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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13511/2022, avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. F. Cellino del Foro di C.F._2
Torino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, via Le
Chiuse 97 come da procura allegata all'atto di citazione
-attori- contro
(C.F. , rappresentata e difesa, tra loro CP_1 C.F._3
anche disgiuntamente dagli avvocati Leonardo Giani e Giorgia De Zorzi ed elettivamente domiciliata ex art. 52, co. 1, lett. b), L. 90/2014 presso l'indirizzo pec in forza di delega allegato alla Email_1
comparsa di costituzione.
-convenuti-
Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 28.11.2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 26 Per parti attrici, come da note scritte del 11.11.2024: accertare e dichiarare che il danno subìto dai ricorrenti è riconducibile al comportamento colposo dell'Avv. e comunque alla violazione dei doveri professionali CP_1
assunti dalla medesima nei confronti dei sigg.ri e e per l'effetto Pt_2 Pt_1
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE l'Avv. al pagamento della CP_1
somma di Euro 345.430,51 quale risarcimento del danno patrimoniale subìto e come sopra specificato o veriore somma accertanda in corso di causa;
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE l'Avv. al pagamento della CP_1
somma di Euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto o veriore somma accertanda in corso di causa;
Con vittoria di spese ed onorari.
Per parte convenuta, come da note scritte del 27.11.2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:
− nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte nei suoi confronti poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
− nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo all'avv. , contenere la CP_1
condanna entro i limiti di quanto rigorosamente provato e direttamente riconducibile al suo operato;
− in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse nei valori massimi previsti dal D.M. 55/2014 (come da ultimo modificato) attesa l'evidente strumentalità della presente azione.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 26 Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2022, i signori e Parte_1
convenivano in giudizio l'Avv. per sentirne Parte_2 CP_1
dichiarare la responsabilità professionale in ambito di attività difensiva svolta a loro favore avanti il Tribunale di Ivrea e in un secondo momento presso la Corte di Appello di Torino in un contenzioso relativo ad un contratto di appalto. In ordine alla condotta negligente di parte convenuta parte attrice indicava la formulazione generica dell'atto di citazione, l'omissione della memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. ad integrazione e specificazione dell'atto introduttivo, il mancato deposito della comparsa conclusionale, il frequente ricorso a sostituzioni in udienza, l'impugnazione della pronuncia di primo grado infondata e inammissibile. A causa di tale condotta professionale le domande degli odierni attori venivano respinte sia in primo sia in secondo grado con condanna alle spese di lite che provocavano l'esproprio dell'immobile per cui era stata intentata la lite con un danno complessivo di €445.430,51. Nonostante i diversi tentativi degli attori di agire in via stragiudiziale veniva a mancare qualsiasi tipo di collaborazione dell'avv. costringendo, quindi, i primi ad agire in sede CP_1
giudiziale.
Si costituiva in giudizio , evidenziando che il Tribunale di Ivrea CP_1
accoglieva la domanda subordinata di riduzione del prezzo del contratto di appalto ritenendo che i vizi emersi dalle risultanze della CTU non fossero di natura e gravità tali da renderlo inidoneo alla sua destinazione. La convenuta sosteneva poi che nello svolgimento della propria attività professionale dinanzi al Giudice di primo grado depositava due comparse conclusionali, una nel mese di novembre del 2013, grazie la quale la causa veniva rimessa in istruttoria a seguito della disposizione di una nuova CTU ad integrazione delle risultanze emerse in ATP;
la seconda, invece, nell'ottobre del 2015 con la quale contestava le risultanze della CTU. Tuttavia, nelle more dei termini di cui all'art 190 c.p.c. i fascicoli cartacei venivano smarriti e il Giudice ne autorizzava quindi la pagina 3 di 26 ricostruzione fissando udienza nel dicembre 2015. In quella occasione i difensori di tutte le parti, stante il duplice scambio ex art. 190 c.p.c. già intervenuto e considerato che nulla di nuovo fosse intervenuto salvo la necessità di ricostruire materialmente il fascicolo, decidevano di rinunciare al deposito della (terza) comparsa conclusionale, anche al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa ai propri clienti. In merito alla mancata condanna di risarcimento nei confronti dell'appaltatore e direttore dei lavori la convenuta dichiarava di aver messo a conoscenza i propri clienti dell'assenza di termine di consegna nel contratto di appalto che escludeva, quindi, la possibilità di ottenere un risarcimento da danno da ritardo. Infine, sull'inammissibilità dell'appello affermava di aver CP_1
informato i propri clienti in merito alle sue perplessità di accoglimento dell'impugnazione possibile solo ove la Corte d'Appello avesse accolto l'istanza di rinnovazione della CTU e il nuovo consulente si fosse discostato dalle risultanze a cui era pervenuto il primo.
I danni richiesti dalle parti attrici sarebbero, infine, del tutto incompatibili rispetto a quanto pattuito dalle sentenze dei due gradi di giudizio in causa ovvero una corresponsione da parte di questi ultimi della cifra di € 33.219,19 a favore dell'appaltatore, credito che non giustificata un'esecuzione forzata dell'intero immobile del valore di € 300.000,00.
Parte convenuta, infine, contestava sia il danno morale sia quello patrimoniale.
All'udienza figurata del 23.02.2023 il Giudice assegnava i termini per le note ex art. 127 ter c.p.c. e, con ordinanza del 09.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte.
Quindi, con successiva ordinanza del 29.11.2024, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 26 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta.
Appare innanzitutto opportuno, prima di esaminare nel merito la fondatezza della domanda attorea, richiamare i principi di carattere generale sulla responsabilità professionale dell'avvocato.
Risulta pacifica la natura contrattuale della responsabilità del professionista, atteso che, come osservato dalla Cassazione, la responsabilità del difensore per errore o negligenza nell'adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico di difesa (v. Cass. 26783/2011).
Pertanto, in relazione al profilo dell'onere probatorio si applicheranno quei principi individuati in materia contrattuale dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in ragione della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cassazione civile,
SS.UU., sentenza 30/10/2001 n° 13533).
Principio analogo è stato enunciato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento: in tale ipotesi, “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
In particolare, le obbligazioni inerenti all'esercizio della responsabilità professionale sono di regola di mezzi e non di risultato, in cui trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 co.2
c.c. da calibrare secondo la natura dell'attività esercitata, impegnandosi quindi a pagina 5 di 26 prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato e non per garantirne il raggiungimento (v. tra le altre, Cass. n. 5928/02, Cass. n. 6967/06 e
Cass. n. 10289/15).
Di conseguenza, la responsabilità professionale non può essere desunta in re ipsa dal mancato raggiungimento del risultato utile auspicato dal cliente;
al contrario,
"la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale, tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa" (così tra altre Cassazione civile, sez. II, 08/09/2015, n. 17758).
L'accertamento in ordine alla responsabilità dell'avvocato non può affermarsi solamente per il suo non corretto adempimento dell'attività professionale essendo necessario verificare presenza del nesso causale tra la condotta difensiva assunta dall'avvocato in forza del mandato e l'esito sfavorevole per il cliente nel giudizio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità individua tra i principi regolatori della materia quello secondo cui "la responsabilità dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente" - nella vicenda in esame la mancata espressa proposizione dell'impugnazione del capo della pronuncia relativo alle restituzioni, richiamata in narrativa - "sia riconducibile o meno alla condotta erronea del primo, e se il danno prospettato sia dunque, effettivamente, direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone" (tra altre, Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, n. 12038; Cassazione civile, sez. II,
15/12/2016, n. 25895; Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1984).
pagina 6 di 26 Una responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per il caso di esito negativo del giudizio è, quindi, individuabile solamente nel caso in cui sia possibile formulare una valutazione prognostica alternativa ipotetica - ora per allora - circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale laddove l'attività difensiva omessa o diversa fosse stata, invece, utilmente posta in essere.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del "più probabile che non", anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (così Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017,
n. 25112).
Alla luce di quanto esposto emerge, quindi, la necessità di effettuare una valutazione in ordine a quali sarebbero state le sorti del giudizio oggetto dell'incarico professionale stesso, in una specie di “processo nel processo” che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale a "a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato”. (così Cassazione civile sez. III, 14/10/2019 n. 25778).
Tanto premesso e rilevato, sulla scorta degli orientamenti e principi giurisprudenziali sopra richiamati la verifica da espletarsi in questa sede ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità professionale e nello specifico per:
• la generalità delle domande avanzate nell'atto di citazione nonché
l'omesso deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. con la quale la parte avrebbe dovuto puntualizzare le ragioni della domanda risarcitoria e la sua quantificazione;
• omesso deposito memoria conclusionale, trascurando la specificazione e la quantificazione dei danni causando, quindi, una vanificazione dell'apporto del CTU.
pagina 7 di 26 • Impugnazione sentenza di primo grado, senza tenere conto delle necessarie ponderazioni.
Per quanto concerne il mancato deposito della memoria ex art. 183 nr. 1 c.p.c. gli attori lamentano che tale condotta omissiva dell'avv. avrebbe impedito il CP_1
ristoro dei danni patiti dagli stessi, stante il rigetto per indeterminatezza del petitum. In particolare, gli attori hanno affermato che le voci di danno indicate poi tardivamente nella seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c. rappresentano solamente una parte dei danni dagli stessi patiti.
Occorre, dunque, analizzare i motivi del preteso risarcimento di parte attrice nel giudizio in questione valutando, anzitutto, quelli inseriti nella memoria degli attori ex art 183 nr. 2 c.p.c. di cui RG 1859/2009.
Per quanto concerne i danni emergenti, le parti chiedevano in particolare:
• Il rimborso delle spese sostenute dagli esponenti per il soggiorno dei medesimi in albergo e nel residence che, come si evince dalle fatture prodotte ammontano a € 6.910,01;
• Rimborso delle spese di trasloco avvenuto il 28 e il 29 agosto 2007 e magazzinaggio dei mobili del 29.08.2007 pari ad € 4.320,00= di cui alla fattura n. 1 del 1.1.08 della RI Traslochi ed € 1.575,00= per magazzinaggio dei mobili del 30.12.07 al 18.04.08 di cui alla dichiarazione RI Traslochi
22.04.08 e fattura n.22 del 22.04.08, per complessivi € 5.895,00.
Tali voci devono essere ricondotte all'alveo dei danni da inadempimento contrattuale da ritardo di consegna dell'immobile oggetto del contratto di appalto. Infatti, gli attori dichiaravano che “ nel frattempo, i coniugi Persona_1
avevano venduto l'appartamento dove abitava in Torino, comprato le quote di proprietà di e liberato l'alloggio in Torino, sistemato Per_2 Persona_3
immobili in un deposito presso una ditta di traslochi e, temporaneamente, si erano trasferiti a Trausella (TO) insieme alla mamma della sig.ra inferma ed in Pt_1
pagina 8 di 26 carrozzella, con la convinzione di poter presto trasferirsi nell'immobile di Rivarolo”
(p. 8 atto di citazione doc.1).
