Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2149/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2149 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 6.11.2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla via P. Parte_1 C.F._1
Nenni, 4 presso lo studio dell'avv.to Lucia Belluomo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via CP_1 C.F._2
Luigia Sanfelice, 1; rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Manna e Carmela Galiano che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2024 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 26.2.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...]
Vetere il 27.11.1985), premesso di avere contratto matrimonio in Aversa in data 3 settembre 2018, con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione non sono nati figli, deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con un' altra donna oltre ad aver assunto comportamenti violenti, sia in senso fisico che psicologico nei suoi confronti, seppur mai denunciati;
l'assegnazione della casa familiare, sita in San Marcellino alla via Messina snc, con obbligo per il marito di pagare la rata del mutuo per un importo € 350,00 nonché tutte le spese occorrenti per la conduzione dell'appartamento; una somma a titolo di mantenimento pari ad € 900,00 mensili, comprensivo dell'accollo interno della rata di mutuo (€ 319,44); il versamento di € 470,00, quale costo affrontato per l'acquisto della play station (che potrà essere ripresa dal marito), con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi anche con sentenza parziale;
il rigetto della richiesta di addebito avanzata perché infondata e non provata;
il rigetto della richiesta di pagamento della rata di mutuo;
il rigetto della richiesta avanzata di corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 900,00 mensili;
il rigetto della richiesta avanzata di corresponsione dell'importo di € 470,00 per l'acquisto della playstation da parte del resistente;
la liberazione dal contratto di mutuo, attraverso la sostituzione con altro soggetto provvisto dei requisiti di legge per la sottoscrizione del debito;
in mancanza, in caso di diniego della banca creditrice, la sottoscrizione di idonea polizza fidejussoria in suo favore a copertura dell'importo residuo del mutuo in caso di mancato pagamento delle rate;
la condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza presidenziale del 4 ottobre 2022 entrambi comparivano dinanzi al Presidente delegato
(dott.ssa Savastano) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
rigettava la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
infine nominava il G.I. (dott. fissando l'udienza del 24.1.2023. Per_1
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate in ricorso, chiedendo un mantenimento di 400,00 euro in suo favore e la divisione dei beni comuni.
Con memoria integrativa il resistente si riportava alle conclusioni rassegnate nella comparsa.
In data 12-7-2023 il fascicolo veniva assegnato al relatore.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del
6.11.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 R.G. n. 2149/2022
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. ex multis Cass. Civ.; Sez. I n. 26571/2007; Tribunale Terni, 27/5/2022 n.448; Corte appello Palermo, sez. I, 12/6/2013 n.991 secondo cui In materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e a essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Invero, il fatto che risulti provato per testi, un solo episodio di percosse, non può far ritenere che l'episodicità del fatto presupponga in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia. Anche un solo episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra, nonché disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, quale principio posto alla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ed è quindi comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio
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relazionale della coppia).
Altresì secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale, nonché esonerare il giudice dal compito di comparare i comportamenti di entrambi i coniugi, in quanto le condotte violente ed aggressive, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione (Tribunale Torino sez. VII, 11/02/2022, n.608;
Tribunale Pisa sez. I, 28/01/2022, n.120).
Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata non abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
In particolare l'unico teste escusso di parte attrice (avendo la ricorrente rinunciato all'escussione del secondo teste) ha riferito non ho mai assistito a liti o episodi violenti. So che la coppia litigava normalmente. Il 3 agosto 2021 mi chiamò, sentii che il marito, o almeno presumo fosse lui, Pt_1
gridava, urlava. Lei era spaventata, il marito chiedeva dei soldi, sentivo urla. Non ricordo le cifre.
