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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4024/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott. Alessandro Scialabba Presidente
2) dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
3) dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4024/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad
oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. e azione disconoscimento paternità
proposta da
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in PA C.F._1
MA (TO) Via Santa Lucia 81, elettivamente domiciliato in Ciriè (TO), Corso Martiri
della Libertà 31, presso lo studio dell'avv. Laura Belardinelli che lo rappresenta e difende per procura in atti
nei confronti della resistente
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in CP_1 C.F._2
MA (TO) Via Santa Lucia 81, elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), Via Vittorio
Emanuele, 1, presso lo studio dell'avv. Roberta Aquili del foro di RE
( ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._3
e nei confronti del curatore speciale della minore
pagina 1 di 10 Avv. Rosalba (Codice Fiscale , nella qualità di Curatore Pt_2 C.F._4
speciale, con Studio in Chivasso (TO), Via Caduti per la Libertà 43, nominata dal
Tribunale di RE con provvedimento n. cron. 1013/2024 del 26 aprile 2024, nonché
avvocato difensore (nominato dal Curatore speciale ai sensi dell'art. 86 C.p.c.) della minore nata il [...] a [...], residente a ON
MA (TO), Via Santa Lucia n.81, Codice Fiscale Entrambi C.F._5
elettivamente domiciliati in Chivasso (To), Via Caduti per la Libertà n. 43, presso lo
Studio del Legale giusta procura in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
--------------------------------------
Precisate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “precisa le conclusioni richiamando quelle formulate nel merito con
l'atto di citazione in data 21/11/2022, con spese di lite compensate fra le parti (e cioè: “Accertare
e dichiarare che non sussiste rapporto di filiazione fra il sig. e la figlia PA [...]
, con conseguente disconoscimento della paternità dell'attore e per l'effetto CP_2
- Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di MA di procedere alla prescritta
annotazione della sentenza di disconoscimento della paternità nel relativo atto di nascita (anno
2020 parte II Serie B n.3 ) disponendo la conseguente correzione dell'atto di nascita con la
perdita del cognome che ivi era stato attribuito dal presunto padre;
) PT
PER LA RESISTENTE: “precisa le conclusioni richiamando integralmente quelle di merito
assunte con comparsa di costituzione in data 21 marzo 2023 (e cioè: Voglia il Tribunale Ill.mo
adito.
Contrariis reiectis.
Previe le declaratorie di rito e del caso.
Ritenendolo opportuno, Disporre la presa in carico della minore e del nucleo ON
famigliare ai Servizi di riferimento.
pagina 2 di 10 In denegata ipotesi in cui dalla TU disposta non risultasse sussistere un rapporto di paternità
biologica tra il Sig. e Accogliere la domanda PA ON
di disconoscimento di paternità proposta dall'attore e dalla convenuta e conseguentemente
Ordinare ai competenti Uffici di procedere all'annotazione della sentenza emananda e alla
rettifica degli atti di stato civile e consequenziali.
In denegata ipotesi in cui dalla TU risultasse sussistere il rapporto di paternità biologica tra il
Sig. e Respingere la domanda proposta PA ON
dall'attore e dalla convenuta.
Con ogni opportuna statuizione in favore della minore . ON
Disporre ogni opportuna cautela a tutela della privacy della minore.
Disporre e/o Confermare l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della minore
[...]
). Con il favore delle spese, con rinuncia ai termini per il deposito di ON
memorie conclusionali e repliche e compensazione delle spese in caso di non opposizione.
In ordine alla richiesta del Curatore Speciale di disporre presa in carico dei Servizi Sociali, ritiene
questa difesa la non necessità vista la mancata conflittualità tra le parti e la presenza ormai
quotidiana
PER LA MINORE IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE: “Voglia il Tribunale
Ill.mo adito. Contrariis reiectis. Previe le declaratorie di rito e del caso. Riservato ogni diritto
anche istruttorio. Ritenendolo opportuno, Disporre e/o confermare la presa in carico della minore
e del nucleo famigliare ai Servizi di riferimento. ON
Accogliere la domanda di disconoscimento di paternità proposta dall'attore e dalla convenuta e
conseguentemente Ordinare ai competenti Uffici di procedere all'annotazione della sentenza
emananda e alla rettifica degli atti di stato civile e consequenziali.
Con ogni opportuno provvedimento in favore della minore.
Confermare l'ammissione dell'esponente al Patrocinio a Spese dello Stato.
Con riserva di depositare separatamente istanza di liquidazione compensi.
