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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8836/2022
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristiana Delfa, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8836/2022 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.”, promosso
DA
(P. IVA ), in qualità di mandataria di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Azzaro e domiciliata presso il suo studio in AT in corso Italia n 72, giusta procura in atti
- attrice opponente–
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Vanadia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AT in corso Italia n.
157, giusta procura in atti.
- convenuta-
(c.f. ), e per essa Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Pavone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AT in corso Italia n. 224, giusta procura in atti.
- convenuta opposta-
pagina 1 di 17 (c.f. ), e per essa quale Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 mandataria con rappresentanza di ora Controparte_6 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 P.IVA_4
Tito Monterosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AT in via V.E.
Orlando n. 56, giusta procura in atti.
- convenuta opposta-
E NEI CONFRONTI DI
Cont
(c.f. ) e per essa , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_5 CP_10 rappresentante Con
(c.f. ) e per essa Controparte_11 P.IVA_6 Controparte_13
(c.f. ), in persona del legale rappresentante;
P.IVA_7
(c.f. ), quale Società incorporante Controparte_14 P.IVA_8 CP_15 già denominata società a sua volta incorporante Controparte_16
Controparte_17
(c.f. ), in persona del Controparte_18 P.IVA_9 legale rappresentante;
(c.f. ) in Controparte_19 P.IVA_10 persona del legale rappresentante;
(c.f. ) in persona del Controparte_20 P.IVA_11 legale rappresentante;
, già P.I ) Controparte_21 Controparte_22 P.IVA_12 in persona del legale rappresentante;
(c.f. ); CP_23 C.F._2
(c.f. ). Controparte_24 C.F._3
- convenuti opposti contumaci-
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ridotti di gg. 30 e 20 per il deposito di comparse e repliche sulle seguenti conclusioni:
“dichiarare la nullità dell'ordinanza 29/03/2021 con la quale il Parte_2
Giudice dell'esecuzione - nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare iscritto al
pagina 2 di 17 n.190/2004 RGE Trib. AT - ha approvato il piano di riparto depositato il 18/02/2021 dal professionista delegato Notaio o con qualsiasi altra formula annullarla Persona_1
e/o renderla inefficace per le ragioni esposte in narrativa;
- ritenere e dichiarare che il credito ipotecario di , nella cui titolarità è succeduta Controparte_25 Parte_2 derivante dal contratto di mutuo fondiario 07/08/2001 stipulato ai rogiti del notaio Per_2 di AT (rep.29012 / racc.8907), ed assistito dalla prelazione nascente
[...] dall'ipoteca volontaria iscritta il 08/08/2001 (nn.29651/3920), debba trovare collocazione nel piano di riparto, mediante integrale assegnazione delle somme costituenti le masse nn.2 e 4 del progetto di distribuzione predisposto dal Professionista delegato;
- per l'effetto, disporre la riformulazione del piano di ripartizione, e conseguentemente ordinare alle società CP_4 ed la restituzione in favore di
[...] Controparte_8 Controparte_2 Parte_2 delle somme da esse percepite in esecuzione del provvedimento impugnato, e
[...] segnatamente:
➢ .90.331,28; Controparte_4
➢ €.8.420,32; Controparte_8
➢ €.15.346,84; Controparte_2
il tutto oltre gli interessi legali dovuti dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo”.
“1) Rigettare l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. Controparte_4 proposta da (già società con Unico Socio, soggetta a Parte_1 Controparte_26 direzione e coordinamento di (già , società che agisce in nome CP_27 CP_28
e per conto di società a responsabilità limitata, nonché tutte le Parte_2 domande formulate con l'atto di citazione ex art.618 c.p.c., in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e nella precedente memoria depositata nella procedura esecutiva. 2)
Condannare la parte attrice alle spese e compensi del presente giudizio, ed anche ai sensi dell'art.96, c. 3 c.p.c.”.
“Ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande e del CP_2 CP_2 giudizio di merito;
2) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di riformulazione del piano di ripartizione e della restituzione delle somme percepite in esecuzione del provvedimento per tardiva formulazione della opposizione;
3) Ritenere e dichiarare
pagina 3 di 17 l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. e conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione”.
: “la conferma del progetto di distribuzione ed il Email_1 provvedimento del G.E. che lo ha approvato, nella parte in cui si dispone l'attribuzione delle somme ivi indicate in favore della sig.ra ”. Parte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.6.2022, (già Parte_1
), in nome e per conto di conveniva in giudizio Controparte_26 Parte_2
, CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_8 CP_11
,
[...] Controparte_14 Controparte_18 [...]
, Controparte_29 Controparte_20
, , e ,
[...] Controparte_21 CP_23 Controparte_24 chiedendo al giudice di dichiarare la nullità dell'ordinanza del 29/03/2021 pronunciata nell'ambito del giudizio EI 190/2004, con la quale il Giudice approvava il piano di riparto, chiedendone altresì la riformulazione con conseguente restituzione delle somme in favore di già percepite dalle creditrici , e Parte_2 CP_4 Controparte_8 [...]
oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. CP_2
Giova all'uopo premettere che, con atto di pignoramento dell'11 maggio 2005,
[...] aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_30
140/2005 in danno di e con la quale aveva sottoposto a Controparte_24 CP_23 pignoramento i seguenti beni:
1) Locale ad uso deposito sito in AT, via Balilla n.2/B, distinto in catasto al fg.21
p.lla 2480 sub. 167, di proprietà ; LOTTO 3 € 31.000,00 Controparte_24
2) Appartamento sito in AT, via Selvosa n.3 (ex 1B), distinto in catasto al fg.28, p.lla
1149 sub. 17, di proprietà ; LOTTO 4 € 79.105,00 Controparte_24
3) Vano garage sito in AT, via Selvosa n.3 (ex 1B), distinto in catasto al fg.28, p.lla
1149 sub. 46, di proprietà ; LOTTO 5 € 12.660,00 Controparte_24
4) Appartamento sito in AT, via S.M. della Catena n.95, distinto in catasto al fg.69,
p.lla 18827 sub. 4, di proprietà ; LOTTO 6 € 96.000,00 Controparte_24
5) Posto auto sito in AT, con ingresso da , distinto in catasto al Controparte_20 pagina 4 di 17 fg. fg.69, p.lla 18827 sub. 175, di proprietà ; LOTTO 7 € 4.782,00 Controparte_24
6) Posto auto sito in AT, con ingresso da , distinto in catasto al Controparte_20 fg.69, p.lla 18827 sub. 176, di proprietà ; LOTTO 8 € 4.782,00 Controparte_24
7) Appartamento sito in AT, via Medaglie d'Oro n.82, distinto in catasto al fg.28,
p.lla 1446 sub. 18, di proprietà ; LOTTO 1 € 63.285,00 CP_23
8) Garage sito in AT, via Generale Maravigna n.2/B, distinto in catasto al fg.28, p.lla
1446 sub. 55, di proprietà . 2 € 10.765,00. CP_23 Pt_4
Più in particolare, essa creditrice aveva agito in giudizio per la soddisfazione del credito di € 201.063,83 vantato in forza del contratto di mutuo fondiario del 7.8.2001 ed assistito da ipoteca volontaria iscritta in data 8.8.2001 sopra i cespiti indicati ai punti 1, 2 e 3 – in catasto fg.21 p.lla 2480 sub. 167 e fg.28, p.lla 1149 sub. 17 e 46 - appartenenti a . Controparte_24
In data 19 agosto 2005 la stessa creditrice procedente spiegava intervento per un ulteriore credito di € 69.800,49, in forza del decreto ingiuntivo n. 1012/2005 del Tribunale di
AT pronunciato nei confronti di entrambi gli esecutati;
tale credito era stato successivamente ceduto a la quale era intervenuta in luogo della cedente Controparte_2 relativamente a detto credito.
Nella stessa procedura intervenivano e la Banca Popolare di Novara. CP_17
Quest'ultima cedeva successivamente il proprio credito per una parte a e per CP_11 un'altra parte a , la quale a sua volta lo cedeva a . CP_31 CP_4
In data 22.1.2007 veniva disposta la riunione dell'anzidetto procedimento esecutivo a quello portante il n.190/2004 r.g.e., promosso ad istanza di , nel Parte_3 quale intervenivano altri creditori e, precisamente, (avente causa del Credito Controparte_8
Fondiario e Industriale Spa, creditore ipotecario giusta formalità pubblicata il 01/03/1994),
e Controparte_32 Controparte_33 Controparte_19
. Controparte_34
Stimato il compendio pignorato venivano effettuate e portate a compimento le operazioni di vendita dei beni staggiti.
