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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 214/2024
promossa
da
- appellante - Parte_1
Avv. Francesco Falso Avv. Silvano Imbriaci
contro
- appellato - Controparte_1
Avv. Roberto Valettini Avv. Emanuele Buttini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 214/2024 del Tribunale di Pistoia Sezione Lavoro, pubblicata il 09.04.2024.
All'udienza del 15.05.2025, con lettura del dispositivo e motivazione contestuale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I dati di fatto oggetto della controversia sono documentali:
è titolare di assegno ordinario di invalidità, Cat. IO, con decorrenza Controparte_1 dal 01.10.2010 e di trattamento pensionistico a lei erogato da Stato estero (Svizzera), al pari del coniuge;
il 22.09.2020 il coniuge presentava la dichiarazione dei redditi 730/2020 relativa i redditi 2019 comprendente la pensione estera;
il 21.10.2020 con modello RED comunicava all' i redditi per l'anno 2019, CP_1 Pt_1 dichiarando il reddito annuo lordo percepito dallo Stato estero a titolo di pensione ed il reddito percepito dal marito dallo Stato estero, sempre a titolo di pensione;
anche il precedente 06.12.2019 aveva presentato il modello RED comunicando i redditi per l'anno 2018 da pensione estera propria e del coniuge;
pagina 1 di 8 con lettera del 04.11.2021 l' comunicava il ricalcolo del trattamento Pt_1 pensionistico (rideterminato in € 62,70), con decorrenza dal 01.01.2019, dichiaratamente, sulla base della comunicazione della pensionata dei redditi per l'anno 2019, indicando anche l'indebito percepito nel periodo gennaio 2020- novembre 2021 di € 10.884,24 (di cui € 5.895,63 per l'anno 2020, € 4.988,61 per l'anno 2021), chiedendone la restituzione entro il 27.11.2021, mediante avviso di pagamento PagoPa o bollettino postale allegato;
con comunicazione del 09.05.2022 l' sollecitava il pagamento della somma Pt_1 indebitamente percepita sulla pensione Cat. IO di € 10.884,24. In primo grado afferma l'irripetibilità dell'indebito previdenziale, ai sensi CP_1 dell'art. 52 L. n. 88/1989 e dell'art. 13 L. n. 412/1991, richiamata l'interpretazione della Corte di Cassazione con sent. n. 5984/2022, ricorrendo tutte le condizioni: ) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”. Eccepisce quindi il principio dell'affidamento e la buona fede sul corretto operato della Amministrazione nella determinazione del trattamento pensionistico poi erogato, preclusiva della ripetibilità dell'indebito. L' , ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevando di aver agito ex artt. 52 L. Pt_1
n. 88/1989 e 13 comma 1 e 2 L. n. 412/1991, legittimanti il recupero da parte dell' di eventuali somme erogate in eccesso, a prescindere dall'esistenza di Pt_1 uno stato di buona o mala fede del percettore, entro il termine di un anno decorrente dall'anno successivo a quello destinato alla verifica. In via del tutto subordinata, afferma essere in ogni caso dovute tutte le somme indebitamente percepite dalla ricorrente nell'anno 2021.
Il Tribunale di Pistoia ha accolto il ricorso della parte privata, dichiarando l'insussistenza del diritto dell' a ripetere nei confronti della ricorrente l'importo
Pt_1 di € 10.884,24, percepito a titolo di trattamento pensionistico per il periodo dal 1.01.2020 al 30.11.2021. Ha condannato l' al pagamento delle spese di lite,
Pt_1 nell'importo di € 1.865,00, oltre accessori. Ha argomentato: dalla lettura combinata dell'artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1991 si evince che l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore
Pt_1 imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (è
Pt_1 richiamata in motivazione Cass. 3802/2019); secondo l'art. 13 comma 2 L. n. 412/1991 l' “procede annualmente alla verifica
Pt_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”;
“l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, Pt_1 prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il
pagina 2 di 8 titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (richiamate Cass. 953/2012; 1228/2011; 18551/2017); le modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di Pt_1 ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2 (Cass. 3802/2019); la Cassazione ha chiarito che “l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero” (Cass. 3802/2019); inoltre ha ulteriormente precisato che l'art. 13 co. 2 della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato Pt_1 in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - Pt_1
"id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. 13918/2021). Dato atto che il trattamento pensionistico è stato ricalcolato sulla base della comunicazione da parte della pensionata dei redditi per l'anno 2019, pacificamente ricevuta dall' il 21.10.2020, l' avrebbe dovuto rideterminare il Pt_1 Pt_1 trattamento pensionistico entro il 31.12.2021, risultando invece che la prima comunicazione di indebito è stata portata a conoscenza della pensionata il 07.01.2022, era intervenuta oltre l'anno civile successivo a quello in cui l'ente ha avuto conoscenza dei redditi rilevanti. Ne conseguiva l'irripetibilità dell'intera somma, relativa al periodo 01.01.2020-30.11.2021, ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. n. 412/1991.