Io e mia moglie ci vestimmo ed andammo da lei. Lui era andato già via. Lei aveva le braccia piena di lividi, la porta di ingresso era sfondata, aveva un bernoccolo in testa, il mobile della cucina era spostato dal muro. Io le consigliai di andare a denunciare e farsi refertare. Lei si rifiutò di farsi accompagnare. Eravamo io e mia moglie. Il marito già era andato via quando arrivammo io e mia moglie. Che io sappia, da quel giorno il marito non è più tornato. Ha, poi, precisato Era la prima volta che lei chiamava, non era mai successo prima (dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 marito della zia della ricorrente, all'udienza del 29.11.2023)
Il teste di parte convenuta ( , madre del convenuto escussa all'udienza Testimone_2
del 12.4.2024) ha riferito non ho mai assistito a liti o episodi violenti. So che la coppia litigava normalmente. Il 3 agosto è andato via di casa. Poi ha avuto ospitalità dal fratello e poi a casa mia.
Ho saputo che avevano litigato ma io non c'ero e non so nulla di più.
Ha, inoltre precisato ero partita per la Calabria a metà luglio con l'altra nuora. Ho saputo del litigio perché l'altro mio figlio l'ha fatto venire a casa nostra visto che mio figlio stava dormendo nel deposito. L' altro mio figlio allora lo ospitò visto che la moglie stava con me in Calabria in vacanza
Poi mio marito gli ha dato le chiavi di casa nostra. Ho saputo anche che il 15 agosto loro si sono riavvicinati fisicamente. Me l'ha detto mio figlio e poi l'ha confermato lei. Non so se a questo episodio del 3 agosto erano presenti altre persone. Il deposito ha solo un bagno. E' dove mio figlio lavora, si trova vicino al cimitero. Non ho ricevuto foto della ricorrente, non ho visto alcun segno di lesione.
Parimenti l'altro teste di parte convenuta ( indifferente, amico del Testimone_3 convenuto escusso all'udienza del 12.4.2024) ha riferito ho frequentato poco la coppia. Non ho mai
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assistito a liti o episodi violenti. Sono stato presente alle numerose telefonate che lei faceva a lui.
lavora molto nelle festività e lei di continuo lo chiamava. Non ho mai visto aggressioni tra CP_1
la coppia. So che non vivono insieme da agosto 2021. mi raccontò cosa gli stava succedendo. CP_1
mi disse che la moglie era ossessionata e gli rendeva la vita infernale. Ad piace CP_1 CP_1
mettersi il profumo e vestirsi bene Lei aveva diciamo attacchi di gelosia, non gli andava bene questa cosa. Mai nessuno mi ha detto di liti violente tra la coppia né io ho mai assistito…so che la coppia si
è riavvicinata, si sono anche sentiti. Me l'ha detto lui.
I primi giorni ha dormito nel furgone, si è fatto la doccia con la pompa fredda. Dopo è andato dal fratello e poi dalla mamma, che abitano di fronte
Dall'istruttoria espletata le allegate condotte violente (non denunciate) non possono dirsi provate;
tutti i testi escussi hanno riferito di non aver mai assistito ad aggressioni tra i coniugi ma di essere a conoscenza di una forte litigiosità della coppia;
circa l'episodio del 3 agosto 2021 l'unico teste escusso di parte attrice non ha assistito direttamente all' aggressione, essendosi recato successivamente a casa della ricorrente, senza essere in grado di riferire con certezza che la Pt_1
stesse litigando con il marito (presumo fosse lui) né può configurarsi la violenza economica essendo la ricorrente una donna (oltre che laureata) indipendente economicamente e con capacità lavorativa
(la prestazione resa nell'attività del marito per pochi mesi senza essere remunerata rientra nella collaborazione tra i coniugi e nella solidarietà familiare).
In riferimento, invece, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento ad una relazione extra coniugale mentre l'allontanamento dalla casa familiare è collocato in un periodo di litigiosità della coppia.
In definitiva il Collegio osserva che non sono state provate le specifiche condotte poste dal resistente
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in violazione dei doveri coniugali, né può pervenirsi, in via induttiva, ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultanze processuali e dei documenti in atti (i messaggi scambiati dalla ricorrente con la cognata e le relative foto nulla provano sulle dedotte violenze perché non possono essere ricondotte con certezza al resistente;
va ribadito, inoltre, che non vi sono denunce, referti o relazioni di un centro anti violenza).
Quanto, infine, allo Screenshot_20220217_181826.jpg. del 17/2/2022 (allegato soltanto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.) da solo non può bastare a fondare una responsabilità, seppur in sede civile, del resistente per condotte violente non essendovi la certezza sia della riferibilità al resistente sia dell'attendibilità del contenuto (senza tralasciare che il messaggio è del 17.2.2022 allorquando la coppia non viveva più insieme).
In merito la Cassazione (ex multis Cass. 1254/2025; Cass civ.; Sez Unite n. 11197/2023) ha precisato che la modalità di acquisizione dei messaggi, tramite screenshot, è legittima purché si possa dimostrare con certezza l'origine e l'integrità del documento digitale. E' necessaria pertanto una rigorosa verifica tecnica che, nella specie, difetta.
Per tutte le ragioni esposte va rigettata la domanda di addebito formulata e la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
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Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Tanto premesso, non essendo nati figli dalla coppia, nulla va disposto in ordine all' assegnazione della casa familiare, difettando i presupposti richiesti dall'art. 337 sexies c.c.
Sulla domanda di mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell' an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario"
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( cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
Tanto premesso, circa la capacità reddituale delle parti risulta che la ricorrente è laureata in sociologia;
è educatrice presso la comunità di minori di cui è anche socia e dipendente Persona_2 con una retribuzione mensile netta di circa € 1.000,00; vive nella casa familiare, sulla quale grava un mutuo (la cui rata è sostenuta dalla ricorrente integralmente); ha dichiarato di aver aiutato il marito nel periodo di attività più intensa (periodo dei morti;
di Natale e festività) oltre ad un periodo per più di tre mesi quando è stata aperta una attività all'ingrosso, poi chiusa dopo quattro mesi;
mentre il resistente è commerciante di fiori;
è titolare di una licenza di vendita ambulante con un chiosco all'esterno del cimitero di Giugliano in Campania;
risultano redditi dichiarati di circa 6.000,00 euro all'anno; è proprietario di un appartamento dove vive con i genitori dopo la separazione;
è comproprietario di una casa a Scalea Calabria al 50% con il fratello (cfr. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 4.10.2022 nonché doc in atti).
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In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi;
considerato che
la ricorrente è giovane (ha quasi 40 anni); ha una laurea in sociologia spendibile nel mercato lavorativo, anche in considerazione dell'età e della pregressa esperienza lavorativa nella cooperativa di cui è altresì socia;
della mancata emersione di elementi significativi di un alto tenore di vita acquisito dalla coppia;
della breve durata del matrimonio (circa tre anni e mezzo) il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per riconoscersi il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento.
Sulle ulteriori domande.
Le ulteriori domande avanzate dalle parti (relative al pagamento di somme;
restituzione di beni e divisione di beni comuni) non sono ammissibili in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domande avanzate (pagamento delle somme;
divisione e restituzione di beni) con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n.
18870).
Ne consegue che sono inammissibili in questa sede le domande avanzate dalle parti.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 mentre per il restante 2/3 sono poste a carico della ricorrente in virtù della soccombenza.
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Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); CP_1
b) rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
c) nulla dispone sull'affido ed il diritto di visita non essendo nati figli dalla coppia;
d) nulla dispone sulla casa familiare in assenza dei presupposti ex art. 337 sexies c.c.;
e) rigetta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente;
f) dichiara inammissibili in tale sede, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., le domande avanzate (relative al pagamento di somme;
restituzione di beni e divisione di beni comuni);
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 161, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
h) condanna a pagare le spese di lite in favore del resistente liquidandole Parte_1
complessivamente in euro 2539,33 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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