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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/11/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. CA RR Presidente Dott.ssa LA LL Giudice rel. est. Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1819/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 5/11/2025, avente per oggetto: cumulo di separazione e divorzio giudiziale TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO Parte_1
FERRARI,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il Controparte_1
29.8.1971, CF: C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale proposta da Parte_1
fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, tutte le risultanze processuali ed in particolare le dichiarazioni rese dalla moglie in corso di giudizio nonché il contenuto delle allegazioni degli atti processuali hanno evidenziato senza dubbio un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso intollerabile la loro convivenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che è perdurante la cessazione della convivenza tra i coniugi, circostanza che contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Quindi, in accoglimento della domanda congiunta di sentenza parziale, va pronunciata la separazione personale tra le parti, come in dispositivo.
Va disposta, in applicazione degli artt. 473bis.22 e 473bis.49 c.p.c., la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di divorzio e alle domande accessorie formulate dalla ricorrente, come da separata ordinanza.
La disciplina delle spese del giudizio tra le parti va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione
2 personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
IA (BG) il 07/06/1973, e , nato Controparte_1
a ROMANO DI IA (BG) il 29/08/1971;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
PUMENENGO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13 parte II,
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
c) provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo in camera di consiglio il 13/11/2025
Il Giudice rel. estensore La Presidente
LA LL CA RR
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