In data 11.2.2021 il professionista delegato trasmetteva al G.E. il prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di credito richieste con pec del 14.7.2020 a tutti i creditori ad eccezione del legale di a cui non veniva nemmeno comunicata la fissazione Controparte_25 dell'udienza per il piano di riparto che il delegato aveva intanto depositato in data 18.2.2021.
All'udienza del 29.3.2021 veniva approvato il piano di riparto che non riportava tra i creditori , veniva disposta l'assegnazione delle somme e Controparte_30
pagina 5 di 17 dichiarata l'improseguibilità della procedura per intervenuta assegnazione delle somme ricavate dalla vendita.
In data 2.10.2021 – che in data 20.12.2017 era divenuta titolare del Parte_2 credito derivante dal mutuo ipotecario sopra descritto originariamente di Controparte_30
– depositava una richiesta di visibilità del fascicolo rappresentando “che dalla
[...] consultazione dei registri informatici emerge che il procedimento risulta definito in data
29/03/2021, all'esito dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione depositato in data 18/02/2021; - che l'istante ha interesse ad accedere al fascicolo, sì da esaminarne gli atti
e verificare in quale misura ha trovato collocazione il credito vantato dalla creditrice pignorante (espr. 140/2005 RGE), oggetto di cessione in favore della Controparte_25 propria assistita”.
Ottenuta la visibilità del fascicolo in data 4.10.2021 e constatata la mancata inclusione della propria dante causa nel piano di riparto, in data 20.10.2021 proponeva opposizione agli atti esecutivi “avverso il provvedimento adottato all'udienza del 29/03/2021 con il quale il
Giudice dell'esecuzione ha approvato il piano di riparto depositato il 18/02/2021 dal professionista delegato Notaio disponendo conseguentemente Persona_1
l'assegnazione delle somme in favore dei creditori secondo quanto previsto nel relativo progetto di distribuzione, e dichiarando l'improseguibilità del procedimento esecutivo”. A tal fine chiedeva al Giudice “dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, o con qualsiasi altra formula annullarla e/o renderla inefficace per le ragioni esposte in ricorso;
- ritenere e dichiarare che il credito ipotecario di , cui è succeduta a titolo Controparte_25 particolare la cessionaria derivante dal contratto di mutuo fondiario Parte_2
07/08/2001 stipulato ai rogiti del notaio di AT (rep.29012 / Persona_2 racc.8907), ed assistito dalla prelazione nascente dall'ipoteca volontaria iscritta il 08/08/2001
(nn.29651/3920), debba trovare collocazione nel piano di riparto, mediante integrale assegnazione delle somme costituenti le masse nn.2 e 4 del progetto di distribuzione predisposto dal Professionista delegato;
- per l'effetto, disporre la riformulazione del piano di ripartizione, ed ordinare conseguentemente alle società ed Controparte_4 Controparte_8
la restituzione delle somme percepite in esecuzione del provvedimento CP_2 CP_2 impugnato. “
Instauratosi il contraddittorio, resistevano in giudizio e CP_2 Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la sua inammissibilità.
pagina 6 di 17 Con provvedimento del 4.4.2022 il giudice dell'esecuzione dichiarava il non luogo a provvedere sull'adozione di provvedimenti indilazionabili – non richiesti dalle parti -, e assegnava termine di 90 giorni per iniziare il giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di CP_35 merito, nei termini stabiliti dal G.E., per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate sostenendo preliminarmente la propria legittimazione ad agire in giudizio e l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc e chiedendo pronunciarsi, nel merito, la nullità del provvedimento di assegnazione delle somme e l'erroneità del piano di riparto.
In merito alla propria legittimazione attiva, rappresentava che in data 20.12.2017 la
(Istituto incorporante la Controparte_36 Controparte_25 giusta fusione stipulata il 22.12.2008) aveva ceduto a un portafoglio di Parte_2 crediti pecuniari individuabili “in blocco”, ivi compreso quello derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 7.8.2001 ed assistito dalla prelazione nascente dall'ipoteca volontaria iscritta l'8.8.2001; di tale cessione aveva dato notizia tramite l'avviso Parte_2 pubblicato nella G.U.R.I. n.151 del 23.12.2017.
Affermava poi la propria legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi, in quanto successore a titolo particolare del credito azionato da ed avente Controparte_25 diritto a svolgere le stesse attività processuali della dante causa a prescindere dalla previa formalizzazione di un intervento nella procedura esecutiva.
Sull'ammissibilità e la tempestività dell'opposizione proposta, premetteva che per giurisprudenza consolidata il soggetto che propone opposizione ex art. 617 c.p.c. ha l'onere di indicare nell'atto di opposizione quando ha avuto conoscenza dell'atto nullo e di darne dimostrazione, sempre che la prova non sia evincibile dagli atti del processo, come riteneva fosse avvenuto nel caso di specie;
a tal fine evidenziava che la fissazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto ed il conseguente provvedimento di assegnazione non erano mai stati comunicati a e che ne era venuta a conoscenza Controparte_25 Pt_2 solamente in data 4.10.2021, data in cui aveva ottenuto la visibilità del fascicolo.
Quanto poi allo strumento impugnato, precisava che il provvedimento di chiusura dell'esecuzione rientrava tra le ipotesi di estinzione atipica impugnabili solo con ex art. 617
c.p.c. e non mediante lo strumento del reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c.
Nel merito, affermava l'erroneità del provvedimento impugnato.
pagina 7 di 17 Osservava che nel piano di riparto oggetto di approvazione il credito ipotecario di
[...]
era stato completamente pretermesso, nonostante la creditrice vantasse ipoteca CP_25 di primo grado sugli immobili individuati dal professionista delegato come lotti 3, 4 e 5.
Nel riparto oggetto di approvazione, invece, le somme costituenti le masse nn.2 e 4
(nelle quali era confluite le somme derivanti dalla vendita dei lotti nei lotti nn. 3, 4 e 5) erano state attribuite, piuttosto che a , alle creditrici Controparte_25 Controparte_4 ed . Invero, a era stata assegnata la Controparte_8 Controparte_2 Controparte_4 somma di €. 90.331,28 (massa n.2 €.36.519,36 + massa n.4 €.53.811,92); a Controparte_8 la somma di €. 8.420,32 (massa n.4); ad la somma di €. 15.346,84. Controparte_2
Erroneamente, pertanto, dette somme, complessivamente ammontanti ad €.114.098,44, avrebbero dovuto essere riconosciute in favore di . Controparte_25
In definitiva, il mancato interpello di per rendere la dichiarazione di Controparte_25 credito e la mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto ( prevista espressamente dall'art. 596 c.p.c.), avevano precluso ad essa creditrice di far valere le proprie ragioni di credito.
Si costituiva in giudizio la quale rilevava che le doglianze di Controparte_1 parte attrice non incidevano sulle somme ad essa convenuta assegnate e, pertanto, chiedeva confermare il progetto di distribuzione ed il provvedimento del G.E. che lo aveva approvato, nella parte in cui disponeva l'attribuzione delle somme in proprio favore.
Costituendosi, e resistevano alla domanda. Controparte_2 Controparte_4
Segnatamente, rilevava, in primo luogo, l'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione per difetto di legittimazione processuale di che non si era costituita Pt_2 nella procedura esecutiva ormai definita, permanendo la legittimazione in capo alla cedente,
che, a sua volta, non aveva ritenuto di intervenire per palesare Controparte_36
l'incorporazione di . Controparte_25
Evidenziava poi la stabilità dell'ordinanza di distribuzione e del provvedimento che definisce la procedura.
Lamentava, infine, l'inammissibilità dell'opposizione ex articolo 617 c.p.c., ritenendo che il mezzo di impugnazione andava diretto nei confronti del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare e, trattandosi di un'ipotesi di estinzione tipica, l'unico mezzo di impugnazione ammesso dal codice di rito è quello del reclamo ex art.630 c.p.c.
Anche con comparsa di costituzione e risposta, rilevava CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
pagina 8 di 17 A tal fine affermava che la legge non prevedeva alcun obbligo da parte della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice fissa l'udienza per l'approvazione del piano di riparto;
richiamava piuttosto, sulla scorta della sentenza n. 197/1998 della Corte Costituzionale, l'esistenza di un onere in capo alle parti costituite di verifica periodica del fascicolo telematico.
Si soffermava poi sulla incontestabilità del piano di riparto, sostenendo che l'opposizione era tardiva perché avvenuta oltre il termine previsto e, come tale, inammissibile;
inoltre rilevava che l'attrice fosse divenuta titolare del credito nel 2017 e non fosse mai intervenuta nel procedimento esecutivo in difetto di qualsivoglia onere di diligenza.
