TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.29783 R.G. 2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. FRANCESCO Parte_1
RENDINA con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dagli Avvocati Sabatino Alessio Marrama e Valentina Ferrara con elezione di domicilio in indirizzo telematico e
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_3
Alberici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 29783/2022, conveniva in Parte_1 giudizio la e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, la responsabilità della resistente nell'infortunio occorso al ricorrente in data 05.07.2020 per le causali di cui alla premessa e per la violazione dell'art. 2087 c.c. e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e il sig. quale amministratore pro Controparte_2 tempore e datore di lavoro, in solido tra di loro, al pagamento in favore del Sig.
- a titolo di risarcimento di danni tutti patrimoniali e non dallo Parte_1 stesso subiti, di qualsiasi natura e specie, ossia danno biologico permanente, danno da lesione della cenestesi lavorativa, danno patrimoniale per le spese di cura già sostenute e di quelle future, danno patrimoniale da incapacità temporanea, danno patrimoniale da incapacità permanente, inteso anche come danno «da incapacità lavorativa specifica», danno patrimoniale da inabilità temporanea totale, danno patrimoniale da inabilità temporanea parziale, danno morale, danno esistenziale - della somma di € 95.767,60 o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche seguito di C.T.U. contabile e medico legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante quantificato nella differenza tra la retribuzione che questi avrebbe normalmente percepito (€ 1.169,00) e la minor somma percepita dall' (€ 200,50) dal dì del dovuto sino al raggiungimento dell'età pensionabile CP_4
o in alternativa al triplo della pensione sociale o alla diversa somma ritenuta di giustizia, e condannare i convenuti al pagamento dei suddetti importi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.
Esponeva il ricorrente che in data 30 ottobre 2019 sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato part time con la convenuta, dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020; che per lo svolgimento delle mansioni, la convenuta assegnava al ricorrente il furgone UL FF , TARGATO
ET 612 BK;
che in data 5 luglio 2020, mentre era alla guida del furgone, restava vittima di un incidente che gli causava lesioni gravissime;
che in quella occasione, munito di cintura di sicurezza, viaggiava alla guida del furgone che, in transito sull' autostrada A24, a causa dello scoppio di uno pneumatico andava ad urtare violentemente contro il guard-rail; che a causa dell' impatto, il ricorrente veniva sbalzato fuori dal finestrino del lato passeggero;
che il ricorrente veniva trasportato in ospedale;
che le lesioni riportate risultavano integralmente riferibili all' incidente;
che l' , in sede di CP_4 visita medica , riscontrava una invalidità permanente del 16%; che il veicolo guidato dal ricorrente, era stato revisionato in data 9 marzo 2028 ed al momento dell' incidente presentava la revisione scaduta;
che, inoltre, il mezzo montava pneumatici invernali usurati ( privi di battistrada ), di marche e modelli differenti fra loro;
che dopo l' incidente, la convenuta sostituiva tutti i veicoli aziendali;
che gli accertatori , nel ricostruire la dinamica dell' incidente , avevano così precisato :” “Dagli elementi oggettivi, dai danni riscontrati suo veicolo nonché dai rilievi planimetrici esperiti sul luogo, l'evento infortunistico si può così ricostruire. Il giorno 05 luglio 2020, il signor alla guida Parte_1 dell'autocarro Renault Traffic targato ET 612 BK, solo a Bordo, percorreva la A/24 proveniente dal lato Castel Madama con direzione Tivoli viaggiando sulla corsia di marcia normale, tratto di strada rettilineo pianeggiante. Giunto in prossimità della progressiva chilometrica contrassegnata dal Km 16+900, a causa dello scoppio del pneumatico posteriore laterale destro e successiva perdita del rivestimento gommoso, perdeva il controllo del mezzo andando cozzare con la parte anteriore contro il di protezione sito sul lato sinistro rispetto alla sua CP_5 originaria direttrice di marcia. Di conseguenza al violento urto, il veicolo deviava verso destra andando ad urtare con il pneumatico posteriore sinistro contro il guard rail causando l'afflosciamento dello stesso con piegatura del cerchio di conseguenza al secondo urto, il veicolo veniva proiettato verso la corsia di marcia normale e durante lo spostamento il conducente veniva sbalzato fuori dall'abitacolo uscendo dal vetro della portiera anteriore destra rovinando al suolo a causa della cintura di sicurezza non allacciata. Il veicolo proseguiva in avanti fermando la corsa sulla corsia di marcia normale in posizione leggermente trasversale rispetto l'asse stradale e precisamente a mt. 28 a ridosso dall'ettometrica contrassegnata dal km 16+700. Sul posto vi era persona qualificatasi come infermiere che prestava le prime cure del caso tamponando le ferite al malcapitato. Sul posto giungeva ambulanza del
118 di Tivoli con auto medica e successivamente elisoccorso atterrata in prossimità all'interno della campagna. Il veicolo non marciante veniva affidato e rimosso dal soccorso stradale ACI BOX e trasportato presso il deposito CERIV di Carsoli.”; che ad oltre due anni dall' indicente, il ricorrente lamentava dolore a livello dell' emicostato sinistro, con limitazione funzionale dei movimenti del busto;
che i dolori si accentuavano dopo sforzi fisici ed in concomitanza con le variazioni climatiche;
che aveva manifestato una sindrome ansioso-depressiva connessa alle proprie condizioni fisiche;
che non era in grado di movimentare carichi e stazionare in posizione eretta a lungo;
