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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
NI De SA
-APPELLANTE- contro
[...]
Controparte_1
contro
rappresentato e difeso dall'Avvocato Christian Alessi Controparte_2
-APPELLATO
All'udienza del 27 novembre 2025 la Corte ha deciso la causa mediante lettura della seguente sentenza completa di motivazione.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che l ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 2430/2023 del Tribunale di Palermo, chiedendone la riforma, cui ha resistito con memoria depositata il Controparte_2
7.10.2025; premesso che l' è rimasto contumace;
CP_1
1 rilevato che all'udienza del 2.10.2025 è comparso solo l'appellato costituito mentre l'appellante non è comparsa e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art.348 cpc, all'udienza del 27.11.2025 della quale le è stata data rituale comunicazione;
considerato che
l'appellante non è comparsa neanche a tale ultima udienza, alla quale era presente solo l'appellato costituito, sicchè in applicazione dell'art. 348 cpc l'appello va dichiarato improcedibile;
ritenuto che
le spese processuali del grado seguono la soccombenza nei confronti di e si liquidano come in dispositivo nel minimo CP_2 tariffario considerata la bassissima complessità della causa, la modestissima attività nella fase decisionale e senza la fase di istruzione/trattazione non svolta stante l'andamento nella causa;
ritenuto che
la contumacia dell esime dal regolamento delle spese CP_1 nei confronti di tale parte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia dell' , CP_1 dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 2430/2023 del Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese processuali di questo grado nei confronti dell . CP_1
Condanna l'appellante a rifondere le spese di questo grado a Parte_3
e le liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese e oneri di leg-
[...] ge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 27 novembre 2025. Il Presidente estensore Maria G Di Marco
2
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
NI De SA
-APPELLANTE- contro
[...]
Controparte_1
contro
rappresentato e difeso dall'Avvocato Christian Alessi Controparte_2
-APPELLATO
All'udienza del 27 novembre 2025 la Corte ha deciso la causa mediante lettura della seguente sentenza completa di motivazione.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che l ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 2430/2023 del Tribunale di Palermo, chiedendone la riforma, cui ha resistito con memoria depositata il Controparte_2
7.10.2025; premesso che l' è rimasto contumace;
CP_1
1 rilevato che all'udienza del 2.10.2025 è comparso solo l'appellato costituito mentre l'appellante non è comparsa e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art.348 cpc, all'udienza del 27.11.2025 della quale le è stata data rituale comunicazione;
considerato che
l'appellante non è comparsa neanche a tale ultima udienza, alla quale era presente solo l'appellato costituito, sicchè in applicazione dell'art. 348 cpc l'appello va dichiarato improcedibile;
ritenuto che
le spese processuali del grado seguono la soccombenza nei confronti di e si liquidano come in dispositivo nel minimo CP_2 tariffario considerata la bassissima complessità della causa, la modestissima attività nella fase decisionale e senza la fase di istruzione/trattazione non svolta stante l'andamento nella causa;
ritenuto che
la contumacia dell esime dal regolamento delle spese CP_1 nei confronti di tale parte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia dell' , CP_1 dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 2430/2023 del Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese processuali di questo grado nei confronti dell . CP_1
Condanna l'appellante a rifondere le spese di questo grado a Parte_3
e le liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese e oneri di leg-
[...] ge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 27 novembre 2025. Il Presidente estensore Maria G Di Marco
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