Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome DE popolo italiano causa n. 1783/2021 r.g.
INTESA SANPAOLO S.P.A., Avv. INNOCENTI FRANCESCO parte attrice
Parte_1
[...]
Avv. MENCARELLI MICHELA parte convenuta
Le conclusioni DEle parti:
Per l'attore:
Voglia l'illustrissimo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione IN VIA PRINCIPALE:
”accertare e dichiarare la abnormità DE provvedimento emesso dal Giudice DEla Esecuzione in data 24 settembre 2020 e depositato in data 28 settembre 2020 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia DE medesimo, con conseguente revoca DElo stesso e conferma DE provvedimento reso a verbale DEla udienza DE 24 settembre 2020 e depositato in pari data
”accertare e dichiarare la intervenuta violazione da parte DE Giudice DEla Esecuzione, DEla normativa di cui all'art. 512
e 598 cod. proc. civ. e, per l'effetto, dichiarare la abnormità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia DE provvedimento reso alla udienza DE 24 settembre 2020, depositato in data 28 settembre 2020 per i motivi tutti esposti,
NEL MERITO: “”revocare il provvedimento reso alla udienza DE 24 settembre 2020, depositato in data 28 settembre
2020, in quanto infondato, erroneo ed ingiusto, per i motivi tutti esposti,
IN OGNI CASO: “”rigettare le domande tutte svolte dalla CU DE EN e, per l'effetto, confermare Pt_1 il provvedimento reso alla udienza DE 24 settembre 2020 depositato telematicamente in pari data e, conseguentemente
1
171.163,18 di cui al provvedimento di ammissione allo stato passivo,
“”Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa“”
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE nel merito: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque inammissibile per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta DE 14/02/2022 e per l'effetto confermare il provvedimento reso dal G.E. all'udienza DE 24/09/2020 depositato in 28 settembre 2020 e comunicato a mezzo pec in pari data, nell'ambito DEla procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Spoleto ed iscritta al R.G.E. nr. 111/2016 con cui, “…approva(va) il piano di riparto DE DEegato alle vendite con la seguente modifica: revoca l'assegnazione provvisoria DEle somme al creditore fondiario e le attribuisce alla CU DE EN;
ferme Pt_1 rimanendo tutte le altre attribuzioni previste nel piano.” Con vittoria di spese e compensi di lite.
Le ragioni DEla decisione:
1. La procedura esecutiva r.g.e. 111/2016 ha avuto ad oggetto un bene immobile;
su tale bene la allora
“Banca Popolare di Todi s.p.a.” provvedeva ad iscrivere ipoteca a garanzia DE pagamento di contratto di mutuo fondiario.
La Ubi Banca s.p.a., quale successivo titolare DE credito, depositava in data 3 dicembre 2018 atto di intervento in via ipotecaria nella procedura esecutiva r.g.e. 111/2016.
Nelle more DEla procedura esecutiva immobiliare, la società convenuta veniva dichiarata fallita, con sentenza DE Tribunale di Spoleto DE 16 settembre 2019.
A seguito di vendita senza incanto, l'immobile pignorato veniva assegnato all'unico offerente.
In data 16 dicembre 2019, il fallimento AA interveniva nella procedura esecutiva “al fine di subentrare nella posizione DE creditore procedente ex art. 107 co. 5 L.F. avendo interesse a proseguire le operazioni DEl'esecuzione immobiliare pendente e ad acquisire le somme ricavate dalla stessa”.
In data 17 dicembre 2019, il Delegato alla vendita provvedeva ad eseguire nei confronti DEl'intermediario finanziario versamento diretto ex art. 41 TUB di una parte DEle somme incassate.
Il G.E. fissava al 24 settembre 2020 la data DEla udienza per l'approvazione DE piano di riparto.
In data 9 settembre 2020 il DEegato alle vendite depositava progetto di distribuzione.
Con il predetto progetto, si proponeva di assegnare “in privilegio ipotecario di primo grado Euro 225.561,21 al creditore intervenuto UBI BANCA SPA, creditore fondiario, già integralmente percepiti ai sensi DEla previsione di cui all'art. 41 TUB” e, altresì, “in forza DEla previsione di cui all' art. 41 TUB comma 2, alla curatela DE
2 intervenuta ex art. 107 co. 5 L.F, dovrà essere assegnata la somma residua derivante Parte_1 dal riparto ed eccedente la quota spettante alla banca, detratte le spese in prededuzione ex art. 2770 cc“”.
In vista DEla udienza DE 24 settembre 2020, le parti, in ossequio al provvedimento DE G.E. DE 27 agosto
2020 depositavano note di trattazione scritta.
1.1. In data 24 settembre 2020, il G.E. depositava un primo verbale di udienza utilizzando le seguenti locuzioni: “È presente l'Avv. Betti per Olivi spa ed anche nella forma DEla trattazione scritta.
Il Giudice DEl'Esecuzione, viste le note depositate dalle parti da far parte integrante DE presente verbale, rilevata l'assenza di contestazioni, dichiara l'approvazione DE piano di riparto, autorizza l'emissione dei relativi mandati di pagamento e la restituzione dei titoli;
dichiara infine la definizione DEla procedura esecutiva ed autorizza la chiusura dei c/c intestati alla procedura”.
1.2. In data 28/9/2020 il G.E. ha depositato telematicamente nuovo verbale DEl'udienza DE 24/9/2020, utilizzando le seguenti locuzioni “È presente l'Avv. Mencarelli per il fallimento la quale significa che Ubi Pt_1
Banca che risulta titolare di privilegio fondiario non si è insinuata al passivo DE fallimento come da documentazione allegata alle osservazioni.
Il G.E. preso atto che il privilegio riconosciuta ex art 41 TUB ha natura processuale e non sostanziale e che l'assegnazione provvisoria presuppone l'insinuazione DE creditore fondiario al passivo fallimentare
PQM
Approva il piano di riparto DE DEegato alle vendite con la seguente modifica: revoca l'assegnazione provvisoria DEle somme al creditore fondiario e le attribuisce alla CU DE EN;
ferme rimanendo tutte le altre attribuzioni previste nel piano”. Pt_1
1.3. Avverso detto ultimo verbale, l'intermediario proponeva opposizione agli atti esecutivi, che veniva rigettata dal G.E. e anche dal collegio, a seguito di reclamo.
1.4. Con atto di citazione notificato in data 06 settembre 2021, , nella sua Parte_2 veste di creditore intervenuto in via ipotecaria nella procedura esecutiva nr. 111/2016, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
”, che si è costituita contestandone le istanze.
[...]
1.5. Non essendo necessaria attività istruttoria, dopo una serie di rinvii, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento DEl'8/11/2024.
2. L'opposizione agli atti esecutivi si fonda su due motivi.
2.1. L'attore, in primo luogo, ha richiesto dichiararsi, in maniera omnicomprensiva, “la abnormità DE provvedimento reso dal g.e. depositato telematicamente in data 28 settembre 2020: nullità e/o annullabilità e/ o inefficacia”
(si veda sopra, sequenza procedimentale indicata nei paragrafi 1.1 e 1.2).
3 In particolare, l'attore ha evidenziato che il G.E., in prima battuta, “confermava l'attribuzione alla Banca DEla somma già versata ex art. 41 TUB e, in particolare, DEla somma di € 225.561,21 e, dichiarava la definizione DEla procedura esecutiva”.
Contrariamente, “con provvedimento successivamente reso e depositato telematicamente solo in data 28 settembre 2020, mai comunicato alla Banca, il G.E. - anche in violazione DE contraddittorio, stante la mancata partecipazione DEle parti in udienza, stante la trattazione scritta DEla medesima – malgrado la definizione DEla procedura e, dunque, il venir meno di ogni potere di jus dicere in capo al Giudice DEla Esecuzione, «revoca l'assegnazione provvisoria DEle somme al creditore fondiario e le attribuisce alla CU DE EN;
ferme rimanendo tutte le altre attribuzioni previste nel Pt_1 piano»”.
Sul punto l'attore ha evidenziato che “il provvedimento DE 28 settembre 2020 risulta, infatti, emesso da un Giudice non più titolare dei relativi poteri avendo il medesimo, provveduto a dichiarare la definizione e, dunque, la estinzione - DEla procedura esecutiva.
Alla luce DEl'emesso provvedimento di estinzione, il Giudice mai avrebbe dovuto:
1. provvedere alla riapertura di un verbale di una controversia definita, peraltro, senza il contraddittorio tra le parti,
2. revocare l'assegnazione DEle somme disposte in favore DEla Ubi Banca, stante la avvenuta approvazione DE progetto di distribuzione che nulla statuiva sul punto,
3. emettere un provvedimento pur avendo provveduto alla definizione DEla procedura e alla sua estinzione”.
