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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2503 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 5.12.2024, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato dall'amministratore Parte_1 C.F._1
di sostegno (c.f. ; (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Maria De Cono presso il cui C.F._2
studio sito a Cattolica, Largo della Pace n. 13, hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione pagina 1 di 28
CONTRO
(c.f. ), quale impresa assicuratrice delegata a CP_1 P.IVA_1
rappresentare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Regione Marche,
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Blasi, presso il cui studio sito in Fano
(PU), via della Giustizia n. 4, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
In punto a: risarcimento danni.
Conclusioni
Per gli attori:
“A) In via preliminare si rinnova istanza di ammissione delle prove orali già
articolate ritualmente con la memoria istruttoria e che di seguito si trascrivono. “C)
prova per testi, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. , Parte_1
dopo l'incidente del 25.02.2018, è rimasto in coma per diversi mesi e, anche dopo
essere uscito dal coma, è rimasto allettato per lungo periodo? 2) Vero che il sig.
, dopo essere uscito dal coma, ha manifestato disturbi Parte_1
pagina 2 di 28 comportamentali repentini ed aggressività? 3) Vero che il sig. risulta Pt_1
spesso confuso, impossibilitato ad identificare amici, conoscenti e parenti? 4)
Vero che il sig. , uscito dal coma, soffre di un disturbo del linguaggio? 5) Pt_1
Vero che il sig. , dopo il sinistro occorsogli in data 25.02.2018, è Parte_1
stato sempre accudito dalla sig.ra ? 6) Vero che il sig. Parte_2 [...]
necessita di cure e assistenza continue e che tali cure vengono fornite Pt_1
dalla sig.ra ? 7) Vero che la sig.ra provvede alla Parte_2 Parte_2
somministrazione dei medicinali, alla cura della persona del sig. , Pt_1
assistendolo nelle attività quotidiane? 8) Vero che il sig. richiede alla Pt_1
moglie, sig.ra , di essere sempre vicina e mal tollera che essa si Parte_2
allontani per il lavoro di maestra e per gli impegni personali? 9) Vero che la sig.ra
ha ridotto i rapporti con amici e colleghi per assistere il marito? Parte_2
10) Vero che lei era solito/a frequentare la sig.ra e che, dopo Parte_2
l'incidente del marito, le occasioni di incontro sono rare? 11) Vero che il sig.
contatta assiduamente ed ossessivamente la moglie sig.ra Parte_1
durante l'arco della giornata, al fine di avere informazioni su cosa Parte_2
sta facendo e con chi si trovi? 12) Vero che lei ha assistito ad episodi di ira ed
pagina 3 di 28 aggressività verbale da parte del sig. nei confronti della moglie Parte_1
sig.ra ? 13) Vero che ha assistito a cambi repentini d'umore del Parte_2
sig. ? 14) Vero che la sig.ra le ha confidato di Parte_1 Parte_2
avere timore del marito e di soffrire di ansia, depressione, sconforto? 23bis) vero
che acquistò lei il velocipede che il sig. usava il giorno del sinistro? Pt_1
Ricorda che periodo era? 33) Vero che ha potuto valutare che la sig.ra è Parte_2
affetta da sofferenza psicologica, incorrendo in frequenti crisi di sconforto, sonno
irregolare e poco riposante, astenia psicofisica, calo marcato di interesse e di
iniziativa, impossibilità relazionali, elevata usura lavorativa a causa di difficoltà di
attenzione e di concentrazione? 34) Vero che la sig.ra , soffre di Parte_2
un disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico? Vero che è
conseguente e connesso alla situazione clinica ed ai disturbi del marito? Si
indicano quali testi: - sui capitoli, nn. da 1) a 14): , residente in [...]
Tavullia, Via Botteghino n. 10; , residente in [...]
28, Gradara (PU); , residente in [...], Testimone_2
Gradara (PU); Dott. , con studio in Via Enrico Fermi n. 29, Gradara Tes_3
(PU); , Via del Partigiano n. 10, Cattolica;
, Testimone_4 CP_3
pagina 4 di 28 residente in [...]; , Controparte_4
residente in [...]; , residente in [...]
Marina, Via Pastore n. 35; , residente in [...]
n. 1; sui capitoli nn. Da 1) a 14) e 23 bis) il sig. , residente in [...]
