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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2024, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di FE in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2278/2024 R.G. promosso con ricorso in data 23 ottobre 2024 da parte di:
nato a [...] in data [...] e allo stato ristretto presso la casa Parte_1
circondariale di FE ( ) C.F._1
e
, nata AL (Fed. Russa) in data 22/03/1987, allo stato residente in a Parte_2
NT (FE) Via Falcone e Borsellino n. 5, ) CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi il primo dall'Avv. Stefano Forlani del Foro di FE, con studio in Ostellato,
Piazza Repubblica nr. 4, presso il cui studio in Ostellato (FE), Piazza Repubblica nr. 4 è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
la seconda dall'Avv. Stefania Paltrinieri del Foro di FE, con studio in Corso Isonzo nr. 123, FE e presso il cui studio in FE, Corso Isonzo 123 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
con dichiarazione dei procuratori di voler ricevere ai sensi del combinato disposto degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0533 680365, 0532762027 indirizzo mail, Email_1
e/o indirizzo pec , Email_2 Email_3
Email_4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi saranno liberi di fissare a loro discrezione la propria residenza e sin da ora acconsentono all'eventuale espatrio l'uno dell'altro;
2) la IG.ra lascerà quella che fu la casa coniugale, stabilendo la Parte_3
propria residenza in altro luogo;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere alcuna forma di mantenimento;
4) non sussistono pendenze economiche tra i coniugi essendo stati definiti tempo i rispettivi importi bancari;
5) i coniugi, al momento, non esprimo alcuna volontà in merito al successivo eventuale divorzio chiedendo, con il presente ricorso, la sola separazione consensuale;
6) considerato che non sussistono contrasti si chiede l'esonero dal deposito della dichiarazioni reddituali e degli estratti conti anche alla luce del fatto che gli stessi non hanno avuto figli;
7) spese legali pro quota.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 29 novembre 2024.
In data 13 novembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme di legge né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] in Parte_1
PALERMO (PA) e nata il [...] in [...] Parte_2
(FEDERAZIONE RUSSA), unitisi in matrimonio a Comacchio (FE) il 6 novembre 2018
(Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Comacchio: Atto n. 33 Parte 1 Anno
2018)
2) Omologa le condizioni di cui sopra e provvede in conformità alle predette da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in FE il giorno 4 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di FE in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2278/2024 R.G. promosso con ricorso in data 23 ottobre 2024 da parte di:
nato a [...] in data [...] e allo stato ristretto presso la casa Parte_1
circondariale di FE ( ) C.F._1
e
, nata AL (Fed. Russa) in data 22/03/1987, allo stato residente in a Parte_2
NT (FE) Via Falcone e Borsellino n. 5, ) CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi il primo dall'Avv. Stefano Forlani del Foro di FE, con studio in Ostellato,
Piazza Repubblica nr. 4, presso il cui studio in Ostellato (FE), Piazza Repubblica nr. 4 è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
la seconda dall'Avv. Stefania Paltrinieri del Foro di FE, con studio in Corso Isonzo nr. 123, FE e presso il cui studio in FE, Corso Isonzo 123 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
con dichiarazione dei procuratori di voler ricevere ai sensi del combinato disposto degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0533 680365, 0532762027 indirizzo mail, Email_1
e/o indirizzo pec , Email_2 Email_3
Email_4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi saranno liberi di fissare a loro discrezione la propria residenza e sin da ora acconsentono all'eventuale espatrio l'uno dell'altro;
2) la IG.ra lascerà quella che fu la casa coniugale, stabilendo la Parte_3
propria residenza in altro luogo;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere alcuna forma di mantenimento;
4) non sussistono pendenze economiche tra i coniugi essendo stati definiti tempo i rispettivi importi bancari;
5) i coniugi, al momento, non esprimo alcuna volontà in merito al successivo eventuale divorzio chiedendo, con il presente ricorso, la sola separazione consensuale;
6) considerato che non sussistono contrasti si chiede l'esonero dal deposito della dichiarazioni reddituali e degli estratti conti anche alla luce del fatto che gli stessi non hanno avuto figli;
7) spese legali pro quota.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 29 novembre 2024.
In data 13 novembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme di legge né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] in Parte_1
PALERMO (PA) e nata il [...] in [...] Parte_2
(FEDERAZIONE RUSSA), unitisi in matrimonio a Comacchio (FE) il 6 novembre 2018
(Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Comacchio: Atto n. 33 Parte 1 Anno
2018)
2) Omologa le condizioni di cui sopra e provvede in conformità alle predette da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in FE il giorno 4 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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