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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI ESITI A SEGUITO DELL'UDIENZA DEL 1/12/2025 EX ART. 127 TER CPC
IL Giudice Delegato
nel procedimento n. r.g. 41/2025 promosso da e Parte_1 Pt_2
[...]
- Ricorrente –
Per il tramite dell'OCC, “ADR MED”, con il nominato gestore, Avv. Cristina De Rose, letto l'art. 70 CCII ha emesso la seguente
SENTENZA
visto il ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 67 CC.II. (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) presentato da E;
Parte_1 Parte_2 vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi dott. CRISTINA DE ROSE;
ritenuta la propria competenza territoriale, avendo il debitore il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (certificato di stato di famiglia); visto e richiamato il provvedimento di ammissione alla procedura emesso dal GD in data 31.7.2025; letta la nota finale del gestore, depositata ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano;
osserva 1. Contenuto del piano Con ricorso depositato in data 2/7/2025, i summenzionati ricorrenti hanno proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il piano proposto prevede:
- l'esecuzione del piano nell'arco temporale di sei anni;
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei privilegiati;
- il pagamento pari a circa il 46.56% dei crediti chirografari Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa la proposta e il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti. Pervenute le osservazioni del creditore Dynamica Retail s.p.a. nel termine assegnato, sono state apportate modifiche alla proposta e al piano (prevendono il pagamento dei chirografari in misura pari al 47,49% per un totale di € 43.200,04) e gli stessi sono stati nuovamente comunicati ai creditori. All'udienza del 1/12/2025 il creditore non ha reiterato le osservazioni.
2. Ammissibilità del piano Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente meriti di essere omologato, in quanto:
1 - i ricorrenti sono qualificabili come consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
- il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento;
- Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.
- La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione.
- Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode.
- Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante:
o non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
o non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.
o non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori. Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, cosi da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano rídotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.
3. Sul sovraindebitamento del ricorrente: cause e situazione patrimoniale
Dall'esame complessivo degli atti di causa e dalla relazione dell'OCC, deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore. Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento. Nel caso di specie l'entità della debitoria parametrata all'unica entrata mensile di cui può godere il nucleo familiare costituito dai ricorrenti e da altri due componenti, costituisce sicuro indice di insolvenza. Le risorse patrimoniali disponibili sono inoltre limitate al solo stipendio del e da Parte_1 due autovetture di datata immatricolazione.
2 I ricorrenti hanno presentato una proposta di ristrutturazione dei debiti, tutti contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento determinata dalla incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei finanziamenti che il debitore ha nel tempo richiesto ed ottenuto al fine di far fronte, per quanto argomentato in proposta, ai bisogni della famiglia. Il ricorrente , padre dell'altro ricorrente , è stato per lungo tempo Parte_1 Parte_2 l'unico percettore di reddito (pari a circa 1800€) all'interno di un nucleo familiare composto altresì dal coniuge inoccupato e da due figli (nate rispettivamente nel 1998e nel 2006). A mezzo di tali risorse, il ricorrente intendere ristrutturare l'intera debitoria, quantificata al momento del deposito in complessivi € 91.189,15, destinando ai creditori una quota parte del proprio reddito pari ad € 605,00 mensili da corrispondere in 72 mensilità (6anni), per un apporto finale totale di € 43.200 capace di soddisfare tutto il ceto creditorio prededucibile, privilegiato e chirografario, in misura pari al 46,56%. Osservando più nello specifico, il ricorrente ha fatto per la prima volta ricorso al credito nel 2002 effettuando poi successivamente operazioni di progressivo rifinanziamento, dichiaratamente finalizzate al conseguimento di maggiore liquidità da destinare alle necessità familiari. Le obbligazioni assunte, quindi, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro il debitore non risulta avere mai svolto. Circa le cause dell'indebitamento, tanto nella proposta quanto nella relazione dell'Oc.c. si fa riferimento alla costante esigenza di far fronte ai bisogni della famiglia ed alle relative spese, in parte indotte da necessità di ristrutturare la propria abitazione di proprietà dell' CP_1 Le spese necessarie per il sostentamento della famiglia, quindi, non sarebbero state supportate dalla retribuzione dal ricorrente percepita e la necessità di rinegoziare i finanziamenti originari e stipulare nuovi finanziamenti sarebbero da ravvisare, come dichiarato dal ricorrente, dall'impossibilità di sostenere le spese necessarie al fabbisogno familiare, pur non essendo intervenuto alcun fatto nuovo. Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede l'omologazione del piano di ristrutturazione.
4. Contestazioni da parte del creditore in merito alla colpa grave del ricorrente Il creditore Dynamica Retail s.p.a ha mosso una serie di contestazioni dell'ammissibilità della proposta, motivata dalla circostanza che il debitore avrebbe causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave in quanto il ricorrente non avrebbe fatto ricorso al credito proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. In disparte il difetto di legittimazione del creditore a svolgere opposizione all'omologa ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII - le osservazioni svolte dalla creditrice siano in ogni caso infondate nel merito, in quanto la valutazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del sovraindebitamento è già stata condotta dall'OCC e dal GD in sede di ammissione del sovraindebitato alla procedura in esame. Sul punto, il ricorso ai plurimi finanziamenti è da ricondurre alle vicende familiari. In relazione, invece, all'allegata condotta in malafede o in frode ai creditori da parte della ricorrente, si osserva invece come nel caso di specie, al momento della sottoscrizione del contratto la circostanza che la ricorrente abbia omesso di dichiarare la pendenza di altri finanziamenti non costituisce esimente per la banca, dell'effettuare ulteriori e autonomi controlli e verifiche patrimoniali. In un rapporto fortemente squilibrato come è certamente quello tra consumatore e istituto bancario e nonostante gli obblighi a questi imposti dalla normativa di settore, quest'ultimo si è limitato a chiedere alla debitrice la compilazione di un questionario inerente (tra le altre domande) alla pregressa esposizione debitoria, con una grave carenza istruttoria e documentale. L'art. 124 bis TUB, infatti, non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende, onerando comunque il
3 finanziatore dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso. Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo - appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.
5. contestazioni sulla convenienza della proposta Il creditore Dynamica Retail s.p.a.,ha altresì contestato la convenienza della proposta, avendo sottolineato la circostanza che in caso di alternativa liquidatoria riceverebbe un trattamento migliore, potendo beneficiare del Tfr maturato dal ricorrente. Occorre, infatti, al riguardo considerare che l'art. 67 co. 4 CCII impone che il giudice valuti in ogni caso che il trattamento riservato ai creditori prelatizi non integralmente soddisfatti sia almeno altrettanto favorevole di quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione controllata. Detta disposizione prevede che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”. Ebbene, deve ritenersi che la previsione del comma 4 - secondo cui deve essere assicurato un soddisfacimento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione- operi solo se il credito sia munito di privilegio, pegno o ipoteca. Si tratta infatti di una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC. Tale condizione non sussiste rispetto al credito di Dynamica Retail s.p.a.,non trattandosi di un credito privilegiato o assistito da garanzie reali. Tra l'altro, come rilevato dal debitore e dall'OCC, non esiste un'alternativa liquidatoria realmente praticabile, posto che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati (fatta eccezione per due vetuste autovetture). Si consideri, altresì, che anche nell'alternativa liquidatoria le quote accantonate a titolo di TFR non entrerebbero in alcun modo all'interno dell'attivo liquidabile, salvo il caso della successiva (eventuale e ipotetica) cessazione del rapporto di lavoro. Prima del verificarsi di tale evento, infatti, le somme in questione non sarebbero in alcun modo esigibili ai sensi dell'art. 2120 c.c., potendo esserne richiesto il pagamento anticipato solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 24895/2022; Cass. n. 4040/2021). In conclusione, le osservazioni svolte dal creditore non meritano di essere accolte, mentre deve essere confermata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano
6. Spese del procedimento Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'esistenza di precedenti difformi a proposito del giudizio di meritevolezza.
7. Compenso dell'OCC rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui "Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il
4 pagamento", restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
OMOLOGA La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
E e per l'effetto
[...] Parte_2 DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, DISPONE che l'OCC comunichi a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;
ogni sei mesi dalla data odierna relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato;
ai sensi dell'art. 71 co. 4 e co. 6 CCII, presentata al giudice la relazione finale, depositi relativa istanza di liquidazione dei propri compensi, che saranno liquidati dal GD tenuto, eventualmente, conto di quanto pattuito con il debitore e ne sarà autorizzato il pagamento- fatti salvi eventuali acconti richiesti in corso di procedura. RICORDA al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC; Castrovillari, 15/12/2025
Il Giudice delegato
AN NO
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IL Giudice Delegato
nel procedimento n. r.g. 41/2025 promosso da e Parte_1 Pt_2
[...]
- Ricorrente –
Per il tramite dell'OCC, “ADR MED”, con il nominato gestore, Avv. Cristina De Rose, letto l'art. 70 CCII ha emesso la seguente
SENTENZA
visto il ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 67 CC.II. (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) presentato da E;
Parte_1 Parte_2 vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi dott. CRISTINA DE ROSE;
ritenuta la propria competenza territoriale, avendo il debitore il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (certificato di stato di famiglia); visto e richiamato il provvedimento di ammissione alla procedura emesso dal GD in data 31.7.2025; letta la nota finale del gestore, depositata ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano;
osserva 1. Contenuto del piano Con ricorso depositato in data 2/7/2025, i summenzionati ricorrenti hanno proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il piano proposto prevede:
- l'esecuzione del piano nell'arco temporale di sei anni;
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei privilegiati;
- il pagamento pari a circa il 46.56% dei crediti chirografari Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa la proposta e il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti. Pervenute le osservazioni del creditore Dynamica Retail s.p.a. nel termine assegnato, sono state apportate modifiche alla proposta e al piano (prevendono il pagamento dei chirografari in misura pari al 47,49% per un totale di € 43.200,04) e gli stessi sono stati nuovamente comunicati ai creditori. All'udienza del 1/12/2025 il creditore non ha reiterato le osservazioni.
2. Ammissibilità del piano Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente meriti di essere omologato, in quanto:
1 - i ricorrenti sono qualificabili come consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
- il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento;
- Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.
- La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione.
- Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode.
- Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante:
o non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
o non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.
o non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori. Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, cosi da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano rídotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.
3. Sul sovraindebitamento del ricorrente: cause e situazione patrimoniale
Dall'esame complessivo degli atti di causa e dalla relazione dell'OCC, deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore. Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento. Nel caso di specie l'entità della debitoria parametrata all'unica entrata mensile di cui può godere il nucleo familiare costituito dai ricorrenti e da altri due componenti, costituisce sicuro indice di insolvenza. Le risorse patrimoniali disponibili sono inoltre limitate al solo stipendio del e da Parte_1 due autovetture di datata immatricolazione.
2 I ricorrenti hanno presentato una proposta di ristrutturazione dei debiti, tutti contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento determinata dalla incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei finanziamenti che il debitore ha nel tempo richiesto ed ottenuto al fine di far fronte, per quanto argomentato in proposta, ai bisogni della famiglia. Il ricorrente , padre dell'altro ricorrente , è stato per lungo tempo Parte_1 Parte_2 l'unico percettore di reddito (pari a circa 1800€) all'interno di un nucleo familiare composto altresì dal coniuge inoccupato e da due figli (nate rispettivamente nel 1998e nel 2006). A mezzo di tali risorse, il ricorrente intendere ristrutturare l'intera debitoria, quantificata al momento del deposito in complessivi € 91.189,15, destinando ai creditori una quota parte del proprio reddito pari ad € 605,00 mensili da corrispondere in 72 mensilità (6anni), per un apporto finale totale di € 43.200 capace di soddisfare tutto il ceto creditorio prededucibile, privilegiato e chirografario, in misura pari al 46,56%. Osservando più nello specifico, il ricorrente ha fatto per la prima volta ricorso al credito nel 2002 effettuando poi successivamente operazioni di progressivo rifinanziamento, dichiaratamente finalizzate al conseguimento di maggiore liquidità da destinare alle necessità familiari. Le obbligazioni assunte, quindi, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro il debitore non risulta avere mai svolto. Circa le cause dell'indebitamento, tanto nella proposta quanto nella relazione dell'Oc.c. si fa riferimento alla costante esigenza di far fronte ai bisogni della famiglia ed alle relative spese, in parte indotte da necessità di ristrutturare la propria abitazione di proprietà dell' CP_1 Le spese necessarie per il sostentamento della famiglia, quindi, non sarebbero state supportate dalla retribuzione dal ricorrente percepita e la necessità di rinegoziare i finanziamenti originari e stipulare nuovi finanziamenti sarebbero da ravvisare, come dichiarato dal ricorrente, dall'impossibilità di sostenere le spese necessarie al fabbisogno familiare, pur non essendo intervenuto alcun fatto nuovo. Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede l'omologazione del piano di ristrutturazione.
