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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1391/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
IA AT UD
EF AL UD relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1391/2024, vertente tra
Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Paola Pellegrino
e
MA AL, nato il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Stefania Paganelli
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 27
giugno 2022, e dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Le parti del presente giudizio hanno adìto l'intestato Tribunale perché dichiari la loro separazione personale e la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate, deducendo altresì che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la convivenza intollerabile.
Con sentenza non definitiva n. 602/2024 pubblicata il 15 ottobre 2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato, l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni concordate dalle stesse e,
con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti in data 8 maggio 2025 e che di seguito si trascrivono:
“1) Nulla disporre in ordine alla casa familiare, avendola entrambi i
coniugi già rilasciata.
2) Ciascuna parte, essendo economicamente autosufficiente,
provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2 3) Le parti confermano e si danno reciprocamente atto di aver già
regolato tra loro ogni e qualunque anche eventuale reciproca
pretesa in ordine a tutte le somme nessuna esclusa depositate sul
conto corrente ai medesimi cointestato acceso Banco BPM, Filiale
di Roma Via di Donna Olimpia, 296, n. 10675, chiuso in data
28.11.2023 e che pertanto non avranno più nulla ulteriormente a
pretendere reciprocamente per qualunque titolo, ragione e/o causa
dedotti e/o deducibili con riferimento a tutte le somme nessuna
esclusa depositate su e/o connesse al suddetto conto corrente.
4) Le spese saranno interamente compensate ed i procuratori
costituiti rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8,
L.P.F.”
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente da e da Parte_1
MA AL è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono difatti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 27 giugno 2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuno dei due coniugi ha fatto richiesta dell'assegno divorzile;
la coppia non ha poi generato figli. Dunque, non vi sono in realtà statuizioni di carattere accessorio da assumere.
3 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma la valenza meramente negoziale degli accordi che fuoriescono dal perimetro tipico dei provvedimenti assunti in sede di divorzio.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 27 giugno 2022 tra nata il 28 gennaio Parte_1
1996 a Roma, e MA AL, nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 00024,
Parte 2, Serie A02, Anno 2023;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 8 ottobre 2025
Il UD estensore
EF AL
Il Presidente
MA NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
IA AT UD
EF AL UD relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1391/2024, vertente tra
Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Paola Pellegrino
e
MA AL, nato il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Stefania Paganelli
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 27
giugno 2022, e dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Le parti del presente giudizio hanno adìto l'intestato Tribunale perché dichiari la loro separazione personale e la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate, deducendo altresì che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la convivenza intollerabile.
Con sentenza non definitiva n. 602/2024 pubblicata il 15 ottobre 2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato, l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni concordate dalle stesse e,
con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti in data 8 maggio 2025 e che di seguito si trascrivono:
“1) Nulla disporre in ordine alla casa familiare, avendola entrambi i
coniugi già rilasciata.
2) Ciascuna parte, essendo economicamente autosufficiente,
provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2 3) Le parti confermano e si danno reciprocamente atto di aver già
regolato tra loro ogni e qualunque anche eventuale reciproca
pretesa in ordine a tutte le somme nessuna esclusa depositate sul
conto corrente ai medesimi cointestato acceso Banco BPM, Filiale
di Roma Via di Donna Olimpia, 296, n. 10675, chiuso in data
28.11.2023 e che pertanto non avranno più nulla ulteriormente a
pretendere reciprocamente per qualunque titolo, ragione e/o causa
dedotti e/o deducibili con riferimento a tutte le somme nessuna
esclusa depositate su e/o connesse al suddetto conto corrente.
4) Le spese saranno interamente compensate ed i procuratori
costituiti rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8,
L.P.F.”
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente da e da Parte_1
MA AL è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono difatti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 27 giugno 2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuno dei due coniugi ha fatto richiesta dell'assegno divorzile;
la coppia non ha poi generato figli. Dunque, non vi sono in realtà statuizioni di carattere accessorio da assumere.
3 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma la valenza meramente negoziale degli accordi che fuoriescono dal perimetro tipico dei provvedimenti assunti in sede di divorzio.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 27 giugno 2022 tra nata il 28 gennaio Parte_1
1996 a Roma, e MA AL, nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 00024,
Parte 2, Serie A02, Anno 2023;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 8 ottobre 2025
Il UD estensore
EF AL
Il Presidente
MA NZ
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