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 22.9.2024 con termine abbreviato di gg. 30 e 20 per il deposito di comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_8 Controparte_11
, Controparte_14 Controparte_18 [...]
, Controparte_29 Controparte_20
, , e i quali,
[...] Controparte_21 CP_23 Controparte_24 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Venendo allo scrutinio delle domande proposte, occorre evidenziare che le difese svolte dalle convenute attengono a profili squisitamente processuali.
Devono dunque essere affrontate le questioni sollevate da ed Controparte_4 [...]
relativamente ai seguenti motivi: 1) legittimazione ad agire dell'attrice; 2) CP_2 ammissibilità in astratto del rimedio esperito;
3) tempestività dell'opposizione.
I) LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL'ATTRICE
Preliminarmente va confermata la titolarità del credito in capo a la Parte_2 quale ha dato atto e documentato l'intera vicenda traslativa del credito. Più esattamente, in data 20.12.2017 la (Istituto incorporante la Controparte_36 [...] giusta fusione stipulata il 22/12/2008) ha ceduto a Controparte_25 Parte_2 un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, ivi compreso quello derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 7.8.2001 ed assistito dalla prelazione nascente pagina 9 di 17 dall'ipoteca volontaria iscritta l'8.8.2001; di tale cessione ha dato notizia Parte_2 tramite l'avviso pubblicato nella G.U.R.I. n.151 del 23.12.2017.
Le convenute ed hanno lamentato il difetto di Controparte_4 CP_2 CP_2 legittimazione dell'attrice a promuovere il giudizio di opposizione, ritenendo che, poiché
[...] aveva ritenuto di non costituirsi nella procedura esecutiva, non era mai Parte_2 divenuta parte del procedimento e, pertanto, la legittimazione processuale era rimasta in capo alla cedente.
L'eccezione è infondata.
Nonostante l'art. 617 del codice di rito non annovera alcuna previsione in merito alla legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi, è tuttavia possibile affermare che la categoria dei soggetti legittimati a valersi di tale rimedio impugnatorio può essere individuata in ragione del suo oggetto. In giurisprudenza, la facoltà di proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è stata riconosciuta a qualsiasi soggetto destinatario dell'atto che si assume viziato e che abbia interesse all'accertamento della sua invalidità, lasciando concludere che è legittimato ad agire chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente apprezzabile a che il processo esecutivo si svolga correttamente.
La questione sulla legittimazione attiva, dunque, è strettamente legata con quella dell'interesse a proporre opposizione, ciò in quanto per proporre opposizione agli atti esecutivi occorre allegare l'interesse concreto che si intenda soddisfare con la modifica o la revoca dell'atto opposto. ha assolto a tale onere lamentando e dando prova che l'atto Pt_2 esecutivo illegittimo impugnato ha effettivamente comportato una lesione della propria aspettativa di soddisfacimento del credito. Nessuna conseguenza può discendere dal fatto che essa cedente non si sia costituita nella procedura esecutiva. Il cessionario del credito, infatti, ha la mera facoltà e non l'obbligo di spiegare intervento per far valere il contratto di cessione (Cass. 30/08/2018 n.21395).
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 30/08/2018 n.21395 più volte richiamata dalle parti, ha chiarito che: “anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali, necessari adattamenti, l'art. 111 c.p.c., per cui, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo di regola prosegue tra le parti originarie salva la facoltà dell'avente causa dalla parte originaria di intervenire (in questo senso tra le tante Cass. n.
15622 del 2017, Cass. n. 7780 del 2016, Cass. n. 1522 del 2011) pertanto, con riferimento alla cessione del credito, l'esecuzione in corso può proseguire su impulso (o con l'intervento) del cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di
pagina 10 di 17 cessione, con estromissione del cedente (Cass. n. 7780 del 2016).
Ne consegue che qualora il cessionario del credito, ovvero l'attuale titolare del diritto di credito per la cui soddisfazione si procede abbia spiegato il suo intervento, costituendosi, è a lui che passa la facoltà di dare impulso al processo esecutivo, determinandosi la estromissione automatica del cedente, senza necessità che essa venga espressamente disposta, non potendo i due soggetti condividere lo stesso ruolo.”
La circostanza che non abbia in precedenza fatto valere il negozio di Parte_2 cessione, formalizzando la propria costituzione nell'ambito del procedimento esecutivo allorchè questo era pendente, non preclude ad essa società cessionaria di promuovere e coltivare il rimedio esperito.
Come correttamente ha riportato l'attrice “È stato infatti affermato che in virtù del principio stabilito dall'art.111 cpc, com'è noto applicabile anche al processo esecutivo,
“dovendo i principi evincibili dall'art. 111 cpc essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell'ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l'estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art.111 co.4 cpc, nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta” (così Cass.
20/04/2016 n.7780).
L'art. 111 c.p.c., infatti, attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire nel processo in ogni tempo, oppure anche di astenersi dal farlo senza subire alcun pregiudizio, tanto da consentirgli addirittura di impugnare la sentenza pronunciata contro l'alienante.
Va pertanto confermata la legittimazione ad impugnare il p.d.r. di . Pt_2
II) AMMISSIBILITA' IN ASTRATTO DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
ha lamentato che l'opponente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di CP_4 estinzione della procedura esecutiva immobiliare in luogo dell'ordinanza con la quale il pagina 11 di 17 giudice ha approvato il piano di riparto mediante il rimedio del reclamo previsto dall'art. 630
c.p.c. sul rilievo del fatto che si fosse verificata un'ipotesi di estinzione tipica che precludeva alla parte di contestarne il contenuto mediante opposizione agli atti esecutivi.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Invero, la procedura esecutiva, nell'ambito della quale è stata spiegata l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., si è chiusa a seguito del provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati e non a seguito di un provvedimento dichiarativo di estinzione in senso tecnico ai sensi dell'art. 629 c.p.c.
Oltre alle fattispecie di estinzione tipica espressamente previste dalla legge – quali la rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c., l'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c. e 631 c.p.c., a titolo esemplificativo - vi sono, infatti, le ipotesi in cui il processo esecutivo può essere dichiarato non procedibile perché non può giungere al suo naturale epilogo (estinzione c.d. atipica) per ragioni diverse da quelle tipiche.
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle c.d. tipiche e che implicano, piuttosto, la sua
“improseguibilità” – come nel caso di specie – ove illegittimo, è impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. (Cass. Sent. nn. 30201/2008; 2674/2011; 15374/2011; 13108/2017).
A quanto sopra va aggiunto che la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che: “il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con
l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica (cioè del non potersi compiere ulteriori atti) del processo di espropriazione, priva di autonoma portata precettiva, esulante dalle fattispecie legali di estinzione tipica dell'esecuzione e inidonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo” (così Cass.
28/08/2024 n.23240; Cass. 12/04/2018, n. 9175).
Più in particolare, con l'ordinanza appena citata, la Corte di Cassazione ha ribadito principi ormai consolidati in materia di rimedi esperibili contro i provvedimenti giurisdizionali, consacrando l'opposizione agli atti esecutivi come rimedio generale e residuale per la contestazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione indipendentemente dal provvedimento di chiusura dell'esecuzione stessa: “L'estinzione del processo esecutivo si determina esclusivamente nelle fattispecie tipiche indicate dalla legge, che configurano
pagina 12 di 17 ipotesi di anticipata conclusione della procedura, per rinunzia o qualificata inattività delle parti, senza il raggiungimento del suo scopo tipico, che è la soddisfazione del creditore procedente per effetto dell'attribuzione dei beni pignorati o degli importi ricavati dall'attività finalizzata alla loro liquidazione(…). L'eventuale dichiarazione di "estinzione" pronunciata dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla distribuzione finale del ricavato della vendita (in luogo della mera presa d'atto della avvenuta "definizione della procedura"), oltre ad essere un provvedimento non necessario, in quanto non previsto espressamente dalla legge, costituisce quindi una improprietà terminologica, ma non è tale da mutare la sostanza del provvedimento che effettivamente chiude il processo esecutivo, così come avviene del resto, in linea generale, nelle ipotesi in cui, al di fuori delle fattispecie tipiche di estinzione normativamente previste, venga pronunciato dal giudice dell'esecuzione un provvedimento (comunque sia esso denominato) di arresto del corso del processo esecutivo per la concreta impossibilità della sua prosecuzione e/o del raggiungimento del suo scopo (fattispecie queste da qualificarsi più propriamente come "dichiarazioni di improcedibilità del processo esecutivo", e non come fattispecie di estinzione, sebbene nella prassi esse vengano di frequente anche denominate come ipotesi di "estinzione atipica", con una formula verbale che in verità risulta foriera di equivoci;
cfr. ad es., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008, Rv.