Colombarone, Via delle Camelie n. 1; sui capitoli da 33) e 34), il Dott. CP_7
con studio in Pesaro, Via Cialdini n.11.” B) Senza intendimento di
[...]
rinuncia, e solo per la ipotesi in cui il sig. G.I. non dovesse disporre il
supplemento di istruttoria qui richiesto, ai fini della decisione si chiede quanto
segue. "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis: - dichiarare che
l'incidente stradale, in cui è rimasto vittima il sig. , e per cui è lite, Parte_1
è stato provocato dalla collisione, lungo la strada pubblica, del suo velocipede,
con un veicolo a motore, responsabile dell'evento, dileguatosi dopo il violento
urto; - dichiarare che detto veicolo è rimasto ignoto ancorchè la Autorità
Giudiziaria abbia espletato indagini volte ad identificarlo;
- dichiarare la
responsabilità esclusiva, nella causazione del sinistro de quo, dell'ignoto
conducente del veicolo non identificato, che ha invaso la carreggiata percorsa dal
, che si è dileguato abbandonando il in stato comatoso Parte_1 Pt_1
pagina 5 di 28 sull'asfalto, ritardandone così i soccorsi ed aggravandone il danno;
- in via
subordinata, dichiarare la responsabilità del pirata della strada in misura
prevalente, con addebito al di una quota solo minoritaria di Parte_1
corresponsabilità; - in via ulteriormente subordinata, dichiarare, in applicazione
della norma contenuta all'art. 2054 comma 2 c.c., la responsabilità presunta
paritaria del e del pirata della strada;
- per l'effetto, accertare, Parte_1
dichiarare e quantificare i danni complessivamente subiti dal sig.
[...]
, liquidando in suo favore il danno patrimoniale, il danno biologico Pt_1
permanente, il danno da inabilità temporanea, il danno morale ed esistenziale, le
spese sostenute prima della causa, le spese per il procedimento di
amministrazione di sostegno, esborsi, anche per spese legali sostenute nel
procedimento di ADS e penale, nella misura risultante dalle conclusioni del CTU
dott. e dai documenti in atti, e così per un ammontare Persona_1
complessivo pari ad euro 757.034,80, ovvero pari a quella diversa misura,
maggiore o minore, che dovesse essere quantificata dal sig. sulla base delle Pt_3
emergenze di causa, il tutto comunque oltre rivalutazione monetaria ISTAT ed
interessi di legge dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- ancora per l'effetto,
pagina 6 di 28 accertare, dichiarare e quantificare i danni complessivamente subiti dalla sig.ra
, liquidando in suo favore il danno da lesione del rapporto Parte_2
parentale parentale, conseguita dalle macrolesioni del coniuge convivente, il
danno biologico permanente e temporaneo diretto, accertato in corso di causa dal
CTU Dott. , nonché le spese sostenute prima della causa, nella misura Per_2
risultante dalla applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma 2023 (danno da
lesione del rapporto parentale) e di legge (micropermanenti), pari ad euro
250.000,00, ovvero pari a quella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse
essere quantificata dal sig. sulla base delle emergenze di causa, il tutto oltre Pt_3
rivalutazione monetaria ISTAT ed interessi di legge dalla data del sinistro al saldo
effettivo; - condannare la , in persona Controparte_8
del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Impresa designata dal Fondo
di garanzia vittime della strada per la Regione Marche con sede legale in NO
(MI) Piazza Tre Torri n. 3, al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'intero
ammontare dei danni subiti dagli attori, nella misura che sarà quantificata come
sopra, oltre spese di lite, e di CTU e CTP;
- in via subordinata, condannare la
IA di RA , in persona del legale rappresentante CP_1
pagina 7 di 28 pro tempore, in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della
strada per la Regione Marche con sede legale in NO (MI) Piazza Tre Torri n.
3, al pagamento, a titolo risarcitorio, tenuto conto della quota prevalente di
responsabilità a carico del pirata della strada, dei danni subiti dagli attori, come
sopra quantificati, e decurtati della minoritaria quota denegatamente posta a
carico del , comunque e per intero oltre spese di lite, e di CTU e Parte_1
CTP; PEC: - in via ulteriormente subordinata, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_8
qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la
Regione Marche con sede legale in NO (MI) Piazza Tre Torri n. 3, al
pagamento, a titolo risarcitorio, in applicazione del principio di cui all'art. 2054
comma 2 c.c., della quota pari al 50% dell'intero, dei danni subiti dagli attori come
sopra quantificati, comunque e per intero oltre spese di lite, e di CTU e CTP”.