Il giudice di primo grado, tuttavia, rilevava che “In ogni caso, non v'è prova di un termine contrattuale di adempimento rimasto inosservato, tant'è che nel già menzionato verbale del 8.01.2008 si dà atto che “non essendo stata definita una data di consegna di lavori si conferma quella del 26 gennaio come da lettera dell'Avv. ”. CP_1
Alla stessa conclusione giungeva la Corte di Appello;
in particolare, “I committenti che lamentano l'inesatto adempimento dell'appaltatore alle obbligazioni derivanti dal contratto possono limitarsi a provare quest'ultimo, dovendo poi l'appaltatore provare di avere invece esattamente adempiuto o di non averlo fatto per causa a sé non imputabile: dunque, avendo contestato il mancato rispetto di un determinato termine di consegna delle opere incombeva sugli odierni appellanti l'onere di provare che gli intercorsi accordi avevano previsto quel termine. Il “conferimento di incarico” prodotto in primo grado sub doc. 4 non contempla la previsione di termine alcuno. A nulla vale la lettera dell'avv. in CP_1
data 21.12.2007, nella quale qualsiasi data di consegna avrebbe potuto essere indicata senza per questo dimostrarne la previa pattuizione fra le parti.
Dall'espletata istruttoria (dedotto sul punto dagli attori il capitolo 17 di prova per testi) non è possibile ricavare conferma di quella pattuizione. I testi che si Pt_1
sono espressi in senso latamente confermativo, tutti peraltro de relato actoris, hanno fatto un generico riferimento a mesi, anche differenti (aprile 2008 per il
, metà agosto 2007 per ). Dalle dichiarazioni Controparte_2 Persona_3
di , se è dato trarre conferma del fatto che gli attori avevano Testimone_1
interesse a che la costruzione fosse ultimata entro la data da loro stessi prevista per il trasloco e che una raccomandazione all'impresa vi fu (lo avevano detto verbalmente sia al geometra che all'impresa), non è comunque dato trarre prova
pagina 9 di 26 del raggiungimento sul punto di un accordo ovvero del fatto che l'impresa abbia accettato e si sia impegnata a rispettare una qualsiasi precisa data”.
Ne deriva, quindi, che l'omesso deposito della prima memoria di cui all'art 183
c.p.c. non si identifica quale antecedente causale del mancato ristoro dei danni patrimoniali subiti dagli attori, poiché anche nell'ipotesi in cui la sua condotta si fosse attenuta alle regole professionali tale circostanza non avrebbe, comunque, cambiato l'esito del giudizio, in assenza di esplicita previsione, nel contratto di appalto, del termine di adempimento.
Allo stesso modo anche in relazione ai danni indicati come, “gli interessi che gli esponenti hanno e dovranno corrispondere alla banca per la restituzione del mutuo contratto, da quantificarsi tramite CTU contabile ….” questo Tribunale afferma che il Giudice di primo grado escludeva l'opportunità circa la risoluzione contrattuale in base alla natura dei vizi accertati in sede di CTU, in particolare “
Per concludere sul punto, ritiene il Tribunale che, sulla base delle risultanze peritali, debba escludersi la natura insanabile del vizio, essendo la difformità in parola “eliminabile” secondo la soluzione indicata dal Consulente (v. pag. 17 ss. relazione tecnica). Ciò consente, dunque, di escludere la ricorrenza dei presupposti per la domanda redibitoria ex art. 1668 c.c. e di accogliere, di contro, la domanda
“quanti minoris”. In particolare, “A conclusione della propria analisi, il C.T.U. ha quantificato il costo degli interventi necessari alla rimozione dei vizi e/o difformità riscontrate nella complessiva somma di euro 14.347,24. La tipologia dei vizi accertati dal C.T.U., consideratane la natura, l'entità ed il costo per la loro eliminazione, non lascia dubbi sul fatto che essi non siano tali da rendere l'opera inidonea all'uso cui è destinata, potendo semmai fondare la domanda di proporzionale riduzione del prezzo”.
Ne deriva, quindi, che anche in presenza di comportamento diligente dell'avv.
nello specificare e puntualizzare il danno patito dagli attori nella prima CP_1
memoria di cui all'art 183 c.p.c., in ogni caso non avrebbe cambiato la sorte del pagina 10 di 26 giudizio circa la soluzione relativa alla riduzione del prezzo anziché la risoluzione del contratto.
Si passa, poi, ad analizzare la voce di danno “nell'ipotesi in cui si accertasse, così come si accerterà, che, per, eliminare i vizi ed i difetti dell'immobile, occorrerà effettuare demolizione e successive ricostruzioni di parti dell'immobile con conseguente rifacimento di tutti o di parte degli impianti, infissi, o quant'altro, è evidente che i costi necessari per il rifacimento anche degli impianti dovranno essere rimborsati dai convenuti nella misura che verrà accertata dalla espletanda
CTU”.
Tale circostanza è stata indagata dal CTU incaricato, il quale ha indicato nella propria relazione le opere necessarie al fine della eliminazione dei vizi dell'immobile in particolare:
- “la presentazione di una pratica edilizia che prevedeva la creazione di un marciapiede di circa 18 cm di altezza sul lato ingresso al fabbricato…Per la realizzazione del marciapiede proposto, il costo è stato stimato dal sottoscritto CTU in €600,00 + IVA “(p.17).
Il CTU, invece, era giunto a diversa conclusione con riguardo alla mancata rispondenza dell'opera alle prescrizioni in materia di risparmio energetico, a norma della L. n. 10 /91 e del D.lgs. n. 311/2006 che osterebbe alla conclusione della pratica edilizia rilevando che “La documentazione risulta completa e i materiali utilizzati rispettano le normative vigenti all'epoca dei lavori.”
Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori vizi e/ o difformità il Tribunale di Ivrea richiamava l'accertamento peritale effettuato in ambito del procedimento per
ATP (RG 1353/2008):
- Sull'esecuzione di uno sfiato e della canna fumaria: “l'unico intervento giudicato necessario è la tinteggiatura della parete ove vi era il punto di immissione alla canna fumaria” per un costo che egli stima forfettariamente in euro 350,00, inclusi i costi di protezione dei mobili e di pulizia;
pagina 11 di 26 - Sulla posa delle piastrelle del bagno e sulla mancanza di alcune rifiniture:
“l'intervento giudicato necessario è la posa degli elementi di finitura” per un costo stimato di euro 350,00;
- Sulla ripassatura del tetto del garage: “Non sono stati riscontrati vizi o difetti. Non sono necessari interventi”;
- Sulla presenza di fessurazioni tra tetto e muro in elevazioni non sigillate:
“l'intervento da eseguire, dopo aver lasciato trascorrere un giusto periodo di stagionatura del materiale ligneo, è la stuccatura delle fessure” per un costo di euro
1.000,00”;
- Sulla posa degli infissi nel sottotetto: “Non sono stati riscontrati vizi o difetti nelle opere edili. Il problema lamentato è dovuto ad una difettosa posa dei serramenti”.
- Sull'altezza dei davanzali delle finestre dei locali sottotetto: “Non sono stati riscontrati vizi o difetti nelle opere edili…”;
- Sulla presenza di fessurazioni nelle travi del piano sottotetto: “Sono state riscontrate le fessurazioni da cui è colata la resina…le problematiche riscontrate
“non possono essere intese espressamente come dei “vizi” in quanto tipicamente dovute alla tipologia di materiale utilizzato, per la cui completa eliminazione bisognerebbe rifare la copertura con altro tipo di essenza di legname, preferibilmente con legno di tipo lamellare.”;
- Sulla presenza di due sfiati che fuoriescono dalla pavimentazione del terrazzo: “il costo dell'intervento di mascheratura è stimato forfettariamente in euro 1.000,00.”;
- Sul parapetto del terrazzo: “il Consulente ha accertato la realizzazione di un parapetto in muratura diverso da quello con ringhiera metallica previsto in progetto ed ha stimato il costo per la realizzazione del parapetto conforme al progetto in Euro 10.250,00”
Alla luce di quanto riportato, deve osservarsi, dunque, come il Tribunale di Ivrea, sulla scorta della relazione disposta in sede di diverso giudizio di ATP e in forza del successivo accertamento effettuato dal CTU, abbia analizzato le attività
pagina 12 di 26 necessarie al fine della eliminazione dei vizi e/o difformità nonostante la mancanza del deposito della prima memoria di cui all'art 183 c.p.c, pertanto, il deposito della stessa da parte dell'avv. non avrebbe, comunque, cambiato le CP_1
sorti di quanto accertato e condannato.
In relazione alle competenze corrisposte dagli attori al geometra pari ad CP_3
€ 5.000,00 i primi dichiaravano di essere stati costretti a farvi ricorso stante la condotta omissiva del geometra poiché lo stesso si sarebbe reso CP_4
irreperibile non recandosi più nel cantiere (mem. ex art. 183 n.2 RG 1859/2009).
Sul punto, invece, parte convenuta dichiarava “Il geometra ha svolto CP_4
l'incarico di progettista e direttore dei lavori formalmente sino al 20 marzo 2008, anche se dal febbraio dello stesso anno, di fatto, aveva cessato la propria attività a causa dei contrasti con la proprietà. Secondo quanto riferito dagli stessi attori, già dal gennaio 2008 erano di fatto subentrati nella direzione dei lavori altri soggetti, individuati nell'ing. e nel geom. , che hanno CP_2 Controparte_5
contratto con l'appaltatore gli accordi per la conclusione dell'opera. Ci CP_6
riferiscono infatti gli attori che in data 8.01.2008 la si impegnava a CP_6
consegnare lo stabile entra il 28.02.2008, redigendo in data 23.01.2008 la lista dei lavori da ultimare”. (pp. 13, 14 comparsa costituzione 2 RG 1859/2009). CP_4
Venivano, dunque, fornite versioni discordanti il cui approfondimento poteva essere effettuato solamente tramite la fase istruttoria che, tuttavia, non era stata disposta dal giudice a causa del mancato deposito della prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
Si ricorda, tuttavia, che in questa sede il compito del giudice è quello di effettuare una valutazione di quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio oggetto dell'incarico professionale stesso, in una specie di “processo nel processo” che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale a "a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata
pagina 13 di 26 negligenza ovvero omissione difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato”. (così Cassazione civile sez. III, 14/10/2019 n. 25778).