601765 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606105 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2674 del 03/02/2011, Rv. 616515 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24775 del
20/11/2014, Rv. 633270 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 -
01).
In tutte le indicate ipotesi, comunque, non sussistendo una fattispecie tipica di estinzione del processo esecutivo, non è applicabile il regime impugnatorio di cui all'art. 630
c.p.c., e i relativi provvedimenti del giudice dell'esecuzione possono essere impugnati esclusivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Ciò, in particolare, è da affermarsi in caso di chiusura del processo esecutivo conseguente al suo atto finale (approvazione definitiva del piano di riparto;
assegnazione dei crediti o dei beni pignorati), laddove detto atto finale risulti viziato per irregolarità di carattere processuale. È evidente che in tali casi l'opposizione non può che essere diretta contro il provvedimento che si assume viziato, e che ha sostanzialmente definito il processo (cioè
l'approvazione del riparto finale, con l'ordine di distribuzione delle somme, ovvero l'atto di assegnazione dei beni o crediti pignorati), e non richiede una specifica contestazione del conseguente provvedimento (comunque esso sia denominato) che dà atto dell'avvenuta
pagina 13 di 17 conseguente chiusura della procedura (e che potrebbe anche del tutto mancare, come già rilevato)” (Cassazione civile, Sez. VI, 12 aprile 2018, n. 9175).
III) TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
È incontestato ed evincibile dagli atti che nessuna comunicazione venne fatta a
[...]
della fissazione dell'udienza per l'approvazione del piano di riparto. Il primo CP_25 punto di analisi, pertanto, non può che concernere le conseguenze di siffatta mancanza ovvero se la cancelleria avesse l'obbligo di comunicare tale udienza e se la mancata conoscenza dell'udienza può imputarsi ad una mancata diligenza della parte costituita.
L'art.596 c.p.c., nella sua formulazione pre - riforma vigente al momento dell'atto contestato, prevedeva che “il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni”.
Corretta appare la ricostruzioni offerta dall'attrice, secondo la quale la comunicazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto è imprescindibile presupposto affinché possano operare gli effetti che l'art.597 c.p.c. riconduce alla mancata comparizione dei creditori all'udienza fissata per l'approvazione del progetto di riparto, atteso che la condotta processuale del creditore che non compare all'udienza fissata ex art. 596 c.p.c. viene equiparata ad una non contestazione del progetto, che pertanto si ritiene approvato dal creditore assente. In assenza di comunicazione, pertanto, non può attribuirsi alla parte non comparsa alcuna manifestazione di volontà riferibile all'approvazione del piano di riparto e, allo stesso modo, deve riconoscersi alla parte pretermessa la possibilità di avvalersi del rimedio oppositivo al fine di censurare le conseguenze di un atto ad essa lesivo, perfezionatosi in mancanza di contraddittorio.
Va comunque chiarito che “il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso.”( Cass. civ. n. 16731/2009). pagina 14 di 17 Ciò in quanto, nel processo esecutivo, il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a come avviene nel processo di cognizione, in quanto, “da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22279 del 2 novembre 2010).
L'interesse ad agire, dunque, non si giustifica, sic et simpliciter, nell'interesse al corretto svolgimento del procedimento esecutivo, ma la parte che intende agire deve allegare e provare la lesione di un interesse concreto, non sussistendo interesse ad agire, pertanto, laddove si assuma, genericamente il mancato rispetto del principio del contraddittorio;
detta omissione, al più, può riflettersi sull'atto esecutivo successivo, contro il quale sarà possibile proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. allegando la lesione di un interesse concreto.
, invero, non si è limitata a lamentare la violazione del contraddittorio, ma ha Pt_2 puntualmente allegato il pregiudizio subito che gli è derivato, dando prova dell'interesse di avvalersi del rimedio oppositivo.
Il pregiudizio derivato a – e per essa alla sua dante causa - esclude, pertanto, Pt_2 che la mancata comunicazione di fissazione dell'udienza del piano di riparto possa essere trascurata e supplita dal generale onere di diligenza richiamato dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 197/1998 e da alcune pronunce di legittimità con le quali si è affermato che la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale non costituisce un
“onere eccedente la normale diligenza”, atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso “da remoto” (attraverso il Polisweb) ai registri di cancelleria.
Se in linea di principio può ben condividersi tale principio, allorché venga configurato a carico della parte un onere di verifica periodica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge alcuna comunicazione alle parti (come nel precedente richiamato da avente ad oggetto il decreto di fissazione Controparte_2 dell'udienza cautelare emesso a seguito della proposizione di una opposizione esecutiva), non altrettanto può dirsi rispetto alle ipotesi in cui la comunicazione è imposta dal codice di rito.
Nel caso a mano il discrimen deriva dal dato testuale, laddove l'art. 596 c.p.c. secondo pagina 15 di 17 comma espressamente prevede che "tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni". Tale previsione, dunque, comporta una legittima aspettativa ad essere notiziati che non può essere superata dalla più generale regola di diligenza pronunciata per i casi in cui il codice non prescrive alcun onere di comunicazione da parte della cancelleria.
Quanto sopra premesso, ne viene che aveva certamente diritto di avvalersi del Pt_2 rimedio oppositivo di cui all'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio espressamente previsto dalla norma stessa ( 20 gg. dal compimento dell'atto che si assume viziato).
Ai fini della decorrenza del termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617
c.p.c, è ormai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione il principio della sufficienza della conoscenza anche solo di fatto dell'atto che si intende opporre. Deve, pertanto, ritenersi ormai sorpassato il rigoroso precedente orientamento sulla necessità della conoscenza legale, già superato dal riconoscimento della sufficienza della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva l'atto viziato.
La Cassazione, infatti, superando ormai da tempo i più rigorosi precedenti, ha affermato il principio per il quale è richiesto alle parti, in questa sede, un peculiare onere di diligenza avente ad oggetto l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo.
Pertanto, avuta conoscenza anche informale o con qualunque mezzo dell'esistenza di un atto che, sfuggito al controllo della parte, possa potenzialmente essere viziato, è onere di chi intende impugnarlo prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese (nello stesso senso Corte di Cassazione, sentenza n. 5172/2018); inoltre, la conoscenza di un atto, cui consegue l'onere di attivare il rimedio oppositivo, può ben verificarsi anche per effetto della conoscenza di un altro atto o provvedimento necessariamente successivo nella sequenza seriale che scandisce l'iter della procedura (nello stesso senso Cass.n. 4797/2023)
La tempestività costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione/impugnazione dell'atto, gravando pertanto sull'opponente l'onere di allegare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato e ciò
a maggior ragione in presenza di specifica eccezione di tardività sollevata dagli opposti.
Orbene, in data 2.10.2021 ha depositato un istanza di visibilità del fascicolo Pt_2 datata 1.10.2021 ove si legge: “- che dalla consultazione dei registri informatici emerge che il procedimento risulta definito in data 29/03/2021, all'esito dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione depositato in data 18/02/2021; - che l'istante ha interesse ad accedere al fascicolo, sì da esaminarne gli atti e verificare in quale misura ha trovato pagina 16 di 17 collocazione il credito vantato dalla creditrice pignorante (espr. Controparte_25
140/2005 RGE), oggetto di cessione in favore della propria assistita”. Ne viene che in data
1.10.2021 l'opponente, per sua stessa ammissione, era già a conoscenza che il 29.3.2021 era stato approvato il piano di riparto e in data 2.10.2021 depositava un'istanza di accesso al fascicolo solo per conoscerne il contenuto specifico.
Benchè onerato della deduzione prima e prova poi, l'opponente ha trascurato di allegare e provare l'esatto momento in cui ha avuto conoscenza di fatto dell'esistenza dell'atto ( del
29.3.2021) impugnato in questa sede, pertanto, non assolvendo all'onere di allegare e documentare la tempestività dell'opposizione, proposta solo in data 20.10.2021.
Al mancato rispetto del termine decadenziale fissato dall'art. 617 c.p.c. consegue, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione promossa da Parte_2 contro ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_8
, Controparte_11 Controparte_14 Controparte_18
, Controparte_19 Controparte_29 CP_29 Controparte_21
, , e .
[...] CP_23 Controparte_24
La circostanza, incontroversa nel merito, che il credito ipotecario di ( Pt_2 [...]
) garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili individuati dal professionista CP_25 delegato come lotti 3-4-5 avrebbe dovuto essere soddisfatto con le somme costituenti le masse nn.2 e 4, induce alla integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8836/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_2
- compensa spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in AT in data 8.3.2025
Il Giudice istruttore dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 17 di 17
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristiana Delfa, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8836/2022 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.”, promosso
DA
(P. IVA ), in qualità di mandataria di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Azzaro e domiciliata presso il suo studio in AT in corso Italia n 72, giusta procura in atti
- attrice opponente–
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Vanadia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AT in corso Italia n.
157, giusta procura in atti.
- convenuta-
(c.f. ), e per essa Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Pavone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AT in corso Italia n. 224, giusta procura in atti.
- convenuta opposta-
pagina 1 di 17 (c.f. ), e per essa quale Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 mandataria con rappresentanza di ora Controparte_6 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 P.IVA_4
Tito Monterosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AT in via V.E.
Orlando n. 56, giusta procura in atti.
- convenuta opposta-
E NEI CONFRONTI DI
Cont
(c.f. ) e per essa , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_5 CP_10 rappresentante Con
(c.f. ) e per essa Controparte_11 P.IVA_6 Controparte_13
(c.f. ), in persona del legale rappresentante;
P.IVA_7
(c.f. ), quale Società incorporante Controparte_14 P.IVA_8 CP_15 già denominata società a sua volta incorporante Controparte_16
Controparte_17
(c.f. ), in persona del Controparte_18 P.IVA_9 legale rappresentante;
(c.f. ) in Controparte_19 P.IVA_10 persona del legale rappresentante;
(c.f. ) in persona del Controparte_20 P.IVA_11 legale rappresentante;
, già P.I ) Controparte_21 Controparte_22 P.IVA_12 in persona del legale rappresentante;
(c.f. ); CP_23 C.F._2
(c.f. ). Controparte_24 C.F._3
- convenuti opposti contumaci-
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ridotti di gg. 30 e 20 per il deposito di comparse e repliche sulle seguenti conclusioni:
“dichiarare la nullità dell'ordinanza 29/03/2021 con la quale il Parte_2
Giudice dell'esecuzione - nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare iscritto al
pagina 2 di 17 n.190/2004 RGE Trib. AT - ha approvato il piano di riparto depositato il 18/02/2021 dal professionista delegato Notaio o con qualsiasi altra formula annullarla Persona_1
e/o renderla inefficace per le ragioni esposte in narrativa;
- ritenere e dichiarare che il credito ipotecario di , nella cui titolarità è succeduta Controparte_25 Parte_2 derivante dal contratto di mutuo fondiario 07/08/2001 stipulato ai rogiti del notaio Per_2 di AT (rep.29012 / racc.8907), ed assistito dalla prelazione nascente
[...] dall'ipoteca volontaria iscritta il 08/08/2001 (nn.29651/3920), debba trovare collocazione nel piano di riparto, mediante integrale assegnazione delle somme costituenti le masse nn.2 e 4 del progetto di distribuzione predisposto dal Professionista delegato;
- per l'effetto, disporre la riformulazione del piano di ripartizione, e conseguentemente ordinare alle società CP_4 ed la restituzione in favore di
[...] Controparte_8 Controparte_2 Parte_2 delle somme da esse percepite in esecuzione del provvedimento impugnato, e
[...] segnatamente:
➢ .90.331,28; Controparte_4
➢ €.8.420,32; Controparte_8
➢ €.15.346,84; Controparte_2
il tutto oltre gli interessi legali dovuti dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo”.
“1) Rigettare l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. Controparte_4 proposta da (già società con Unico Socio, soggetta a Parte_1 Controparte_26 direzione e coordinamento di (già , società che agisce in nome CP_27 CP_28
e per conto di società a responsabilità limitata, nonché tutte le Parte_2 domande formulate con l'atto di citazione ex art.618 c.p.c., in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e nella precedente memoria depositata nella procedura esecutiva. 2)
Condannare la parte attrice alle spese e compensi del presente giudizio, ed anche ai sensi dell'art.96, c. 3 c.p.c.”.
“Ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande e del CP_2 CP_2 giudizio di merito;
2) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di riformulazione del piano di ripartizione e della restituzione delle somme percepite in esecuzione del provvedimento per tardiva formulazione della opposizione;
3) Ritenere e dichiarare
pagina 3 di 17 l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. e conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione”.
: “la conferma del progetto di distribuzione ed il Email_1 provvedimento del G.E. che lo ha approvato, nella parte in cui si dispone l'attribuzione delle somme ivi indicate in favore della sig.ra ”. Parte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.6.2022, (già Parte_1
), in nome e per conto di conveniva in giudizio Controparte_26 Parte_2
, CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_8 CP_11
,
[...] Controparte_14 Controparte_18 [...]
, Controparte_29 Controparte_20
, , e ,
[...] Controparte_21 CP_23 Controparte_24 chiedendo al giudice di dichiarare la nullità dell'ordinanza del 29/03/2021 pronunciata nell'ambito del giudizio EI 190/2004, con la quale il Giudice approvava il piano di riparto, chiedendone altresì la riformulazione con conseguente restituzione delle somme in favore di già percepite dalle creditrici , e Parte_2 CP_4 Controparte_8 [...]
oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. CP_2
Giova all'uopo premettere che, con atto di pignoramento dell'11 maggio 2005,
[...] aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_30
140/2005 in danno di e con la quale aveva sottoposto a Controparte_24 CP_23 pignoramento i seguenti beni:
1) Locale ad uso deposito sito in AT, via Balilla n.2/B, distinto in catasto al fg.21
p.lla 2480 sub. 167, di proprietà ; LOTTO 3 € 31.000,00 Controparte_24
2) Appartamento sito in AT, via Selvosa n.3 (ex 1B), distinto in catasto al fg.28, p.lla
1149 sub. 17, di proprietà ; LOTTO 4 € 79.105,00 Controparte_24
3) Vano garage sito in AT, via Selvosa n.3 (ex 1B), distinto in catasto al fg.28, p.lla
1149 sub. 46, di proprietà ; LOTTO 5 € 12.660,00 Controparte_24
4) Appartamento sito in AT, via S.M. della Catena n.95, distinto in catasto al fg.69,
p.lla 18827 sub. 4, di proprietà ; LOTTO 6 € 96.000,00 Controparte_24
5) Posto auto sito in AT, con ingresso da , distinto in catasto al Controparte_20 pagina 4 di 17 fg. fg.69, p.lla 18827 sub. 175, di proprietà ; LOTTO 7 € 4.782,00 Controparte_24
6) Posto auto sito in AT, con ingresso da , distinto in catasto al Controparte_20 fg.69, p.lla 18827 sub. 176, di proprietà ; LOTTO 8 € 4.782,00 Controparte_24
7) Appartamento sito in AT, via Medaglie d'Oro n.82, distinto in catasto al fg.28,
p.lla 1446 sub. 18, di proprietà ; LOTTO 1 € 63.285,00 CP_23
8) Garage sito in AT, via Generale Maravigna n.2/B, distinto in catasto al fg.28, p.lla
1446 sub. 55, di proprietà . 2 € 10.765,00. CP_23 Pt_4
Più in particolare, essa creditrice aveva agito in giudizio per la soddisfazione del credito di € 201.063,83 vantato in forza del contratto di mutuo fondiario del 7.8.2001 ed assistito da ipoteca volontaria iscritta in data 8.8.2001 sopra i cespiti indicati ai punti 1, 2 e 3 – in catasto fg.21 p.lla 2480 sub. 167 e fg.28, p.lla 1149 sub. 17 e 46 - appartenenti a . Controparte_24
In data 19 agosto 2005 la stessa creditrice procedente spiegava intervento per un ulteriore credito di € 69.800,49, in forza del decreto ingiuntivo n. 1012/2005 del Tribunale di
AT pronunciato nei confronti di entrambi gli esecutati;
tale credito era stato successivamente ceduto a la quale era intervenuta in luogo della cedente Controparte_2 relativamente a detto credito.
Nella stessa procedura intervenivano e la Banca Popolare di Novara. CP_17
Quest'ultima cedeva successivamente il proprio credito per una parte a e per CP_11 un'altra parte a , la quale a sua volta lo cedeva a . CP_31 CP_4
In data 22.1.2007 veniva disposta la riunione dell'anzidetto procedimento esecutivo a quello portante il n.190/2004 r.g.e., promosso ad istanza di , nel Parte_3 quale intervenivano altri creditori e, precisamente, (avente causa del Credito Controparte_8
Fondiario e Industriale Spa, creditore ipotecario giusta formalità pubblicata il 01/03/1994),
e Controparte_32 Controparte_33 Controparte_19
. Controparte_34
Stimato il compendio pignorato venivano effettuate e portate a compimento le operazioni di vendita dei beni staggiti.
In data 11.2.2021 il professionista delegato trasmetteva al G.E. il prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di credito richieste con pec del 14.7.2020 a tutti i creditori ad eccezione del legale di a cui non veniva nemmeno comunicata la fissazione Controparte_25 dell'udienza per il piano di riparto che il delegato aveva intanto depositato in data 18.2.2021.
All'udienza del 29.3.2021 veniva approvato il piano di riparto che non riportava tra i creditori , veniva disposta l'assegnazione delle somme e Controparte_30
pagina 5 di 17 dichiarata l'improseguibilità della procedura per intervenuta assegnazione delle somme ricavate dalla vendita.
In data 2.10.2021 – che in data 20.12.2017 era divenuta titolare del Parte_2 credito derivante dal mutuo ipotecario sopra descritto originariamente di Controparte_30
– depositava una richiesta di visibilità del fascicolo rappresentando “che dalla
[...] consultazione dei registri informatici emerge che il procedimento risulta definito in data
29/03/2021, all'esito dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione depositato in data 18/02/2021; - che l'istante ha interesse ad accedere al fascicolo, sì da esaminarne gli atti
e verificare in quale misura ha trovato collocazione il credito vantato dalla creditrice pignorante (espr. 140/2005 RGE), oggetto di cessione in favore della Controparte_25 propria assistita”.
Ottenuta la visibilità del fascicolo in data 4.10.2021 e constatata la mancata inclusione della propria dante causa nel piano di riparto, in data 20.10.2021 proponeva opposizione agli atti esecutivi “avverso il provvedimento adottato all'udienza del 29/03/2021 con il quale il
Giudice dell'esecuzione ha approvato il piano di riparto depositato il 18/02/2021 dal professionista delegato Notaio disponendo conseguentemente Persona_1
l'assegnazione delle somme in favore dei creditori secondo quanto previsto nel relativo progetto di distribuzione, e dichiarando l'improseguibilità del procedimento esecutivo”. A tal fine chiedeva al Giudice “dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, o con qualsiasi altra formula annullarla e/o renderla inefficace per le ragioni esposte in ricorso;
- ritenere e dichiarare che il credito ipotecario di , cui è succeduta a titolo Controparte_25 particolare la cessionaria derivante dal contratto di mutuo fondiario Parte_2
07/08/2001 stipulato ai rogiti del notaio di AT (rep.29012 / Persona_2 racc.8907), ed assistito dalla prelazione nascente dall'ipoteca volontaria iscritta il 08/08/2001
(nn.29651/3920), debba trovare collocazione nel piano di riparto, mediante integrale assegnazione delle somme costituenti le masse nn.2 e 4 del progetto di distribuzione predisposto dal Professionista delegato;
- per l'effetto, disporre la riformulazione del piano di ripartizione, ed ordinare conseguentemente alle società ed Controparte_4 Controparte_8
la restituzione delle somme percepite in esecuzione del provvedimento CP_2 CP_2 impugnato. “
Instauratosi il contraddittorio, resistevano in giudizio e CP_2 Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la sua inammissibilità.
pagina 6 di 17 Con provvedimento del 4.4.2022 il giudice dell'esecuzione dichiarava il non luogo a provvedere sull'adozione di provvedimenti indilazionabili – non richiesti dalle parti -, e assegnava termine di 90 giorni per iniziare il giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di CP_35 merito, nei termini stabiliti dal G.E., per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate sostenendo preliminarmente la propria legittimazione ad agire in giudizio e l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc e chiedendo pronunciarsi, nel merito, la nullità del provvedimento di assegnazione delle somme e l'erroneità del piano di riparto.
In merito alla propria legittimazione attiva, rappresentava che in data 20.12.2017 la
(Istituto incorporante la Controparte_36 Controparte_25 giusta fusione stipulata il 22.12.2008) aveva ceduto a un portafoglio di Parte_2 crediti pecuniari individuabili “in blocco”, ivi compreso quello derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 7.8.2001 ed assistito dalla prelazione nascente dall'ipoteca volontaria iscritta l'8.8.2001; di tale cessione aveva dato notizia tramite l'avviso Parte_2 pubblicato nella G.U.R.I. n.151 del 23.12.2017.
Affermava poi la propria legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi, in quanto successore a titolo particolare del credito azionato da ed avente Controparte_25 diritto a svolgere le stesse attività processuali della dante causa a prescindere dalla previa formalizzazione di un intervento nella procedura esecutiva.
Sull'ammissibilità e la tempestività dell'opposizione proposta, premetteva che per giurisprudenza consolidata il soggetto che propone opposizione ex art. 617 c.p.c. ha l'onere di indicare nell'atto di opposizione quando ha avuto conoscenza dell'atto nullo e di darne dimostrazione, sempre che la prova non sia evincibile dagli atti del processo, come riteneva fosse avvenuto nel caso di specie;
a tal fine evidenziava che la fissazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto ed il conseguente provvedimento di assegnazione non erano mai stati comunicati a e che ne era venuta a conoscenza Controparte_25 Pt_2 solamente in data 4.10.2021, data in cui aveva ottenuto la visibilità del fascicolo.
Quanto poi allo strumento impugnato, precisava che il provvedimento di chiusura dell'esecuzione rientrava tra le ipotesi di estinzione atipica impugnabili solo con ex art. 617
c.p.c. e non mediante lo strumento del reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c.
Nel merito, affermava l'erroneità del provvedimento impugnato.
pagina 7 di 17 Osservava che nel piano di riparto oggetto di approvazione il credito ipotecario di
[...]
era stato completamente pretermesso, nonostante la creditrice vantasse ipoteca CP_25 di primo grado sugli immobili individuati dal professionista delegato come lotti 3, 4 e 5.
Nel riparto oggetto di approvazione, invece, le somme costituenti le masse nn.2 e 4
(nelle quali era confluite le somme derivanti dalla vendita dei lotti nei lotti nn. 3, 4 e 5) erano state attribuite, piuttosto che a , alle creditrici Controparte_25 Controparte_4 ed . Invero, a era stata assegnata la Controparte_8 Controparte_2 Controparte_4 somma di €. 90.331,28 (massa n.2 €.36.519,36 + massa n.4 €.53.811,92); a Controparte_8 la somma di €. 8.420,32 (massa n.4); ad la somma di €. 15.346,84. Controparte_2
Erroneamente, pertanto, dette somme, complessivamente ammontanti ad €.114.098,44, avrebbero dovuto essere riconosciute in favore di . Controparte_25
In definitiva, il mancato interpello di per rendere la dichiarazione di Controparte_25 credito e la mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto ( prevista espressamente dall'art. 596 c.p.c.), avevano precluso ad essa creditrice di far valere le proprie ragioni di credito.
Si costituiva in giudizio la quale rilevava che le doglianze di Controparte_1 parte attrice non incidevano sulle somme ad essa convenuta assegnate e, pertanto, chiedeva confermare il progetto di distribuzione ed il provvedimento del G.E. che lo aveva approvato, nella parte in cui disponeva l'attribuzione delle somme in proprio favore.
Costituendosi, e resistevano alla domanda. Controparte_2 Controparte_4
Segnatamente, rilevava, in primo luogo, l'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione per difetto di legittimazione processuale di che non si era costituita Pt_2 nella procedura esecutiva ormai definita, permanendo la legittimazione in capo alla cedente,
che, a sua volta, non aveva ritenuto di intervenire per palesare Controparte_36
l'incorporazione di . Controparte_25
Evidenziava poi la stabilità dell'ordinanza di distribuzione e del provvedimento che definisce la procedura.
Lamentava, infine, l'inammissibilità dell'opposizione ex articolo 617 c.p.c., ritenendo che il mezzo di impugnazione andava diretto nei confronti del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare e, trattandosi di un'ipotesi di estinzione tipica, l'unico mezzo di impugnazione ammesso dal codice di rito è quello del reclamo ex art.630 c.p.c.
Anche con comparsa di costituzione e risposta, rilevava CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
pagina 8 di 17 A tal fine affermava che la legge non prevedeva alcun obbligo da parte della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice fissa l'udienza per l'approvazione del piano di riparto;
richiamava piuttosto, sulla scorta della sentenza n. 197/1998 della Corte Costituzionale, l'esistenza di un onere in capo alle parti costituite di verifica periodica del fascicolo telematico.
Si soffermava poi sulla incontestabilità del piano di riparto, sostenendo che l'opposizione era tardiva perché avvenuta oltre il termine previsto e, come tale, inammissibile;
inoltre rilevava che l'attrice fosse divenuta titolare del credito nel 2017 e non fosse mai intervenuta nel procedimento esecutivo in difetto di qualsivoglia onere di diligenza.