L' propone appello principale, l'appellata propone appello incidentale. Pt_1
L' , ribadito che le somme sono state percepite a titolo di integrazione al Pt_1 trattamento minimo, formula due motivi di appello. Con il primo motivo censura la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 13 comma 2 L. n. 412/1991, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L. n. 88/1989 e la ritenuta decadenza dal termine di cui all'art. 13 comma 2 cit., ritenuta dal Tribunale. In particolare l'appellante ritiene che il termine annuale per procedere al recupero (anno civile per l'avvio dell'azione amministrativa di recupero, successivo all'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi per la verifica), non sia decorso, dovendosi considerare non la data di ricezione della comunicazione dell' da Pt_1 parte della pensionata (07.01.2022), ma quello della comunicazione del ricalcolo e indebito (04.11.2021). Con il secondo motivo censura l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda subordinata, relativa alla ripetibilità delle somme percepite indebitamente nell'anno 2021, sulla base dei redditi relativi all'anno d'imposta 2020. Rispetto ai redditi prodotti nel 2020, incidenti sulla quantificazione della integrazione al minimo, i termini dell'art. 13 comma 2 cit. erano stati rispettati, dovendosi considerare i pagina 3 di 8 termini di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020 e le proroghe relative alle verifiche reddituali da parte dell' previste dall'art. 21 D.L. Pt_1
n. 144/2022 conv. nella L. n. 175/2022.
L'appellata chiede il rigetto dell'appello, sempre ribadendo l'irripetibilità dell'importo in forza del principio di affidamento e buona fede. In via incidentale impugna la sentenza per violazione degli artt. 52, 2 co., L. n 88/1989 e 13 1° co. L. n° 412/1991. Afferma che l'irripetibilità delle somme percepite sono da ricondursi a motivo diverso da quello posto dal Tribunale a fondamento dell' accoglimento del ricorso, cioè, prescindendosi dalla tempestività o meno dell'azione di accertamento e di recupero dell' e dalla decadenza Pt_1 sostanziale, il principio di affidamento e la buona fede sul corretto operato della Amministrazione nella determinazione del trattamento pensionistico poi erogato. Ribadisce che la percezione del reddito, da parte dell'appellante e del coniuge del trattamento pensionistico estero, anche nel pregresso anno di imposta 2018, era noto all'ente e verificabile con la ordinaria diligenza.
Il Collegio ritiene l'appello dell' fondato e da accogliersi, con riforma della Pt_1 sentenza appellata e l'appello incidentale infondato e da rigettarsi. Deve premettersi che la pretesa indebita percezione delle somme è intervenuta con riferimento a quanto percepito a titolo di integrazione al trattamento minimo dal 01.01.2020 al 30.11.2021 dalla appellata, quale titolare di pensione di invalidità cat. IO e di trattamento pensionistico diretto erogato dalla Svizzera. Non contestata la misura dell'indebito è in discussione la sua ripetibilità, che l' Pt_1 afferma e la parte privata nega. E' orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod.civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione)” (da ultimo Cass. Sez. L. sent n. 10337/2023). Dal combinato disposto dell'art. 52 L. n. 88/1989, da cui si ricava che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale, non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato, come integrato dall'art. 13 comma 1 L. n. 412/1991, che ha previsto la ripetibilità in caso di errore di qualsiasi natura imputabile all'ente e ricorra, oltre al dolo, anche l'omessa e incompleta segnalazione del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti o conoscibili all'ente, la giurisprudenza di legittimità ha enucleato il principio secondo il quale “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta
pagina 4 di 8 segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. sez. L. sent. n. 5984/2022; conforme Cass. Sez. L. sent n. 10337/2023 e precedente giurisprudenza nn. 10627/2021, 14517/2020, 17417/2016). E' pertanto sufficiente che difetti una delle condizioni perché l'indebito sia ripetibile. In tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esula dall'area della irripetibilità dell'indebito previdenziale, ai sensi degli art. 52 L. n. 88/1989 e 13 comma 1 L. n. 412/1991 la modifica dei dati reddituali, incidenti sull'an e il quantum della prestazione, appresi dall'ente nell'ambito dell'attività di verifica istituzionale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991, che stabilisce:
“2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera Pt_1 della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di rip ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Pt_1
Corte Cost. ci ass. sez. L. sent. n. 3802/2019, conformi Cass. Sez. L. sent. 13918/2021 e Cass. Sez. L. ord. n. 26689/2024). In questo caso l'indebito non deriva da un errore imputabile all'ente, ma dalle ordinarie modalità di erogazione della prestazione e di denuncia dei redditi prodotti dai beneficiari, indispensabili per la liquidazione delle prestazioni. Sicché dal momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore segue un controllo organizzato da parte dell'istituto, secondo un procedimento articolato in verifica, da effettuare annualmente entro l'anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre) e azione di recupero, entro l'anno successivo. In ordine alle caratteristiche di questa scansione temporale, verifica-recupero, il termine previsto per la verifica, decorrente dalla conoscibilità dei redditi, presupposto necessario dell'attività di riscontro dell'istituto, si configura come ordinatorio e scandisce l'andamento del procedimento;
mentre il termine previsto per il recupero, da effettuarsi entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, si configura come termine di decadenza (da ultimo Cass. Sez. L. ord. n. 26689/2024). Quanto poi alla nozione recupero, il termine deve essere inteso nel senso che l' è tenuto a formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo Pt_1 ritenuto indebito, senza necessità del conseguimento del recupero, dovendo solo iniziare il procedimento amministrativo con la messa a conoscenza a favore del pensionato (Cass. Sez. L. sent n. n. 23301/2020; Cas. Sez. L. sent n. 13918/2021). Resta solo da ricordare che secondo la Cassazione, “il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. n. 3802/2019 e giurisprudenza ivi indicata).
pagina 5 di 8 Il caso in esame rientra nella sfera di applicazione dell'art. 13 comma 2 L. 412/1991, considerato che la riliquidazione della prestazione è intervenuta entro le verifiche annuali delle situazioni reddituali del pensionato, incidenti sulla misura (o il diritto) alla prestazione, rispetto al quale è da verificare la legittimità del recupero (disposizione che la Corte Cost. n. 166/1996, vagliando l'art. 6 comma 11quinquies D.L. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/1983, ha ritenuto applicabile all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, quale criterio di orientamento). La verifica ha riguardato l'annualità 2019 e 2020 sulla base del modello RED della pensionata, presentato il 21.10.2020, relativo al reddito 2019, con la quale la pensionata ha comunicato il proprio reddito lordo a titolo di pensione diretta erogata da Stato estero (€ 3.359,00) ed il reddito lordo del coniuge a titolo di pensione diretta erogata da Stato estero (3.947,00). La verifica della situazione reddituale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 cit., doveva essere completata, con termine ordinatorio, entro l'anno civile 2020, poiché solo da detto anno sono stati resi disponibili i dati reddituali (del precedente 2019) mediante la dichiarazione RED, regolarmente trasmessa dalla pensionata. Ciò che rileva, a pena di decadenza, è piuttosto il termine perentorio previsto per l'azione di recupero, entro l'anno successivo all'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi per la verifica, nel caso in esame scadente il 31.12.2021. La Corte ritiene il primo motivo di appello dell' fondato, nel senso della Pt_1 tempestività dell'azione di recupero, da individuarsi nella formalizzata richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito (percepito nell'anno 2020 e nell'anno 2021), effettuata dall' con lettera del 04.11.2021, inviata via posta Pt_1 all'indirizzo della pensionata con raccomandata del 31.12.2021, senza che abbia rilevanza l'avvenuta consegna del 07.02.2022. La norma, onera l'istituto, quale condotta impeditiva della decadenza, di formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito, così avviando l'azione di recupero nei confronti del pensionato. Ritiene la Corte che, in assenza di alcun espresso riferimento normativo all'avvenuto ricevimento del provvedimento dell'istituto da parte dell'interessato, tale da configurarsi come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva, l'avvio del procedimento di recupero non abbia carattere recettizio e, in caso di avvalimento del servizio postale, coincida con quello della spedizione. Come affermato da plurime pronunce di legittimità, gli atti impeditivi della decadenza, assumendo rilievo per le conseguenze che determinano a carico del titolare del diritto da esercitarsi entro un dato termine, senza incidere in alcun modo sui destinatari, non possono, per definizione, avere carattere ricettizio (Cass. Sez. 1 sent. n. 11625/1999; Cass. sez. 11463/2001; Cass. Sez. 5 sent. n. 10476/2003; Cass. Sez. 5 sent. n. 12447/2004). Anche le SS.U. intervenute in tema di impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno affermato che “in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza” (Cas. SSU. Sent. n. 8830/2010). Il secondo motivo di appello, relativo alla ripetibilità delle somme percepite indebitamente nell'anno 2021, sulla base dei redditi percepiti nell'anno d'imposta pagina 6 di 8 2020, in forza delle proroghe relative alle verifiche reddituali da parte dell Pt_1 previste dall'art. 21 D.L. n. 144/2022 conv. nella L. n. 175/2022, risulta assorbito dalla fondatezza del primo motivo;
tuttavia, che per completezza, la Corte ritiene anche esso fondato. Invero l'art. 21 D.L. n. 144/2022 conv. nella L. n. 175/202 prevede, “1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”. Pertanto l'avvio dell'azione di recupero del 04.11.2021 (cui è seguito il sollecito di pagamento del 09.05.2022) risulta tempestivo stante la proroga legale fino al 31.12.2023.
Di converso, la Corte ritiene l'appello incidentale, fondato sulla irripetibilità delle somme percepite, prescindendosi dalla tempestività o meno dell'azione di accertamento e di recupero dell' e dalla decadenza sostanziale, in forza del Pt_1 principio di affidamento e la buona fede sul corretto operato della Amministrazione nella determinazione del trattamento pensionistico poi erogato, in assenza di dolo del percettore, che ha adempiuto agli obblighi comunicativi, non può accogliersi. E' ben vero che nell'indebito previdenziale non è possibile applicare la regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., valendo piuttosto la diversa regola, di settore, che esclude la ripetizione qualora la prestazione sia stata ricevuta in condizioni di affidamento tutelabile, ad eccezione del dolo del destinatario (in tal senso, Cass. n. 5984/2022 citata dalla appellante incidentale). Ma, come sopra ampiamente esposto, la Cassazione ha anche chiarito che, dalla lettura combinata delle disposizioni, art. 52 comma 2 L. n. 88/1989 e art. 13 comma 1 e 2 L. n. 412/1991, “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, Pt_1 soggiacendo invece alla regola di ripe a in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.” (Cass. n. 3802/2019, conformi sent. 13918/2021 e ord. Cass. 26689/2024). Pertanto il caso in esame esula dalle condizioni di irripetibilità da ultimo affermate, oltre che da Cass. Sez. L. sent. n. 5984/2022, anche da Cass. Sez. L. sent. n. 10377/2023; in assenza di un errore imputabile all' è irrilevante la buona fede Pt_1 del percettore, trattandosi di fattispecie soggetta all'applicazione dell'art. 13 comma 2 L. n. 412/1991. SPESE Considerata la difficoltà interpretativa delle norma applicate le spese dei due gradi di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Sussistono i requisiti per il raddoppio del CU a carico dell'appellante incidentale, come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello dell' e in riforma della sentenza del Tribunale di Pt_1
Pistoia n. 124/2024 impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da;
Controparte_1 respinge l'appello incidentale;
Le spese dei due gradi di giudizio sono interamente compensate tra le parti. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.05.2025
La Consigliera est. Il Presidente
dr. Stefania Carlucci dr. Flavio Baraschi
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