Ora, va rilevato che parte attrice, a sostegno della propria pretesa, ha allegato il doc. 36 che, tuttavia, non può costituire sicuro riscontro dell'atteggiamento rinunciatario del geom. , stante la mancanza di prova del CP_4
perfezionamento della notifica tramite la ricevuta di ritorno. Di conseguenza, quanto sostenuto dagli attori, non trovando conforto nelle documentazioni dagli stessi prodotti, non avrebbe comunque supportato l'eventuale corretta istanza di risarcimento del danno a favore degli stessi. Pertanto, la condotta omissiva dell'avv. non può dirsi causa del mancato accoglimento della pretesa CP_1
risarcitoria secondo un giudizio controfattuale fondato sulla regola del “più probabile che non”. Lo stesso iter logico argomentativo deve essere speso in relazione ai pretesi danni da lucro cessante che non è stato supportato da alcuna allegazione di parte attrice.
Per quanto riguarda i vizi del risparmio energetico indicati, invece nell'atto di citazione relativo all'odierno giudizio, deve richiamarsi quanto statuito sul punto dal Tribunale di Ivrea: “Il C.T.U., del resto, richiesto di accertare se la coibentazione dell'immobile sia stata progettata e realizzata nel rispetto della normativa vigente all'epoca dei fatti, ha escluso l'esistenza di qualsivoglia errore, ritenendo la documentazione completa ed i materiali isolanti utilizzati conformi alla normativa vigente all'epoca dei fatti (cfr. pag. 17 della relazione di C.T.U.). Né le risultanze tecniche possono dirsi superate dalla comunicazione del Parte_3
datata 15.12.2014 prodotta dagli attori all'udienza dell'11.2.2015, posto
[...]
che essa non prova la mancata rispondenza dell'opera alla normativa vigente all'epoca dei fatti (ossia, nel biennio 2007-2008), che sola rileva ai fini dell'imputabilità di eventuali vizi e/o difformità all'impresa.”
Si afferma, pertanto, che l'accertamento dei vizi in materia di risparmio energetico veniva effettuato e puntualizzato nella relazione peritale che ne pagina 14 di 26 escludeva l'esistenza, poiché veniva riscontrata la presenza di documentazione completa, nonché accertato l'impiego di materiali conformi alla normativa vigente all'epoca dei fatti.
Tale conformità veniva ribadita dalla Corte di Appello di Torino che dichiarava “Il
C.T.U., del resto, richiesto di accertare se la coibentazione dell'immobile sia stata progettata e realizzata nel rispetto della normativa vigente all'epoca dei fatti, ha escluso l'esistenza di qualsivoglia errore, ritenendo la documentazione completa ed
i materiali isolanti utilizzati conformi alla normativa vigente all'epoca dei fatti (cfr. pag. 17 della relazione di C.T.U.). Né le risultanze tecniche possono dirsi superate dalla comunicazione del datata 15.12.2014 prodotta Parte_3
dagli attori all'udienza dell'11.2.2015, posto che essa non prova la mancata rispondenza dell'opera alla normativa vigente all'epoca dei fatti (ossia, nel biennio
2007-2008), che sola rileva ai fini dell'imputabilità di eventuali vizi e/o difformità all'impresa.”
Ad ogni buon conto, si evidenzia che anche in relazione a questo asserito vizio gli attori non hanno fornito alcuna allegazione che possa costituire prova della bontà della loro pretesa risarcitoria e, dunque, di supporto di un giudizio ipotetico di tipo controfattuale su cui si possa fondare il nesso di causalità tra l'omissione dell'avv. ed il mancato risarcimento del danno relativo ai vizi in CP_1
materia di risparmio energetico.
Infine, in ordine al preteso danno subito dagli attori per le opere eseguite senza autorizzazione si afferma che il Tribunale di Ivrea rilevava che “ Ben avrebbero potuto, in altri termini, gli attori, anche per il tramite dell'Ing. che li CP_2
ha assistiti sin dal ricevimento del primo S.A.L. (cfr. doc. 10 attoreo), durante i plurimi incontri svolti con l'impresa e la Direzione Lavori formalizzare il proprio dissenso all'esecuzione di modifiche aggiuntive o di opere “extra-contratto”, se del caso richiedendo la sospensione dei lavori;
ma di ciò non v'è prova. Ed invece, per come riferito dagli stessi attori, ancora all'incontro svoltosi in data 2.9.2007 (a
pagina 15 di 26 distanza di oltre sei mesi dall'inizio dei lavori) nell'ufficio del geom. , alla CP_4
presenza dell'Ing. del titolare dell'impresa e del geom. , i Pt_1 CP_6 CP_7
committenti hanno provveduto a corrispondere all'impresa l'ulteriore somma di euro 24.000,00, ricevendo asseritamente in cambio la promessa dell'ultimazione dei lavori entro il successivo mese di ottobre”.
Come precedentemente affermato, gli attori non hanno fornito prova alcuna circa il buon esito che avrebbe conseguito l'azione nel caso in cui i danni fossero stati tempestivamente indicati e precisati dall'avv. impedendo in tal modo un CP_1
giudizio ipotetico controfattuale secondo la regola del “più probabile che non”.
Deve poi passarsi ora all'analisi della doglianza relativa all'omesso deposito della comparsa conclusionale che avrebbe vanificato l'apporto del CTU incaricato dal giudice di primo grado per approfondire aspetti non affrontati in sede di ATP.
Sulla scorta del doc. 10 di parte attrice (note di replica dell'arch. , si afferma Tes_2
che l'Avv. Mazzeo, in sostituzione dell'avv. , all'udienza del 11.02.2015 CP_1
effettuava specifiche contestazioni all'elaborato peritale dell'architetto che Tes_2
venivano successivamente analizzate da quest'ultimo nelle “Controdeduzioni del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni di parti attrici di cui al verbale di udienza datato 11.02.2015”.
Si evidenzia, quindi, che - sebbene l'avv. avesse omesso di depositare l'atto CP_1
di comparsa conclusionale - l'elaborato peritale veniva puntualmente contestato a beneficio di parte attrice e, pertanto, deve escludersi un possibile giudizio ipotetico controfattuale a favore delle stesse in base alla regola del “più probabile che non”. Infatti, le circostanze portano a credere con elevato grado di probabilità che le precise contestazioni sollevate dall'avv. Mazzeo all'udienza del
11.02.2015 gli fossero state indicate dall'avv. che aveva seguito la causa sin CP_1
dal principio.
pagina 16 di 26 Pertanto, il deposito di una (terza) comparsa conclusionale che, con alta probabilità, avrebbe ricalcato le osservazioni già sollevate alla predetta udienza, non avrebbe mutato le sorti del giudizio.
In merito alle sostituzioni effettuate dall'avv. dinanzi al Tribunale di Ivrea, CP_1
deve osservarsi come si tratti di una prerogativa riconosciuta al difensore quella di nominare sostituti e farsi sostituire. Non è, dunque, sufficiente allegare le udienze ove il sostituto è stato presente in luogo dell'avv. ma è onere di CP_1
parte attrice, allegare quale diverso riscontro avrebbe assunto la causa nell'ipotesi in cui l'avv. non avesse adito a tale istituto. Al contrario, le CP_1
puntuali eccezioni in merito alla CTU sono state effettuate all'udienza del
11.02.2015 da parte dell'avv. Mazzeo e dalle stesse ne sono nate le repliche dello stesso perito.
A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi con riguardo all'impugnazione da parte dell'avv. della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ivrea CP_1
(Sent. n. 682/2016 pubblicata il 25.07.2016) sulla scorta di uno dei principi fondamentali in materia di responsabilità professionale e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus
pagina 17 di 26 postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, l'avvocato è considerato il soggetto unico responsabile della strategia difensiva, a prescindere dalla connivenza del suo assistito, in particolare “per essere esonerato da responsabilità, non può limitarsi a sostenere di aver aderito" a indicazioni del cliente, "ma deve dare prova di una corretta informazione riguardo il verosimile esito dell'azione da intraprendere, soprattutto in presenza di un cliente non esperto di diritto". L'assunto della corte territoriale è perfettamente corrispondente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (oltre a Cass. sez. 2, 30 luglio 2004 n. 14597, citata dalla corte territoriale, v. da ultimo Cass. sez. 3, 20 maggio 2015 n. 10289 che così ben sintetizza la tematica: "La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa nè ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poichè costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale"; (Cass. civile, Sez. III, 28 giugno 2016, n.
13292. in senso conforme: Cass., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10289).
Le cause prive di fondamento ovvero di possibilità di successo sono state oggetto di particolare attenzione della Suprema Corte la quale ha affermato che si concretizza in capo al difensore non solo un obbligo di informazione bensì un ulteriore dovere di dissuasione, in quanto ad essere privilegiato è l'interesse del cliente stesso e, in particolare, “Per andare esente da responsabilità professionale
l'avvocato che promuove una causa completamente infondata deve provare di aver
pagina 18 di 26 adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile iniziativa del cliente e non già dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte della propria assistita” ( Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 9695.)
La diligenza professionale pretende che l'avvocato informi il cliente in modo chiaro, completo e tempestivo sullo svolgimento del mandato. Ciò significa che, ai fini dell'esclusione della responsabilità professionale, non è sufficiente che il primo, in sede di accertamento della stessa, dichiari di aver dato spiegazioni di tipo economico - ovvero di sconvenienza economica da intendersi come maggiore gravosità delle spese processuali - oppure di aver prospettato al cliente l'astratta possibilità di accoglimento dell'appello senza indicarne le probabilità del verificarsi di tali condizioni. Tali accorgimenti richiesti al professionista rientrano nei suoi doveri di diligenza, fermo restando la natura di obbligazione di mezzi. Il cliente, infatti, deve trovarsi nella condizione di poter operare una scelta che garantisca il miglior soddisfacimento dei propri interessi e, in forza del rapporto di fiducia che deve sempre contraddistingue il rapporto assistito e legale, questa strada deve essere individuata dall'avvocato con chiarezza e puntualità anche se contraria ai propri interessi.
Pertanto, la prova del corretto comportamento professionale secondo la diligenza richiesta ex art. 1176 co.2 c.c. è individuata in capo al professionista dovendo ritenere insufficienti le procure necessarie all'esercizio dello jus postulandi.
Quanto fino ad ora affermato non scalfisce il principio secondo cui è riconosciuta la facoltà per l'avvocato di difendere il cliente in una causa in cui vi sono poche probabilità di vittoria e per ciò solo lo stesso non può sentirsi condannato a risarcire il danno al cliente;
tuttavia, alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali prevalenti, l'onere della prova in capo al professionista con riguardo all'informativa fornita ai clienti sui rischi e sulle probabilità di riuscita pagina 19 di 26 di un esito giudiziale favorevole grava senz'altro sul difensore e si fa ancora più rilevante.
Ora, nel caso in esame, la parte convenuta non ha allegato né tantomeno provato di aver fornito informazioni chiare e trasparenti al cliente ovvero di aver tentato una concreta dissuasione dall'intraprendere il giudizio d'appello.