Per la convenuta:
“piaccia all'ill.mo tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito: in via principale:
respingere la domanda avanzata nei confronti dell quale impresa CP_1
designata a rappresentare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto
pagina 8 di 28 infondata in fatto ed in diritto e/o per manifesta insussistenza di prove valide a
legittimare l'intervento del Fondo di Garanzia;
in via subordinata: nella denegata e
non creduta ipotesi di fondatezza anche parziale della citazione, ridurre il
quantum richiesto, perché pretestuoso ed eccessivo, determinandolo nella misura
che risulterà di giustizia ed istruttoria esperita;
in ogni caso: con vittoria di spese,
funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, o, in subordine,
compensazione delle stesse”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 9.11.2020 , in proprio e Parte_2
come amministratore di sostegno del marito , conveniva in Parte_1
giudizio per sentirla condannare - quale impresa delegata a CP_1
rappresentare il fondo di garanzia delle vittime della strada - al risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale avvenuto il 25.2.2018.
In citazione si esponeva che, nelle circostanze indicate, il mentre Pt_1
procedeva in sella alla propria bicicletta (mountain bike) lungo via Lancisi, in località Pozzo Alto nel Comune di Pesaro, nei pressi dei civici n. 118/120, era stato urtato da un veicolo, il cui conducente, rimasto non identificato, aveva pagina 9 di 28 invaso l'opposta corsia;
che, in conseguenza dell'urto, il era caduto a Pt_1
terra, riportando gravissime lesioni. Da ultimo, gli attori indicavano i danni come segue: a) per in €.971.243,80 a titolo di danno biologico, morale Parte_1
ed esistenziale con incremento del danno tabellare, oltre spese;
b) per Parte_2
in €.331.920,00 per danno biologico e danno riflesso da lesione del
[...]
rapporto parentale, ovvero nei diversi importi, maggiori o minori, di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la quale contestava le domande, eccependo CP_1
che non vi era prova del fatto, della dinamica e della responsabilità di qualche veicolo non identificato;
che il sinistro, in base alle indagini espletate, era ascrivibile a colpa esclusiva del , il quale aveva perso il controllo del Pt_1
velocipede a causa dell'eccessiva velocità; che i danni erano eccessivi.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande ed, in via subordinata, per la riduzione del quantum anche in ragione del concorso di colpa, con vittoria o compensazione delle spese.
In istruttoria erano escussi alcuni testimoni, dopo di che si procedeva a consulenza tecnica.
pagina 10 di 28 La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 5.12.2024.
2 – E' pacifico che il giorno 25.2.2018 alle ore 15:30 circa, il
[...]
stava percorrendo Strada Lancisi a bordo del proprio velocipede con Pt_1
direzione di marcia Pozzo Alto - Borgo Santa Maria. Giunto all'altezza del civico
118 della suddetta via, cadde a terra, ove venne rinvenuto privo di sensi e ferito.
Le risultanze processuali, segnatamente il rapporto di polizia e Ie indagini dei consulenti tecnici, dimostrano, in base ai danni riportati dal velocipede ed alle lesioni patite dal , che le conseguenze della caduta sono “da ricondurre ad Pt_1
un impatto contro un secondo veicolo marciante con direzione contraria al
. In particolare la frattura del cerchio della ruota anteriore e la peculiare Pt_1
deformazione dei raggi, la frattura del cannotto necessariamente da attribuire ad
un urto e la rotazione della sella, indicano in modo univoco come vi fu collisione
con punto di applicazione da collocarsi sulla parte anteriore dello pneumatico e
con direzione da sinistra verso destra rispetto all'asse del velocipede condotta dal
”. In particolare, sono dirimenti le indagini condotte dal consulente d'ufficio: Pt_1
1) sui raggi della ruota, che “si trovano deformati quasi esclusivamente lungo una
pagina 11 di 28 direttrice radiale ben precisa, ovvero quella che congiunge il punto di frattura
circonferenziale del cerchio al punto diametralmente opposto”; 2) sulla frattura subita dal manubrio, “che non mostra segni di ossidazione rilevanti, consentendo
di escludere in modo netto ed incontrovertibile la tesi della rottura del cannotto di
sterzo dovuta all'usura”, mentre “è del tutto evidente come la rottura del cannotto
debba essere ricondotta ad un'azione meccanica di natura flettente”, il che si
“concilia alla perfezione con quanto precedentemente evidenziato trattando della
frattura del cerchio anteriore della bicicletta”; 3) sulla sella, che “mostrava una
rotazione antioraria rispetto all'asse del veicolo a seguito dell'occorso” con un movimento imputabile ad una “forza applicata alla parte anteriore del veicolo ed
inclinata rispetto all'asse longitudinale della bicicletta” che “agisca
istantaneamente solo sul mezzo e non sulla sella trattenuta dalla massa del
conducente”, il che è coerente “con la caduta sulla sinistra della bicicletta”. “In
merito infine allo spostamento leggermente superiore della bicicletta rispetto al
corpo dopo l'urto, la dinamica trova perfetta giustificazione nel fatto che il mezzo
subì probabilmente un'unica collisione, mentre il , come attestato anche Pt_1
dal Medico Legale, dopo essere stato disarcionato impattò violentemente contro il
pagina 12 di 28 veicolo, potenzialmente vedendo modificata la propria traiettoria di uscita
dall'urto”.
Inverosimili a fronte dei danni e delle lesioni rilevate, nonché prive di ogni riscontro, sono le ipotesi della caduta accidentale o in conseguenza di asperità
dell'asfalto ovvero ancora per la presenza di una cunetta di raccolta delle acque a margine della carreggiata. La “mountain bike” usata dal “presenta una Pt_1
rigidezza e resistenza agli urti tale da consentirle di sopportare sollecitazioni ben
più importanti di quelle che si possono generare dal transito su strada asfaltata.
Sia i cerchi delle ruote, che a maggior ragione il telaio della bicicletta, sono
concepiti per affrontare salti, percorsi accidentati e la maggior parte delle asperità
che presenta un percorso sterrato senza danneggiarsi”. “Quanto analizzato
mostra al contrario un danneggiamento devastante, indice senza margine di
dubbio alcuno di un impatto violento contro ostacolo certamente rigido e dotato di
grande energia, quale tipicamente un'auto od altro veicolo dotato di massa
preponderante rispetto alla biciletta in moto evidentemente contrario al Pt_1
per congruità geometrica del punto di applicazione della forza”.
pagina 13 di 28 Quanto al comportamento tenuto nell'occorso dal e dal conducente Pt_1
del veicolo rimasto non identificato, si rileva che tutti i reperti rinvenuti al suolo dagli agenti si depositarono in uscita dalla curva destrorsa, teatro dell'incidente,
interamente sulla corsia di pertinenza del ciclista. Le indagini del consulente d'ufficio indicano che la velocità del era leggermente superiore a quella di Pt_1
30 km/h, mentre “la posizione statica finale della bicicletta non lontano dalla
mezzeria indica che l'urto si concretizzò in prossimità del centro della
carreggiata”.
In conclusione, il sinistro si verificò nel momento in cui il , all'altezza Pt_1
del civico 118 della suddetta via, affrontando una curva destrorsa in discesa,
ebbe ad impattare frontalmente contro un secondo veicolo, proveniente dall'opposta direzione di marcia, che in seguito alla collisione si dileguò
abbandonando il ciclista al suolo;
l'impatto avvenne quando il ciclista procedeva ad un'andatura di poco superiore a quella di 30 km/h; la posizione assunta dal veicolo e dal conducente consente di collocare il punto d'urto in prossimità del centro della carreggiata;
l'impatto si determinò a causa del contestuale allargamento della traiettoria del durante la percorrenza della curva Pt_1
pagina 14 di 28 destrorsa e per il taglio della curva, con probabile invasione di corsia, da parte del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Così ricostruita la dinamica, nel comportamento del appaiono Pt_1
sussistenti due ragioni di colpa: 1) per avere tenuto una velocità non consona in relazione al tipo di veicolo guidato (una bicicletta) ed alle condizioni dei luoghi,
essendo avvenuto l'incidente quando il fondo stradale era “viscido a causa delle
precipitazioni avvenute nelle ore precedenti il sinistro” (v. rapporto doc. 76 attori)
ed in corrispondenza di una curva in discesa su strada ad unica carreggiata con doppio senso di circolazione;
2) per non aver osservato l'obbligo di procedere il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (art. 143 cds), in quanto nell'affrontare la curva destrorsa, ebbe ad accentrarsi rispetto alla carreggiata sino ad approssimarsi alla linea di mezzeria.
