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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/06/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13.5.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2020 R.G. TRA
, nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso C.F._1 introduttivo, dall'avv. Cipriano di Tella, presso il cui studio domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
(subentrata ex lege e a titolo Controparte_1 universale a ), c.f. Controparte_2 P.IVA_1 con sede leg gale R in carica per questi, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Carrato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania, alla Piazza Vittorio Emanuele n.50; NONCHE'
in persona del suo Presidente pro tempore, CF Via Ciro il Grande CP_3 P.IVA_2 21, ROMA in proprio e quale mandatario della
[...] con sed Controparte_4
, cessionaria dei crediti contributivi in ottemperanza all'art. 13 L. 448/98 P.IVA_3
e difeso dall'avv. Marco Luzi, giusta procura come in atti;
RESISTENTI Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 05.06.2020, a mezzo estratto di ruolo, di varie cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali oltre sanzioni e oneri accessori, CP_3 come di seguito indicati:
1. 02820040001229407 000;
2. 02820050005009129 000;
3. 02820060035962643 000;
4. 02820070035047380 000;
5. 02820070039190130 000;
6. 02820080032844778 000;
7. 02820080039111059 000; 8. 02820090003986760 000;
9. 02820100024175023 000.
Sostiene parte ricorrente che i suddetti atti non le sarebbero mai stati notificati e, comunque, per essi sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, dichiarare estinto per prescrizione il credito portato dalle cartelle di pagamento indicate in premessa e conseguentemente annullarle per intervenuta prescrizione;
in ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatari”. Con memoria difensiva depositata il 15.12.2020 si costituiva in giudizio l
[...]
che eccepiva la tardività dell'opposizione proposta e l'incompetenza Controparte_5 nale adito. Nel merito chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. CP_ Con memoria difensiva depositata il 04.06.2021 si costituiva in giudizio l in proprio e quale mandatario della , il quale respingeva l'eccezione di prescrizione proposta e CP_4 chiedeva il rigetto del r Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, sul ruolo assegnato con la Parte_2 scrivente per la trattazione e definizione dei procedimenti pendenti. Esaurita l'istruttoria e acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa alla udienza del 13.05.2025 come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono. In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall' trattandosi di crediti IVS e non da DM 10, come erroneamente CP_6 sostenuto dal resistente, cui si applica il criterio di cui all'art. 444, secondo cui “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore”. Come comprovato dalla documentazione depositata, il ricorrente, dal 23.08.2016, è iscritto all'anagrafe della popolazione residente di San Pietro al Tanagro (SA), rientrante nel circondario del Tribunale adito. Dunque, il giudizio è stato correttamente incardinato. Va dato atto, tuttavia, che il ricorrente ha agito sulla base di estratti di ruolo a lui rilasciati il 05.06.2020, assumendo la prescrizione quinquennale dei crediti risultanti dal predetto estratto, attesa la dedotta irregolarità della notifica effettuata. Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
Pag. 2 di 4 lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento reso all'esito dell'udienza del 27.09.2023, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). In altri
Pag. 3 di 4 termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 3.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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