L'infondatezza dell'appello in esame emerge dalla stessa ordinanza che occorre richiamare nei suoi passaggi fondamentali:
- In merito al primo motivo circa la richiesta di risoluzione e di rinnovo della CTU la Corte d'Appello affermava "Aldilà dell'indimostrato errore metodologico dell'ausiliario nell'effettuare le misurazioni ovvero nel redigere l'elaborato grafico… viene in evidenza il fatto che dal documento prodotto in questa sede proprio dagli appellanti… emerge l'avvenuta espressione di parere favorevole al rilascio dell'agibilità da parte della , per quanto concerne la questione Controparte_8
delle altezze… appare evidente che non solo difetta la prova del presupposto per
l'insistita risoluzione del contratto d'appalto ovvero l'inidoneità dell'edificio ad ottenere l'agibilità ed assolvere così alla funzione cui è destinato, ma sussiste preciso indizio documentale contrario. I documentati sviluppi della vicenda amministrativa hanno insomma confermato sotto lo specifico profilo il quadro tratteggiato dalla c.t.u., che il Tribunale di Ivrea ha posto a fondamento della decisione impugnata”. Pertanto, l'avvocato non solo ometteva di fornire CP_1
indicazione specifica circa l'errore metodologico in cui era incorso il perito nell'effettuare le misurazioni, circostanza quantomeno necessaria a sostegno della domanda di rinnovo delle indagini peritali, ma allegava documenti che confermavano l'avvenuta espressione di parere favorevole circa il rilascio dell'agibilità escludendo, pertanto, l'esistenza del presupposto per l'ottenimento della risoluzione del contratto d'appalto ossia l'inidoneità dell'edificio ad ottenere l'agibilità ed assolvere così alla funzione a cui è stato destinato.
pagina 20 di 26 - Con riguardo al profilo della mancata rispondenza dell'edificio alle prescrizioni in materia di risparmio energetico ex L. 10/91 d D.lgs 311/2006, la Corte di Appello ha affermato “sul punto il motivo di appello è invero, prima ancora che infondato, al limite dell'inammissibilità, avendo omesso gli appellanti di indicare da quali allegazioni il primo giudice avrebbe dovuto invece trarre la convinzione dell'esistenza di una contestazione specifica”. Infatti, l'avvocato già dinanzi al CP_1
Tribunale di Ivrea ometteva di specificare le difformità di quanto realizzato rispetto alle prescrizioni normative in allora vigenti sul contenimento energetico degli edifici. Ora, a parte la generica contestazione mossa in primo grado,
l'accertamento peritale demandato dal Giudice comprendeva l'esame della coibentazione impedendo, in tal modo, che l'omissione dell'avv. potesse CP_1
provocare un danno da mancato ristoro a beneficio di parte attrice. Tuttavia, questo Tribunale ritiene che l'avvocato consapevole della mancanza di CP_1
puntualità e di chiarezza della domanda dalla stessa formulata in primo grado, avrebbe dovuto agire secondo la diligenza richiesta e, dunque, evitando di formulare un motivo di appello per le stesse ragioni infondato e senza alcuna probabilità di accoglimento “è la totale genericità che in primo grado ha caratterizzato la contestazione ad aver provocato il rigetto della relativa domanda, giacché sotto quali specifici aspetti tecnici lo stato dell'isolamento dell'edificio nelle sue diverse parti fosse difforme dalla normativa applicabile…”
- Con riguardo al terzo motivo relativo alla censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la pattuizione di un termine per la consegna dell'opera la Corte di Appello ha dichiarato che “Anche sotto questo profilo
l'impugnazione non ha alcuna possibilità di essere accolta… avendo contestato il mancato rispetto di un determinato termine di consegna delle opere incombeva sugli odierni appellanti l'onere di provare che gli intercorsi accordi avevano previsto quel termine. Il “conferimento di incarico” prodotto in primo grado sub doc. 4 non contempla la previsione di termine alcuno… Dall'espletata istruttoria
pagina 21 di 26 (dedotto sul punto dagli attori il capitolo 17 di prova per testi) non è possibile ricavare conferma di quella pattuizione. I testi che si sono espressi in senso Pt_1
latamente confermativo, tutti peraltro de relato actoris, hanno fatto un generico riferimento a mesi, anche differenti”.
- In relazione al quarto motivo la Corte di Appello ha statuito che “gli odierni appellanti hanno atteso la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. per procedere ad una dettagliata indicazione degli stessi, contestualmente proponendo i relativi capitoli di prova. Le preclusioni assertive, tuttavia, come si
è già dovuto più volte rilevare, erano abbondantemente maturate (segnatamente, all'udienza di prima comparizione e trattazione o, a tutto voler concedere, con la scadenza del termine per il deposito della prima memoria istruttoria).
- Infine, l'ultimo motivo riguardava il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del geom. alla corresponsione in favore di quest'ultimo CP_4
del compenso professionale nella misura di € 9-958,26. La Corte di Appello ha evidenziato che “Le ragioni di infondatezza dei primi due motivi di appello inducono all'evidenza a ritenere infondata anche questa censura, sotto il profilo degli errori –e, quindi, dell'inesatto adempimento, che all'evidenza per indurre alla risoluzione del contratto d'opera professionale avrebbe dovuto essere di rilevante gravità- del geom. , progettista e direttore dei lavori…Quanto alla Direzione CP_4
Lavori, è ben vero che il c.t.u. ha valutato una scarsa qualità dell'eseguita prestazione ma è altrettanto vero che proprio in ragione di ciò ha ridotto il compenso del professionista del 50%. Su questa misura della riduzione non si rileva una specifica, e in questo senso ammissibile, censura degli appellanti, che, per quanto ad un certo punto affermino che il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno concludere per la satisfattività dell'acconto, in realtà omettono di esporre a questa Corte, seppur in subordine, i ritenuti criteri di più corretta quantificazione del compenso rispetto a quanto dal c.t.u. esposto nelle conclusioni che il Tribunale ha fatto proprie. A seguito della novella del 2012 dell'art. 342 c.p.c. la specificità dei
pagina 22 di 26 motivi di appello impone infatti che l'appellante esponga le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. in ultimo Cass.
Civ. n.10916/2017). Il richiamo, peraltro, degli appellanti al disposto dell'art. 1460
c.c. al fine di sentir dichiarare che “nulla è dovuto al geom. ” non è CP_4
pertinente, perché, posto che le prestazioni sono state eseguite, il committente di buona fede non può giustificatamente rifiutarne il pagamento sia pur nella sola misura che in giudizio si è accertata congrua”.
Tutti i motivi di appello sono risultati infondati, per lo più per la genericità delle contestazioni che avevano caratterizzato il primo grado, circostanza di cui era a conoscenza l'avvocato , il quale era ben consapevole in merito agli CP_1
argomenti e alle motivazioni spese in sentenza dal Tribunale di Ivrea.
La parte convenuta, oltre a non aver fornito prova alcuna con riguardo all'informativa rilasciata al cliente ed al tentativo di dissuasione dello stesso, ha dichiarato di aver manifestato ai suoi clienti perplessità in ordine all'accoglimento dell'impugnazione evidenziandone la buona riuscita solo in caso di ammissione del motivo avente ad oggetto l'istanza di rinnovazione della CTU e che quest'ultimo si fosse discostato dalle conclusioni tecniche raggiunte dal primo. Il convenuto, ai fini dell'esclusione della responsabilità professionale avrebbe, quindi, dovuto allegare i documenti, le circostanze e i motivi su cui aveva fondato l'impugnazione della sentenza di primo grado, in particolare in riferimento all'istanza di rinnovo del CTU, in quanto l'avvocato che abbia assunto la difesa del suo cliente si obbliga ad una buona difesa e di questa, in sede di responsabilità professionale, ha l'onere di fornirne la prova.
Pertanto, a seguito dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avv.
in merito all'impugnazione di primo grado in particolare, per non aver CP_1
fornito ai propri assistiti tutte le informazioni necessarie affinché gli stessi potessero optare la soluzione migliore a tutela dei propri interessi, questo pagina 23 di 26 Tribunale riconosce a questi ultimi il ristoro delle spese sostenute nel giudizio di secondo grado e, dunque:
• il doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002;
• le spese del grado di appello che il Giudice ha liquidato con riferimento a ciascuno degli appellati in euro 4.655,00 (quindi, complessivamente euro
13.965,00), oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa, come per legge.
Su tali importi, quale debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Infine, con riguardo all'alienazione forzata della casa di proprietà degli attori avvenuta su disposizione del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea in data 27.05.2022, non si configura il nesso di responsabilità tra la condotta adottata dall'Avv. e la vendita forzata dell'immobile. Infatti, il rigetto della CP_1
richiesta di risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile così come quella relativa alla risoluzione del mandato professionale si fondava su valutazioni del Giudice in relazione a quanto accertato in sede peritale, senza a nulla rilevare il comportamento professionale dell'avv. . Pertanto, parti attrici in ogni caso avrebbero dovuto CP_1
continuare a sostenere le spese relative al mutuo e, per quanto riguarda, invece, le spese legali, gli attori erano a conoscenza delle probabilità di soccombenza in giudizio e, dunque, delle spese che avrebbero dovuto sostenere.
Per le stesse ragioni non trova accoglimento l'istanza sul risarcimento dei pretesi danni morali subiti dagli attori. Infatti, tale condizione psicologica andrebbe più correttamente ricondotta non tanto al comportamento dell'avv. quanto CP_1
all'intera vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione. Anche dalla certificazione medica si evince che “Si certifica che il sig. , nato a [...] il Parte_2
, e , nata a [...] il , residenti a C.F._4 Parte_1 C.F._5
Rivarolo C.se in Via Gozzano 6, miei assistiti da circa 14 anni, in seguito agli eventi relativi alle problematiche che hanno affrontato nei lavori di ristrutturazione della
pagina 24 di 26 loro abitazione, hanno manifestato stati di ansia, attacchi di panico e diminuzione del tono dell'umore, per i quali ho dovuto, per entrambi, prescrivere una terapia antidepressiva, attualmente ancora in corso, in quanto le condizioni cliniche, in parte migliorate, presentano ancora delle criticità.
******
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da
€5.201 a € 26.000,00
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale per un totale € 5.077,00 (oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge).
P.Q.M
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte: in parziale accoglimento della domanda di parte attrice:
• Condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
della somma pari al doppio del contributo unificato corrisposto in
[...]
relazione al giudizio di secondo grado di cui RG n. 304/2017 ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, nonché al pagamento delle spese di pagina 25 di 26 lite liquidate dalla Corte di Appello di Torino nel predetto giudizio R.G. n.
304/2017, a favore di ciascun appellato, per una somma complessiva di euro 13.965,00 (oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge), con interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
parte attrice che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi ed in euro
1.241,00 per contributo unificato e marca da bollo (oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge).
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 05.04.2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13511/2022, avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. F. Cellino del Foro di C.F._2
Torino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, via Le
Chiuse 97 come da procura allegata all'atto di citazione
-attori- contro
(C.F. , rappresentata e difesa, tra loro CP_1 C.F._3
anche disgiuntamente dagli avvocati Leonardo Giani e Giorgia De Zorzi ed elettivamente domiciliata ex art. 52, co. 1, lett. b), L. 90/2014 presso l'indirizzo pec in forza di delega allegato alla Email_1
comparsa di costituzione.
-convenuti-
Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 28.11.2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 26 Per parti attrici, come da note scritte del 11.11.2024: accertare e dichiarare che il danno subìto dai ricorrenti è riconducibile al comportamento colposo dell'Avv. e comunque alla violazione dei doveri professionali CP_1
assunti dalla medesima nei confronti dei sigg.ri e e per l'effetto Pt_2 Pt_1
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE l'Avv. al pagamento della CP_1
somma di Euro 345.430,51 quale risarcimento del danno patrimoniale subìto e come sopra specificato o veriore somma accertanda in corso di causa;
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE l'Avv. al pagamento della CP_1
somma di Euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto o veriore somma accertanda in corso di causa;
Con vittoria di spese ed onorari.
Per parte convenuta, come da note scritte del 27.11.2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:
− nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte nei suoi confronti poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
− nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo all'avv. , contenere la CP_1
condanna entro i limiti di quanto rigorosamente provato e direttamente riconducibile al suo operato;
− in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse nei valori massimi previsti dal D.M. 55/2014 (come da ultimo modificato) attesa l'evidente strumentalità della presente azione.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 26 Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2022, i signori e Parte_1
convenivano in giudizio l'Avv. per sentirne Parte_2 CP_1
dichiarare la responsabilità professionale in ambito di attività difensiva svolta a loro favore avanti il Tribunale di Ivrea e in un secondo momento presso la Corte di Appello di Torino in un contenzioso relativo ad un contratto di appalto. In ordine alla condotta negligente di parte convenuta parte attrice indicava la formulazione generica dell'atto di citazione, l'omissione della memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. ad integrazione e specificazione dell'atto introduttivo, il mancato deposito della comparsa conclusionale, il frequente ricorso a sostituzioni in udienza, l'impugnazione della pronuncia di primo grado infondata e inammissibile. A causa di tale condotta professionale le domande degli odierni attori venivano respinte sia in primo sia in secondo grado con condanna alle spese di lite che provocavano l'esproprio dell'immobile per cui era stata intentata la lite con un danno complessivo di €445.430,51. Nonostante i diversi tentativi degli attori di agire in via stragiudiziale veniva a mancare qualsiasi tipo di collaborazione dell'avv. costringendo, quindi, i primi ad agire in sede CP_1
giudiziale.
Si costituiva in giudizio , evidenziando che il Tribunale di Ivrea CP_1
accoglieva la domanda subordinata di riduzione del prezzo del contratto di appalto ritenendo che i vizi emersi dalle risultanze della CTU non fossero di natura e gravità tali da renderlo inidoneo alla sua destinazione. La convenuta sosteneva poi che nello svolgimento della propria attività professionale dinanzi al Giudice di primo grado depositava due comparse conclusionali, una nel mese di novembre del 2013, grazie la quale la causa veniva rimessa in istruttoria a seguito della disposizione di una nuova CTU ad integrazione delle risultanze emerse in ATP;
la seconda, invece, nell'ottobre del 2015 con la quale contestava le risultanze della CTU. Tuttavia, nelle more dei termini di cui all'art 190 c.p.c. i fascicoli cartacei venivano smarriti e il Giudice ne autorizzava quindi la pagina 3 di 26 ricostruzione fissando udienza nel dicembre 2015. In quella occasione i difensori di tutte le parti, stante il duplice scambio ex art. 190 c.p.c. già intervenuto e considerato che nulla di nuovo fosse intervenuto salvo la necessità di ricostruire materialmente il fascicolo, decidevano di rinunciare al deposito della (terza) comparsa conclusionale, anche al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa ai propri clienti. In merito alla mancata condanna di risarcimento nei confronti dell'appaltatore e direttore dei lavori la convenuta dichiarava di aver messo a conoscenza i propri clienti dell'assenza di termine di consegna nel contratto di appalto che escludeva, quindi, la possibilità di ottenere un risarcimento da danno da ritardo. Infine, sull'inammissibilità dell'appello affermava di aver CP_1
informato i propri clienti in merito alle sue perplessità di accoglimento dell'impugnazione possibile solo ove la Corte d'Appello avesse accolto l'istanza di rinnovazione della CTU e il nuovo consulente si fosse discostato dalle risultanze a cui era pervenuto il primo.
I danni richiesti dalle parti attrici sarebbero, infine, del tutto incompatibili rispetto a quanto pattuito dalle sentenze dei due gradi di giudizio in causa ovvero una corresponsione da parte di questi ultimi della cifra di € 33.219,19 a favore dell'appaltatore, credito che non giustificata un'esecuzione forzata dell'intero immobile del valore di € 300.000,00.
Parte convenuta, infine, contestava sia il danno morale sia quello patrimoniale.
All'udienza figurata del 23.02.2023 il Giudice assegnava i termini per le note ex art. 127 ter c.p.c. e, con ordinanza del 09.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte.
Quindi, con successiva ordinanza del 29.11.2024, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 26 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta.
Appare innanzitutto opportuno, prima di esaminare nel merito la fondatezza della domanda attorea, richiamare i principi di carattere generale sulla responsabilità professionale dell'avvocato.
Risulta pacifica la natura contrattuale della responsabilità del professionista, atteso che, come osservato dalla Cassazione, la responsabilità del difensore per errore o negligenza nell'adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico di difesa (v. Cass. 26783/2011).
Pertanto, in relazione al profilo dell'onere probatorio si applicheranno quei principi individuati in materia contrattuale dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in ragione della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cassazione civile,
SS.UU., sentenza 30/10/2001 n° 13533).
Principio analogo è stato enunciato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento: in tale ipotesi, “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
In particolare, le obbligazioni inerenti all'esercizio della responsabilità professionale sono di regola di mezzi e non di risultato, in cui trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 co.2
c.c. da calibrare secondo la natura dell'attività esercitata, impegnandosi quindi a pagina 5 di 26 prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato e non per garantirne il raggiungimento (v. tra le altre, Cass. n. 5928/02, Cass. n. 6967/06 e
Cass. n. 10289/15).
Di conseguenza, la responsabilità professionale non può essere desunta in re ipsa dal mancato raggiungimento del risultato utile auspicato dal cliente;
al contrario,
"la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale, tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa" (così tra altre Cassazione civile, sez. II, 08/09/2015, n. 17758).
L'accertamento in ordine alla responsabilità dell'avvocato non può affermarsi solamente per il suo non corretto adempimento dell'attività professionale essendo necessario verificare presenza del nesso causale tra la condotta difensiva assunta dall'avvocato in forza del mandato e l'esito sfavorevole per il cliente nel giudizio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità individua tra i principi regolatori della materia quello secondo cui "la responsabilità dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente" - nella vicenda in esame la mancata espressa proposizione dell'impugnazione del capo della pronuncia relativo alle restituzioni, richiamata in narrativa - "sia riconducibile o meno alla condotta erronea del primo, e se il danno prospettato sia dunque, effettivamente, direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone" (tra altre, Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, n. 12038; Cassazione civile, sez. II,
15/12/2016, n. 25895; Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1984).
pagina 6 di 26 Una responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per il caso di esito negativo del giudizio è, quindi, individuabile solamente nel caso in cui sia possibile formulare una valutazione prognostica alternativa ipotetica - ora per allora - circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale laddove l'attività difensiva omessa o diversa fosse stata, invece, utilmente posta in essere.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del "più probabile che non", anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (così Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017,
n. 25112).
Alla luce di quanto esposto emerge, quindi, la necessità di effettuare una valutazione in ordine a quali sarebbero state le sorti del giudizio oggetto dell'incarico professionale stesso, in una specie di “processo nel processo” che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale a "a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato”. (così Cassazione civile sez. III, 14/10/2019 n. 25778).
Tanto premesso e rilevato, sulla scorta degli orientamenti e principi giurisprudenziali sopra richiamati la verifica da espletarsi in questa sede ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità professionale e nello specifico per:
• la generalità delle domande avanzate nell'atto di citazione nonché
l'omesso deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. con la quale la parte avrebbe dovuto puntualizzare le ragioni della domanda risarcitoria e la sua quantificazione;
• omesso deposito memoria conclusionale, trascurando la specificazione e la quantificazione dei danni causando, quindi, una vanificazione dell'apporto del CTU.
pagina 7 di 26 • Impugnazione sentenza di primo grado, senza tenere conto delle necessarie ponderazioni.
Per quanto concerne il mancato deposito della memoria ex art. 183 nr. 1 c.p.c. gli attori lamentano che tale condotta omissiva dell'avv. avrebbe impedito il CP_1
ristoro dei danni patiti dagli stessi, stante il rigetto per indeterminatezza del petitum. In particolare, gli attori hanno affermato che le voci di danno indicate poi tardivamente nella seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c. rappresentano solamente una parte dei danni dagli stessi patiti.
Occorre, dunque, analizzare i motivi del preteso risarcimento di parte attrice nel giudizio in questione valutando, anzitutto, quelli inseriti nella memoria degli attori ex art 183 nr. 2 c.p.c. di cui RG 1859/2009.
Per quanto concerne i danni emergenti, le parti chiedevano in particolare:
• Il rimborso delle spese sostenute dagli esponenti per il soggiorno dei medesimi in albergo e nel residence che, come si evince dalle fatture prodotte ammontano a € 6.910,01;
• Rimborso delle spese di trasloco avvenuto il 28 e il 29 agosto 2007 e magazzinaggio dei mobili del 29.08.2007 pari ad € 4.320,00= di cui alla fattura n. 1 del 1.1.08 della RI Traslochi ed € 1.575,00= per magazzinaggio dei mobili del 30.12.07 al 18.04.08 di cui alla dichiarazione RI Traslochi
22.04.08 e fattura n.22 del 22.04.08, per complessivi € 5.895,00.
Tali voci devono essere ricondotte all'alveo dei danni da inadempimento contrattuale da ritardo di consegna dell'immobile oggetto del contratto di appalto. Infatti, gli attori dichiaravano che “ nel frattempo, i coniugi Persona_1
avevano venduto l'appartamento dove abitava in Torino, comprato le quote di proprietà di e liberato l'alloggio in Torino, sistemato Per_2 Persona_3
immobili in un deposito presso una ditta di traslochi e, temporaneamente, si erano trasferiti a Trausella (TO) insieme alla mamma della sig.ra inferma ed in Pt_1
pagina 8 di 26 carrozzella, con la convinzione di poter presto trasferirsi nell'immobile di Rivarolo”
(p. 8 atto di citazione doc.1).
Il giudice di primo grado, tuttavia, rilevava che “In ogni caso, non v'è prova di un termine contrattuale di adempimento rimasto inosservato, tant'è che nel già menzionato verbale del 8.01.2008 si dà atto che “non essendo stata definita una data di consegna di lavori si conferma quella del 26 gennaio come da lettera dell'Avv. ”. CP_1
Alla stessa conclusione giungeva la Corte di Appello;
in particolare, “I committenti che lamentano l'inesatto adempimento dell'appaltatore alle obbligazioni derivanti dal contratto possono limitarsi a provare quest'ultimo, dovendo poi l'appaltatore provare di avere invece esattamente adempiuto o di non averlo fatto per causa a sé non imputabile: dunque, avendo contestato il mancato rispetto di un determinato termine di consegna delle opere incombeva sugli odierni appellanti l'onere di provare che gli intercorsi accordi avevano previsto quel termine. Il “conferimento di incarico” prodotto in primo grado sub doc. 4 non contempla la previsione di termine alcuno. A nulla vale la lettera dell'avv. in CP_1
data 21.12.2007, nella quale qualsiasi data di consegna avrebbe potuto essere indicata senza per questo dimostrarne la previa pattuizione fra le parti.
Dall'espletata istruttoria (dedotto sul punto dagli attori il capitolo 17 di prova per testi) non è possibile ricavare conferma di quella pattuizione. I testi che si Pt_1
sono espressi in senso latamente confermativo, tutti peraltro de relato actoris, hanno fatto un generico riferimento a mesi, anche differenti (aprile 2008 per il
, metà agosto 2007 per ). Dalle dichiarazioni Controparte_2 Persona_3
di , se è dato trarre conferma del fatto che gli attori avevano Testimone_1
interesse a che la costruzione fosse ultimata entro la data da loro stessi prevista per il trasloco e che una raccomandazione all'impresa vi fu (lo avevano detto verbalmente sia al geometra che all'impresa), non è comunque dato trarre prova
pagina 9 di 26 del raggiungimento sul punto di un accordo ovvero del fatto che l'impresa abbia accettato e si sia impegnata a rispettare una qualsiasi precisa data”.
Ne deriva, quindi, che l'omesso deposito della prima memoria di cui all'art 183
c.p.c. non si identifica quale antecedente causale del mancato ristoro dei danni patrimoniali subiti dagli attori, poiché anche nell'ipotesi in cui la sua condotta si fosse attenuta alle regole professionali tale circostanza non avrebbe, comunque, cambiato l'esito del giudizio, in assenza di esplicita previsione, nel contratto di appalto, del termine di adempimento.
Allo stesso modo anche in relazione ai danni indicati come, “gli interessi che gli esponenti hanno e dovranno corrispondere alla banca per la restituzione del mutuo contratto, da quantificarsi tramite CTU contabile ….” questo Tribunale afferma che il Giudice di primo grado escludeva l'opportunità circa la risoluzione contrattuale in base alla natura dei vizi accertati in sede di CTU, in particolare “
Per concludere sul punto, ritiene il Tribunale che, sulla base delle risultanze peritali, debba escludersi la natura insanabile del vizio, essendo la difformità in parola “eliminabile” secondo la soluzione indicata dal Consulente (v. pag. 17 ss. relazione tecnica). Ciò consente, dunque, di escludere la ricorrenza dei presupposti per la domanda redibitoria ex art. 1668 c.c. e di accogliere, di contro, la domanda
“quanti minoris”. In particolare, “A conclusione della propria analisi, il C.T.U. ha quantificato il costo degli interventi necessari alla rimozione dei vizi e/o difformità riscontrate nella complessiva somma di euro 14.347,24. La tipologia dei vizi accertati dal C.T.U., consideratane la natura, l'entità ed il costo per la loro eliminazione, non lascia dubbi sul fatto che essi non siano tali da rendere l'opera inidonea all'uso cui è destinata, potendo semmai fondare la domanda di proporzionale riduzione del prezzo”.
Ne deriva, quindi, che anche in presenza di comportamento diligente dell'avv.
nello specificare e puntualizzare il danno patito dagli attori nella prima CP_1
memoria di cui all'art 183 c.p.c., in ogni caso non avrebbe cambiato la sorte del pagina 10 di 26 giudizio circa la soluzione relativa alla riduzione del prezzo anziché la risoluzione del contratto.
Si passa, poi, ad analizzare la voce di danno “nell'ipotesi in cui si accertasse, così come si accerterà, che, per, eliminare i vizi ed i difetti dell'immobile, occorrerà effettuare demolizione e successive ricostruzioni di parti dell'immobile con conseguente rifacimento di tutti o di parte degli impianti, infissi, o quant'altro, è evidente che i costi necessari per il rifacimento anche degli impianti dovranno essere rimborsati dai convenuti nella misura che verrà accertata dalla espletanda
CTU”.
Tale circostanza è stata indagata dal CTU incaricato, il quale ha indicato nella propria relazione le opere necessarie al fine della eliminazione dei vizi dell'immobile in particolare:
- “la presentazione di una pratica edilizia che prevedeva la creazione di un marciapiede di circa 18 cm di altezza sul lato ingresso al fabbricato…Per la realizzazione del marciapiede proposto, il costo è stato stimato dal sottoscritto CTU in €600,00 + IVA “(p.17).
Il CTU, invece, era giunto a diversa conclusione con riguardo alla mancata rispondenza dell'opera alle prescrizioni in materia di risparmio energetico, a norma della L. n. 10 /91 e del D.lgs. n. 311/2006 che osterebbe alla conclusione della pratica edilizia rilevando che “La documentazione risulta completa e i materiali utilizzati rispettano le normative vigenti all'epoca dei lavori.”
Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori vizi e/ o difformità il Tribunale di Ivrea richiamava l'accertamento peritale effettuato in ambito del procedimento per
ATP (RG 1353/2008):
- Sull'esecuzione di uno sfiato e della canna fumaria: “l'unico intervento giudicato necessario è la tinteggiatura della parete ove vi era il punto di immissione alla canna fumaria” per un costo che egli stima forfettariamente in euro 350,00, inclusi i costi di protezione dei mobili e di pulizia;
pagina 11 di 26 - Sulla posa delle piastrelle del bagno e sulla mancanza di alcune rifiniture:
“l'intervento giudicato necessario è la posa degli elementi di finitura” per un costo stimato di euro 350,00;
- Sulla ripassatura del tetto del garage: “Non sono stati riscontrati vizi o difetti. Non sono necessari interventi”;
- Sulla presenza di fessurazioni tra tetto e muro in elevazioni non sigillate:
“l'intervento da eseguire, dopo aver lasciato trascorrere un giusto periodo di stagionatura del materiale ligneo, è la stuccatura delle fessure” per un costo di euro
1.000,00”;
- Sulla posa degli infissi nel sottotetto: “Non sono stati riscontrati vizi o difetti nelle opere edili. Il problema lamentato è dovuto ad una difettosa posa dei serramenti”.
- Sull'altezza dei davanzali delle finestre dei locali sottotetto: “Non sono stati riscontrati vizi o difetti nelle opere edili…”;
- Sulla presenza di fessurazioni nelle travi del piano sottotetto: “Sono state riscontrate le fessurazioni da cui è colata la resina…le problematiche riscontrate
“non possono essere intese espressamente come dei “vizi” in quanto tipicamente dovute alla tipologia di materiale utilizzato, per la cui completa eliminazione bisognerebbe rifare la copertura con altro tipo di essenza di legname, preferibilmente con legno di tipo lamellare.”;
- Sulla presenza di due sfiati che fuoriescono dalla pavimentazione del terrazzo: “il costo dell'intervento di mascheratura è stimato forfettariamente in euro 1.000,00.”;
- Sul parapetto del terrazzo: “il Consulente ha accertato la realizzazione di un parapetto in muratura diverso da quello con ringhiera metallica previsto in progetto ed ha stimato il costo per la realizzazione del parapetto conforme al progetto in Euro 10.250,00”
Alla luce di quanto riportato, deve osservarsi, dunque, come il Tribunale di Ivrea, sulla scorta della relazione disposta in sede di diverso giudizio di ATP e in forza del successivo accertamento effettuato dal CTU, abbia analizzato le attività
pagina 12 di 26 necessarie al fine della eliminazione dei vizi e/o difformità nonostante la mancanza del deposito della prima memoria di cui all'art 183 c.p.c, pertanto, il deposito della stessa da parte dell'avv. non avrebbe, comunque, cambiato le CP_1
sorti di quanto accertato e condannato.
In relazione alle competenze corrisposte dagli attori al geometra pari ad CP_3
€ 5.000,00 i primi dichiaravano di essere stati costretti a farvi ricorso stante la condotta omissiva del geometra poiché lo stesso si sarebbe reso CP_4
irreperibile non recandosi più nel cantiere (mem. ex art. 183 n.2 RG 1859/2009).
Sul punto, invece, parte convenuta dichiarava “Il geometra ha svolto CP_4
l'incarico di progettista e direttore dei lavori formalmente sino al 20 marzo 2008, anche se dal febbraio dello stesso anno, di fatto, aveva cessato la propria attività a causa dei contrasti con la proprietà. Secondo quanto riferito dagli stessi attori, già dal gennaio 2008 erano di fatto subentrati nella direzione dei lavori altri soggetti, individuati nell'ing. e nel geom. , che hanno CP_2 Controparte_5
contratto con l'appaltatore gli accordi per la conclusione dell'opera. Ci CP_6
riferiscono infatti gli attori che in data 8.01.2008 la si impegnava a CP_6
consegnare lo stabile entra il 28.02.2008, redigendo in data 23.01.2008 la lista dei lavori da ultimare”. (pp. 13, 14 comparsa costituzione 2 RG 1859/2009). CP_4
Venivano, dunque, fornite versioni discordanti il cui approfondimento poteva essere effettuato solamente tramite la fase istruttoria che, tuttavia, non era stata disposta dal giudice a causa del mancato deposito della prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
Si ricorda, tuttavia, che in questa sede il compito del giudice è quello di effettuare una valutazione di quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio oggetto dell'incarico professionale stesso, in una specie di “processo nel processo” che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale a "a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata
pagina 13 di 26 negligenza ovvero omissione difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato”. (così Cassazione civile sez. III, 14/10/2019 n. 25778).
