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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6662/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Dario Carbone, che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. , con sede in Roma, in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Catania presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Erbicella che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 novembre 2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520229006680431000 notificatale dall' Controparte_3
il 17 ottobre 2022 limitatamente alla somma di 7.452,16 euro per contributi e some
[...] CP_1
aggiuntive anni 2013-2016, portata dall'avviso di addebito n. 59520180002901969000.
Nella resistenza dell' e dell'Agente della Riscossione, sostituita l'udienza del 13 febbraio CP_1 2.- La ricorrente ha eccepito in primo luogo la inesistenza della notifica dell'intimazione perché
effettuata da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Sul punto è sufficiente rilevare che ai sensi degli artt. 26 del d.P.R. 602/1973 e 60 del d.P.R.
600/1973 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,
all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere
un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”: resta dunque ininfluente, ai fini della validità della notifica, l'utilizzo di indirizzo iscritto nei pubblici registri da parte del mittente, rilevando unicamente la certezza e riferibilità allo stesso dell'indirizzo utilizzato (cfr. Cass. n. 7175/2023 e S.U. n. 15979/2022).
Lo stesso ragionamento può valere a maggior ragione per l'avviso di mora, normativamente prevista dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, che ha come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo discendente dal ruolo entro cinque giorni.
Pertanto, poiché nella specie i messaggi di notifica allegati da sono inequivocabilmente CP_4
provenienti da un indirizzo della stessa ( t) e sono Email_1
stati ricevuti dalla casella pec della destinataria (circostanza questa non contestata) essa deve dirsi regolarmente effettuaa.
La doglianza è comunque tardiva in quanto motivo di forma che avrebbe dovuto essere proposto nei successivi venti giorni, con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs.
n. 46/1999.
3.- Non può dirsi poi maturata l'eccepita prescrizione.
Al riguardo occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.
13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto
1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Qui va dunque applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione Gestione Lavoratori
Domestici relativa agli anni 2012-2016. È poi ius receptum che in materia di contributi previdenziali la durata quinquennale del termine di prescrizione non è in alcun modo intaccata dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento/avviso di addebito che, come detto, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 c.c.: ciò in quanto tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'avviso di addebito, avendo natura di atto amministrativo, è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (v. ex multis Cass. 7409/2020).
Nella specie, l' ha prodotto copia delle relate di notifica – recante il numero identificativo CP_1
dell'atto – dalla quale risulta che la PI ha ricevuto in data 12 dicembre 2017 l'avviso di accertamento dell'omissione contributiva quale datore di lavoro domestico dall'aprile 2012 all'aprile 2016, mediante raccomandata AR consegnata a mani del destinatario;
e in data 27 luglio 2018, con analoghe modalità, l'avviso di addebito presupposto all'intimazione impugnata, che è stata dunque notificata nel quinquennio successivo.
In definitiva, l'opposizione va integralmente respinta con assorbimento di ogni altra eccezione e della domanda riconvenzionale trasversale proposta dall' nei confronti di CP_1 CP_4
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 2.695,5 euro, oltre accessori,
in favore di ciascun convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rimborsare ai resistenti e le spese del giudizio, liquidate in 2.695,5 Parte_1
euro, oltre spese generali e accessori di legge in favore dell' e in 2.695,5 euro, oltre spese CP_1
generali, iva e cpa in favore dell' . Controparte_3
Messina, 14.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.