Con il favore delle spese, incidenze fiscali, TU.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
pagina 3 di 10 *****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. L'attore ha proposto la presente azione chiedendo il disconoscimento della filiazione legittima di nata a [...] il [...], poiché la ON
minore, ancorché denunciata quale figlia legittima della signora e CP_1 [...]
all'Ufficiale di Stato Civile poiché nata in [...] matrimonio, era in realtà PT
nata da una relazione adulterina della madre. Il ricorrente esponeva altresì come successivamente alla nascita di iniziasse ad insospettirsi dell'atteggiamento ON
ambiguo della moglie ma al tempo la signora confermava una semplice Per_1
frequentazione di un altro uomo, e solo a seguito di una discussione nella primavera del
2022 confessava di aver avuto una relazione extraconiugale idonea al concepimento della figlia . ON
Costituendosi in giudizio la convenuta ha confermato quanto dedotto dall'attore,
aderendo all'azione proposta per contestare la paternità legittima di . La ON
madre ha allegato che in data 19 gennaio 2023 è stato effettuato il test di paternità con l'esito confermativo della prospettazione delle parti (doc. 3); dalla scorsa estate il padre biologico ha iniziato ad intrattenere un rapporto con e negli ultimi tempi ON
sono stati anche organizzati incontri tra loro.
Il Tribunale con provvedimento del 23.4.2024 ha ritenuto di disporre TU genetica
(all'uopo nominando il dott. ) ed ha nominato l'avv. Persona_2 Controparte_3
curatore speciale della minore.
Il curatore speciale si è costituito in giudizio e, visti gli esiti della TU, ha sostanzialmente aderito alla domanda delle parti.
La causa, acquisita la documentazione necessaria e gli esiti della TU è stata all'esito rimessa in decisione.
II. L'azione proposta merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che verranno di seguito esposte.
pagina 4 di 10 Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività dell'azione di disconoscimento di paternità nei confronti della minore, avendo parte attrice agito entro l'anno dalla scoperta della non paternità e dell'indagine di paternità svolta in un centro privato rispetto ad un soggetto terzo che ha fornito i risultati all'odierno attore in data 24.1.2023
(cfr. doc. 3 di parte convenuta). Come è noto, infatti, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione è correlato alla scoperta in maniera certa dell'adulterio al tempo del concepimento (cass. 26.6.2014 n. 14556) e che "la scoperta dell'adulterio commesso
all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza
fissato dall'art. 244 c.c. - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero
sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione" (cfr. Cass. ordinanza
6517/2019), per cui nel caso di specie la circostanza per cui l'attore contesti alla moglie di aver posto in essere relazioni extraconiugali nel corso della vita matrimoniale non consente di ritenere spirato il termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento,
atteso che la conoscenza certa dell'adulterio richiesta dalla norma e precisata dalla giurisprudenza deve involgere proprio il nesso di causalità tra adulterio e procreazione del figlio che si intende disconoscere. Nel caso di specie, anche alla luce delle difese della convenuta che nulla ha negato sul punto, la prova certa della relazione extraconiugale secondo la prospettazione attorea deve rinvenirsi proprio, oltre che nell'ammissione della moglie nella primavera del 2022, negli esiti del test di paternità
con un soggetto terzo.
Ed invero, la presente azione è stata presentata nei termini, essendo la figlia nata il
15.2.2020 e l'azione proposta dal padre legittimo il 27.12.2022, dopo avere scoperto la relazione extraconiugale idonea al concepimento della figlia della moglie da quest'ultima ammessa solo nella primavera del 2022 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente,
missiva indirizzata dalla convenuta al ricorrente), come concordemente prospettato dalle parti.
Occorre a questo punto procedere ad accertare che il ricorrente non è il padre biologico della piccola ON
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, è incontestato in causa che la madre della bambina , ha CP_1
avuto rapporti sessuali con altro soggetto in costanza di matrimonio con il ricorrente.
Tali circostanze sono state espressamente ammesse da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda che hanno anche riferito che la donna, accortasi della gravidanza, aveva inizialmente taciuto di avere avuto rapporti sessuali idonei alla procreazione con un altro uomo.
