TRIB
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/06/2024, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
n. 3197/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano - Presidente -
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato - Giudice -
Dott.ssa Ida Perna - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3197 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 18.04.2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
– nato a [...], il [...] – c.f. Parte_1
; rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Angela Cuomo, presso il C.F._1 cui studio, sito in AS di ST (NA), alla Via Denza, n. 21, elettivamente domicilia
E
– nata a Sorrento (NA), il 17.07.1984 – c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Rosaria Cinque, presso il cui studio, sito in AS di ST
(NA), alla Via Denza, n. 21, elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2023, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Gragnano
(NA), in data 27.10.2007.
I ricorrenti hanno precisato che, dalla predetta unione, sono nati tre figli, oggi ancora minorenni
[...]
nata a [...], il [...]; nata a Persona_1 Controparte_2
AS di ST (NA), l'11.11.2010, e , nato a [...] il Controparte_3
31.03.2014].
Le parti, altresì, hanno chiarito di essersi separate con separazione consensuale, omologata dall'intestato
Tribunale, con decreto n. 7049/2020, emesso in data 05.10.2020, all'esito della loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale del 09.09.2020.
Le parti hanno rappresentato, quindi, che è venuta meno la loro affectio coniugalis e, pertanto, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e provvedersi, quanto alle statuizioni accessorie, in senso conforme a quanto pattuito e trasfuso nel ricorso depositato.
All'udienza del 30.10.2023 le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di non avere interesse alla riconciliazione e hanno ribadito la loro volontà di divorziare in base alle condizioni di cui al ricorso depositato;
il Giudice delegato rilevava che in atti mancava il certificato di matrimonio rilasciato dal comune di relativa celebrazione, nonché il ricorso sottoscritto anche dalle parti e rinviava per la verifica del deposito di detta documentazione all'udienza del 19.02.2024, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dalla fissazione di un termine per il deposito di note, versate, congiuntamente, dalle difese delle parti in data
19.02.2024.
Nondimeno, con ordinanza depositata in data 19.03.2024, il Giudice delegato rilevava il mancato deposito in atti del verbale dell'udienza presidenziale celebrata nel giudizio di separazione inter partes e invitava le parti a fornire chiarimenti sul regime di frequentazione padre-figli (considerato che i ricorrenti, nell'ambito dell'atto introduttivo depositato, avevano domandato regolamentarsi detto regime secondo quanto ivi previsto e che i medesimi, all'udienza del 30.10.2023, comparsi personalmente, avevano chiesto integrarsi lo stesso regime nei sensi di cui al corrispondente verbale, nel mentre, nel contesto delle note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.02.2024, i predetti avevano domandato di regolamentare detto regime nei termini ivi meglio specificati, in parziale contrasto con quanto domandato alla ricordata udienza del 30.10.2023), rinviando per la comparizione personale delle stesse all'udienza del 18.04.2024.
Alla suddetta udienza i ricorrenti, comparsi personalmente, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa definitiva in ordine alla disciplina del diritto-dovere di visita paterno dei figli nei termini meglio rappresentati dagli stessi e di cui al verbale di udienza;
i difensori, dunque, concludevano chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle condizioni di cui al ricorso come parzialmente modificate nei pagina 2 di 4 termini di cui al verbale della medesima udienza;
di talché, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM, perché rendesse le sue conclusioni.
In data 22.04.2024, il PM ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, e dalla legge n. 53/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento conclusosi con separazione consensuale omologata con decreto n. 7049/2020, emesso in data 05.10.2020, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto ai provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, ritiene il Tribunale di poter recepire con sentenza le pattuizioni di cui al ricorso depositato in data 27.06.2023, così come parzialmente modificate all'udienza del 18.04.2024, in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse dei tre figli minori, senza procedere all'ascolto di questi, in considerazione del contenuto dell'intesa, la quale, in sintesi, contempla l'affido condiviso della prole ad ambedue i genitori, la collocazione dei figli presso la madre, la disciplina dei tempi e dei modi di frequentazione padre-figli, l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli e la rinuncia all'assegno divorzile, ad opera di CP_1
[...]