Ora, va rilevato che parte attrice, a sostegno della propria pretesa, ha allegato il doc. 36 che, tuttavia, non può costituire sicuro riscontro dell'atteggiamento rinunciatario del geom. , stante la mancanza di prova del CP_4
perfezionamento della notifica tramite la ricevuta di ritorno. Di conseguenza, quanto sostenuto dagli attori, non trovando conforto nelle documentazioni dagli stessi prodotti, non avrebbe comunque supportato l'eventuale corretta istanza di risarcimento del danno a favore degli stessi. Pertanto, la condotta omissiva dell'avv. non può dirsi causa del mancato accoglimento della pretesa CP_1
risarcitoria secondo un giudizio controfattuale fondato sulla regola del “più probabile che non”. Lo stesso iter logico argomentativo deve essere speso in relazione ai pretesi danni da lucro cessante che non è stato supportato da alcuna allegazione di parte attrice.
Per quanto riguarda i vizi del risparmio energetico indicati, invece nell'atto di citazione relativo all'odierno giudizio, deve richiamarsi quanto statuito sul punto dal Tribunale di Ivrea: “Il C.T.U., del resto, richiesto di accertare se la coibentazione dell'immobile sia stata progettata e realizzata nel rispetto della normativa vigente all'epoca dei fatti, ha escluso l'esistenza di qualsivoglia errore, ritenendo la documentazione completa ed i materiali isolanti utilizzati conformi alla normativa vigente all'epoca dei fatti (cfr. pag. 17 della relazione di C.T.U.). Né le risultanze tecniche possono dirsi superate dalla comunicazione del Parte_3
datata 15.12.2014 prodotta dagli attori all'udienza dell'11.2.2015, posto
[...]
che essa non prova la mancata rispondenza dell'opera alla normativa vigente all'epoca dei fatti (ossia, nel biennio 2007-2008), che sola rileva ai fini dell'imputabilità di eventuali vizi e/o difformità all'impresa.”
Si afferma, pertanto, che l'accertamento dei vizi in materia di risparmio energetico veniva effettuato e puntualizzato nella relazione peritale che ne pagina 14 di 26 escludeva l'esistenza, poiché veniva riscontrata la presenza di documentazione completa, nonché accertato l'impiego di materiali conformi alla normativa vigente all'epoca dei fatti.
Tale conformità veniva ribadita dalla Corte di Appello di Torino che dichiarava “Il
C.T.U., del resto, richiesto di accertare se la coibentazione dell'immobile sia stata progettata e realizzata nel rispetto della normativa vigente all'epoca dei fatti, ha escluso l'esistenza di qualsivoglia errore, ritenendo la documentazione completa ed
i materiali isolanti utilizzati conformi alla normativa vigente all'epoca dei fatti (cfr. pag. 17 della relazione di C.T.U.). Né le risultanze tecniche possono dirsi superate dalla comunicazione del datata 15.12.2014 prodotta Parte_3
dagli attori all'udienza dell'11.2.2015, posto che essa non prova la mancata rispondenza dell'opera alla normativa vigente all'epoca dei fatti (ossia, nel biennio
2007-2008), che sola rileva ai fini dell'imputabilità di eventuali vizi e/o difformità all'impresa.”
Ad ogni buon conto, si evidenzia che anche in relazione a questo asserito vizio gli attori non hanno fornito alcuna allegazione che possa costituire prova della bontà della loro pretesa risarcitoria e, dunque, di supporto di un giudizio ipotetico di tipo controfattuale su cui si possa fondare il nesso di causalità tra l'omissione dell'avv. ed il mancato risarcimento del danno relativo ai vizi in CP_1
materia di risparmio energetico.
Infine, in ordine al preteso danno subito dagli attori per le opere eseguite senza autorizzazione si afferma che il Tribunale di Ivrea rilevava che “ Ben avrebbero potuto, in altri termini, gli attori, anche per il tramite dell'Ing. che li CP_2
ha assistiti sin dal ricevimento del primo S.A.L. (cfr. doc. 10 attoreo), durante i plurimi incontri svolti con l'impresa e la Direzione Lavori formalizzare il proprio dissenso all'esecuzione di modifiche aggiuntive o di opere “extra-contratto”, se del caso richiedendo la sospensione dei lavori;
ma di ciò non v'è prova. Ed invece, per come riferito dagli stessi attori, ancora all'incontro svoltosi in data 2.9.2007 (a
pagina 15 di 26 distanza di oltre sei mesi dall'inizio dei lavori) nell'ufficio del geom. , alla CP_4
presenza dell'Ing. del titolare dell'impresa e del geom. , i Pt_1 CP_6 CP_7
committenti hanno provveduto a corrispondere all'impresa l'ulteriore somma di euro 24.000,00, ricevendo asseritamente in cambio la promessa dell'ultimazione dei lavori entro il successivo mese di ottobre”.
Come precedentemente affermato, gli attori non hanno fornito prova alcuna circa il buon esito che avrebbe conseguito l'azione nel caso in cui i danni fossero stati tempestivamente indicati e precisati dall'avv. impedendo in tal modo un CP_1
giudizio ipotetico controfattuale secondo la regola del “più probabile che non”.
Deve poi passarsi ora all'analisi della doglianza relativa all'omesso deposito della comparsa conclusionale che avrebbe vanificato l'apporto del CTU incaricato dal giudice di primo grado per approfondire aspetti non affrontati in sede di ATP.
Sulla scorta del doc. 10 di parte attrice (note di replica dell'arch. , si afferma Tes_2
che l'Avv. Mazzeo, in sostituzione dell'avv. , all'udienza del 11.02.2015 CP_1
effettuava specifiche contestazioni all'elaborato peritale dell'architetto che Tes_2
venivano successivamente analizzate da quest'ultimo nelle “Controdeduzioni del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni di parti attrici di cui al verbale di udienza datato 11.02.2015”.
Si evidenzia, quindi, che - sebbene l'avv. avesse omesso di depositare l'atto CP_1
di comparsa conclusionale - l'elaborato peritale veniva puntualmente contestato a beneficio di parte attrice e, pertanto, deve escludersi un possibile giudizio ipotetico controfattuale a favore delle stesse in base alla regola del “più probabile che non”. Infatti, le circostanze portano a credere con elevato grado di probabilità che le precise contestazioni sollevate dall'avv. Mazzeo all'udienza del
11.02.2015 gli fossero state indicate dall'avv. che aveva seguito la causa sin CP_1
dal principio.
pagina 16 di 26 Pertanto, il deposito di una (terza) comparsa conclusionale che, con alta probabilità, avrebbe ricalcato le osservazioni già sollevate alla predetta udienza, non avrebbe mutato le sorti del giudizio.
In merito alle sostituzioni effettuate dall'avv. dinanzi al Tribunale di Ivrea, CP_1
deve osservarsi come si tratti di una prerogativa riconosciuta al difensore quella di nominare sostituti e farsi sostituire. Non è, dunque, sufficiente allegare le udienze ove il sostituto è stato presente in luogo dell'avv. ma è onere di CP_1
parte attrice, allegare quale diverso riscontro avrebbe assunto la causa nell'ipotesi in cui l'avv. non avesse adito a tale istituto. Al contrario, le CP_1
puntuali eccezioni in merito alla CTU sono state effettuate all'udienza del
11.02.2015 da parte dell'avv. Mazzeo e dalle stesse ne sono nate le repliche dello stesso perito.
A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi con riguardo all'impugnazione da parte dell'avv. della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ivrea CP_1
(Sent. n. 682/2016 pubblicata il 25.07.2016) sulla scorta di uno dei principi fondamentali in materia di responsabilità professionale e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus
pagina 17 di 26 postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, l'avvocato è considerato il soggetto unico responsabile della strategia difensiva, a prescindere dalla connivenza del suo assistito, in particolare “per essere esonerato da responsabilità, non può limitarsi a sostenere di aver aderito" a indicazioni del cliente, "ma deve dare prova di una corretta informazione riguardo il verosimile esito dell'azione da intraprendere, soprattutto in presenza di un cliente non esperto di diritto". L'assunto della corte territoriale è perfettamente corrispondente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (oltre a Cass. sez. 2, 30 luglio 2004 n. 14597, citata dalla corte territoriale, v. da ultimo Cass. sez. 3, 20 maggio 2015 n. 10289 che così ben sintetizza la tematica: "La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa nè ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poichè costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale"; (Cass. civile, Sez. III, 28 giugno 2016, n.
13292. in senso conforme: Cass., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10289).
Le cause prive di fondamento ovvero di possibilità di successo sono state oggetto di particolare attenzione della Suprema Corte la quale ha affermato che si concretizza in capo al difensore non solo un obbligo di informazione bensì un ulteriore dovere di dissuasione, in quanto ad essere privilegiato è l'interesse del cliente stesso e, in particolare, “Per andare esente da responsabilità professionale
l'avvocato che promuove una causa completamente infondata deve provare di aver
pagina 18 di 26 adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile iniziativa del cliente e non già dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte della propria assistita” ( Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 9695.)
La diligenza professionale pretende che l'avvocato informi il cliente in modo chiaro, completo e tempestivo sullo svolgimento del mandato. Ciò significa che, ai fini dell'esclusione della responsabilità professionale, non è sufficiente che il primo, in sede di accertamento della stessa, dichiari di aver dato spiegazioni di tipo economico - ovvero di sconvenienza economica da intendersi come maggiore gravosità delle spese processuali - oppure di aver prospettato al cliente l'astratta possibilità di accoglimento dell'appello senza indicarne le probabilità del verificarsi di tali condizioni. Tali accorgimenti richiesti al professionista rientrano nei suoi doveri di diligenza, fermo restando la natura di obbligazione di mezzi. Il cliente, infatti, deve trovarsi nella condizione di poter operare una scelta che garantisca il miglior soddisfacimento dei propri interessi e, in forza del rapporto di fiducia che deve sempre contraddistingue il rapporto assistito e legale, questa strada deve essere individuata dall'avvocato con chiarezza e puntualità anche se contraria ai propri interessi.
Pertanto, la prova del corretto comportamento professionale secondo la diligenza richiesta ex art. 1176 co.2 c.c. è individuata in capo al professionista dovendo ritenere insufficienti le procure necessarie all'esercizio dello jus postulandi.
Quanto fino ad ora affermato non scalfisce il principio secondo cui è riconosciuta la facoltà per l'avvocato di difendere il cliente in una causa in cui vi sono poche probabilità di vittoria e per ciò solo lo stesso non può sentirsi condannato a risarcire il danno al cliente;
tuttavia, alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali prevalenti, l'onere della prova in capo al professionista con riguardo all'informativa fornita ai clienti sui rischi e sulle probabilità di riuscita pagina 19 di 26 di un esito giudiziale favorevole grava senz'altro sul difensore e si fa ancora più rilevante.
Ora, nel caso in esame, la parte convenuta non ha allegato né tantomeno provato di aver fornito informazioni chiare e trasparenti al cliente ovvero di aver tentato una concreta dissuasione dall'intraprendere il giudizio d'appello.
