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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 28/2025; 79/2025; 101/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott.ssa Gabriella Zanon, delegato dal Presidente della Corte
D'Appello di Venezia, letto il ricorso depositato in data 28 gennaio 2025 ex art. 3, L. 24 marzo 2001 n. 89 da
C.F. e P.IVA ), con l'avv. Luca Raffo, Parte_1 P.IVA_1
recante in riunione per identità di procedimento presupposto e difensore i ricorsi
R.G. 79/2025
(C.F. e P.IVA ), depositato in data 25 Parte_2 P.IVA_2
febbraio 2025;
R.G. 101/2025
(C.F. e P.IVA , Parte_3 P.IVA_3
depositato in data 1° marzo 2025; esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza della Parte_4
sentenza n. 111/2010 emessa in data 28 maggio 2010 dal Tribunale di Venezia;
rilevato che i ricorrenti hanno depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare cui è seguita l'ammissione all'udienza del 1° dicembre 2010 per
[...]
e per e del 1° giugno 2011 per Parte_3 Parte_2
secondo il seguente ordine e per i seguenti importi, in chirografo Parte_1 N. 9 30.569,90 Parte_2
N. 39 € 12.080,00 Parte_3 Parte_3
T5. 91.513,02 Parte_1
rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto del 4 settembre 2024 e che i crediti chirografari non vi hanno trovato soddisfazione;
considerato che, per le parti ricorrenti, la procedura fallimentare ha avuto la durata di
13 anni, 3 mesi e 3 giorni per e e di 13 anni, 9 Parte_1 Parte_2
mesi e 3 giorni per calcolata dalla data di Parte_3
ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata, tenuto altresì conto della sospensione dei processi causata dalla pandemia Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23, in 7 anni, 1 mese e 1 giorno per e Parte_1 Parte_2
e di 7 anni, 7 mese e 1 giorno per quale
[...] Parte_3
durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alle parti ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a Pt_1
e la somma di € 2.800,00 ciascuno, e a
[...] Parte_2 [...]
la somma di € 3.200,00; Parte_3
visti gli artt. 3 ss., L. 24 marzo 2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione a e la somma Parte_1 Parte_2 di € 2.800,00 ciascuno e a la somma di € 3.200,00, Parte_3
oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore del procuratore delle parti ricorrenti avv. Luca Raffo che si dichiara antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 454,00 (284+30%)
(considerata la pluralità di ricorrenti), oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 81,00
(27x3) per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001
n. 89;
avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter, L. 24 marzo 2001 n. 89 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 17 marzo 2025
Il Consigliere delegato Dott.ssa Gabriella Zanon
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott.ssa Gabriella Zanon, delegato dal Presidente della Corte
D'Appello di Venezia, letto il ricorso depositato in data 28 gennaio 2025 ex art. 3, L. 24 marzo 2001 n. 89 da
C.F. e P.IVA ), con l'avv. Luca Raffo, Parte_1 P.IVA_1
recante in riunione per identità di procedimento presupposto e difensore i ricorsi
R.G. 79/2025
(C.F. e P.IVA ), depositato in data 25 Parte_2 P.IVA_2
febbraio 2025;
R.G. 101/2025
(C.F. e P.IVA , Parte_3 P.IVA_3
depositato in data 1° marzo 2025; esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza della Parte_4
sentenza n. 111/2010 emessa in data 28 maggio 2010 dal Tribunale di Venezia;
rilevato che i ricorrenti hanno depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare cui è seguita l'ammissione all'udienza del 1° dicembre 2010 per
[...]
e per e del 1° giugno 2011 per Parte_3 Parte_2
secondo il seguente ordine e per i seguenti importi, in chirografo Parte_1 N. 9 30.569,90 Parte_2
N. 39 € 12.080,00 Parte_3 Parte_3
T5. 91.513,02 Parte_1
rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto del 4 settembre 2024 e che i crediti chirografari non vi hanno trovato soddisfazione;
considerato che, per le parti ricorrenti, la procedura fallimentare ha avuto la durata di
13 anni, 3 mesi e 3 giorni per e e di 13 anni, 9 Parte_1 Parte_2
mesi e 3 giorni per calcolata dalla data di Parte_3
ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata, tenuto altresì conto della sospensione dei processi causata dalla pandemia Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23, in 7 anni, 1 mese e 1 giorno per e Parte_1 Parte_2
e di 7 anni, 7 mese e 1 giorno per quale
[...] Parte_3
durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alle parti ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a Pt_1
e la somma di € 2.800,00 ciascuno, e a
[...] Parte_2 [...]
la somma di € 3.200,00; Parte_3
visti gli artt. 3 ss., L. 24 marzo 2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione a e la somma Parte_1 Parte_2 di € 2.800,00 ciascuno e a la somma di € 3.200,00, Parte_3
oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore del procuratore delle parti ricorrenti avv. Luca Raffo che si dichiara antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 454,00 (284+30%)
(considerata la pluralità di ricorrenti), oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 81,00
(27x3) per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001
n. 89;
avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter, L. 24 marzo 2001 n. 89 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 17 marzo 2025
Il Consigliere delegato Dott.ssa Gabriella Zanon