Allo stesso modo, nel comportamento del conducente del veicolo non identificato è ravvisabile la medesima infrazione, per aver lo stesso marciato “in
corrispondenza del centro della carreggiata, probabilmente addirittura invadendo
l'opposta corsia di marcia”.
pagina 15 di 28 E' chiara l'incidenza causale che tali trasgressioni hanno avuto nella produzione del danno, cui ha concorso anche il giacché, ove questi Pt_1
avesse mantenuto una velocità più bassa e soprattutto il più vicino possibile al margine destro della corsia, avrebbe certamente evitato la collisione ed,
analogamente, qualora il veicolo antagonista avesse tenuto la destra senza procedere contro mano, l'incidente non sarebbe avvenuto.
La comparazione degli elementi di colpa accertati induce ad una valutazione di sostanziale parità, così che riesce confermata la presunzione legale di uguale concorso (art. 2054 comma 2 c.c., applicabile anche nei confronti del fondo di garanzia: cfr. Cass. 1995 n. 3237)
Ne deriva che la convenuta, nell'indicata qualità (art. 283 codice assicurazioni), deve risarcire i danni agli attori nella misura della metà.
3 – In merito al quantum, occorre procedere ad esame delle singole voci di danno, al fine di verificarne la fondatezza e procedere alla relativa liquidazione.
3.1 – Danni dell'attore . Parte_1
3.1.1 - Per quanto concerne il danno biologico, chiarito che si tratta di componente del danno non patrimoniale (cfr. Cass. sez. un. 2008 n. 26972), si pagina 16 di 28 rileva che il consulente d'ufficio ha accertato che l'attore, in conseguenza dell'incidente di cui è causa, ebbe a riportare lesioni consistenti in “trauma
cranico/encefalico/facciale con ESA, vasto ematoma pararolandico anteriore,
contusioni e microemorragie cerebrali multiple (petecchie…), contusione
emorragica mesencefalica dx, danno assonale diffuso, dissecazione bilaterale
delle carotidi, fracasso massiccio facciale (frattura scomposta ossa nasali e
frattura lamina papiracea), FLC frontale sn, FLC del “filtro” e labbro sup. sn con
perdita di sostanza, flc emilabio inf. sn, fratture dei processi spinosi C4, C5, C6, e
limitante superiore di C7, trauma toracico con contusione polmonare”.
Dalle indicate lesioni sono derivati postumi permanenti, consistenti in
“sindrome neuro/psico/organica grave, esiti di polifratture del volto, esiti cicatriziali
al volto, deficit visivo in OO e emianopsia sin.”, e quantificabili complessivamente nella misura del 72 per cento, nonché un'inabilità temporanea totale di 180 giorni.
3.1.2 – Quanto al danno morale, si rileva trattarsi di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'incidenza del danno alla salute sulle dinamiche relazionali pagina 17 di 28 della persona (cfr. Cass. 2018 n. 7513; conformi Cass. 2018 n. 901; Cass. 2018
n. 20795; Cass. 2018 n. 23469).
Il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, e ciò anche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato (cfr. Cass. 2018 n. 11269).
Nella specie, l'entità elevata dei postumi permanenti – elemento che giustifica l'inferenza circa la sussistenza del danno morale (cfr. Cass. 2020 n.
25164) - nonché la particolare penosità delle cure (in degenza ospedaliera, anche in rianimazione) costituiscono elementi coerenti e probanti della sussistenza del danno in questione, che va dunque risarcito.