E' bene sottolineare che l'attore ha precisato che “in vista DEla udienza DE 24 settembre 2020, le parti, in ossequio al provvedimento DE G.E. DE 27 agosto 2020 depositavano note di trattazione scritta.
Il depositava le note mediante allegazione telematica di un file illeggibile”. Parte_1
2.2. Occorre quindi procedere al vaglio DEla ricostruzione appena indicata.
In primo luogo deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto affermato dall'attore opponente, il giudice DEl'esecuzione comunque conservava la titolarità DE potere di revocare il provvedimento di assegnazione già emesso, con conseguente possibilità di emetterne uno nuovo, che contenesse un nuovo assetto di distribuzione.
A tal proposito deve condividersi l'orientamento espresso da Cass. Sez. 3, 20/11/2023, n. 32143, Rv.
669492 - 02, secondo cui, in “tema DEla revocabilità DE provvedimento di chiusura DEl'esecuzione immobiliare (…) la definizione di un procedimento giudiziario, compreso quello per esecuzione forzata, segna di regola la consumazione DE potere di provvedere da parte DE giudice che vi sovrintende, che non può evidentemente continuare a disporre DEle sorti DE procedimento, pur dopo che di esso si sia spogliato, con l'adozione DEl'atto che appunto lo definisce: id est, avuto riguardo all'esecuzione forzata per espropriazione, con l'adozione DE provvedimento che, preso atto DEl'approvazione DE progetto da parte dei creditori (o risolvendo le contestazioni, ex art. 512 c.p.c.), ne dichiari l'esecutività, ordinando il pagamento DEle
4 quote in loro favore;
e fatta salva soltanto una sorta di ultrattività di quelle potestà non esercitate prima DEla chiusura, come si dirà tra breve, quali quelle in tema di liquidazione degli ausiliari.
Orbene, ritiene la Corte come detto principio non sia affatto incompatibile col disposto DEl'art. 487 c.p.c., che com'è noto consente al giudice DEl'esecuzione di revocare il provvedimento, fino a che esso non abbia avuto esecuzione. Il punto è che – rispetto alla questione che occupa – individuare il momento finale, ai fini DEla revoca, in quello in cui le somme siano state effettivamente riscosse dai creditori (come, appunto, propugnato dalla citata Cass. n. 23572/2004, e successiva giurisprudenza richiamata, e anche al di là DEle criticità prima evidenziate) finisce oltretutto con l'estendere il potere giurisdizionale DE giudice DEl'esecuzione a tempo potenzialmente indefinito e per nulla controllabile dall'ufficio giudiziario
(né dalle stesse parti), nella sostanza ricollegando la permanenza DE potere in parola ad elementi esterni (quali, tra l'altro, la diligenza DE creditore nell'attività di esazione od altri estrinseci fattori di organizzazione DEl'ufficio), sottratti ad ogni valutazione da parte DElo stesso giudice.
3.11.2 – Come in parte anticipato, è ben vero che, in ambiti correlati, questa Corte ha più volte affermato che, pur dopo l'approvazione DE progetto di distribuzione, il giudice DEl'esecuzione può ritenersi abilitato ad adottare provvedimenti
(ancora) lato sensu incidenti sulla procedura esecutiva, come ad es. per la liquidazione dei propri ausiliari (ove non vi abbia già provveduto – v. Cass. n. 12977/2022, in motivazione, par. 3.4). D'altra parte, di ciò costituisce plastica esemplificazione anche il disposto DE vigente art. 591-bis, ult. comma, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022), laddove è previsto che il professionista DEegato, entro dieci giorni dalla comunicazione DEl'approvazione DE progetto di distribuzione, deve depositare il rapporto riepilogativo finale, attività evidentemente funzionale ad un ultimo controllo DEle operazioni DEegate da parte DE giudice DEl'esecuzione.
Del resto, proprio perché il provvedimento che determina la chiusura DEl'espropriazione è soggetto ad opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro venti giorni dalla sua conoscenza, legale o di fatto (dies a quo che, per i provvedimenti resi in udienza, non può che ndividuarsi nella data DEla stessa udienza, cui le parti avevano l'onere di partecipare), da ciò discende che la mancata proposizione DEl'opposizione finisce con l'attribuire indubbia stabilità alla distribuzione, per come concretata nel provvedimento stesso, sicché procedere ad una sua revoca o modifica, pur possibile fino a che l'atto non abbia avuto esecuzione, ex art. 487 c.p.c., finirebbe col sollevare la parte interessata dalla decadenza in cui essa è già incorsa, per effetto DEla propria inerzia nel proporre l'opposizione formale di cui all'art. 617 c.p.c.
3.11.3 – Sul punto, per quanto sia innegabile – come pure osserva il Procuratore Generale – che il potere di revoca ex art. art. 487 c.p.c. è di regola scollegato rispetto al termine per la proposizione DEl'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. e con questa concorre, giacché il suo presupposto è, appunto, che il provvedimento revocando non sia stato ancora eseguito (v. Cass.
n. 11316/2009), una simile conclusione non appare però predicabile rispetto al provvedimento di chiusura DE procedimento esecutivo, proprio perché esso, a differenza di ogni altro che sia reso in costante pendenza di quest'ultimo, non può non ricondursi ad una conseguente consumazione DElo stesso potere giurisdizionale.
5 Occorre, dunque, verificare se e come un simile potere possa dirsi ancora sussistente, nonostante l'intervenuta chiusura DEla procedura.
3.11.4 – Ebbene, ritiene la Corte che il punto di equilibrio, in relazione a quanto precede, debba rinvenirsi nella possibilità che il giudice DEl'esecuzione proceda ad una revoca o modifica DE provvedimento di chiusura DEla distribuzione fino a che non sia spirato il termine di venti giorni per la proposizione DEla eventuale opposizione distributiva, ex artt. 617 e 512 c.p.c. (e dunque, entro venti giorni dall'udienza ex art. 596 c.p.c., avuto riguardo alle disposizioni applicabili ratione temporis, o dalla comunicazione alle parti DEl'ordinanza pronunciata al suo esito mediante riserva al termine di essa), e sempre che a detto provvedimento non sia stata data frattanto esecuzione, con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento (giacché in tal caso non otrebbe comunque esservi spazio per alcuna revoca, stante la preclusione derivante dal disposto DEl'art. 487, comma 1, c.p.c.): solo in tal guisa, dunque, può coniugarsi da un lato il principio DEla stabilità DEla distribuzione non soggetta ad opposizione, e dall'altro quello DEla revocabilità dei provvedimenti fino a che essi non abbiano avuto esecuzione.
Resta fermo che, qualora il provvedimento finale sia stato ritualmente opposto, il problema risulta in ogni caso superato: il giudice DEl'esecuzione, in tal caso, ben può incidere sulla sorte DEla distribuzione, non già perché la procedura sia da ritenersi ancora pendente in forza DEla mera proposizione DEl'opposizione (vero essendo, anzi, il contrario – v. supra, par. 3.10), ma perché egli è dotato dei poteri di cui all'art. 618 c.p.c., potendo dunque adottare i provvedimenti indilazionabili, ovvero sospendere proprio l'effetto definitorio DE provvedimento opposto e, questo provvisoriamente venuto meno, pure la procedura.
2.2.1. Quanto alla riapertura DE verbale di udienza deve rilevarsi che, da un lato, il provvedimento DE giudice che dispone la riapertura DE verbale di udienza, se può ricondursi al potere di direzione DE procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto DE diritto di difesa DEle parti;
pertanto, l'atto con cui il giudice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale DEl'udienza di discussione, dispone, su istanza DEla parte sopraggiunta ed in mancanza di quella precedentemente comparsa, la riapertura DElo stesso, ammettendo la parte presente a rassegnare le sue difese e conclusioni, è nullo per violazione DE principio DE contraddittorio, nullità che si estende anche agli atti successivi ed alla stessa sentenza che di essi abbia tenuto conto (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8025 DE 06/04/2006, Rv. 588647 - 01).
Per altro verso deve tuttavia rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, ove il giudice abbia preso occasione dalla riapertura DE verbale di causa per ammettere le prove ritualmente dedotte in memoria difensiva, ciò non comporta violazione DEle regole procedurali in tema di ammissione dei mezzi istruttori, quando nessuna decadenza sia stata dichiarata all'atto DEla prima chiusura DE verbale e pertanto l'ammissione avrebbe potuto aver luogo anche in udienza successiva (sul punto Cass. Sez. L, Sentenza n.
5525 DE 04/06/1999, Rv. 527081 - 01).
6 2.2.2. Nel tentativo di fare buon governo di tali principi, deve rilevarsi che quanto dedotto dal fallimento nella successiva “versione” DE verbale DEl'udienza DE 24/9/2020 (allegato n. 14 atto di citazione), risultava essere circostanza dedotta in giudizio già prima DEl'udienza DE 24/9/2020.
Pertanto, rispetto all'acquisizione di quella indicazione (mancata insinuazione DE creditore fondiario al passivo fallimentare) e DEla conseguente richiesta (modifica DE piano di riparto), che avevano determinato la modifica DE provvedimento giudiziale (come visto possibile, si veda par. 2.2.), non vi è alcuna nullità in relazione alla violazione DE diritto di difesa.
2.2.2.1. A tal proposito deve rilevarsi che, a fronte DEla deduzione DEl'attore, secondo cui, in vista DEl'udienza DE 24/9/2020, “Il depositava le note mediante allegazione telematica di un file Parte_1 illeggibile”, lo stesso fallimento ha contestato tale circostanza producendo in giudizio “osservazioni al piano di riparto”, debitamente sottoscritte e datate 17/9/2020 (si veda allegato n. 6, comparsa di costituzione), in cui si fa presente che “il creditore procedente OLIVI S.P.A. né l'Istituto mutuante hanno depositato domanda di insinuazione nel passivo fallimentare” e in cui si “contesta, quindi, il progetto di distribuzione depositato dal Professionista
Delegato alle Vendite, sia in ordine all'assegnazione eseguita in favore DE creditore fondiario sia per l'assegnazione in prededuzione alla OLIVI Spa, per spese e compensi, poiché nessuno dei due creditori si sono insinuati tempestivamente nel passivo fallimentare”, formulando quindi sostanziale richiesta di modifica.
2.2.2.2. Deve perciò aderirsi alla ricostruzione in fatto elaborata dal convenuto, non avendo l'attore credibilmente smentito tale ricostruzione, eventualmente anche tramite produzione in giudizio DE file definito “illeggibile”.
2.2.2.3. Perciò, anche volendo ritenere la nullità DE verbale di udienza DE 24/9/2020 (“seconda versione”) nella parte in cui viene raccolta l'istanza DEl'odierno convenuto, è bene precisare che la medesima istanza era già stata proposta nell'ambito DE medesimo procedimento e poteva quindi fondare, a prescindere dalla sua successiva verbalizzazione, il provvedimento di modifica DEl'assegnazione; quest'ultimo, inoltre, ancorché facente DE medesimo contestato verbale, assume autonomo rilievo provvedimentale e, in quanto tale, deve essere valutato alla stregua dei criteri che consentono la modifica e la revoca DE provvedimento di assegnazione, verificando il rispetto di condizioni la cui violazione, nel caso di specie, non è stata allegata (come visto, la modifica e la revoca non possono avvenire una volta decorso il termine di venti giorni, ovvero nel caso di avvenuta esecuzione DE provvedimento attraverso emissione e incasso dei mandati di pagamento).
2.3. Le considerazioni appena elaborate determinano il rigetto DE primo motivo DEl'opposizione.
3. Quanto al secondo motivo di opposizione deve rilevarsi che l'opponente ha evidenziato la violazione degli artt. 598 e 512 c.p.c.; infatti, secondo l'attore “Tribunale, a fronte dei rilievi mossi dalla Curatale al piano di
7 riparto, stante il loro mancato recepimento all'interno DE progetto di distribuzione da parte DE Delegato, non avrebbe dovuto procedere con la modifica DE progetto stesso ma, avrebbe dovuto risolvere la questione nel contraddittorio tra le parti, procedendo con la apertura di una fase contenziosa”.
3.1. A tal proposito deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità “l'ordinanza impugnabile «nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.» è quella con la quale il giudice DEl'esecuzione decide la controversia distributiva, vale a dire l'ordinanza con la quale il giudice si pronuncia su (ciascuna DE)le contestazioni circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione.
Può darsi che, decidendo queste contestazioni, il giudice le rigetti e confermi il progetto di distribuzione così come depositato in cancelleria ai sensi DEl'art. 596 cod. proc. civ. In tale eventualità si verifica esattamente la situazione prospettata dalla ricorrente poiché l'ordinanza che decide la controversia distributiva coincide con l'ordinanza che approva e dichiara esecutivo il progetto di distribuzione, ordinando l'emissione dei mandati di pagamento.
Tuttavia, può darsi che, decidendo sulle contestazioni, il giudice le accolga, in tutto o in parte, ovvero ne accolga alcune e ne rigetti altre. In tale eventualità, il giudice DEl'esecuzione potrà:
- contestualmente redigere il progetto di distribuzione che tenga conto di quanto deciso su tutte le contestazioni distributive ed approvarlo con la stessa ordinanza, sicché verrà a riproporsi la situazione processuale anzidetta;
- oppure, procedere alla redazione (da parte DElo stesso g.e. o di un suo DEegato) di un nuovo progetto di distribuzione, che tenga conto dei criteri dettati con l'ordinanza con la quale il giudice DEl'esecuzione ha deciso le contestazioni distributive. In questa situazione processuale, se la parte intende contestare i criteri dettati dal giudice DEl'esecuzione per redigere il nuovo progetto di distribuzione, dovrà opporre, ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., appunto l'ordinanza con la quale, decidendo la controversia distributiva, i criteri sono stati dettati dal giudice DEl'esecuzione. Residua soltanto un'ipotesi in cui l'opposizione potrà essere rivolta avverso il nuovo progetto di distribuzione: quando l'opponente assuma che, nel redigere il nuovo progetto, siano rimasti disattesi i criteri dettati dal giudice per la sua predisposizione.
Nel sistema così DEineato, non è affatto richiesto che, secondo quanto assume la ricorrente, l'ordinanza DE giudice DEl'esecuzione assuma i caratteri DEla definitività, essendo sufficiente che essa abbia portata decisoria sulle contestazioni distributive. Si intende con ciò significare che l'ordinanza che decide su queste contestazioni mantiene la sua natura di atto esecutivo, per come è fatto palese anche dalla sua impugnabilità nelle forme e nei termini DEl'art. 617 cod. proc. civ. Pertanto,
l'esperibilità DE rimedio non è incompatibile con la possibilità, che rimane in capo al giudice DEl'esecuzione, di revocare o modificare la sua stessa ordinanza ai sensi DEl'art. 487 cod. proc. civ., finché non abbia avuto esecuzione. Questo potere tuttavia concorre con quello DEle parti di opporsi, ai sensi DE detto art. 617 cod. proc. civ., all'ordinanza che ritengano pregiudizievole DEle proprie posizioni (cfr. Cass. n. 12053/14, nonché già Cass. n. 2848/98 e n. 26185/11).
In conclusione, va affermato il principio di diritto per il quale, in tema di risoluzione DEle controversie distributive, qualora il giudice DEl'esecuzione abbia deciso con ordinanza ai sensi DEl'art. 512 cod. proc. civ. le contestazioni mosse al progetto di distribuzione depositato in cancelleria ai sensi DEl'art. 596 cod. proc. civ., l'opposizione va proposta nelle forme e nei termini
8 DEl'art. 617 cod. proc. avverso questa ordinanza, anche qualora con essa non sia stato approvato e reso esecutivo il progetto di distribuzione definitivo” (citazione testuale da Cass. Sez. 3, 29/01/2016, n. 1673, Rv. 638544 – 01, anche massimata).
3.2. Sulla scorta DEla citata ricostruzione appare corretto affermare che il Giudice DEl'esecuzione, come previsto dalla citata giurisprudenza di legittimità, ha, con ordinanza, risolto le controversie distributive, contestualmente modificando il piano di riparto redatto dal DEegato.
Si ritiene corretto affermare, quindi, che non vi era alcuna diversa ed ulteriore “fase contenziosa”, che sarebbe stato necessario attivare.
E' bene quindi rilevare, infatti, che le parti, a seguito DEla presentazione DE piano di distribuzione, hanno presentato osservazioni.
Il Giudice DEl'esecuzione, a seguito di udienza, ha risolto le controversie distributive;
a quel punto, parte attrice ha presentato formale opposizione ex art. 617 c.p.c.
Rispetto a tale angolazione, non risultano le denunciate irregolarità procedurali: neppure il secondo motiva di opposizione può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base DEle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore DEla causa dichiarato (indeterminabile, si ritiene corretto considerare una complessità media) e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato un importo minore), in relazione alla elevata complessità DEle questioni giuridiche sollevate nel presente procedimento, alla durata DE procedimento, al numero DEle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. formulata da “ . Parte_2 condanna “ , in favore di parte convenuta opposta, al pagamento DEle spese di Parte_2 lite quantificate in € 8.991,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali DE 15%.
Spoleto, 5 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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