che nel 2021 era diventato nonno ma non era in grado di prendere in braccio la bambina;
che continuava a vivere flashback con serio disagio emotivo che aveva effetti negativi sulla vita quotidiana e sui rapporti con i familiari;
che dopo l' incidente, il veicolo veniva ricoverato in deposito e poi demolito dalla convenuta;
che la società, a seguito del sinistro aveva assicurato al ricorrente un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che, però, cessato il rapporto, la società cessava ogni interessamento verso il ricorrente;
che in data 8 settembre 2020, al ricorrente veniva notificato a mezzo posta il verbale di contestazione nr. UFF/1029062 (Registro Generale n. 2471292) dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Sezione Polizia di Stradale di Roma – con il quale gli veniva irrogata la sanzione amministrativa per le seguenti violazioni: 1) art. 141/11 Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 C.d.S. conducente del veicolo non era in grado di conservare il controllo;
2) Art. 172/2-10 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
C.d.S.conducente faceva uso di cinture di sicurezza inefficienti;
che il procedimento di opposizione instaurato innanzi il Giudice di Pace di Roma, si concludeva con sentenza di accertamento dell'illegittimità del verbale, in ragione della superficialità degli accertamenti compiuti dagli agenti . Tanto premesso in fatto, il ricorrente argomentava in merito alla responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. ed il conseguente diritto al risarcimento del danno.
Il ricorrente lamentava che la valutazione dell' non teneva conto del CP_4 danno morale, del danno biologico e della invalidità temporanea.
Argomentava in merito al danno differenziale , richiamando le conclusioni del perito di parte il quale aveva accertato un danno biologico da invalidità permanete del 21%.
Si costituiva in giudizio la società convenuta ed il sig. CP_2
contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto atteso che l'infortunio
[...] avvenuto al ricorrente in data 13/06/2012 non è in alcun modo addebitabile a colpa e responsabilità contrattuale o extracontrattuale della società convenuta e/o del suo legale rappresentante, ma piuttosto esclusivamente ad un caso fortuito durante l'esecuzione di una attività di lavoro.
La convenuta faceva rilevare che il , al pari di tutti gli altri suoi colleghi Parte_1 di lavoro, aveva ricevuto tutta la formazione ed informazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, partecipando a corsi all'uopo appositamente programmati;
che il ricorrente fin dall'assunzione in data 30 ottobre 2019 (con decorrenza 1 novembre 2019) alle dipendenze della resistente, aveva sempre osservato mansioni di autista, addetto al trasporto dei pasti veicolati, con l'utilizzo dell'automezzo aziendale in dotazione, marca Renault modello Trafic, targato ET612BK; che il predetto automezzo era stato sempre sottoposto alla manutenzione periodica e necessaria , ottenendo sempre dalla competente MTCT di Roma il rilascio della revisione;
che l'automezzo era stato sottoposto a revisione in data 6 marzo 2020 con esito regolare e sottoposto anche ad ulteriore revisione in data 30/01/2020 dall'esperto nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito di rilascio del certificato ATP;
che l'automezzo all'atto del sinistro per cui è causa era dotato di gomme idonea alla circolazione in tutte e 4 le stagioni dell'anno, quali quella identificate con la sigla M+S; che, a conferma delle condizioni in cui si trovava il mezzo, la parte convenuta faceva rilevare che il veicolo non era stato oggetto di sequestro e/o fermo da parte delle autorità di polizia intervenute sul posto e la sua proprietaria, quale la odierna resistente, non era stata sanzionata a norma del disposizioni di cui al Codice della Strada;
che, invece, gli operanti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, con il verbale n. 96/2020 descrivendo la dinamica e le cause dell'incidente dichiaravano “ …. A causa dello scoppio dello pneumatico posteriore laterale destro e successiva perdita del rivestimento gommoso perdeva il controllo del mezzo andando a cozzare con la parte anteriore contro il guardrail di protezione sito sul lato sinistro rispetto alla sua originaria direttrice di marcia … il conducente veniva sbalzato fuori dall'abitacolo uscendo dal vetro della portiera anteriore destra rovinando al suolo a causa della cintura di sicurezza non allacciata …”; che la odierna resistente era assicurata con la compagnia con polizza n. 30174802086 e detta garanzia Controparte_3 assicurativa era operante anche il giorno dell'infortunio per cui è causa.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
In via preliminare di rito, per le ragioni sopra esposte, autorizzare la chiamata in causa della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 con sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45 - 40128 -, al fine di sentirla tenuta a manlevare la stessa da ogni eventuale accoglimento delle pretese Controparte_1 di parte ricorrente;
merito, in via principale, rigettare ogni domanda di cui al ricorso introduttivo, poiché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata, accertare, dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a garantire e Controparte_3 manlevare la da ogni responsabilità e pregiudizio che potesse Controparte_1 derivargli dalle pretese di cui al ricorso introduttivo in forza della polizza assicurativa di cui alla parte narrativa. In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Disposta la chiamata in causa della , si Controparte_6 costituiva in giudizio la contestando il ricorso Controparte_6 di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto;
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
a) in via principale, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Sig.