3.1.3 - In merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, non essendo stata data attuazione all'art. 138, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede la redazione di una apposita tabella unica nazionale per le lesioni determinati invalidità superiori al 9%, il giudicante si attiene ai valori della tabella del tribunale di NO (aggiornata al giugno 2024), in quanto assunti come valore
"equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la pagina 18 di 28 fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, e ciò anche in considerazione della revisione della tabella medesima alla luce dei principi enunciati dalla sezioni unite del 2008, con particolare riguardo alla inclusione nel danno biologico "di ogni conseguenza fisica e psichica per sua natura intrinseca" (cfr. in motivazione Cass. 2015 n. 13982).
Considerato che dette tabelle prevedono l'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica delle voci di danno biologico (“dinamico-relazionale”) e di quello morale (cfr. Cass. 2020 n. 25164 in motivazione) si liquida, avuto riguardo all'età del danneggiato (59 anni), il danno non patrimoniale per l'invalidità permanente (72%), nella misura di €.698.779,00.
Va, altresì, liquidato il danno da invalidità temporanea, comprensivo della componente di sofferenza interiore, in €.20.700,00 (€.115,00 x 180).
Il danno non patrimoniale si liquida, dunque, complessivamente in
€.719.479,00 somma che, essendo espressa ai valori attuali, non è suscettibile di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 2000 n. 14930).
3.1.4 – Parte attrice domanda un adeguato incremento
(“personalizzazione”) del risarcimento (nella misura del 30%).
pagina 19 di 28 La giurisprudenza di legittimità sul punto ha da tempo affermato che la
"personalizzazione" del risarcimento del danno consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (segnatamente, le tabelle milanesi) può
essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), e non semplicemente perché abbiano inciso su aspetti dinamico relazionali, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
ai fini della personalizzazione del risarcimento non rileva, dunque, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma assume rilievo che una certa conseguenza sia straordinaria e non ordinaria,
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal pagina 20 di 28 grado percentuale di invalidità permanente (cfr. Cass. 2018 n. 7513; Cass. 2018
n. 10912; Cass. 2018 n. 23469; Cass. 2018 n. 27482; Cass. 2019 n. 28988).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcun elemento al fine di conseguire la personalizzazione del danno, deducendo la sussistenza di pregiudizi che sono già considerati nella liquidazione del danno non patrimoniale,
nella sua duplice componente, non consistendo in conseguenze eccezionali,
ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alle gravi menomazioni patite.
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.
3.1.5 – Non risarcibile, perché non configurabile, è l'allegato “danno esistenziale”: si richiama sul punto la nota sentenza delle Sezioni unite n. 26972
del 2008, secondo cui “dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno
fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una
lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il
risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è
data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici
diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia
pagina 21 di 28 costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di
danno non è più dato discorrere”.
3.1.6 – Del tutto generica è l'allegazione del danno per “spese mediche”,
non altrimenti specificate, né tam minus documentate.
3.2 – Danni del coniuge . Parte_2
3.2.1 - E', anzitutto, dedotto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che si sostanzia nello sconvolgimento dell'esistenza conseguente al fatto illecito patito dal congiunto (cfr. sul punto Cass. 2018 n.
30997), trovando collocazione, come affermato dalla citata sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008, nella norma di cui all'art. 2059 c.c. “anche la tutela
riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt.
2, 29, 30 Cost.)” in relazione alla “fattispecie del danno da perdita o
compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave
invalidità del congiunto”.
Il danno in discorso, in quanto pregiudizio iure proprio dei congiunti, è
risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ed in pagina 22 di 28 particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Nella specie, è pacifico il rapporto di coniugio esistente tra il e la Pt_1
come pure incontestato è il rapporto di convivenza. Lo sconvolgimento Parte_2
della vita dell'attrice, a causa dall'evento lesivo, di elevata gravità ed inemendabile, può essere presunto in ragione dell'intensità del rapporto di coniugio e delle presumibili ricadute sulla vita quotidiana del coniuge, che si trova a convivere con l'invalidità del marito.
Provato il danno, per la relativa liquidazione il giudicante si attiene ai valori della tabella del tribunale di NO (aggiornata al giugno 2024), in quanto basata sul "sistema a punti", che prevede l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (cfr. Cass. 2021 n. 26300; Cass. 2021 n. 10579).
pagina 23 di 28 Ciò posto, l'applicazione delle tabelle al caso di specie, caratterizzato non dalla perdita, ma dalla compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso, giustifica un discostamento rispetto agli importi standard, che può
essere operato applicando una percentuale di riduzione - equitativamente determinata nel 50 per cento -, tenuto conto, appunto, della sopravvivenza del prossimo congiunto, che, tuttavia, a causa delle gravi lesioni subite, non può
relazionarsi con la moglie come anteriormente al sinistro.