4. Contestazioni da parte del creditore in merito alla colpa grave del ricorrente Il creditore Dynamica Retail s.p.a ha mosso una serie di contestazioni dell'ammissibilità della proposta, motivata dalla circostanza che il debitore avrebbe causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave in quanto il ricorrente non avrebbe fatto ricorso al credito proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. In disparte il difetto di legittimazione del creditore a svolgere opposizione all'omologa ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII - le osservazioni svolte dalla creditrice siano in ogni caso infondate nel merito, in quanto la valutazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del sovraindebitamento è già stata condotta dall'OCC e dal GD in sede di ammissione del sovraindebitato alla procedura in esame. Sul punto, il ricorso ai plurimi finanziamenti è da ricondurre alle vicende familiari. In relazione, invece, all'allegata condotta in malafede o in frode ai creditori da parte della ricorrente, si osserva invece come nel caso di specie, al momento della sottoscrizione del contratto la circostanza che la ricorrente abbia omesso di dichiarare la pendenza di altri finanziamenti non costituisce esimente per la banca, dell'effettuare ulteriori e autonomi controlli e verifiche patrimoniali. In un rapporto fortemente squilibrato come è certamente quello tra consumatore e istituto bancario e nonostante gli obblighi a questi imposti dalla normativa di settore, quest'ultimo si è limitato a chiedere alla debitrice la compilazione di un questionario inerente (tra le altre domande) alla pregressa esposizione debitoria, con una grave carenza istruttoria e documentale. L'art. 124 bis TUB, infatti, non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende, onerando comunque il
3 finanziatore dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso. Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo - appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.
5. contestazioni sulla convenienza della proposta Il creditore Dynamica Retail s.p.a.,ha altresì contestato la convenienza della proposta, avendo sottolineato la circostanza che in caso di alternativa liquidatoria riceverebbe un trattamento migliore, potendo beneficiare del Tfr maturato dal ricorrente. Occorre, infatti, al riguardo considerare che l'art. 67 co. 4 CCII impone che il giudice valuti in ogni caso che il trattamento riservato ai creditori prelatizi non integralmente soddisfatti sia almeno altrettanto favorevole di quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione controllata. Detta disposizione prevede che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”. Ebbene, deve ritenersi che la previsione del comma 4 - secondo cui deve essere assicurato un soddisfacimento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione- operi solo se il credito sia munito di privilegio, pegno o ipoteca. Si tratta infatti di una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC. Tale condizione non sussiste rispetto al credito di Dynamica Retail s.p.a.,non trattandosi di un credito privilegiato o assistito da garanzie reali. Tra l'altro, come rilevato dal debitore e dall'OCC, non esiste un'alternativa liquidatoria realmente praticabile, posto che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati (fatta eccezione per due vetuste autovetture). Si consideri, altresì, che anche nell'alternativa liquidatoria le quote accantonate a titolo di TFR non entrerebbero in alcun modo all'interno dell'attivo liquidabile, salvo il caso della successiva (eventuale e ipotetica) cessazione del rapporto di lavoro. Prima del verificarsi di tale evento, infatti, le somme in questione non sarebbero in alcun modo esigibili ai sensi dell'art. 2120 c.c., potendo esserne richiesto il pagamento anticipato solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 24895/2022; Cass. n. 4040/2021). In conclusione, le osservazioni svolte dal creditore non meritano di essere accolte, mentre deve essere confermata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano
6. Spese del procedimento Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'esistenza di precedenti difformi a proposito del giudizio di meritevolezza.
7. Compenso dell'OCC rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui "Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il
4 pagamento", restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
OMOLOGA La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
E e per l'effetto
[...] Parte_2 DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, DISPONE che l'OCC comunichi a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;
ogni sei mesi dalla data odierna relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato;
ai sensi dell'art. 71 co. 4 e co. 6 CCII, presentata al giudice la relazione finale, depositi relativa istanza di liquidazione dei propri compensi, che saranno liquidati dal GD tenuto, eventualmente, conto di quanto pattuito con il debitore e ne sarà autorizzato il pagamento- fatti salvi eventuali acconti richiesti in corso di procedura. RICORDA al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC; Castrovillari, 15/12/2025
Il Giudice delegato
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