nella causazione dell'evento e delle sue conseguenza lesive, Parte_1 rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto;
b) in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta da parte ricorrente voglia graduare le rispettive responsabilità come per Legge e secondo giustizia, limitando l'ammontare del risarcimento alla sola quota percentuale di responsabilità che dovesse essere ascritta alla società convenuta ed al solo danno differenziale che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale immediato diretto ed esclusivo con l'evento, detratte quindi le somme liquidate dall' ; CP_4
c) in ordine alla domanda di manleva e garanzia svolta dalla Controparte_7
Voglia dichiarare la inoperatività, in relazione ai fatti per cui causa, della polizza
RCA n. 30174802086 invocata da controparte per i motivi evidenziati nel presente atto e, con riferimento alla polizza Responsabilità Civile dell'Impresa n. 1/10233/61/168742538 voglia limitare la liquidazione eventualmente ritenuta dovuta dalla odierna concludente nei limiti delle condizioni contrattuali e del massimale di polizza, detratta la franchigia assoluta di Euro 2.500,00 che rimane a carico dell . Parte_2
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Il giudice, espletata la prova testimoniale, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che nel caso in esame, il ricorrente ha agito per ottenere il residuo danno da risarcire in base alle regole civilistiche, eccedente rispetto a quello liquidato come danno biologico dall' .Tale danno si fonda sulla CP_4 responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. che impone alla datrice di lavoro di adottare tutte le misure idonee a tutela dell' obbligo della sicurezza
La responsabilità del datore di lavoro deve essere collegata alla violazione di obblighi di comportamento che siano imposti da norme di legge o siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Dunque, gli oneri probatori nella domanda di risarcimento del danno da infortunio da lavoro ricadono sul lavoratore che lamenta di aver subito un pregiudizio, il quale dovrà allegare e provare l'esistenza di una obbligazione lavorativa, di un danno e del nesso causale tra il danno e la prestazione. Sarà poi sempre onere di parte ricorrente dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento medesimo ed i danni patrimoniali e non
- ivi compreso quello biologico, morale, esistenziale e per perdita della capacità reddituale specifica - asseritamente subiti.
Controparte invoca la responsabilità datoriale sulla base dei seguenti rilievi:
- mancata revisione del mezzo;
- presenza di pneumatici invernali ed usurati, privi di battistrada.
Tali rilievi risultano smentiti dalla documentazione prodotta dalla convenuta da cui risulta che il furgone condotto dal Sig. era stato sottoposto alla revisione Parte_1 periodica in data 05.03.2020 con esito regolare.
Deve, inoltre, ritenersi accertato che il furgone montava gomme idonee alla circolazione rilevato che dagli accertamenti compiuti dagli stessi Agenti di Polizia lo stato delle gomme era stato classificato “buono”. Dal rapporto degli agenti di Polizia, in atti, risulta che il ricorrente , all'esito dei rilievi eseguiti, venne sanzionato ai sensi degli artt. 172/2 – 10 e 141/2 – 11 del
Codice della Strada.
Quanto all' efficacia di tali accertamenti, parte ricorrente ha invocato le sentenza del giudice di pace la quale avrebbe annullato il verbale.
Tale impostazione non può essere condivisa atteso che il ricorrente aveva impugnato dinanzi al giudice di pace la sanzione amministrative;
pertanto, il giudicato intervenuto per effetto di tale sentenza, deve intendersi limitato a tale aspetto.
Alla luce di tali considerazioni, a nulla vale richiamare i rilievi fotografici fatti successivamente sul veicolo, atteso che, come fatto rilevare dalla difesa di gli Agenti di Polizia, se avessero rilevato anomalie nei sistemi di CP_6 ritenzione, ne avrebbero certamente dato atto nel rapporto e non avrebbero sanzionato il per il mancato utilizzo delle cinture. Parte_1
Da ciò consegue che alcuna violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro può essere addebitata ai convenuti.
Tale impostazione non ha trovato smentita all' esito della prova testimoniale espletata, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, sono state fra loro discordanti.
