
2 dell'attività concretamente svolta. La rinuncia alla domanda di assegno divorzile giustifica, tuttavia, la compensazione delle dette spese per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dà atto della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
IG (LE) il 29/12/2011 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_2 CP_1 civile di quel Comune al n. 11, Parte II, Serie A, anno 2011;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, già compensate per la CP_1 metà, in € 46,50 per spese ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Ivan Mangiullo in qualità di procuratore antistatario;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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