L'infondatezza dell'appello in esame emerge dalla stessa ordinanza che occorre richiamare nei suoi passaggi fondamentali:
- In merito al primo motivo circa la richiesta di risoluzione e di rinnovo della CTU la Corte d'Appello affermava "Aldilà dell'indimostrato errore metodologico dell'ausiliario nell'effettuare le misurazioni ovvero nel redigere l'elaborato grafico… viene in evidenza il fatto che dal documento prodotto in questa sede proprio dagli appellanti… emerge l'avvenuta espressione di parere favorevole al rilascio dell'agibilità da parte della , per quanto concerne la questione Controparte_8
delle altezze… appare evidente che non solo difetta la prova del presupposto per
l'insistita risoluzione del contratto d'appalto ovvero l'inidoneità dell'edificio ad ottenere l'agibilità ed assolvere così alla funzione cui è destinato, ma sussiste preciso indizio documentale contrario. I documentati sviluppi della vicenda amministrativa hanno insomma confermato sotto lo specifico profilo il quadro tratteggiato dalla c.t.u., che il Tribunale di Ivrea ha posto a fondamento della decisione impugnata”. Pertanto, l'avvocato non solo ometteva di fornire CP_1
indicazione specifica circa l'errore metodologico in cui era incorso il perito nell'effettuare le misurazioni, circostanza quantomeno necessaria a sostegno della domanda di rinnovo delle indagini peritali, ma allegava documenti che confermavano l'avvenuta espressione di parere favorevole circa il rilascio dell'agibilità escludendo, pertanto, l'esistenza del presupposto per l'ottenimento della risoluzione del contratto d'appalto ossia l'inidoneità dell'edificio ad ottenere l'agibilità ed assolvere così alla funzione a cui è stato destinato.
pagina 20 di 26 - Con riguardo al profilo della mancata rispondenza dell'edificio alle prescrizioni in materia di risparmio energetico ex L. 10/91 d D.lgs 311/2006, la Corte di Appello ha affermato “sul punto il motivo di appello è invero, prima ancora che infondato, al limite dell'inammissibilità, avendo omesso gli appellanti di indicare da quali allegazioni il primo giudice avrebbe dovuto invece trarre la convinzione dell'esistenza di una contestazione specifica”. Infatti, l'avvocato già dinanzi al CP_1
Tribunale di Ivrea ometteva di specificare le difformità di quanto realizzato rispetto alle prescrizioni normative in allora vigenti sul contenimento energetico degli edifici. Ora, a parte la generica contestazione mossa in primo grado,
l'accertamento peritale demandato dal Giudice comprendeva l'esame della coibentazione impedendo, in tal modo, che l'omissione dell'avv. potesse CP_1
provocare un danno da mancato ristoro a beneficio di parte attrice. Tuttavia, questo Tribunale ritiene che l'avvocato consapevole della mancanza di CP_1
puntualità e di chiarezza della domanda dalla stessa formulata in primo grado, avrebbe dovuto agire secondo la diligenza richiesta e, dunque, evitando di formulare un motivo di appello per le stesse ragioni infondato e senza alcuna probabilità di accoglimento “è la totale genericità che in primo grado ha caratterizzato la contestazione ad aver provocato il rigetto della relativa domanda, giacché sotto quali specifici aspetti tecnici lo stato dell'isolamento dell'edificio nelle sue diverse parti fosse difforme dalla normativa applicabile…”
- Con riguardo al terzo motivo relativo alla censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la pattuizione di un termine per la consegna dell'opera la Corte di Appello ha dichiarato che “Anche sotto questo profilo
l'impugnazione non ha alcuna possibilità di essere accolta… avendo contestato il mancato rispetto di un determinato termine di consegna delle opere incombeva sugli odierni appellanti l'onere di provare che gli intercorsi accordi avevano previsto quel termine. Il “conferimento di incarico” prodotto in primo grado sub doc. 4 non contempla la previsione di termine alcuno… Dall'espletata istruttoria
pagina 21 di 26 (dedotto sul punto dagli attori il capitolo 17 di prova per testi) non è possibile ricavare conferma di quella pattuizione. I testi che si sono espressi in senso Pt_1
latamente confermativo, tutti peraltro de relato actoris, hanno fatto un generico riferimento a mesi, anche differenti”.
- In relazione al quarto motivo la Corte di Appello ha statuito che “gli odierni appellanti hanno atteso la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. per procedere ad una dettagliata indicazione degli stessi, contestualmente proponendo i relativi capitoli di prova. Le preclusioni assertive, tuttavia, come si
è già dovuto più volte rilevare, erano abbondantemente maturate (segnatamente, all'udienza di prima comparizione e trattazione o, a tutto voler concedere, con la scadenza del termine per il deposito della prima memoria istruttoria).
- Infine, l'ultimo motivo riguardava il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del geom. alla corresponsione in favore di quest'ultimo CP_4
del compenso professionale nella misura di € 9-958,26. La Corte di Appello ha evidenziato che “Le ragioni di infondatezza dei primi due motivi di appello inducono all'evidenza a ritenere infondata anche questa censura, sotto il profilo degli errori –e, quindi, dell'inesatto adempimento, che all'evidenza per indurre alla risoluzione del contratto d'opera professionale avrebbe dovuto essere di rilevante gravità- del geom. , progettista e direttore dei lavori…Quanto alla Direzione CP_4
Lavori, è ben vero che il c.t.u. ha valutato una scarsa qualità dell'eseguita prestazione ma è altrettanto vero che proprio in ragione di ciò ha ridotto il compenso del professionista del 50%. Su questa misura della riduzione non si rileva una specifica, e in questo senso ammissibile, censura degli appellanti, che, per quanto ad un certo punto affermino che il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno concludere per la satisfattività dell'acconto, in realtà omettono di esporre a questa Corte, seppur in subordine, i ritenuti criteri di più corretta quantificazione del compenso rispetto a quanto dal c.t.u. esposto nelle conclusioni che il Tribunale ha fatto proprie. A seguito della novella del 2012 dell'art. 342 c.p.c. la specificità dei
pagina 22 di 26 motivi di appello impone infatti che l'appellante esponga le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. in ultimo Cass.
Civ. n.10916/2017). Il richiamo, peraltro, degli appellanti al disposto dell'art. 1460
c.c. al fine di sentir dichiarare che “nulla è dovuto al geom. ” non è CP_4
pertinente, perché, posto che le prestazioni sono state eseguite, il committente di buona fede non può giustificatamente rifiutarne il pagamento sia pur nella sola misura che in giudizio si è accertata congrua”.
Tutti i motivi di appello sono risultati infondati, per lo più per la genericità delle contestazioni che avevano caratterizzato il primo grado, circostanza di cui era a conoscenza l'avvocato , il quale era ben consapevole in merito agli CP_1
argomenti e alle motivazioni spese in sentenza dal Tribunale di Ivrea.
La parte convenuta, oltre a non aver fornito prova alcuna con riguardo all'informativa rilasciata al cliente ed al tentativo di dissuasione dello stesso, ha dichiarato di aver manifestato ai suoi clienti perplessità in ordine all'accoglimento dell'impugnazione evidenziandone la buona riuscita solo in caso di ammissione del motivo avente ad oggetto l'istanza di rinnovazione della CTU e che quest'ultimo si fosse discostato dalle conclusioni tecniche raggiunte dal primo. Il convenuto, ai fini dell'esclusione della responsabilità professionale avrebbe, quindi, dovuto allegare i documenti, le circostanze e i motivi su cui aveva fondato l'impugnazione della sentenza di primo grado, in particolare in riferimento all'istanza di rinnovo del CTU, in quanto l'avvocato che abbia assunto la difesa del suo cliente si obbliga ad una buona difesa e di questa, in sede di responsabilità professionale, ha l'onere di fornirne la prova.
Pertanto, a seguito dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avv.
in merito all'impugnazione di primo grado in particolare, per non aver CP_1
fornito ai propri assistiti tutte le informazioni necessarie affinché gli stessi potessero optare la soluzione migliore a tutela dei propri interessi, questo pagina 23 di 26 Tribunale riconosce a questi ultimi il ristoro delle spese sostenute nel giudizio di secondo grado e, dunque:
• il doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002;
• le spese del grado di appello che il Giudice ha liquidato con riferimento a ciascuno degli appellati in euro 4.655,00 (quindi, complessivamente euro
13.965,00), oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa, come per legge.
Su tali importi, quale debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Infine, con riguardo all'alienazione forzata della casa di proprietà degli attori avvenuta su disposizione del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea in data 27.05.2022, non si configura il nesso di responsabilità tra la condotta adottata dall'Avv. e la vendita forzata dell'immobile. Infatti, il rigetto della CP_1
richiesta di risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile così come quella relativa alla risoluzione del mandato professionale si fondava su valutazioni del Giudice in relazione a quanto accertato in sede peritale, senza a nulla rilevare il comportamento professionale dell'avv. . Pertanto, parti attrici in ogni caso avrebbero dovuto CP_1
continuare a sostenere le spese relative al mutuo e, per quanto riguarda, invece, le spese legali, gli attori erano a conoscenza delle probabilità di soccombenza in giudizio e, dunque, delle spese che avrebbero dovuto sostenere.
Per le stesse ragioni non trova accoglimento l'istanza sul risarcimento dei pretesi danni morali subiti dagli attori. Infatti, tale condizione psicologica andrebbe più correttamente ricondotta non tanto al comportamento dell'avv. quanto CP_1
all'intera vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione. Anche dalla certificazione medica si evince che “Si certifica che il sig. , nato a [...] il Parte_2
, e , nata a [...] il , residenti a C.F._4 Parte_1 C.F._5
Rivarolo C.se in Via Gozzano 6, miei assistiti da circa 14 anni, in seguito agli eventi relativi alle problematiche che hanno affrontato nei lavori di ristrutturazione della
pagina 24 di 26 loro abitazione, hanno manifestato stati di ansia, attacchi di panico e diminuzione del tono dell'umore, per i quali ho dovuto, per entrambi, prescrivere una terapia antidepressiva, attualmente ancora in corso, in quanto le condizioni cliniche, in parte migliorate, presentano ancora delle criticità.
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Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da
€5.201 a € 26.000,00
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale per un totale € 5.077,00 (oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge).
P.Q.M
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte: in parziale accoglimento della domanda di parte attrice:
• Condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
della somma pari al doppio del contributo unificato corrisposto in
[...]
relazione al giudizio di secondo grado di cui RG n. 304/2017 ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, nonché al pagamento delle spese di pagina 25 di 26 lite liquidate dalla Corte di Appello di Torino nel predetto giudizio R.G. n.
304/2017, a favore di ciascun appellato, per una somma complessiva di euro 13.965,00 (oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge), con interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
parte attrice che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi ed in euro
1.241,00 per contributo unificato e marca da bollo (oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge).
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 05.04.2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
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