Ed, infatti, il teste ha dichiarato :” ho lavorato per la Tes_1 convenuta dal 2014 al 2020 in qualità di austista;
non ho giudizi in corso;
indifferente. ADR. Io e il ric.te abbiamo lavorato insieme ma ognuno usciva con un mezzo diverso;
la scelta del mezzo dipendeva dal giro che ci veniva assegnato. ADR Io ho guidato il mezzo con cui il ric.te ha avuto l' incidente;
ricordo di averlo guidato il giorno prima dell' incidente. ADR Il mezzo era stato sottoposto a revisione biennale. ADR In caso di problemi, noi autisti facevamo una segnalazione al responsabile che poi prendeva accordi con l' officina. ADR In genere, la convenuta non interveniva prontamente;
serviva qualche segnalazione in più. ADR Ricordo che gli pneumatici erano consumati e noi avevamo fatto diverse segnalazioni. ADR Le segnalazioni erano solo fatte oralmente;
non c' era nessun modulo da compilare. ADR Ho visto il mezzo nella immediatezza dell' incidente, presso il deposito giudiziario di Carsoli;
ricordo che in quella occasione intervenne anche il fratello del ricorrente che lavorava negli uffici;
non so che ruolo avesse. Io andai sul posto su richiesta della responsabile la quale mi chiese di ritirare i Parte_3 contenitori che si trovavano sul mezzo incidentato. ADR Le foto che mi vengono mostrate riportano fedelmente lo stato in cui si trovava il mezzo al deposito giudiziario, quando io sono intervenuto;
in una delle foto è ritratta anche la responsabile. ADR Non ricordo quando venne fatta l' ultima revisione “. La teste ha dichiarato :” ho lavorato presso la convenuta dal Testimone_2
2019 al 2021 circa quale referente del centro cottura;
non ho giudizi pendenti. ADR
Conosco il ric.te perché ha lavorato presso la società in quel periodo come autista.
ADR Il mezzo utilizzato dal ric.te veniva sottoposto a revisioni periodiche;
a me non risulta che ci siano state lamentele sullo stato degli pneumatici. ADR Gli autisti mi segnalavano eventuali anomalie del mezzo;
io informavo l' ufficio di Roma che si occupava di organizzare la riparazione che solitamente veniva effettuata doppo qualche giorno. ADR Ripeto che in quel caso non c'era stata nessuna segnalazione “
.
La teste ha dichiarato :” sono stata segretaria del sig. Testimone_3
, amministratore della dal 2013 al 2021 circa. Conosco il CP_2 CP_1 ric.te che ha lavorato come autista. ADR Ho visto il mezzo che utilizzava il ric.te; la amministrazione della società curava la manutenzione dei mezzi che avveniva sia automaticamente che su segnalazione degli autisti. ADR Sul mezzo guidato dal ric.te al momento del sinistro non c' erano state segnalazioni di anomalie;
era un mezzo in regola con le revisioni;
ricordo che io seguivo le revisioni secondo le scadenze previste , anche se non ricordo le date “ .
Il teste ha dichiarato :” Ho lavorato per la convenuta Testimone_4 dal 2017 al 2020 in qualità di autista. Io guidavo lo stesso mezzo guidato dal ric.te o un altro;
la società aveva solo due mezzi;
Il ric.te guidava un mezzo che era in pessime condizioni e la manutenzione non era sempre immediata;
ricordo che noi autisti facevamo le segnalazioni su eventuali vizi ma gli interventi venivano eseguiti dopo 15,20 giorni o anche un mese. ADR I mezzi erano sottoposti a revisioni periodiche. ADR Io forse nel gennaio 2020 avevo segnalato che erano da cambiare le pasticche dei freni;
segnalai anche l' usura delle gomme;
non so se poi furono sostituite perché tra gennaio e febbraio 2020 finì il mio rapporto di lavoro per scadenza del contratto. ADR Io non ero più in servizio quando c'è stato l' incidente . ADR Non ricordo se il mezzo a gennaio 2020 è stato fermo per un certo periodo per controllo periodico “
Tali risultanze comprovano che nessuna responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale può essere attribuita alla società convenuta per quanto occorso al
. Parte_1
Pertanto, lo scoppio di uno pneumatico va ritenuto un evento fortuito, non prevedibile né prevenibile con ordinaria diligenza , avendo la convenuta adottato tutte le cautele necessarie a salvaguardare la sicurezza del proprio dipendente.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda va respinta , tenuto conto del fatto che , ai fini del danno biologico differenziale, l' ha già riconosciuto al CP_4 ricorrente una rendita per invalidità permanente del 17%, liquidata secondo criteri legali. Invece, la pretesa di un ulteriore 21% (per un totale del 38%) non appare fondata su criteri oggettivi. Ciò del pari va osservato per il Danno esistenziale e morale.
Del resto, il ricorrente si è limitato a generiche deduzioni in merito alle ripercussioni sulla vita familiare e sociale ed al "peggioramento della qualità della vita" .
Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato il nesso tra l'infortunio e la cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il contratto già prevedeva la scadenza per il 31 gennaio 2020); in ogni caso, in mancanza di deduzioni specifiche, la mancata riconferma non appare connessa alla ridotta capacità lavorativa.
Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, il ricorso va respinto.
La natura delle questioni trattate, il ricorso va respinto.