Si riconoscono i seguenti punti: punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria (59 anni alla data del sinistro); punti 18 in considerazione dell'età
della vittima secondaria (57 anni alla data del sinistro); punti 16 in considerazione della convivenza con il coniuge;
punti 9 in considerazione della presenza di n. 3
superstiti del nucleo familiare primario, escluso il coniuge;
punti 15 per assistenza. Si ottiene, quindi, un totale di 76 punti pari ad €.297.236,00 (76 x
€.3.911,00).
Applicando la riduzione del 50% - per le ragioni più sopra esposte -, si liquida in favore di , a titolo di lesione del rapporto parentale, Parte_2
l'importo di €.148.618,00, in moneta attuale.
pagina 24 di 28 3.2.2 - Oltre al danno da lesione del rapporto parentale, la deduce Parte_2
un danno biologico proprio, consistente nella compromissione del suo stato di salute psichica.
Dalla consulenza medico - legale espletata è, emerso che la è Parte_2
affetta “da un complesso disordine psicopatologico” compatibile con la diagnosi di
“disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti”
causalmente ascrivibile al grave evento traumatico subito dal coniuge e produttivo di danno biologico quantificabile nella misura dell'8 per cento, ove
“l'oggettività psichiatrica è rappresentata, sostanzialmente, da una fenomenologia
di tipo ansioso con una apprezzabile e significativa compromissione della sfera
timica e con severa polarizzazione ideativa ed affettiva sull'evento sofferto dal
coniuge e sulle conseguenze dello stesso sulla sfera personale, familiare e
sociale”.
3.2.3 – Sul piano liquidativo, applicati i valori dell'indicata tabella del tribunale di NO (aggiornata al giugno 2024), si liquidano il danno biologico e quello morale - altamente presumibile in ragione degli elementi evincibili dalla consulenza tecnica - in ragione dell'età dell'attrice (57 anni) e del grado di pagina 25 di 28 invalidità permanente (8%), nella somma di €.16.301,00, espressa ai valori attuali e, dunque, non suscettibile di rivalutazione monetaria.
4 - In conclusione, tenuto conto della quota di colpa presunta ed attribuita,
le domande delle parti attrici vanno accolte come segue: a) per : Parte_1
€.359.739,50 (€.719.479,00 /2); b) per : €.82.459,50 Parte_2
(€.148.618,00 + €.16.301,00 / 2).
Su dette somme, in difetto di specifiche allegazioni (cfr. Cass. 2007 n.
22347; Cass. 2010 n. 3355), si riconoscono gli interessi legali compensativi dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sino al saldo.
5 – Le spese di lite, da liquidarsi in base alla somma attribuita, seguono la soccombenza. Non si riconoscono le spese di consulenza tecnica di parte in difetto di allegazione e prova del relativo esborso (cfr. sul punto Cass. 2022
n.21402).
P.Q.M.
pagina 26 di 28 Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , in proprio e quale amministratore di sostegno di Parte_2 [...]
, contro così provvede: Pt_1 CP_1
1) dichiara che i danni riportati da e in Parte_1 Parte_2
conseguenza dell'incidente di cui è causa sono imputabili in uguale concorso allo stesso ed al conducente di veicolo non identificato;
Parte_1
2) condanna, pertanto, quale impresa delegata a rappresentare il CP_1
fondo di garanzia vittime della strada, al risarcimento dei danni indicati mediante pagamento in favore di di €.359.739,50 ed in favore di Parte_1 Parte_2
di €.82.459,50, oltre interessi legali sulle somme medesime dalla presente
[...]
sentenza al saldo;
3) condanna a rifondere a e le CP_1 Parte_2 Parte_1
spese di lite che si liquidano in €.29.194,10 per compensi (€.22.457,00; aumento di €.6.737,10 ex art. 4 comma 2 d.m. 55/2014), €.1.713,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 27 di 28 4) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreti del 12.10.2023,
9.12.2023 e 20.8.2024 definitivamente a carico di CP_1
Così deciso a Pesaro il 29.4.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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