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gragnano (NA), in data 27.10.2007, da [nato a [...], il [...]] e da Parte_1 CP_1
[nata a Sorrento (NA), il 17.07.1984] (atto n. 108 Parte II, Serie A, vol. 1 Reg. Atti Matrimonio
[...] dell'anno 2007); CP_ b) dispone l'affido condiviso dei tre figli minori, e , ad entrambi i Persona_1 CP_2 genitori, con collocamento abituale presso la casa della madre sita in Gragnano (NA), alla Via Vittorio
Veneto n. 204; entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
pagina 3 di 4 d) dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, salvo il Parte_1 necessario preavviso e coordinamento e comunque nel rispetto delle esigenze degli stessi;
ad ogni buon conto, i figli staranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana, da individuarsi, in mancanza di accordo, nel martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18:00 fino alle ore 21.00 della domenica, pernottamento incluso;
con riferimento alle festività natalizie: ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
con riferimento alle festività pasquali: i genitori si alterneranno annualmente nei giorni festivi della S.
Pasqua e del lunedì in Albis; i figli saranno con il padre per l'intera giornata del compleanno di quest'ultimo, anche se non dovesse cadere nei giorni già a lui assegnati;
analoga previsione nel giorno del compleanno della madre nell'ipotesi in cui dovesse cadere in un giorno assegnato al padre;
i compleanni dei minori saranno festeggiati congiuntamente da entrambi i genitori;
il padre trascorrerà con i figli almeno 15 giorni continuativi per le vacanze estive;
il periodo sarà stabilito di volta in volta sulla base delle esigenze dei figli e del padre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) dà atto che l'immobile già adibito in precedenza a casa familiare, sito in Gragnano (NA), alla via Carmine
n. 10, resta nella disponibilità di che, nelle more, ne è divenuto unico ed esclusivo Parte_1 proprietario;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile Parte_1 Controparte_1 complessivo di Euro 900,00 (novecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, Org_ con adeguamento automatico annuale secondo gli indici mediante versamento in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese;
g) pone a carico di ciascuna parte l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie (che dovranno essere previamente concordate) nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
h) dà atto che rinuncia all'assegno divorzile;
Controparte_1
i) dà atto che le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Gragnano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
k) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 07 maggio 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano - Presidente -
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato - Giudice -
Dott.ssa Ida Perna - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3197 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 18.04.2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
– nato a [...], il [...] – c.f. Parte_1
; rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Angela Cuomo, presso il C.F._1 cui studio, sito in AS di ST (NA), alla Via Denza, n. 21, elettivamente domicilia
E
– nata a Sorrento (NA), il 17.07.1984 – c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Rosaria Cinque, presso il cui studio, sito in AS di ST
(NA), alla Via Denza, n. 21, elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2023, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Gragnano
(NA), in data 27.10.2007.
I ricorrenti hanno precisato che, dalla predetta unione, sono nati tre figli, oggi ancora minorenni
[...]
nata a [...], il [...]; nata a Persona_1 Controparte_2
AS di ST (NA), l'11.11.2010, e , nato a [...] il Controparte_3
31.03.2014].
Le parti, altresì, hanno chiarito di essersi separate con separazione consensuale, omologata dall'intestato
Tribunale, con decreto n. 7049/2020, emesso in data 05.10.2020, all'esito della loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale del 09.09.2020.
Le parti hanno rappresentato, quindi, che è venuta meno la loro affectio coniugalis e, pertanto, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e provvedersi, quanto alle statuizioni accessorie, in senso conforme a quanto pattuito e trasfuso nel ricorso depositato.
All'udienza del 30.10.2023 le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di non avere interesse alla riconciliazione e hanno ribadito la loro volontà di divorziare in base alle condizioni di cui al ricorso depositato;
il Giudice delegato rilevava che in atti mancava il certificato di matrimonio rilasciato dal comune di relativa celebrazione, nonché il ricorso sottoscritto anche dalle parti e rinviava per la verifica del deposito di detta documentazione all'udienza del 19.02.2024, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dalla fissazione di un termine per il deposito di note, versate, congiuntamente, dalle difese delle parti in data
19.02.2024.
Nondimeno, con ordinanza depositata in data 19.03.2024, il Giudice delegato rilevava il mancato deposito in atti del verbale dell'udienza presidenziale celebrata nel giudizio di separazione inter partes e invitava le parti a fornire chiarimenti sul regime di frequentazione padre-figli (considerato che i ricorrenti, nell'ambito dell'atto introduttivo depositato, avevano domandato regolamentarsi detto regime secondo quanto ivi previsto e che i medesimi, all'udienza del 30.10.2023, comparsi personalmente, avevano chiesto integrarsi lo stesso regime nei sensi di cui al corrispondente verbale, nel mentre, nel contesto delle note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.02.2024, i predetti avevano domandato di regolamentare detto regime nei termini ivi meglio specificati, in parziale contrasto con quanto domandato alla ricordata udienza del 30.10.2023), rinviando per la comparizione personale delle stesse all'udienza del 18.04.2024.
Alla suddetta udienza i ricorrenti, comparsi personalmente, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa definitiva in ordine alla disciplina del diritto-dovere di visita paterno dei figli nei termini meglio rappresentati dagli stessi e di cui al verbale di udienza;
i difensori, dunque, concludevano chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle condizioni di cui al ricorso come parzialmente modificate nei pagina 2 di 4 termini di cui al verbale della medesima udienza;
di talché, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM, perché rendesse le sue conclusioni.
In data 22.04.2024, il PM ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, e dalla legge n. 53/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento conclusosi con separazione consensuale omologata con decreto n. 7049/2020, emesso in data 05.10.2020, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto ai provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, ritiene il Tribunale di poter recepire con sentenza le pattuizioni di cui al ricorso depositato in data 27.06.2023, così come parzialmente modificate all'udienza del 18.04.2024, in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse dei tre figli minori, senza procedere all'ascolto di questi, in considerazione del contenuto dell'intesa, la quale, in sintesi, contempla l'affido condiviso della prole ad ambedue i genitori, la collocazione dei figli presso la madre, la disciplina dei tempi e dei modi di frequentazione padre-figli, l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli e la rinuncia all'assegno divorzile, ad opera di CP_1
[...]
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gragnano (NA), in data 27.10.2007, da [nato a [...], il [...]] e da Parte_1 CP_1
[nata a Sorrento (NA), il 17.07.1984] (atto n. 108 Parte II, Serie A, vol. 1 Reg. Atti Matrimonio
[...] dell'anno 2007); CP_ b) dispone l'affido condiviso dei tre figli minori, e , ad entrambi i Persona_1 CP_2 genitori, con collocamento abituale presso la casa della madre sita in Gragnano (NA), alla Via Vittorio
Veneto n. 204; entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
pagina 3 di 4 d) dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, salvo il Parte_1 necessario preavviso e coordinamento e comunque nel rispetto delle esigenze degli stessi;
ad ogni buon conto, i figli staranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana, da individuarsi, in mancanza di accordo, nel martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18:00 fino alle ore 21.00 della domenica, pernottamento incluso;
con riferimento alle festività natalizie: ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
con riferimento alle festività pasquali: i genitori si alterneranno annualmente nei giorni festivi della S.
Pasqua e del lunedì in Albis; i figli saranno con il padre per l'intera giornata del compleanno di quest'ultimo, anche se non dovesse cadere nei giorni già a lui assegnati;
analoga previsione nel giorno del compleanno della madre nell'ipotesi in cui dovesse cadere in un giorno assegnato al padre;
i compleanni dei minori saranno festeggiati congiuntamente da entrambi i genitori;
il padre trascorrerà con i figli almeno 15 giorni continuativi per le vacanze estive;
il periodo sarà stabilito di volta in volta sulla base delle esigenze dei figli e del padre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) dà atto che l'immobile già adibito in precedenza a casa familiare, sito in Gragnano (NA), alla via Carmine
n. 10, resta nella disponibilità di che, nelle more, ne è divenuto unico ed esclusivo Parte_1 proprietario;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile Parte_1 Controparte_1 complessivo di Euro 900,00 (novecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, Org_ con adeguamento automatico annuale secondo gli indici mediante versamento in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese;
g) pone a carico di ciascuna parte l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie (che dovranno essere previamente concordate) nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
h) dà atto che rinuncia all'assegno divorzile;
Controparte_1
i) dà atto che le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Gragnano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
k) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 07 maggio 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 4 di 4