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 22.9.2024 con termine abbreviato di gg. 30 e 20 per il deposito di comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_8 Controparte_11
, Controparte_14 Controparte_18 [...]
, Controparte_29 Controparte_20
, , e i quali,
[...] Controparte_21 CP_23 Controparte_24 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Venendo allo scrutinio delle domande proposte, occorre evidenziare che le difese svolte dalle convenute attengono a profili squisitamente processuali.
Devono dunque essere affrontate le questioni sollevate da ed Controparte_4 [...]
relativamente ai seguenti motivi: 1) legittimazione ad agire dell'attrice; 2) CP_2 ammissibilità in astratto del rimedio esperito;
3) tempestività dell'opposizione.
I) LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL'ATTRICE
Preliminarmente va confermata la titolarità del credito in capo a la Parte_2 quale ha dato atto e documentato l'intera vicenda traslativa del credito. Più esattamente, in data 20.12.2017 la (Istituto incorporante la Controparte_36 [...] giusta fusione stipulata il 22/12/2008) ha ceduto a Controparte_25 Parte_2 un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, ivi compreso quello derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 7.8.2001 ed assistito dalla prelazione nascente pagina 9 di 17 dall'ipoteca volontaria iscritta l'8.8.2001; di tale cessione ha dato notizia Parte_2 tramite l'avviso pubblicato nella G.U.R.I. n.151 del 23.12.2017.
Le convenute ed hanno lamentato il difetto di Controparte_4 CP_2 CP_2 legittimazione dell'attrice a promuovere il giudizio di opposizione, ritenendo che, poiché
[...] aveva ritenuto di non costituirsi nella procedura esecutiva, non era mai Parte_2 divenuta parte del procedimento e, pertanto, la legittimazione processuale era rimasta in capo alla cedente.
L'eccezione è infondata.
Nonostante l'art. 617 del codice di rito non annovera alcuna previsione in merito alla legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi, è tuttavia possibile affermare che la categoria dei soggetti legittimati a valersi di tale rimedio impugnatorio può essere individuata in ragione del suo oggetto. In giurisprudenza, la facoltà di proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è stata riconosciuta a qualsiasi soggetto destinatario dell'atto che si assume viziato e che abbia interesse all'accertamento della sua invalidità, lasciando concludere che è legittimato ad agire chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente apprezzabile a che il processo esecutivo si svolga correttamente.
La questione sulla legittimazione attiva, dunque, è strettamente legata con quella dell'interesse a proporre opposizione, ciò in quanto per proporre opposizione agli atti esecutivi occorre allegare l'interesse concreto che si intenda soddisfare con la modifica o la revoca dell'atto opposto. ha assolto a tale onere lamentando e dando prova che l'atto Pt_2 esecutivo illegittimo impugnato ha effettivamente comportato una lesione della propria aspettativa di soddisfacimento del credito. Nessuna conseguenza può discendere dal fatto che essa cedente non si sia costituita nella procedura esecutiva. Il cessionario del credito, infatti, ha la mera facoltà e non l'obbligo di spiegare intervento per far valere il contratto di cessione (Cass. 30/08/2018 n.21395).
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 30/08/2018 n.21395 più volte richiamata dalle parti, ha chiarito che: “anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali, necessari adattamenti, l'art. 111 c.p.c., per cui, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo di regola prosegue tra le parti originarie salva la facoltà dell'avente causa dalla parte originaria di intervenire (in questo senso tra le tante Cass. n.
15622 del 2017, Cass. n. 7780 del 2016, Cass. n. 1522 del 2011) pertanto, con riferimento alla cessione del credito, l'esecuzione in corso può proseguire su impulso (o con l'intervento) del cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di
pagina 10 di 17 cessione, con estromissione del cedente (Cass. n. 7780 del 2016).
Ne consegue che qualora il cessionario del credito, ovvero l'attuale titolare del diritto di credito per la cui soddisfazione si procede abbia spiegato il suo intervento, costituendosi, è a lui che passa la facoltà di dare impulso al processo esecutivo, determinandosi la estromissione automatica del cedente, senza necessità che essa venga espressamente disposta, non potendo i due soggetti condividere lo stesso ruolo.”
La circostanza che non abbia in precedenza fatto valere il negozio di Parte_2 cessione, formalizzando la propria costituzione nell'ambito del procedimento esecutivo allorchè questo era pendente, non preclude ad essa società cessionaria di promuovere e coltivare il rimedio esperito.
Come correttamente ha riportato l'attrice “È stato infatti affermato che in virtù del principio stabilito dall'art.111 cpc, com'è noto applicabile anche al processo esecutivo,
“dovendo i principi evincibili dall'art. 111 cpc essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell'ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l'estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art.111 co.4 cpc, nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta” (così Cass.
20/04/2016 n.7780).
L'art. 111 c.p.c., infatti, attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire nel processo in ogni tempo, oppure anche di astenersi dal farlo senza subire alcun pregiudizio, tanto da consentirgli addirittura di impugnare la sentenza pronunciata contro l'alienante.
Va pertanto confermata la legittimazione ad impugnare il p.d.r. di . Pt_2
II) AMMISSIBILITA' IN ASTRATTO DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
ha lamentato che l'opponente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di CP_4 estinzione della procedura esecutiva immobiliare in luogo dell'ordinanza con la quale il pagina 11 di 17 giudice ha approvato il piano di riparto mediante il rimedio del reclamo previsto dall'art. 630
c.p.c. sul rilievo del fatto che si fosse verificata un'ipotesi di estinzione tipica che precludeva alla parte di contestarne il contenuto mediante opposizione agli atti esecutivi.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Invero, la procedura esecutiva, nell'ambito della quale è stata spiegata l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., si è chiusa a seguito del provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati e non a seguito di un provvedimento dichiarativo di estinzione in senso tecnico ai sensi dell'art. 629 c.p.c.
Oltre alle fattispecie di estinzione tipica espressamente previste dalla legge – quali la rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c., l'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c. e 631 c.p.c., a titolo esemplificativo - vi sono, infatti, le ipotesi in cui il processo esecutivo può essere dichiarato non procedibile perché non può giungere al suo naturale epilogo (estinzione c.d. atipica) per ragioni diverse da quelle tipiche.
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle c.d. tipiche e che implicano, piuttosto, la sua
“improseguibilità” – come nel caso di specie – ove illegittimo, è impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. (Cass. Sent. nn. 30201/2008; 2674/2011; 15374/2011; 13108/2017).
A quanto sopra va aggiunto che la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che: “il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con
l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica (cioè del non potersi compiere ulteriori atti) del processo di espropriazione, priva di autonoma portata precettiva, esulante dalle fattispecie legali di estinzione tipica dell'esecuzione e inidonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo” (così Cass.
28/08/2024 n.23240; Cass. 12/04/2018, n. 9175).
Più in particolare, con l'ordinanza appena citata, la Corte di Cassazione ha ribadito principi ormai consolidati in materia di rimedi esperibili contro i provvedimenti giurisdizionali, consacrando l'opposizione agli atti esecutivi come rimedio generale e residuale per la contestazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione indipendentemente dal provvedimento di chiusura dell'esecuzione stessa: “L'estinzione del processo esecutivo si determina esclusivamente nelle fattispecie tipiche indicate dalla legge, che configurano
pagina 12 di 17 ipotesi di anticipata conclusione della procedura, per rinunzia o qualificata inattività delle parti, senza il raggiungimento del suo scopo tipico, che è la soddisfazione del creditore procedente per effetto dell'attribuzione dei beni pignorati o degli importi ricavati dall'attività finalizzata alla loro liquidazione(…). L'eventuale dichiarazione di "estinzione" pronunciata dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla distribuzione finale del ricavato della vendita (in luogo della mera presa d'atto della avvenuta "definizione della procedura"), oltre ad essere un provvedimento non necessario, in quanto non previsto espressamente dalla legge, costituisce quindi una improprietà terminologica, ma non è tale da mutare la sostanza del provvedimento che effettivamente chiude il processo esecutivo, così come avviene del resto, in linea generale, nelle ipotesi in cui, al di fuori delle fattispecie tipiche di estinzione normativamente previste, venga pronunciato dal giudice dell'esecuzione un provvedimento (comunque sia esso denominato) di arresto del corso del processo esecutivo per la concreta impossibilità della sua prosecuzione e/o del raggiungimento del suo scopo (fattispecie queste da qualificarsi più propriamente come "dichiarazioni di improcedibilità del processo esecutivo", e non come fattispecie di estinzione, sebbene nella prassi esse vengano di frequente anche denominate come ipotesi di "estinzione atipica", con una formula verbale che in verità risulta foriera di equivoci;
cfr. ad es., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008, Rv.
601765 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606105 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2674 del 03/02/2011, Rv. 616515 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24775 del
20/11/2014, Rv. 633270 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 -
01).
In tutte le indicate ipotesi, comunque, non sussistendo una fattispecie tipica di estinzione del processo esecutivo, non è applicabile il regime impugnatorio di cui all'art. 630
c.p.c., e i relativi provvedimenti del giudice dell'esecuzione possono essere impugnati esclusivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Ciò, in particolare, è da affermarsi in caso di chiusura del processo esecutivo conseguente al suo atto finale (approvazione definitiva del piano di riparto;
assegnazione dei crediti o dei beni pignorati), laddove detto atto finale risulti viziato per irregolarità di carattere processuale. È evidente che in tali casi l'opposizione non può che essere diretta contro il provvedimento che si assume viziato, e che ha sostanzialmente definito il processo (cioè
l'approvazione del riparto finale, con l'ordine di distribuzione delle somme, ovvero l'atto di assegnazione dei beni o crediti pignorati), e non richiede una specifica contestazione del conseguente provvedimento (comunque esso sia denominato) che dà atto dell'avvenuta
pagina 13 di 17 conseguente chiusura della procedura (e che potrebbe anche del tutto mancare, come già rilevato)” (Cassazione civile, Sez. VI, 12 aprile 2018, n. 9175).
III) TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
È incontestato ed evincibile dagli atti che nessuna comunicazione venne fatta a
[...]
della fissazione dell'udienza per l'approvazione del piano di riparto. Il primo CP_25 punto di analisi, pertanto, non può che concernere le conseguenze di siffatta mancanza ovvero se la cancelleria avesse l'obbligo di comunicare tale udienza e se la mancata conoscenza dell'udienza può imputarsi ad una mancata diligenza della parte costituita.
L'art.596 c.p.c., nella sua formulazione pre - riforma vigente al momento dell'atto contestato, prevedeva che “il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni”.
Corretta appare la ricostruzioni offerta dall'attrice, secondo la quale la comunicazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto è imprescindibile presupposto affinché possano operare gli effetti che l'art.597 c.p.c. riconduce alla mancata comparizione dei creditori all'udienza fissata per l'approvazione del progetto di riparto, atteso che la condotta processuale del creditore che non compare all'udienza fissata ex art. 596 c.p.c. viene equiparata ad una non contestazione del progetto, che pertanto si ritiene approvato dal creditore assente. In assenza di comunicazione, pertanto, non può attribuirsi alla parte non comparsa alcuna manifestazione di volontà riferibile all'approvazione del piano di riparto e, allo stesso modo, deve riconoscersi alla parte pretermessa la possibilità di avvalersi del rimedio oppositivo al fine di censurare le conseguenze di un atto ad essa lesivo, perfezionatosi in mancanza di contraddittorio.
Va comunque chiarito che “il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso.”( Cass. civ. n. 16731/2009). pagina 14 di 17 Ciò in quanto, nel processo esecutivo, il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a come avviene nel processo di cognizione, in quanto, “da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22279 del 2 novembre 2010).
L'interesse ad agire, dunque, non si giustifica, sic et simpliciter, nell'interesse al corretto svolgimento del procedimento esecutivo, ma la parte che intende agire deve allegare e provare la lesione di un interesse concreto, non sussistendo interesse ad agire, pertanto, laddove si assuma, genericamente il mancato rispetto del principio del contraddittorio;
detta omissione, al più, può riflettersi sull'atto esecutivo successivo, contro il quale sarà possibile proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. allegando la lesione di un interesse concreto.
, invero, non si è limitata a lamentare la violazione del contraddittorio, ma ha Pt_2 puntualmente allegato il pregiudizio subito che gli è derivato, dando prova dell'interesse di avvalersi del rimedio oppositivo.
Il pregiudizio derivato a – e per essa alla sua dante causa - esclude, pertanto, Pt_2 che la mancata comunicazione di fissazione dell'udienza del piano di riparto possa essere trascurata e supplita dal generale onere di diligenza richiamato dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 197/1998 e da alcune pronunce di legittimità con le quali si è affermato che la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale non costituisce un
“onere eccedente la normale diligenza”, atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso “da remoto” (attraverso il Polisweb) ai registri di cancelleria.
Se in linea di principio può ben condividersi tale principio, allorché venga configurato a carico della parte un onere di verifica periodica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge alcuna comunicazione alle parti (come nel precedente richiamato da avente ad oggetto il decreto di fissazione Controparte_2 dell'udienza cautelare emesso a seguito della proposizione di una opposizione esecutiva), non altrettanto può dirsi rispetto alle ipotesi in cui la comunicazione è imposta dal codice di rito.
Nel caso a mano il discrimen deriva dal dato testuale, laddove l'art. 596 c.p.c. secondo pagina 15 di 17 comma espressamente prevede che "tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni". Tale previsione, dunque, comporta una legittima aspettativa ad essere notiziati che non può essere superata dalla più generale regola di diligenza pronunciata per i casi in cui il codice non prescrive alcun onere di comunicazione da parte della cancelleria.
Quanto sopra premesso, ne viene che aveva certamente diritto di avvalersi del Pt_2 rimedio oppositivo di cui all'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio espressamente previsto dalla norma stessa ( 20 gg. dal compimento dell'atto che si assume viziato).
Ai fini della decorrenza del termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617
c.p.c, è ormai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione il principio della sufficienza della conoscenza anche solo di fatto dell'atto che si intende opporre. Deve, pertanto, ritenersi ormai sorpassato il rigoroso precedente orientamento sulla necessità della conoscenza legale, già superato dal riconoscimento della sufficienza della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva l'atto viziato.
La Cassazione, infatti, superando ormai da tempo i più rigorosi precedenti, ha affermato il principio per il quale è richiesto alle parti, in questa sede, un peculiare onere di diligenza avente ad oggetto l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo.
Pertanto, avuta conoscenza anche informale o con qualunque mezzo dell'esistenza di un atto che, sfuggito al controllo della parte, possa potenzialmente essere viziato, è onere di chi intende impugnarlo prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese (nello stesso senso Corte di Cassazione, sentenza n. 5172/2018); inoltre, la conoscenza di un atto, cui consegue l'onere di attivare il rimedio oppositivo, può ben verificarsi anche per effetto della conoscenza di un altro atto o provvedimento necessariamente successivo nella sequenza seriale che scandisce l'iter della procedura (nello stesso senso Cass.n. 4797/2023)
La tempestività costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione/impugnazione dell'atto, gravando pertanto sull'opponente l'onere di allegare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato e ciò
a maggior ragione in presenza di specifica eccezione di tardività sollevata dagli opposti.
Orbene, in data 2.10.2021 ha depositato un istanza di visibilità del fascicolo Pt_2 datata 1.10.2021 ove si legge: “- che dalla consultazione dei registri informatici emerge che il procedimento risulta definito in data 29/03/2021, all'esito dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione depositato in data 18/02/2021; - che l'istante ha interesse ad accedere al fascicolo, sì da esaminarne gli atti e verificare in quale misura ha trovato pagina 16 di 17 collocazione il credito vantato dalla creditrice pignorante (espr. Controparte_25
140/2005 RGE), oggetto di cessione in favore della propria assistita”. Ne viene che in data
1.10.2021 l'opponente, per sua stessa ammissione, era già a conoscenza che il 29.3.2021 era stato approvato il piano di riparto e in data 2.10.2021 depositava un'istanza di accesso al fascicolo solo per conoscerne il contenuto specifico.
Benchè onerato della deduzione prima e prova poi, l'opponente ha trascurato di allegare e provare l'esatto momento in cui ha avuto conoscenza di fatto dell'esistenza dell'atto ( del
29.3.2021) impugnato in questa sede, pertanto, non assolvendo all'onere di allegare e documentare la tempestività dell'opposizione, proposta solo in data 20.10.2021.
Al mancato rispetto del termine decadenziale fissato dall'art. 617 c.p.c. consegue, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione promossa da Parte_2 contro ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_8
, Controparte_11 Controparte_14 Controparte_18
, Controparte_19 Controparte_29 CP_29 Controparte_21
, , e .
[...] CP_23 Controparte_24
La circostanza, incontroversa nel merito, che il credito ipotecario di ( Pt_2 [...]
) garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili individuati dal professionista CP_25 delegato come lotti 3-4-5 avrebbe dovuto essere soddisfatto con le somme costituenti le masse nn.2 e 4, induce alla integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8836/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_2
- compensa spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in AT in data 8.3.2025
Il Giudice istruttore dott.ssa Cristiana Delfa
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