La natura delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 28 marzo 2025 La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.29783 R.G. 2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. FRANCESCO Parte_1
RENDINA con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dagli Avvocati Sabatino Alessio Marrama e Valentina Ferrara con elezione di domicilio in indirizzo telematico e
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_3
Alberici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 29783/2022, conveniva in Parte_1 giudizio la e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, la responsabilità della resistente nell'infortunio occorso al ricorrente in data 05.07.2020 per le causali di cui alla premessa e per la violazione dell'art. 2087 c.c. e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e il sig. quale amministratore pro Controparte_2 tempore e datore di lavoro, in solido tra di loro, al pagamento in favore del Sig.
- a titolo di risarcimento di danni tutti patrimoniali e non dallo Parte_1 stesso subiti, di qualsiasi natura e specie, ossia danno biologico permanente, danno da lesione della cenestesi lavorativa, danno patrimoniale per le spese di cura già sostenute e di quelle future, danno patrimoniale da incapacità temporanea, danno patrimoniale da incapacità permanente, inteso anche come danno «da incapacità lavorativa specifica», danno patrimoniale da inabilità temporanea totale, danno patrimoniale da inabilità temporanea parziale, danno morale, danno esistenziale - della somma di € 95.767,60 o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche seguito di C.T.U. contabile e medico legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante quantificato nella differenza tra la retribuzione che questi avrebbe normalmente percepito (€ 1.169,00) e la minor somma percepita dall' (€ 200,50) dal dì del dovuto sino al raggiungimento dell'età pensionabile CP_4
o in alternativa al triplo della pensione sociale o alla diversa somma ritenuta di giustizia, e condannare i convenuti al pagamento dei suddetti importi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.
Esponeva il ricorrente che in data 30 ottobre 2019 sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato part time con la convenuta, dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020; che per lo svolgimento delle mansioni, la convenuta assegnava al ricorrente il furgone UL FF , TARGATO
ET 612 BK;
che in data 5 luglio 2020, mentre era alla guida del furgone, restava vittima di un incidente che gli causava lesioni gravissime;
che in quella occasione, munito di cintura di sicurezza, viaggiava alla guida del furgone che, in transito sull' autostrada A24, a causa dello scoppio di uno pneumatico andava ad urtare violentemente contro il guard-rail; che a causa dell' impatto, il ricorrente veniva sbalzato fuori dal finestrino del lato passeggero;
che il ricorrente veniva trasportato in ospedale;
che le lesioni riportate risultavano integralmente riferibili all' incidente;
che l' , in sede di CP_4 visita medica , riscontrava una invalidità permanente del 16%; che il veicolo guidato dal ricorrente, era stato revisionato in data 9 marzo 2028 ed al momento dell' incidente presentava la revisione scaduta;
che, inoltre, il mezzo montava pneumatici invernali usurati ( privi di battistrada ), di marche e modelli differenti fra loro;
che dopo l' incidente, la convenuta sostituiva tutti i veicoli aziendali;
che gli accertatori , nel ricostruire la dinamica dell' incidente , avevano così precisato :” “Dagli elementi oggettivi, dai danni riscontrati suo veicolo nonché dai rilievi planimetrici esperiti sul luogo, l'evento infortunistico si può così ricostruire. Il giorno 05 luglio 2020, il signor alla guida Parte_1 dell'autocarro Renault Traffic targato ET 612 BK, solo a Bordo, percorreva la A/24 proveniente dal lato Castel Madama con direzione Tivoli viaggiando sulla corsia di marcia normale, tratto di strada rettilineo pianeggiante. Giunto in prossimità della progressiva chilometrica contrassegnata dal Km 16+900, a causa dello scoppio del pneumatico posteriore laterale destro e successiva perdita del rivestimento gommoso, perdeva il controllo del mezzo andando cozzare con la parte anteriore contro il di protezione sito sul lato sinistro rispetto alla sua CP_5 originaria direttrice di marcia. Di conseguenza al violento urto, il veicolo deviava verso destra andando ad urtare con il pneumatico posteriore sinistro contro il guard rail causando l'afflosciamento dello stesso con piegatura del cerchio di conseguenza al secondo urto, il veicolo veniva proiettato verso la corsia di marcia normale e durante lo spostamento il conducente veniva sbalzato fuori dall'abitacolo uscendo dal vetro della portiera anteriore destra rovinando al suolo a causa della cintura di sicurezza non allacciata. Il veicolo proseguiva in avanti fermando la corsa sulla corsia di marcia normale in posizione leggermente trasversale rispetto l'asse stradale e precisamente a mt. 28 a ridosso dall'ettometrica contrassegnata dal km 16+700. Sul posto vi era persona qualificatasi come infermiere che prestava le prime cure del caso tamponando le ferite al malcapitato. Sul posto giungeva ambulanza del
118 di Tivoli con auto medica e successivamente elisoccorso atterrata in prossimità all'interno della campagna. Il veicolo non marciante veniva affidato e rimosso dal soccorso stradale ACI BOX e trasportato presso il deposito CERIV di Carsoli.”; che ad oltre due anni dall' indicente, il ricorrente lamentava dolore a livello dell' emicostato sinistro, con limitazione funzionale dei movimenti del busto;
che i dolori si accentuavano dopo sforzi fisici ed in concomitanza con le variazioni climatiche;
che aveva manifestato una sindrome ansioso-depressiva connessa alle proprie condizioni fisiche;
che non era in grado di movimentare carichi e stazionare in posizione eretta a lungo;
che nel 2021 era diventato nonno ma non era in grado di prendere in braccio la bambina;
che continuava a vivere flashback con serio disagio emotivo che aveva effetti negativi sulla vita quotidiana e sui rapporti con i familiari;
che dopo l' incidente, il veicolo veniva ricoverato in deposito e poi demolito dalla convenuta;
che la società, a seguito del sinistro aveva assicurato al ricorrente un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che, però, cessato il rapporto, la società cessava ogni interessamento verso il ricorrente;
che in data 8 settembre 2020, al ricorrente veniva notificato a mezzo posta il verbale di contestazione nr. UFF/1029062 (Registro Generale n. 2471292) dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Sezione Polizia di Stradale di Roma – con il quale gli veniva irrogata la sanzione amministrativa per le seguenti violazioni: 1) art. 141/11 Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 C.d.S. conducente del veicolo non era in grado di conservare il controllo;
2) Art. 172/2-10 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
C.d.S.conducente faceva uso di cinture di sicurezza inefficienti;
che il procedimento di opposizione instaurato innanzi il Giudice di Pace di Roma, si concludeva con sentenza di accertamento dell'illegittimità del verbale, in ragione della superficialità degli accertamenti compiuti dagli agenti . Tanto premesso in fatto, il ricorrente argomentava in merito alla responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. ed il conseguente diritto al risarcimento del danno.
Il ricorrente lamentava che la valutazione dell' non teneva conto del CP_4 danno morale, del danno biologico e della invalidità temporanea.
Argomentava in merito al danno differenziale , richiamando le conclusioni del perito di parte il quale aveva accertato un danno biologico da invalidità permanete del 21%.
Si costituiva in giudizio la società convenuta ed il sig. CP_2
contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto atteso che l'infortunio
[...] avvenuto al ricorrente in data 13/06/2012 non è in alcun modo addebitabile a colpa e responsabilità contrattuale o extracontrattuale della società convenuta e/o del suo legale rappresentante, ma piuttosto esclusivamente ad un caso fortuito durante l'esecuzione di una attività di lavoro.
La convenuta faceva rilevare che il , al pari di tutti gli altri suoi colleghi Parte_1 di lavoro, aveva ricevuto tutta la formazione ed informazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, partecipando a corsi all'uopo appositamente programmati;
che il ricorrente fin dall'assunzione in data 30 ottobre 2019 (con decorrenza 1 novembre 2019) alle dipendenze della resistente, aveva sempre osservato mansioni di autista, addetto al trasporto dei pasti veicolati, con l'utilizzo dell'automezzo aziendale in dotazione, marca Renault modello Trafic, targato ET612BK; che il predetto automezzo era stato sempre sottoposto alla manutenzione periodica e necessaria , ottenendo sempre dalla competente MTCT di Roma il rilascio della revisione;
che l'automezzo era stato sottoposto a revisione in data 6 marzo 2020 con esito regolare e sottoposto anche ad ulteriore revisione in data 30/01/2020 dall'esperto nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito di rilascio del certificato ATP;
che l'automezzo all'atto del sinistro per cui è causa era dotato di gomme idonea alla circolazione in tutte e 4 le stagioni dell'anno, quali quella identificate con la sigla M+S; che, a conferma delle condizioni in cui si trovava il mezzo, la parte convenuta faceva rilevare che il veicolo non era stato oggetto di sequestro e/o fermo da parte delle autorità di polizia intervenute sul posto e la sua proprietaria, quale la odierna resistente, non era stata sanzionata a norma del disposizioni di cui al Codice della Strada;
che, invece, gli operanti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, con il verbale n. 96/2020 descrivendo la dinamica e le cause dell'incidente dichiaravano “ …. A causa dello scoppio dello pneumatico posteriore laterale destro e successiva perdita del rivestimento gommoso perdeva il controllo del mezzo andando a cozzare con la parte anteriore contro il guardrail di protezione sito sul lato sinistro rispetto alla sua originaria direttrice di marcia … il conducente veniva sbalzato fuori dall'abitacolo uscendo dal vetro della portiera anteriore destra rovinando al suolo a causa della cintura di sicurezza non allacciata …”; che la odierna resistente era assicurata con la compagnia con polizza n. 30174802086 e detta garanzia Controparte_3 assicurativa era operante anche il giorno dell'infortunio per cui è causa.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
In via preliminare di rito, per le ragioni sopra esposte, autorizzare la chiamata in causa della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 con sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45 - 40128 -, al fine di sentirla tenuta a manlevare la stessa da ogni eventuale accoglimento delle pretese Controparte_1 di parte ricorrente;
merito, in via principale, rigettare ogni domanda di cui al ricorso introduttivo, poiché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata, accertare, dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a garantire e Controparte_3 manlevare la da ogni responsabilità e pregiudizio che potesse Controparte_1 derivargli dalle pretese di cui al ricorso introduttivo in forza della polizza assicurativa di cui alla parte narrativa. In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Disposta la chiamata in causa della , si Controparte_6 costituiva in giudizio la contestando il ricorso Controparte_6 di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto;
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
a) in via principale, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Sig.
nella causazione dell'evento e delle sue conseguenza lesive, Parte_1 rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto;
b) in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta da parte ricorrente voglia graduare le rispettive responsabilità come per Legge e secondo giustizia, limitando l'ammontare del risarcimento alla sola quota percentuale di responsabilità che dovesse essere ascritta alla società convenuta ed al solo danno differenziale che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale immediato diretto ed esclusivo con l'evento, detratte quindi le somme liquidate dall' ; CP_4
c) in ordine alla domanda di manleva e garanzia svolta dalla Controparte_7
Voglia dichiarare la inoperatività, in relazione ai fatti per cui causa, della polizza
RCA n. 30174802086 invocata da controparte per i motivi evidenziati nel presente atto e, con riferimento alla polizza Responsabilità Civile dell'Impresa n. 1/10233/61/168742538 voglia limitare la liquidazione eventualmente ritenuta dovuta dalla odierna concludente nei limiti delle condizioni contrattuali e del massimale di polizza, detratta la franchigia assoluta di Euro 2.500,00 che rimane a carico dell . Parte_2
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Il giudice, espletata la prova testimoniale, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che nel caso in esame, il ricorrente ha agito per ottenere il residuo danno da risarcire in base alle regole civilistiche, eccedente rispetto a quello liquidato come danno biologico dall' .Tale danno si fonda sulla CP_4 responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. che impone alla datrice di lavoro di adottare tutte le misure idonee a tutela dell' obbligo della sicurezza
La responsabilità del datore di lavoro deve essere collegata alla violazione di obblighi di comportamento che siano imposti da norme di legge o siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Dunque, gli oneri probatori nella domanda di risarcimento del danno da infortunio da lavoro ricadono sul lavoratore che lamenta di aver subito un pregiudizio, il quale dovrà allegare e provare l'esistenza di una obbligazione lavorativa, di un danno e del nesso causale tra il danno e la prestazione. Sarà poi sempre onere di parte ricorrente dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento medesimo ed i danni patrimoniali e non
- ivi compreso quello biologico, morale, esistenziale e per perdita della capacità reddituale specifica - asseritamente subiti.
Controparte invoca la responsabilità datoriale sulla base dei seguenti rilievi:
- mancata revisione del mezzo;
- presenza di pneumatici invernali ed usurati, privi di battistrada.
Tali rilievi risultano smentiti dalla documentazione prodotta dalla convenuta da cui risulta che il furgone condotto dal Sig. era stato sottoposto alla revisione Parte_1 periodica in data 05.03.2020 con esito regolare.
Deve, inoltre, ritenersi accertato che il furgone montava gomme idonee alla circolazione rilevato che dagli accertamenti compiuti dagli stessi Agenti di Polizia lo stato delle gomme era stato classificato “buono”. Dal rapporto degli agenti di Polizia, in atti, risulta che il ricorrente , all'esito dei rilievi eseguiti, venne sanzionato ai sensi degli artt. 172/2 – 10 e 141/2 – 11 del
Codice della Strada.
Quanto all' efficacia di tali accertamenti, parte ricorrente ha invocato le sentenza del giudice di pace la quale avrebbe annullato il verbale.
Tale impostazione non può essere condivisa atteso che il ricorrente aveva impugnato dinanzi al giudice di pace la sanzione amministrative;
pertanto, il giudicato intervenuto per effetto di tale sentenza, deve intendersi limitato a tale aspetto.
Alla luce di tali considerazioni, a nulla vale richiamare i rilievi fotografici fatti successivamente sul veicolo, atteso che, come fatto rilevare dalla difesa di gli Agenti di Polizia, se avessero rilevato anomalie nei sistemi di CP_6 ritenzione, ne avrebbero certamente dato atto nel rapporto e non avrebbero sanzionato il per il mancato utilizzo delle cinture. Parte_1
Da ciò consegue che alcuna violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro può essere addebitata ai convenuti.
Tale impostazione non ha trovato smentita all' esito della prova testimoniale espletata, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, sono state fra loro discordanti.
Ed, infatti, il teste ha dichiarato :” ho lavorato per la Tes_1 convenuta dal 2014 al 2020 in qualità di austista;
non ho giudizi in corso;
indifferente. ADR. Io e il ric.te abbiamo lavorato insieme ma ognuno usciva con un mezzo diverso;
la scelta del mezzo dipendeva dal giro che ci veniva assegnato. ADR Io ho guidato il mezzo con cui il ric.te ha avuto l' incidente;
ricordo di averlo guidato il giorno prima dell' incidente. ADR Il mezzo era stato sottoposto a revisione biennale. ADR In caso di problemi, noi autisti facevamo una segnalazione al responsabile che poi prendeva accordi con l' officina. ADR In genere, la convenuta non interveniva prontamente;
serviva qualche segnalazione in più. ADR Ricordo che gli pneumatici erano consumati e noi avevamo fatto diverse segnalazioni. ADR Le segnalazioni erano solo fatte oralmente;
non c' era nessun modulo da compilare. ADR Ho visto il mezzo nella immediatezza dell' incidente, presso il deposito giudiziario di Carsoli;
ricordo che in quella occasione intervenne anche il fratello del ricorrente che lavorava negli uffici;
non so che ruolo avesse. Io andai sul posto su richiesta della responsabile la quale mi chiese di ritirare i Parte_3 contenitori che si trovavano sul mezzo incidentato. ADR Le foto che mi vengono mostrate riportano fedelmente lo stato in cui si trovava il mezzo al deposito giudiziario, quando io sono intervenuto;
in una delle foto è ritratta anche la responsabile. ADR Non ricordo quando venne fatta l' ultima revisione “. La teste ha dichiarato :” ho lavorato presso la convenuta dal Testimone_2
2019 al 2021 circa quale referente del centro cottura;
non ho giudizi pendenti. ADR
Conosco il ric.te perché ha lavorato presso la società in quel periodo come autista.
ADR Il mezzo utilizzato dal ric.te veniva sottoposto a revisioni periodiche;
a me non risulta che ci siano state lamentele sullo stato degli pneumatici. ADR Gli autisti mi segnalavano eventuali anomalie del mezzo;
io informavo l' ufficio di Roma che si occupava di organizzare la riparazione che solitamente veniva effettuata doppo qualche giorno. ADR Ripeto che in quel caso non c'era stata nessuna segnalazione “
.
La teste ha dichiarato :” sono stata segretaria del sig. Testimone_3
, amministratore della dal 2013 al 2021 circa. Conosco il CP_2 CP_1 ric.te che ha lavorato come autista. ADR Ho visto il mezzo che utilizzava il ric.te; la amministrazione della società curava la manutenzione dei mezzi che avveniva sia automaticamente che su segnalazione degli autisti. ADR Sul mezzo guidato dal ric.te al momento del sinistro non c' erano state segnalazioni di anomalie;
era un mezzo in regola con le revisioni;
ricordo che io seguivo le revisioni secondo le scadenze previste , anche se non ricordo le date “ .
Il teste ha dichiarato :” Ho lavorato per la convenuta Testimone_4 dal 2017 al 2020 in qualità di autista. Io guidavo lo stesso mezzo guidato dal ric.te o un altro;
la società aveva solo due mezzi;
Il ric.te guidava un mezzo che era in pessime condizioni e la manutenzione non era sempre immediata;
ricordo che noi autisti facevamo le segnalazioni su eventuali vizi ma gli interventi venivano eseguiti dopo 15,20 giorni o anche un mese. ADR I mezzi erano sottoposti a revisioni periodiche. ADR Io forse nel gennaio 2020 avevo segnalato che erano da cambiare le pasticche dei freni;
segnalai anche l' usura delle gomme;
non so se poi furono sostituite perché tra gennaio e febbraio 2020 finì il mio rapporto di lavoro per scadenza del contratto. ADR Io non ero più in servizio quando c'è stato l' incidente . ADR Non ricordo se il mezzo a gennaio 2020 è stato fermo per un certo periodo per controllo periodico “
Tali risultanze comprovano che nessuna responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale può essere attribuita alla società convenuta per quanto occorso al
. Parte_1
Pertanto, lo scoppio di uno pneumatico va ritenuto un evento fortuito, non prevedibile né prevenibile con ordinaria diligenza , avendo la convenuta adottato tutte le cautele necessarie a salvaguardare la sicurezza del proprio dipendente.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda va respinta , tenuto conto del fatto che , ai fini del danno biologico differenziale, l' ha già riconosciuto al CP_4 ricorrente una rendita per invalidità permanente del 17%, liquidata secondo criteri legali. Invece, la pretesa di un ulteriore 21% (per un totale del 38%) non appare fondata su criteri oggettivi. Ciò del pari va osservato per il Danno esistenziale e morale.
Del resto, il ricorrente si è limitato a generiche deduzioni in merito alle ripercussioni sulla vita familiare e sociale ed al "peggioramento della qualità della vita" .
Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato il nesso tra l'infortunio e la cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il contratto già prevedeva la scadenza per il 31 gennaio 2020); in ogni caso, in mancanza di deduzioni specifiche, la mancata riconferma non appare connessa alla ridotta capacità lavorativa.
Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, il ricorso va respinto.
La natura delle questioni trattate, il ricorso va respinto.
La natura delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Roma, 28 marzo 2025 La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini