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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 170 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 26.2.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), vertente
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Carlo Sforza (c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, C.F._1 alla Galleria Vanvitelli n. 33, presso lo studio dell'avv. Sergio Falcone;
appellante
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, c.f.: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in
[...] P.IVA_2 atti, dall'avv. Giampiero Di Lorenzo (c.f.: ), domiciliatario in Napoli, C.F._2
alla Galleria Umberto I n. 27; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1710/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 7.10.2021, nel proc. di primo grado n. 5742/2014 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. citò ritualmente in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Parte_1 [...]
proponendo domanda di accertamento negativo e ripetizione di Controparte_3
indebito in riferimento a determinati rapporti bancari intercorsi tra le parti (un contratto di conto corrente ordinario ed un conto anticipi), previo accertamento della nullità, illegittimità
e/o inefficacia, omessa pattuizione delle condizioni economiche applicate (in dettaglio: tassi debitori superiori alla misura legale;
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
spese, competenze, commissione massimo scoperto ed ulteriori commissioni non dovute;
illegittimo sistema di determinazione delle valute;
difformità tasso contrattuale e tasso effettivo;
interessi usurari); chiese la corretta rideterminazione del saldo e la condanna della banca al pagamento in suo favore del saldo attivo, eventualmente risultante anche all'esito di c.t.u. contabile, ed il risarcimento di tutti i danni patiti, vinte le spese di lite, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
La si costituì tempestivamente chiedendo il rigetto di ogni domanda, vinte le CP_1
spese.
Prodotta documentazione e disposta c.t.u. contabile e successiva integrazione, con sentenza n. 1710/2021, pubblicata in data 7.10.2021, il Tribunale di Nola rigettò ogni domanda;
condannò l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
pose a carico dell'attore le spese di c.t.u.
A sostegno della decisione il Tribunale ritenne “inammissibile e/o improcedibile la domanda restitutoria” in presenza di conti ancora aperti, effetto da estendersi alla presupposta domanda di accertamento negativo e di nullità delle clausole contrattuali e di rideterminazione del saldo, essendo “la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna”, assorbita ogni altra questione.
Avverso questa sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto impugnazione affidata ai motivi che seguono. Parte_1
Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., art. 111 Cost, artt. 99, 100 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 1283, 1418, 1421 e 2097 c.c.; difetto di motivazione”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene inammissibile la domanda di accertamento a conto ancora aperto, aderendo il Tribunale ad un orientamento ormai minoritario in tema, laddove persiste l'interesse del correntista all'accertamento del saldo, alla esclusione di annotazioni illegittime ed alla domanda di nullità di singole clausole.
2 Assume l'appellante, inoltre, che in primo grado “giammai” era stata proposta domanda “di ripetizione della somme indebite”.
Con i restanti motivi (da n. 2 a n. 7), si censura la sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia su tutte le domanda assorbite (la rubrica per tutti i motivi è così sintetizzabile: violazione del principio della domanda - art. 99 c.p.c. - e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - art. 112 c.c. -; violazione della normativa riferibile ad ogni specifica clausola contrattuale indicata nel motivo;
erronea ricostruzione dei rapporti bancari, travisamento dei fatti e difetto assoluto di motivazione); tutti i motivi dal n. 2 al n.7 ripropongono questioni sulla capitalizzazione illegittima, usura, data-valuta non pattuita, omessa pubblicità dei tassi sfavorevoli, c.m.s. e c.d.f. non dovute, interessi ultra legali non pattuiti, ciascuno per ogni clausola impugnata ed ogni questione prospettata in primo grado.
L'appellante, richiamando tutte le difese ed eccezioni svolte in primo grado, da intendersi riproposte e trascritte, ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, di riformare la sentenza e di accertare il saldo, previa declaratoria di nullità delle clausole illegittime (sugli interessi, capitalizzazione, c.m.s. e c.d.i., usura e altro), di condannare la a restituire le somme illegittimamente calcolate, vinte le spese CP_1 con attribuzione;
ha chiesto di disporre “nuova” c.t.u. contabile o di integrare quella già svolta in primo grado.
Ha resistito la appellata riproponendo tutte le difese del primo grado e chiedendo CP_1 di considerare l'intervenuto giudicato sui punti non oggetto di specifico appello. Ha dedotto che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in primo grado era stata proposta indubbia domanda restitutoria dal correntista, come reso evidente dalle formulate conclusioni alla lett. H, e che la domanda restitutoria era stata finanche riproposta in appello;
ha sostenuto la correttezza della decisione di inammissibilità della domanda restitutoria, estesa alla presupposta domanda di accertamento;
che, di contro, era proprio la domanda “di ricalcolo” del saldo che non era stata mai proposta;
ha evidenziato che tutti i motivi di appello erano impostati sotto il profilo di omessa pronuncia e motivazione, censura del tutto inammissibile e infondata in presenza di pacifico assorbimento, e che il tribunale aveva dichiarato inammissibile solo la domanda restitutoria e non quella di accertamento, mai proposta, il che era sufficiente al rigetto dell'appello.
Nel caso di ritenuta ammissibilità della sola domanda di accertamento negativo, ha esposto che il cliente, che ne era onerato, non aveva dato prova della invocata illegittimità delle clausole, non avendo depositato documentazione utile allo scopo;
ne conseguiva la
3 inutilizzabilità della svolta c.t.u.; ha insistito, poi, per la legittimità delle pattuizioni sotto ogni profilo analiticamente sviluppato.
All'udienza del 26.2.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+ 20).
2. Prima di esaminare i motivi di appello, va chiarito che in primo grado il correntista ha chiaramente formulato sia domanda di ripetizione di indebito (lett. H) sia di accertamento negativo e ricalcolo del saldo (lett. F), sicché sono in errore entrambe le parti sul punto
(l'appellante assume di non aver mai proposto domanda di ripetizione, l'appellato assume di contro che non è mai stata proposta domanda di accertamento). Basta leggere le conclusioni in primo grado contenute in citazione, dal significato inequivoco.
Va poi chiarito che il Tribunale nella gravata sentenza ha ritenuto, in parte motiva, inammissibile la domanda di ripetizione e che tale statuizione si estendeva alla presupposta domanda di accertamento negativo e di nullità delle clausole contrattuali, assorbita ogni ulteriore questione e doglianza sulle clausole contrattuali.
In dispositivo ha così deciso: rigetta la domanda attorea.
3. E' fondato il primo motivo di appello, limitatamente alla parte della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto inammissibile (anche) la domanda di accertamento negativo
(con conseguente assorbimento delle domande di nullità di singole clausole contrattuali).
3.1- Come ben riepilogato nella sentenza Cass. civ. sez. I, 15 febbraio 2024 n. 4214, sin dal pronunciamento della Corte di Cass. SS.UU., sent. n. 24418/2010, sicura essendo la inammissibilità della domanda di ripetizione a conto ancora aperto, è stato però ritenuto sussistente l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca” (cfr. anche Cass. 2024 n. 3310
e n. 6707). Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (in tal senso vedi anche Cass. 2018, n. 21646. In senso analogo vedi anche la più recente Cass. sent.
2024 n. 13586).
3.2- Neppure può essere condiviso l'assunto del tribunale in punto di stretta correlazione/strumentalità della domanda di accertamento con quella di ripetizione d'indebito,
4 con la conseguenza che l'inammissibilità della seconda travolge necessariamente anche la prima. Dalla lettura delle conclusioni attoree in primo grado, emerge all'evidenza che le domande di accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di determinazione del saldo e rettifica hanno consistenza autonoma rispetto a quella di ripetizione (in tal senso, in parte motiva, v. anche Cass. n. 9756 del 2024).
La domanda di accertamento del saldo è da considerarsi, dunque, astrattamente ammissibile.
4 -I successivi e ulteriori singoli motivi di appello articolati al n. 2 e ss., presuppongono l'accoglimento del primo motivo di appello e la riforma della sentenza nella parte in cui in parte motiva ha dichiarato inammissibile sia la domanda di ripetizione che di accertamento negativo, in quanto sono, ognuno di essi, riferibili alla riproposizione di specifiche doglianze sulla nullità di clausole contrattuali, la cui fondatezza è astrattamente funzionale al ricalcolo del saldo.
Si ricorda che il Tribunale nella gravata sentenza, ritenuta inammissibile la domanda di ripetizione, inammissibilità estesa alla presupposta domanda di accertamento negativo e di nullità delle clausole contrattuali, ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione.
4.1- Va evidenziato che i motivi di appello dal n. 2 al n. 7 sono tutti accomunati dalla principale censura di difetto di motivazione e omessa pronuncia sulla legittimità delle clausole contrattuali, che però non coglie nel segno, come correttamente evidenziato dalla banca appellata, poiché “In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale
è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza” (Cass. 2020 n. 2334; vedi anche Cass.
2023 n. 26507).
Nel caso al vaglio, il tribunale ha indicato chiaramente i presupposti dell'assorbimento, conseguenti alla inammissibilità delle domande di ripetizione ed accertamento negativo;
dunque, non vi è tecnicamente una omessa pronuncia.
4.3- Opera, invece, il disposto di cui all'art. 346 c.p.c. a mente del quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Con la precisazione che domande ed eccezioni “non accolte” sono anche quelle assorbite o comunque non esaminate in primo grado. La riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte, anche laddove si tratti di eccezioni e domande riconvenzionali, non
5 richiede particolari formalismi e può essere effettuata in qualsiasi modo, purché risulti in modo chiaro ed univoco la volontà della parte di riproporle (cfr. Cass. SS.UU. 2019 n. 7940:
Nel processo ordinario di cognizione…. le parti del processo di impugnazione, nel rispetto della auto responsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande ed eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, , in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado).
4.5- Dalla lettura dell'appello e delle conclusioni emerge con evidenza la chiara riproposizione delle domande ed eccezioni proposte in primo grado e ritenute assorbite.
5. Vanno, dunque, esaminati i contratti e le clausole specificamente censurate, nei limiti delle doglianze riproposte in ciascuno dei motivi di appello dal n. 2 al n. 7.
5.1- Premesso che, in caso di azione proposta dal correntista, occorre distinguere le conseguenze derivanti dall'omesso deposito del contratto da quelle riferibili all'omesso deposito degli estratti conto, va evidenziato che la stipula dei contratti in forma scritta non è mai stata posta in contestazione. La giurisprudenza ha chiarito che, quando non si fa questione di inesistenza del contratto in forma scritta – ma solo di illegittimità di talune clausole, ritenuta pacifica la esistenza del documento pattizio formale -, resta integro l'onere della prova a carico del correntista nelle azioni di indebito e accertamento negativo anche quanto alla produzione del contratto oltre che dei necessari estratti conto (Cass. 2023 n. 3565).
5.2- Va poi evidenziato che in primo grado la ha, comunque, prodotto i due CP_1
contratti in contestazione, le cui risultanze possono essere vagliate in applicazione del principio di acquisizione della prova, in base al quale i documenti possono essere utilizzati in giudizio a favore o contro le parti a prescindere da chi li abbia prodotti.
5.3- La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta
(come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il
6 deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., da ultimo, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 1764 del 2024; Cass. n. 30789 del 2023).
5.4- Nel caso in esame, in riferimento al conto 2495-9, chiarito che non si tratta di conto anticipi, ma di conto corrente di corrispondenza, si sottolinea come, pur essendo presente in atti il contratto n. 2495-9 regolarmente sottoscritto (come esposto, prodotto dalla e non CP_1
dal cliente che agisce e che ne è onerato), il correntista non ha prodotto alcuna documentazione, vieppiù necessaria ai fini del ricalcolo dei saldi;
nessun estratto conto o documentazione di altro tipo utile allo scopo è stata mai prodotta (cfr. anche accertamenti del c.t.u. sul punto).
In totale assenza di prova delle annotazioni indebite - con specifico riferimento a tale contratto - nessuna domanda di accertamento negativo può essere utilmente vagliata.
5.5- Pur volendo ritenere sussistente l'autonomo interesse del correntista alla declaratoria di nullità delle singole clausole, indipendentemente dall'accertamento del saldo, è sufficiente rilevare che: a) il contratto è ritualmente sottoscritto;
b) gli interessi ultra legali, le commissioni, le spese e gli ulteriori costi sono ritualmente pattuiti;
c) il contratto è stato stipulato il 16.4.2007, è successivo alla delibera CICR e contiene previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori nel rispetto della reciprocità; d) la c.m.s. è indicata in termini percentuali, sono indicati i criteri di calcolo (sulla punta di massimo scoperto) e la periodicità (trimestrale); e) le annotazioni data-valuta sono pattuite
(cfr. documento di sintesi); f) la doglianza riferibile alla usura, oltre ad essere del tutto carente dal punto di vista dell'allegazione e prova (non è indicato neppure lo sforamento percentuale),
è sollevata solo in riferimento a taluni “trimestri” in spregio del principio ripetutamente dettato dalla giurisprudenza di legittimità sulla irrilevanza della cd. “usura sopravvenuta”
(Cass. SS.UU. 2017, n. 24675; Cass. 2023 n. 24743).
5.6- Quanto al contratto di conto corrente 2494.1, lo stesso è stato parimenti prodotto dalla ed è stato stipulato in data 16.4.2007. In riferimento a tale contratto il cliente ha CP_1 prodotto gli estratti e gli scalari dall'accensione del conto fino al primo trimestre del 2013; manca la documentazione limitatamente al primo trimestre del 2010.
5.6- In questo contratto gli interessi ultra legali sono pattuiti per iscritto;
la questione riferibile alla usura è del tutto carente di allegazione e prova e, in ogni caso, è contestata solo in riferimento a taluni “trimestri”, pacifica essendo, di contro, la irrilevanza della usura sopravvenuta, come esposto al punto che precede;
a differenza di quanto ritenuto dal c.t.u.
7 nella relazione contabile principale depositata in primo grado, la c.m.s. è ritualmente pattuita poiché è percentualmente indicata, sono pattuiti i criteri di calcolo (sulla punta di massimo scoperto, che non è altro che il limite di valore sul quale la percentuale deve essere calcolata) ed è indicata la periodicità (trimestrale); a differenza di quanto ritenuto dal c.t.u. nella relazione integrativa (sia pur con il successivo accoglimento della relativa osservazione della
Banca), i criteri di calcolo data-valuta sono espressamente concordati;
il contratto, successivo alla delibera CICR del febbraio 2000, contiene la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi nel rispetto della necessaria reciprocità (peraltro, non vi è neppure la coincidenza del TAN-TAE creditore); vi è accordo sulle variazioni contrattuali.
5.7- Residua la questione della illegittimità della CDF (commissione disponibilità fondi), posta solo in questo grado di appello.
La c.m.s., ai sensi dell'art. 117 bis del d. lgs. 385/93, inserito dall'articolo 6-bis, comma
1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011 ed entrata in vigore il 28/12/2011), è stata sostituita da una nuova tipologia di commissione che deve avere le caratteristiche indicate dalla norma.
Per i contratti già in essere alla data di tale modifica (quale quello in esame), è previsto un “adeguamento” delle commissioni, disciplinato dall'art. 5, co. 4 d.m. n. 644 del 2012: “I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo
118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del
TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.
E' però necessario che la banca comunichi, secondo le formalità previste dall'art. 118 del TUB – e dunque con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente – l'avvenuto adeguamento del contratto in essere a quanto previsto ai sensi dell'art. 117-bis del TUB ed ai sensi del decreto ministeriale n. 644/2012 in materia di commissioni. In difetto il cliente potrà eccepire l'inefficacia delle variazioni contrattuali previste in relazione all'obbligo di adeguamento, se a sé sfavorevoli.
Evidenziato che la questione coinvolgerebbe in astratto il contratto in esame per le sole commissioni di disponibilità fondi applicate dal mese di novembre 2012 e fino al 31.3. 2013
(data dell'ultimo estratto) e per importi non rilevanti (prospetto all. 11 alla prima relazione di c.t.u. e prospetto allegato a quella riepilogativa), si è illustrata la disciplina dell'adeguamento
8 delle c.m.s. originariamente legittime per evidenziare la conferenza, anche a tale fattispecie, della giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo la quale, la rilevazione della nullità di una clausola contrattuale - anche d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie
(v. ex aliis Cass. n. 4867/2024; Cass. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cass. a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi tra le altre, da Cass. 19251/2018; Cass. 26495/2019; Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile onde evitare che l'esercizio di un potere ufficioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione ufficiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. n 19401 del 2024; vedi anche Cass. 2023
n. 28983, in tema di usura, in cui si legge che, seppure la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su deduzioni tempestive).
E' evidente che la questione, posta solo in grado di appello, della commissione disponibilità fondi e della sua legittimità, integra un nuovo profilo di illegittimità/nullità della clausola mai dedotto in primo grado nel rispetto delle preclusioni e che presupponeva fatti già allegati e provati in primo grado tempestivamente, laddove in primo grado parte attrice si duole solo della illegittimità della originaria c.m.s. (pag. 10 citazione).
6.- La domanda di accertamento e ricalcolo del saldo, pur astrattamente ammissibile, resta, dunque, infondata nel merito.
Consegue a tanto la sola integrazione della motivazione della sentenza impugnata, corretto essendo il dispositivo di “rigetto” della domanda e di condanna alle spese.
7.- L'ultimo motivo di appello non integra autonomo motivo di censura del capo sulle spese, posto che se ne chiede la riforma solo in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
9 8. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di €
1.134,00 per la fase di studio, di € 921,00 per la fase introduttiva, di € 921,5 per la trattazione
(€ 1.843,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1.911,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4887,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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