TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 11
TAR
Decreto cautelare 7 settembre 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione art. 7 L. 241/1990 per mancata comunicazione avvio procedimento

    Il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure con le quali i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e motivazione della determinazione comunale impugnata, nonché il mancato rispetto delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. L’operato dell’amministrazione comunale risulta viziato da una inversione logica e giuridica nella sequenza procedimentale seguita, in quanto l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non può fondarsi su un'istruttoria incompleta che rinvia a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate.

  • Accolto
    Carenza e contraddittorietà della motivazione

    Il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure con le quali i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e motivazione della determinazione comunale impugnata, nonché il mancato rispetto delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. L’operato dell’amministrazione comunale risulta viziato da una inversione logica e giuridica nella sequenza procedimentale seguita, in quanto l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non può fondarsi su un'istruttoria incompleta che rinvia a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate.

  • Accolto
    Mancanza di adeguata istruttoria e valutazione degli interessi

    Il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure con le quali i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e motivazione della determinazione comunale impugnata, nonché il mancato rispetto delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. L’operato dell’amministrazione comunale risulta viziato da una inversione logica e giuridica nella sequenza procedimentale seguita, in quanto l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non può fondarsi su un'istruttoria incompleta che rinvia a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate.

  • Accolto
    Superamento del termine di 12 mesi per l'annullamento in autotutela

    Il Collegio non ravvisa neanche la presenza di quelle “dichiarazioni non veritiere”, che, nella prospettiva del Comune, avrebbero legittimato l'esercizio tardivo del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Non è in discussione che la realizzazione dell’immobile sia anteriore al 1967. I successivi titoli abilitativi edilizi, essendo stati rilasciati dallo stesso Comune di PE, erano già a disposizione di tale amministrazione al momento della richiesta del certificato di agibilità e della presentazione della segnalazione certificata di agibilità e tale circostanza esclude la sussistenza dei presupposti per il superamento del termine decadenziale dei dodici mesi.

  • Accolto
    Mancanza di reale interesse pubblico per l'annullamento in autotutela

    Il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure con le quali i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e motivazione della determinazione comunale impugnata, nonché il mancato rispetto delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. L’operato dell’amministrazione comunale risulta viziato da una inversione logica e giuridica nella sequenza procedimentale seguita, in quanto l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non può fondarsi su un'istruttoria incompleta che rinvia a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate.

  • Accolto
    Errato presupposto della non veridicità delle dichiarazioni

    Il Collegio non ravvisa neanche la presenza di quelle “dichiarazioni non veritiere”, che, nella prospettiva del Comune, avrebbero legittimato l'esercizio tardivo del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Non è in discussione che la realizzazione dell’immobile sia anteriore al 1967. I successivi titoli abilitativi edilizi, essendo stati rilasciati dallo stesso Comune di PE, erano già a disposizione di tale amministrazione al momento della richiesta del certificato di agibilità e della presentazione della segnalazione certificata di agibilità e tale circostanza esclude la sussistenza dei presupposti per il superamento del termine decadenziale dei dodici mesi.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dell'annullamento della SCIA extralberghiera

    Dall’illegittimità della determinazione n. 307/2024, consegue anche, in via derivata, l’illegittimità degli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024, ossia la determinazione n. 320 del 3 settembre 2024, con la quale il Comune di PE ha annullato in autotutela la segnalazione certificata di inizio attività extra alberghiera, la quale si fonda sulla precedente determinazione n. 307/2024; nonché la nota prot. n. 0022118/U del 04.09.2024, con la quale la Camera di Commercio ha diffidato il ricorrente all’esercizio dell’attività di affittacamere per brevi soggiorni.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'annullamento del certificato di agibilità

    Dall’illegittimità della determinazione n. 307/2024, consegue anche, in via derivata, l’illegittimità degli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024, ossia la determinazione n. 320 del 3 settembre 2024, con la quale il Comune di PE ha annullato in autotutela la segnalazione certificata di inizio attività extra alberghiera, la quale si fonda sulla precedente determinazione n. 307/2024; nonché la nota prot. n. 0022118/U del 04.09.2024, con la quale la Camera di Commercio ha diffidato il ricorrente all’esercizio dell’attività di affittacamere per brevi soggiorni.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'annullamento della SCIA extralberghiera

    Dall’illegittimità della determinazione n. 307/2024, consegue anche, in via derivata, l’illegittimità degli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024, ossia la determinazione n. 320 del 3 settembre 2024, con la quale il Comune di PE ha annullato in autotutela la segnalazione certificata di inizio attività extra alberghiera, la quale si fonda sulla precedente determinazione n. 307/2024; nonché la nota prot. n. 0022118/U del 04.09.2024, con la quale la Camera di Commercio ha diffidato il ricorrente all’esercizio dell’attività di affittacamere per brevi soggiorni.

  • Inammissibile
    Natura della nota della Soprintendenza

    I motivi aggiunti al ricorso NRG 1436 del 2024 sono inammissibili in quanto la nota della Soprintendenza non è un atto autonomamente impugnabile, limitandosi a invitare il Comune a ripristinare la legittimità paesaggistica. Trattandosi, dunque, di un mero atto d'impulso o sollecito, la lesività sorge solo con l’eventuale provvedimento finale adottato dal Comune, rispetto al quale sarà ammissibile l'impugnazione.

  • Accolto
    Violazione del termine di 12 mesi per l'annullamento in autotutela

    Il Collegio non ravvisa neanche la presenza di quelle “dichiarazioni non veritiere”, che, nella prospettiva del Comune, avrebbero legittimato l'esercizio tardivo del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Non è in discussione che la realizzazione dell’immobile sia anteriore al 1967. I successivi titoli abilitativi edilizi, essendo stati rilasciati dallo stesso Comune di PE, erano già a disposizione di tale amministrazione al momento della richiesta del certificato di agibilità e della presentazione della segnalazione certificata di agibilità e tale circostanza esclude la sussistenza dei presupposti per il superamento del termine decadenziale dei dodici mesi.

  • Accolto
    Carenza di istruttoria e difetto di motivazione

    Il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure con le quali i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e motivazione della determinazione comunale impugnata, nonché il mancato rispetto delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. L’operato dell’amministrazione comunale risulta viziato da una inversione logica e giuridica nella sequenza procedimentale seguita, in quanto l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non può fondarsi su un'istruttoria incompleta che rinvia a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate.

  • Accolto
    Violazione del legittimo affidamento nella regolarità del certificato di agibilità

    Il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure con le quali i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e motivazione della determinazione comunale impugnata, nonché il mancato rispetto delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. L’operato dell’amministrazione comunale risulta viziato da una inversione logica e giuridica nella sequenza procedimentale seguita, in quanto l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non può fondarsi su un'istruttoria incompleta che rinvia a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate.

  • Accolto
    Violazione artt. 7 e 8 L. 241/1990

    Il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure con le quali i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e motivazione della determinazione comunale impugnata, nonché il mancato rispetto delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. L’operato dell’amministrazione comunale risulta viziato da una inversione logica e giuridica nella sequenza procedimentale seguita, in quanto l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non può fondarsi su un'istruttoria incompleta che rinvia a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo