TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5925 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5925 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Armando PISTOLESE
(c.f. ), con studio in Salerno alla Via Casarse n. 1 C.F._1
Appellante
E
(c.f. , rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Sandro ESPOSITO VISCONTI (c.f. ), con studio in Nocera Inferiore (Sa) alla C.F._3
Via Barbarulo Appellato
Avverso sentenza n. 2084/2021, resa dal Giudice di Pace di Salerno, depositata il 14.05.2021, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 6002/2013, così come trasfuso nella cartella di pagamento recante n. 10020140001270975000, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del
CdS, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto di ruolo. Con sentenza n. 2084/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1 verso cui deduceva quali motivi di censura: l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado perché tardivamente proposta, attesa la rituale notifica della cartella di pagamento;
l'errata valutazione delle prove e delle argomentazioni in prime cure circa la prova della notifica di intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione. 1.2 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato , Controparte_1 deducendo, oltre all'ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, inerente all'impugnazione di estratto di ruolo, anche la mancata prova della ritualità delle notifiche effettuate dall'agente della riscossione, rilevando, sul punto, la produzione solo in questo grado di giudizio della documentazione inerente la notifica dell'intimazione di pagamento, per tale ragione non valutata in prime cure. Instava, quindi, per il rigetto del gravame, con conferma della pronuncia impugnata, vinte le spese. 2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1 termine per l'impugnazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 19.07.2021, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi (con l'inapplicabilità, ratione materiae, della sospensione feriale dei termini per l'impugnazione) decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 14.05.2021.
Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza (cfr.
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1634/2023 del 09-12-2023). Nel compiere le valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene, altresì, che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Ciò posto, mette conto premettere che il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva l'impugnazione, proposta da , avverso l'estratto di ruolo n. 6002/2013 Controparte_1 sotteso alla cartella di pagamento n. 10020140001270975000, estratto in ordine al quale l'odierno appellato asseriva, sin dal primo grado di giudizio, di esserne venuto a conoscenza presso l'Agente per la riscossione per la provincia di Salerno;
detto ruolo, si precisa, era relativo a sanzioni dovute per contravvenzioni del codice della strada per l'anno 2012, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, per non essere stata notificata la prefata la cartella.
Andando con ordine, in ossequio al potere-dovere del giudice di qualificare esattamente la domanda posta, bisogna rilevare che l'azione esperita dall'odierno appellato andava - e va - più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre - esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta qualificazione si imponeva e si impone, anche e non solo (per quanto sopra detto) alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 06.09.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione) di un idoneo interesse ad agire, tanto in quanto il difetto di interesse a proporre la domanda, ex art. 100 c.p.c., da parte dell'attore può (e deve) essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010).
Per addivenire a siffatto accertamento, vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la prefata pronuncia della Suprema Corte n. 26283/2022. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo erano i seguenti: 1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo.
In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della alla quale, invece, lo stesso debitore Pt_1 può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); 3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle SS.UU. n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non esclude necessità che il giudice valuti la sussistenza dell'interesse ad agire: il debitore, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre - esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata pronuncia n. 26283/2022.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'asserita invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; Sez.
Un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla legge, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n.
146/2021 o comunque un pregiudizio concreto, come sopra precisato.
Orbene, il in primo grado, invero, non ha provato né tantomeno allegato i possibili Pt_3 pregiudizi che sarebbero potuti scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale, dovendone derivare sul punto rilievo, ex officio, dell'inammissibilità dell'opposizione proposta in prime cure. Pertanto, al lume delle osservazioni che precedono, il Tribunale adito in sede di appello rileva che l'opposizione proposta in primo grado dall'odierno appellato è da stimarsi carente sotto il profilo dell'interesse ad agire, ciò in quanto (si ribadisce) il debitore, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non producendo né allegando od in altro modo fornito dimostrazione in ordine ad ulteriori specifici elementi disponibili dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire del debitore ex art. 100 c.p.c., e tantomeno non risultando provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Da tanto consegue l'accoglimento dell'appello per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore censura avanzata avverso la sentenza impugnata. In punto di spese di giudizio, mette conto precisare che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. 24.01.2017, n. 1775). Nel caso di specie, stante il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali, questo Tribunale ritiene equo procedere alla regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio tra le parti nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado) disponendone la compensazione, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2084/2021, resa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara inammissibile la domanda proposta da in primo grado;
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 25.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5925 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Armando PISTOLESE
(c.f. ), con studio in Salerno alla Via Casarse n. 1 C.F._1
Appellante
E
(c.f. , rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Sandro ESPOSITO VISCONTI (c.f. ), con studio in Nocera Inferiore (Sa) alla C.F._3
Via Barbarulo Appellato
Avverso sentenza n. 2084/2021, resa dal Giudice di Pace di Salerno, depositata il 14.05.2021, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 6002/2013, così come trasfuso nella cartella di pagamento recante n. 10020140001270975000, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del
CdS, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto di ruolo. Con sentenza n. 2084/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1 verso cui deduceva quali motivi di censura: l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado perché tardivamente proposta, attesa la rituale notifica della cartella di pagamento;
l'errata valutazione delle prove e delle argomentazioni in prime cure circa la prova della notifica di intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione. 1.2 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato , Controparte_1 deducendo, oltre all'ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, inerente all'impugnazione di estratto di ruolo, anche la mancata prova della ritualità delle notifiche effettuate dall'agente della riscossione, rilevando, sul punto, la produzione solo in questo grado di giudizio della documentazione inerente la notifica dell'intimazione di pagamento, per tale ragione non valutata in prime cure. Instava, quindi, per il rigetto del gravame, con conferma della pronuncia impugnata, vinte le spese. 2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1 termine per l'impugnazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 19.07.2021, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi (con l'inapplicabilità, ratione materiae, della sospensione feriale dei termini per l'impugnazione) decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 14.05.2021.
Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza (cfr.
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1634/2023 del 09-12-2023). Nel compiere le valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene, altresì, che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Ciò posto, mette conto premettere che il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva l'impugnazione, proposta da , avverso l'estratto di ruolo n. 6002/2013 Controparte_1 sotteso alla cartella di pagamento n. 10020140001270975000, estratto in ordine al quale l'odierno appellato asseriva, sin dal primo grado di giudizio, di esserne venuto a conoscenza presso l'Agente per la riscossione per la provincia di Salerno;
detto ruolo, si precisa, era relativo a sanzioni dovute per contravvenzioni del codice della strada per l'anno 2012, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, per non essere stata notificata la prefata la cartella.
Andando con ordine, in ossequio al potere-dovere del giudice di qualificare esattamente la domanda posta, bisogna rilevare che l'azione esperita dall'odierno appellato andava - e va - più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre - esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta qualificazione si imponeva e si impone, anche e non solo (per quanto sopra detto) alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 06.09.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione) di un idoneo interesse ad agire, tanto in quanto il difetto di interesse a proporre la domanda, ex art. 100 c.p.c., da parte dell'attore può (e deve) essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010).
Per addivenire a siffatto accertamento, vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la prefata pronuncia della Suprema Corte n. 26283/2022. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo erano i seguenti: 1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo.
In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della alla quale, invece, lo stesso debitore Pt_1 può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); 3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle SS.UU. n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non esclude necessità che il giudice valuti la sussistenza dell'interesse ad agire: il debitore, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre - esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata pronuncia n. 26283/2022.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'asserita invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; Sez.
Un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla legge, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n.
146/2021 o comunque un pregiudizio concreto, come sopra precisato.
Orbene, il in primo grado, invero, non ha provato né tantomeno allegato i possibili Pt_3 pregiudizi che sarebbero potuti scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale, dovendone derivare sul punto rilievo, ex officio, dell'inammissibilità dell'opposizione proposta in prime cure. Pertanto, al lume delle osservazioni che precedono, il Tribunale adito in sede di appello rileva che l'opposizione proposta in primo grado dall'odierno appellato è da stimarsi carente sotto il profilo dell'interesse ad agire, ciò in quanto (si ribadisce) il debitore, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non producendo né allegando od in altro modo fornito dimostrazione in ordine ad ulteriori specifici elementi disponibili dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire del debitore ex art. 100 c.p.c., e tantomeno non risultando provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Da tanto consegue l'accoglimento dell'appello per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore censura avanzata avverso la sentenza impugnata. In punto di spese di giudizio, mette conto precisare che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. 24.01.2017, n. 1775). Nel caso di specie, stante il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali, questo Tribunale ritiene equo procedere alla regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio tra le parti nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado) disponendone la compensazione, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2084/2021, resa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara inammissibile la domanda proposta da in primo grado;
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 25.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro