Decreto cautelare 7 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01436/2024 REG.RIC.
N. 01784/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO BO, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati PE BO, NI IG e NI De ET, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di PE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato BO NA con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio AB e la Provincia di Vibo Valentia, Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la AB, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
C.C.I.A.A. di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, non costituita in giudizio
nei confronti
IC ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Matteo Bagnato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI MM, ES MO, PE BO, NI IG, MA De ET, NA BO, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Condominio CO AL e MA MO, rappresentati e difesi dagli avvocati MA De ET e NI IG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2024, proposto da
NI MM, rappresentato dal figlio MM EL, giusta procura generale rilasciata per atto 31 luglio 2024, n. 4.497 rep. e n. 3.483 racc. notaio F. Diliberto di Arzignano (VI), rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di PE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NA BO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EG AB e IC ON, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
QUANTO AL RICORSO N. 1436 DEL 2024:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della determinazione n. 307 del 30.07.2024 a firma del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di PE, notificata in pari data, avente ad oggetto “ annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990, del certificato di agibilità n. 20 del 16/07/2013 prot. n. 11490 e segnalazione certificata di agibilità del 17/03/2023 prot. n. 7589 pratica SUE n. 1189 ”;
2) della determinazione n. 320 del 03.09.2024 a firma del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di PE, notificata in pari data, recante “ annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 – Segnalazione Certificata di inizio attività extralberghiera – Pratica suap 3282 del 30.04.2024 in testa alla ditta BO TO (Cod. Fisc. [...]) ”;
3) della nota prot. n. 0022118/U del 04.09.2024, REA 225257, trasmessa dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, avente ad oggetto “ Diffida all’esercizio dell’attività di affittacamere per brevi soggiorni - Invito a comunicare la cessazione dell’attività a seguito di ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della SCIA inizio attività – Pratica Suap n. 3282 del 30/04/2024 ”;
4) per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota acquisita al prot. n. 8063 del 11.03.2024 del Comune di PE e fatta propria dall’Ente, contenente “ denuncia mansarde abusive ubicate al settimo piano, salvo errori, del Palazzo MO edificato sulla rupe di PE, distinte in catasto al foglio 1, con la part. 603 sub 17 e 18, nonché degli ulteriori manufatti abusivi esistenti. Richiesta di avvio del procedimento per accertamenti sull’abusività e sull’adozione dei conseguenziali provvedimenti demolitori ”, conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento sub 1);
5) della nota dell'Ufficio SUE del Comune di PE prot. n. 8900 del 18.03.2024 conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento sub. 1), recante comunicazione di avvio del procedimento per presunte violazione alle norme in materia urbanistica a carico del sig. NI MM (proprietario di parte degli immobili oggetto di segnalazione), la cui comunicazione, per come riportato nel medesimo provvedimento, “ non [è] andata a buon fine in quanto destinatario sconosciuto ”;
6) della comunicazione del Comune di PE di inizio del procedimento per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica prot. n. 12238 del 16.04.2024, anch’essa conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento sub. 1) e mai notificata al ricorrente;
7) per quanto di ragione del verbale di sopralluogo per controllo urbanistico-edilizio prot. n. 20488 del 27.06.2024, e più in generale di tutta l’attività istruttoria posta in essere dal Comune di PE in ordine al procedimento avviato per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.);
8) per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota prot. n. 22059 trasmessa dal Comune di PE alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro in data 03.09.2024, di notifica del provvedimento di annullamento in autotutela della Scia di inizio attività extralberghiera – pratica Suap 3282 del 30.04.2024;
9) della nota datata 03.05.2024, trasmessa dall’Ufficio SUAP del Comune di PE, con la quale è stato portato a conoscenza del ricorrente che, “ l’Ufficio SUE con nota Prot. n. 8900 del 18.03.2024 per l'immobile in questione ha avviato comunicazione inizio del procedimento per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.) a carico del sig. MI NI C.F. [...] ”;
10) per quanto di interesse ed ove occorrente, di tutta l’attività istruttoria posta in essere dal Comune di PE ivi inclusi i verbali di sopralluogo, sulla base della quale è stata adottata determinazione n. 307 del 30.07.2024 dell'ufficio tecnico settore edilizia privata SUE del Comune di PE;
11) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) della nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio AB e la Provincia di Vibo Valentia, priva di data e conosciuta in quanto depositata in data 14.03.2025 nel giudizio NRG 1436/2024, avente ad oggetto: “ PE (VV) – Palazzo MO – COlo AL Vecchio – esposto abusi edilizi – riscontro”, con cui “si afferma l’illegittimità del titolo edilizio relativo all’immobile in oggetto per carenza di autorizzazione paesaggistica e per il mancato rispetto delle prescrizioni già individuate con nota della Soprintendenza di Cosenza prot. n.4098/1970 e si invita lo spett.le Comune in epigrafe a provvedere nei termini di legge per il ripristino delle condizioni di compatibilità paesaggistica dell’edificio oggetto di esposto ”;
2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti.
QUANTO AL RICORSO N. 1784 DEL 2024:
a) della determinazione del Responsabile dell’Area n. 4 Programmazione Progettazione Opere Pubbliche – Governo del Territorio del Comune di PE n. 307 del 30.07.2024, avente ad oggetto “ annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990, del certificato di agibilità n. 20 del 16/07/2013 prot. n. 11490 e segnalazione certificata di agibilità del 17/03/2023 prot. n. 7589 pratica SUE n. 1189 ”;
b) della nota acquisita al prot. n. 8063 del 11.03.2024 del Comune di PE e recante “ denuncia mansarde abusive ubicate al settimo piano, salvo errori, del Palazzo MO edificato sulla rupe di PE, distinte in catasto al foglio 1, con la part. 603 sub 17 e 18, nonché degli ulteriori manufatti abusivi esistenti. Richiesta di avvio del procedimento per accertamenti sull’abusività e sull’adozione dei conseguenziali provvedimenti demolitori ”;
c) della nota del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di PE Comune di PE – Sportello Unico dell’Edilizia prot. n. 8900 del 18.03.2024, recante comunicazione di avvio del procedimento per presunte violazione alle norme in materia urbanistica a carico del ricorrente, non pervenuta al ricorrente;
d) dell’atto del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di PE di PE prot. n. 12238 del 16.04.2024;
e) dell’atto del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di PE di PE prot. n. 16467 del 22.05.2024;
f) dell’atto del Responsabile dell’Area n. 4 del Comune di PE di PE prot. n. 17938 del 04.06.2024;
g) del verbale di sopralluogo per controllo urbanistico-edilizio del Comune di PE prot. n. 20488 del 27.06.2024;
h) degli atti connessi, presupposti o conseguenti.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di PE, di IC ON, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio AB e la Provincia di Vibo Valentia, del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la AB, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. TT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 1436 DEL 2024
1. Il sig. TO BO gestisce in locazione alcuni appartamenti situati a PE, in via CO dell’AL (“Condominio CO AL” o “Palazzo MO”), censiti al catasto fabbricati al foglio 1, part. 603, sub. 17 e 18, svolgendo l’attività ricettiva di affittacamere.
2. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, egli ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento degli atti specificati in epigrafe, con i quali il Comune di PE ha disposto l’annullamento in autotutela del certificato di agibilità n. 20 del 16 luglio 2013, della segnalazione certificata di agibilità prot. n. 7589 del 17 marzo 2023 e della segnalazione certificata di inizio attività extralberghiera, nonché per l’annullamento della nota prot. n. 22118/U del 4 settembre 2024, con la quale la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, a seguito dell’annullamento in autotutela della segnalazione certificata di inizio attività extralberghiera, ha diffidato il ricorrente ad interrompere l’attività di affittacamere.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il sig. TO BO deduce:
- la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto i provvedimenti impugnati, ed in particolare la determinazione n. 320 di annullamento della segnalazione certificata di inizio attività extra alberghiera, non sarebbero stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- la carenza e contraddittorietà della motivazione, che non chiarirebbe le ragioni dell’annullamento in autotutela del certificato di agibilità n. 20 del 16 luglio 2013 e della segnalazione certificata di agibilità prot. n. 7589 del 17 marzo 2023;
- la mancanza di un’adeguata istruttoria, nonché di una più approfondita ponderazione e valutazione degli interessi in gioco.
2.2. Con il secondo motivo, sostiene che l’immobile non presenterebbe alcun abuso edilizio, in quanto le difformità sarebbero state sanate con il rilascio della concessione n. 67 del 1979, dalla quale si desumerebbe l’“ l’esistenza chiara ed inconfutabile di tutti i livelli dell’immobile e precisamente del Piano S1- Piano Terra- Piano Primo- Piano Secondo e Piano Terzo o Sottotetto ”.
2.3. Con il terzo motivo, deduce che:
- l’amministrazione avrebbe agito in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento in autotutela degli atti amministrativi;
- in particolare, nel caso di specie, da un lato, sarebbe stato superato il termine di dodici mesi previsto per l’annullamento in autotutela, dall’altro, l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non sarebbe stato motivato da alcun reale interesse pubblico rilevante, in mancanza di un reale bilanciamento con l’interesse del privato alla conservazione degli effetti dell’atto stesso;
- l’annullamento si baserebbe sull’errato presupposto della non veridicità delle dichiarazioni rese in sede richiesta di rilascio del certificato di agibilità e di presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
2.4. Con il quarto motivo, infine, deduce l’illegittimità derivata dell’annullamento in autotutela della segnalazione certificata di inizio attività extra alberghiera segnalazione, in quanto fondato sul precedente illegittimo annullamento in autotutela del certificato di agibilità n. 20 del 16 luglio 2013 e della segnalazione certificata di agibilità prot. n. 7589 del 17 marzo 2023;
3. Si sono costituiti il Comune di PE e il controinteressato sig. IC ON, deducendo l’infondatezza del ricorso.
4. In data 9 novembre 2024, il Condominio CO AL e la dott.ssa MA MO hanno presentato atto di intervento ad adiuvandum , aderendo ai motivi del ricorso proposto dal sig. TO BO.
5. Con ordinanza n. 703 del 14 novembre 2024, è stata accolta la domanda cautelare.
6. Con istanza del 5 aprile 2025 il Comune di PE ha chiesto la riunione con il ricorso NRG. 1784/2024, proposto da MM NI avverso la determinazione n. 307 del 30 luglio 2024, impugnata anche nel presente giudizio.
7. In data 13 maggio 2025, parte ricorrente ha notificato motivi aggiunti avverso la nota della Direzione Generale – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio AB e la Provincia di Vibo Valentia, con la quale il Comune di PE è stato sollecitato “ a provvedere nei termini di legge per il ripristino delle condizioni di compatibilità paesaggistica dell’edificio oggetto di esposto” .
8. Con memoria del 15 maggio 2025, il Comune di PE ha eccepito il difetto di legittimazione e la carenza di interesse degli intervenienti ad adiuvandum , nonché la carenza di interesse del ricorrente in relazione alla determinazione dirigenziale n. 307/2024, in quanto gli abusi contestati sarebbero riconducibili solo al controinteressato NI MM (non costituito nel presente giudizio ed autonomo ricorrente nel ricorso NRG 1784/2024).
9. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio AB e la Provincia di Vibo Valentia, per resistere ai motivi aggiunti presentati dal sig. TO BO, sostenendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
10. All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, la causa è stata rinviata all’udienza del 26 novembre 2025, a seguito della presentazione dei motivi aggiunti.
11. Con ordinanza n. 383 del 24 luglio 2025 è stata respinta l’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare n. 703 del 14 novembre 2024, presentata dal sig. IC ON.
12. È seguito il deposito di memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
B. RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 1784 DEL 2024.
13. Il sig. NI MM è proprietario di due appartamenti situati a PE, in via CO dell’AL (Condominio CO AL o Palazzo MO), censiti al catasto fabbricati al foglio 1, part. 603, sub. 17 e sub. 18.
14. Egli ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della determinazione n. 307 del 30 luglio 2024 (impugnata anche con il ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024), con la quale il Comune di PE ha annullato in autotutela il certificato di agibilità n. 20 del 16 luglio 2013 e la segnalazione certificata di agibilità prot. n. 7589 del 17 marzo 2023.
14.1. Con il primo motivo di ricorso, il sig. NI MM deduce:
- la violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 per disporre l’annullamento in autotutela degli atti amministrativi;
- la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, nonché la violazione del legittimo affidamento nella piena regolarità del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di PE.
14.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
15. Si è costituito il Comune di PE, deducendo l’infondatezza del ricorso, con argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio NRG 1436 del 2024.
16. Con istanza del 5 aprile 2025, il Comune di PE ha chiesto la riunione con il ricorso NRG. 1436/2024.
17. All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, la causa è stata rinviata all’udienza del 26 novembre 2025, per trattazione congiunta con il ricorso NRG1436/2024.
18. È seguito il deposito di memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
19. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
20. In via preliminare, accogliendo la richiesta presentata dal difensore del Comune di PE, va disposta la riunione dei due ricorsi, per connessione oggettiva, poiché entrambi hanno ad oggetto la determinazione n. 307/2024, con la quale il Comune di PE ha annullato il certificato di agibilità n. 20/2013 e la segnalazione certificata di agibilità prot. n. 7589/2023, che rappresenta l’atto presupposto della successiva determinazione n. 320/2024 (impugnata con il ricorso NRG 1436/2024), con la quale è stato disposto l'annullamento della segnalazione certificata di inizio attività extralberghiera, cui è seguita la diffida della Camera di Commercio alla prosecuzione dell'attività di affittacamere (anch’essa impugnata con il ricorso NRG 1436/2024).
21. Quanto al ricorso NRG 1436/2024, sempre in via preliminare:
- va respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dal Comune di PE con riferimento all’impugnazione della determinazione n. 307 del 30 luglio 2024, poiché l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità ha leso direttamente l’interesse qualificato del ricorrente all’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento dell’attività di affittacamere; tale lesività è, peraltro, confermata dal nesso di presupposizione con la successiva determinazione comunale che, richiamando l’atto precedente, ha disposto l’annullamento della segnalazione certificata per l'attività extralberghiera, privando così il ricorrente della possibilità di esercitare la propria attività di impresa;
- deve ritenersi ammissibile l’intervento ad adiuvandum del Condominio CO AL e della sig.ra MA MO, in quanto il certificato di agibilità e la segnalazione certificata di agibilità annullati in autotutela dal Comune di PE riguardano l’intero edificio, attestandone le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, nonché la sua conformità ai progetti presentati.
22. Quanto al merito della controversia, come detto, sia il ricorso introduttivo NRG 1436/2024 che il ricorso NRG 1784/2024 hanno ad oggetto la determinazione n. 307/2024, con la quale è stato annullato il certificato di agibilità n. 20/2013 e la segnalazione certificata di agibilità prot. n. 7589/2023, i quali, secondo il Comune, sarebbero illegittimi:
- “ in quanto rilasciati sulla base di dichiarazioni non veritiere in ordine alla regolarità urbanistico-edilizio, sismica e igienico-sanitaria ”, ossia che l’immobile sarebbe stato realizzato antecedentemente al 1° settembre 1967, mentre sarebbero stati omessi i titoli abilitativi edilizi successivi a tale data (Licenza Edilizia rilasciata in data 11 novembre 1970; Licenza Edilizia rilasciata in data 11 luglio 1973 – rinnovo della precedente Licenza Edilizia rilasciata in data 11 novembre 1970; Concessione edilizia in sanatoria n.67 rilasciata in data 2 febbraio 1979);
- in quanto “ rilasciati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere prive delle dichiarazioni di presenza di opere strutturali in cemento armato e relativo Collaudo Strutturale nonché omessa dichiarazione di conformità ai predetti titoli abilitativi edilizi ”, rinviando, tuttavia, ad “ un separato atto ” la trattazione delle difformità edilizie riscontrate rispetto a quanto autorizzato.
23. Al riguardo, il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure con le quali i ricorrenti deducono la carenza di istruttoria e motivazione della determinazione comunale impugnata, nonché il mancato rispetto delle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
In particolare, secondo il Collegio, l’operato dell’amministrazione comunale risulta viziato da una inversione logica e giuridica nella sequenza procedimentale seguita, in quanto l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità non può fondarsi su un'istruttoria incompleta che rinvia a verifiche future la conferma delle difformità ipotizzate.
Infatti, sebbene l’agibilità presupponga la conformità urbanistica e edilizia dell’immobile, è, altrettanto, vero che l’eventuale annullamento dei titoli di agibilità esige il previo definitivo accertamento delle difformità contestate rispetto ai titoli abilitativi rilasciati, senza il quale gli interventi realizzati non possono definirsi abusivi e, di conseguenza, giustificare il provvedimento.
Né l’annullamento in autotutela dei titoli di agibilità può essere utilizzato impropriamente come sanzione edilizia, funzione che spetta, invece, ai provvedimenti repressivi propriamente edilizi (cfr., in una prospettiva analoga, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 30 gennaio 2025, n. 307), che avrebbero dovuto costituire il presupposto di fatto e di diritto per poter dichiarare l'inefficacia o procedere all'annullamento del titolo di agibilità.
Nel caso di specie, il Comune di PE ha desunto dalla documentazione allegata all’esposto presentato dal controinteressato la realizzazione abusiva di due ulteriori piani fuori terra (quarto piano e quinto piano mansarda) e di un piano seminterrato, senza giungere ad una conclusione degli avviati accertamenti, rinviata all’emanazione di un “separato atto”, allo stato non ancora adottato.
In realtà, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, il “ mero confronto tra documentazione fotografica risalente al 1972 ” e la “ documentazione fotografica della situazione attuale ” non appare risolutivo al riguardo, poiché, come anticipato nell’ordinanza cautelare n. 703 del 14 novembre 2024, le sezioni dei progetti allegati alla concessione edilizia n. 64 dell’11 novembre 1970 e alla concessione edilizia in sanatoria n. 67 del 2 febbraio 1979 sembrerebbero, invece, evidenziare la presenza dei livelli/piani, che, secondo il Comune, sarebbero stati illegittimamente realizzati e comprometterebbero l’idoneità statica dell’edifico.
Allo stesso modo, il Collegio ritiene che non possa fondare l’annullamento dei titoli di agibilità la dedotta mancanza del certificato di collaudo, in assenza di un previo accertamento dello stato di irregolarità edilizia che ne avrebbe imposto la presentazione.
Ne consegue che una corretta osservanza del principio di consequenzialità logica e giuridica tra gli atti amministrativi avrebbe richiesto:
- l’accertamento formale della realizzazione di opere abusive o difformi rispetto ai titoli abilitativi rilasciati;
- l’accertamento dell'assenza del certificato di collaudo statico (ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 380/2001) per le modifiche strutturali abusivamente realizzate;
- e solo dopo aver accertato la realizzazione di interventi abusivi e l’assenza di sicurezza statica, disporre l'annullamento dei titoli di agibilità.
Peraltro, l’amministrazione ha motivato solo genericamente le ragioni d’urgenza che avrebbero giustificato tale inversione della corretta sequenza procedimentale, nonostante il considerevole tempo trascorso dalla loro presunta realizzazione.
Di contro, la documentazione tecnica prodotta dal Condominio esclude allo stato rischi per la sicurezza strutturale dell’immobile.
25. Sotto un diverso profilo, il Collegio non ravvisa neanche la presenza di quelle “ dichiarazioni non veritiere ”, che, nella prospettiva del Comune, avrebbero legittimato l'esercizio tardivo del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 (secondo il quale “[i] provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi ”).
Infatti, nel caso di specie:
- non è in discussione che la realizzazione dell’immobile sia anteriore al 1967, risalendo a oltre due secoli fa;
- i successivi titoli abilitativi edilizi, essendo stati rilasciati dallo stesso Comune di PE, erano già a disposizione di tale amministrazione al momento della richiesta del certificato di agibilità e della presentazione della segnalazione certificata di agibilità e tale circostanza esclude la sussistenza dei presupposti per il superamento del termine decadenziale dei dodici mesi, poiché secondo consolidata giurisprudenza la “ “scoperta” sopravvenuta all’adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo edilizio, non potendo la negligenza dell’Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa, che potrebbe continuamente differire il termine di decorrenza dell’esercizio del potere.
[…] In sostanza, il differimento del termine iniziale per l’esercizio dell’autotutela deve essere determinato dall’impossibilità per l’Amministrazione, a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado ”.
26. Da quanto precede, consegue l’illegittimità della determinazione n. 307/2024, con assorbimento delle altre censure formulate dai ricorrenti.
27. Inoltre, dall’illegittimità della determinazione n. 307/2024, consegue anche, in via derivata, l’illegittimità degli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024, ossia:
- la determinazione n. 320 del 3 settembre 2024, con la quale il Comune di PE ha annullato in autotutela la segnalazione certificata di inizio attività extra alberghiera, la quale si fonda sulla precedente determinazione n. 307/2024;
- la nota prot. n. 0022118/U del 04.09.2024, REA 225257, con la quale la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, a seguito dell’annullamento in autotutela della segnalazione certificata di inizio attività extra alberghiera; ha diffidato il ricorrente all’esercizio dell’attività di affittacamere per brevi soggiorni.
28. In conclusione, il ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024 e il ricorso NRG 1784 del 2024 devono essere accolti, con conseguente annullamento delle determinazioni del Comune di PE n. 307 del 30 luglio 2024 e n. 320 del 3 settembre 2024, nonché della nota della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, prot. n. 0022118/U del 4 settembre 2024, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di PE di concludere l'attività istruttoria già avviata in merito alla conformità edilizia e idoneità statica dell’edificio, all'esito della quale potrà adottare le determinazioni di competenza, anche con riferimento all’agibilità dell’immobile.
29. Quanto ai motivi aggiunti al ricorso NRG 1436 del 2024, il Collegio li ritiene inammissibili in quanto la nota della Soprintendenza non è un atto autonomamente impugnabile, limitandosi a invitare il Comune a ripristinare la legittimità paesaggistica, sulla base, peraltro, delle sole “ risultanze tecnico-architettoniche circostanziate dalla consulente di parte ”, che, quindi, dovranno essere opportunamente verificate dall’amministrazione comunale.
Trattandosi, dunque, di un mero atto d'impulso o sollecito, la lesività sorge solo con l’eventuale provvedimento finale adottato dal Comune, rispetto al quale sarà ammissibile l'impugnazione.
30. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per la loro compensazione, salvo il pagamento del contributo unificato del ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024 e del ricorso NRG 1784 del 2024 da porre a carico del Comune di PE in favore dei ricorrenti TO BO e NI MM NI, mentre il contributo unificato pagato per i motivi aggiunti al ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024, dichiarati inammissibili, resta a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dispone la riunione del ricorso NRG 1436 del 2024 e del ricorso NRG 1784 del 2024;
- accoglie il ricorso introduttivo NRG 1436/2024 e il ricorso NRG 1784/2024 nei limiti indicati in motivazione, con conseguente annullamento delle determinazioni del Comune di PE n. 307 del 30 luglio 2024 e n. 320 del 3 settembre 2024, nonché della nota della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, prot. n. 0022118/U del 4 settembre 2024, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di PE di concludere l'attività istruttoria già avviata in merito alla conformità edilizia e l’idoneità statica dell’edificio, all'esito della quale potrà adottare le determinazioni di competenza, anche con riferimento all’agibilità dell’immobile;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso NRG 1436 del 2024;
- compensa le spese di lite, salvo il pagamento del contributo unificato del ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024 e del ricorso NRG 1784 del 2024 da porre a carico del Comune di PE in favore dei ricorrenti TO BO e NI MM NI, mentre il contributo unificato pagato per i motivi aggiunti al ricorso introduttivo NRG 1436 del 2024 resta a carico del sig. TO BO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT DI | VO AL |
IL SEGRETARIO