Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10063/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 5423/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Roberto Cagnetta,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Michele Mongelli,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta in data 31.07.2002. Dalla loro unione sono nate le figlie
(07.09.2005) e (13.01.2010). Per_1 Per_2
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Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa delle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, che attualmente convive con una compagna. Ha altresì precisato che il marito ha lasciato la casa familiare a giugno 2024.
Ha precisato di vivere con le figlie presso la casa coniugale condotta in locazione per € 350,00 mensili.
Ha dichiarato di essere disoccupata e di essersi sempre dedicata alla cura del nucleo familiare anche per scelta condivisa col marito;
mentre quest'ultimo svolge la mansione di autista presso l'AMTAB s.p.a. per cui percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.900,00.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito a carico del marito;
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé e predisposizione di un calendario di incontri con il padre;
un contributo al proprio mantenimento pari ad €
330,00; un contributo al mantenimento delle figlie pari ad €
660,00 mensili (€ 330,00 per ciascuna figlia) oltre 50% per spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 04.10.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa € 1.300,00 mensili.
Ha concluso domandando: la pronuncia di separazione personale;
un contributo al mantenimento della moglie e della figlia minore pari ad € 400,00 mensili;
la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% in favore della moglie. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 26.02.2025).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 10.10.2024.
I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie ex art. 473- bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 28.03.2025, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed
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urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta ed i coniugi hanno reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10063/2024 introdotto con ricorso del 04.10.2024 da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del P.M., Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Bitonto (BA), 24.05.1975) e (Bitonto
[...] Controparte_1
(BA), 09.06.1973) che in Bitonto, in data 31.07.2002, hanno contratto matrimonio religioso trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitonto al n. 169, parte II, serie A, anno 2002; 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 28.03.2025 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) fissato il contributo muliebre in € 330,00 mensili;
3) affidato in maniera condivisa la figlia minore con collocamento prevalente presso la madre;
4) disposto l'assegnazione della casa familiare in favore della madre;
5) stabilito un calendario di incontri padre-figlia; 6) fissato in € 560,00 mensili (€ 280,00 per ciascuna figlia) il contributo paterno al mantenimento delle figlie oltre 60% delle spese straordinarie;
6) stabilito in favore della madre la percezione dell'AUU al 100%.
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2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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