Ma soprattutto, la prova in negativo dell'assenza del rapporto di filiazione tra la minore e il padre che la ha formalmente riconosciuto come propria figlia al momento della nascita, , è desumibile dagli esiti degli accertamenti genetici posti in essere PA
dal TU dott. , il quale all'esito della sua indagine peritale è giunto alle Persona_2
seguenti conclusioni: ”In base alle analisi molecolari e biostatistiche effettuate sul DNA
estratto dai tamponi buccali del sig. della minore e PA ON
della sig.ra , è così possibile rispondere al quesito posto dal Giudice: CP_1
Il profilo STR autosomico di non è biologicamente compatibile con l'assetto allelico PA
di , in quanto soltanto 6 su 21 alleli della minore si ritrovano nelle ON
rispettive regioni autosomiche esaminate per con LR = 3.048885285e-048 (tasso PA
di mutazione fissato a 0.001) oppure con LR = 3.34426695e-039 (tasso di mutazione fissato a
0.004). Ciò significa che l'ipotesi che sia il padre biologico di PA ON
è al massimo 3.34426695e-039 volte più probabile dell'ipotesi di non paternità, dato anche
[...]
il profilo genetico della madre . CP_1
Ne consegue che il sig. non sia il padre biologico della minore PA ON
.” (cfr. elaborato peritale depositato in data 27.9.2024).
[...]
Le conclusioni rese dal TU, per l'esaustività dell'indagine svolta, per la correttezza della metodologia utilizzata che ha condotto ad esiti immuni da vizi logici, appaiono pienamente condivisibili. Del resto, nessuna delle parti ha mosso alcun rilievo all'elaborato peritale suddetto.
Peraltro, la madre convenuta ha prodotto in causa sub doc. 3 Referto di Test di
Paternità, validato il 24.1.2023 dal laboratorio AMES Group in cui si accerta che altro pagina 6 di 10 soggetto - e non - è il padre biologico della minore PA ON
.
[...]
Dagli esiti di tali accertamenti – le cui conclusioni per l'esaustività dell'indagine svolta e per la metodologia utilizzata, appaiono immuni da vizi logici e non sono state nemmeno contestate dalle parti che, anzi, all'esito hanno tutte chiesto dichiararsi il disconoscimento di paternità effettuato dal ricorrente nei confronti della minore
[...]
- consegue, con sufficiente certezza, che non è il padre ON PA
biologico del minore . ON
E' inoltre emerso che la minore che vive con la madre, essendo peraltro le attuali parti in fase di separazione, ha iniziato ad incontrare il padre biologico (come individuato dal doc. 3 di parte convenuta); da tali incontestate circostanze emerge dunque che la bambina ha instaurato uno stabile legame affettivo con il padre biologico. I rapporti instauratisi tra la minore e tutti i soggetti coinvolti, previo contemperamento tra il diritto all'identità personale, derivante dagli esiti delle indagini genetiche, e l'interesse al mantenimento dello “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari ed affettivi eventualmente consolidatisi, inducono a ritenere, avendo sempre come punto fermo ed imprescindibile il superiore interesse del minore, opportuno adeguare alla realtà
biologica emersa la paternità di . ON
Deve, pertanto, dichiararsi, anche visto l'art. 49 lett. “o” DPR 396/2000 che PT
nato a [...] il [...] (C.F. ), non è il padre
[...] C.F._1
biologico della minore nata il [...] a [...] ON
(TO), Codice Fiscale C.F._5
Conseguono le annotazioni previste per legge sull'atto di nascita (atto di Nascita del
20.2.2020 del Comune di MA (TO) Parte II Serie B n. 3) (cfr. doc. 1), che non corrisponde alla realtà biologica come accertata.
III. L'attore ha chiesto che si disponga la perdita del cognome della bambina, PT
istanza cui la madre e il curatore del minore nulla hanno osservato, aderendo alla domanda di rettifica di tutti gli atti conseguenti.
pagina 7 di 10 Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che in giurisprudenza è stato chiaramente affermato il principio di assenza di automatismo giuridico tra intervenuto disconoscimento di paternità e variazione del cognome in capo al soggetto disconosciuto (specie se minore di età), riconoscendosi il diritto del figlio naturale di mantenere il cognome del quale era in precedenza titolare quando lo stesso sia divenuto un autonomo segno distintivo della sua identità personale (cfr. Cass. 13/1994, n.
297/1996 n. 6098/2001 e 12641/2006, principio poi trasfuso dal legislatore nell'art. 95
d.P.R. 396/2000).
Nel caso di specie, il minore è ancora in tenera età e risulta non vivere più con il ricorrente e la madre (cfr. Certificato Stato di famiglia aggiornato al 29.10.2024 allegato da ultimo dal Curatore speciale).
La domanda attorea non può essere accolta, dal momento che allo stato non è ancora divenuto incontrovertibile l'accertamento di non veridicità della paternità del PT
intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, nulla osta alla perdita da parte della minore del cognome minore che manterrà pertanto solo il cognome PT
materno. Allo stato unico genitore giuridicamente certo è la madre . CP_1
IV. Per quanto concerne il regime delle spese processuali, deve evidenziarsi che tutte le parti hanno concluso per il disconoscimento della paternità; il ricorrente e la convenuta hanno inoltre chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di non opposizione;
sussistono pertanto gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la convenuta.
Il ricorrente e la convenuta, invece, che con la loro condotta hanno dato causa alla lite,
vanno condannati alla rifusione delle spese del Curatore speciale della minore, ed in particolare in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 essendo la minore costituita a mezzo di procuratore speciale (ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato).
La correttezza e la linearità degli agiti processuali del ricorrente e della convenuta
– in uno con la manifesta non elevata complessità dell'affare – giustificano CP_1
l'adozione dei valori medi dimidiati di cui al DM 147/2022 (in base al tempo di pagina 8 di 10 ultimazione dell'attività processuale) (rito ordinario, scaglione indeterminabile di bassa complessità ridotta fino alla metà) per le sole fasi effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non esperita e non depositati scritti difensivi finali). Le spese del
Curatore Speciale del minore saranno dunque liquidate come in dispositivo, sulla base di quanto qui evidenziato.
Vanno per le ragioni già sopra indicate poste definitivamente a carico di e PA
nella misura del 50% ciascuno le somme che saranno liquidate al TU, con CP_1
separato contestuale provvedimento (ferma la solidarietà tra i detti soggetti nei confronti del TU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle Parti, nel procedimento iscritto al n. 4024/2022, sentito il P.M.-sede, disattesa ogni altra e diversa domanda ed eccezione, così decide:
1) accerta e dichiara che nato a [...] il [...] (C.F. PA
), non è il padre biologico della minore C.F._1 ON
, nata il [...] a [...], Codice Fiscale
[...] C.F._5
minore che al passaggio in giudicato della presente sentenza perderà il cognome PT
e conserverà esclusivamente il cognome materno,
e per l'effetto ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge su tutti gli atti connessi e sul relativo atto di nascita (atto di Nascita del 20.2.2020 del
Comune di MA (TO) Parte II Serie B n. 3);
2) condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese di PA CP_1
lite del minore in persona del curatore speciale che si liquidano in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nella somma di € 2.905,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (fermo il paritetico regresso nei rapporti interni);
pagina 9 di 10 3) compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e la convenuta PA CP_1
.
[...]
4) pone definitivamente a carico di e nella misura del 50% PA CP_1
ciascuno le somme che saranno liquidate al TU, con separato contestuale provvedimento (ferma la solidarietà tra i detti soggetti nei confronti del TU).
Manda alla Cancelleria per gli incombenti tutti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in RE il 24 giugno 2025
Il giudice relatore dott. Rossella Mastropietro
Il Presidente
dott. Alessandro Scialabba
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni
altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott. Alessandro Scialabba Presidente
2) dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
3) dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4024/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad
oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. e azione disconoscimento paternità
proposta da
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in PA C.F._1
MA (TO) Via Santa Lucia 81, elettivamente domiciliato in Ciriè (TO), Corso Martiri
della Libertà 31, presso lo studio dell'avv. Laura Belardinelli che lo rappresenta e difende per procura in atti
nei confronti della resistente
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in CP_1 C.F._2
MA (TO) Via Santa Lucia 81, elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), Via Vittorio
Emanuele, 1, presso lo studio dell'avv. Roberta Aquili del foro di RE
( ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._3
e nei confronti del curatore speciale della minore
pagina 1 di 10 Avv. Rosalba (Codice Fiscale , nella qualità di Curatore Pt_2 C.F._4
speciale, con Studio in Chivasso (TO), Via Caduti per la Libertà 43, nominata dal
Tribunale di RE con provvedimento n. cron. 1013/2024 del 26 aprile 2024, nonché
avvocato difensore (nominato dal Curatore speciale ai sensi dell'art. 86 C.p.c.) della minore nata il [...] a [...], residente a ON
MA (TO), Via Santa Lucia n.81, Codice Fiscale Entrambi C.F._5
elettivamente domiciliati in Chivasso (To), Via Caduti per la Libertà n. 43, presso lo
Studio del Legale giusta procura in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
--------------------------------------
Precisate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “precisa le conclusioni richiamando quelle formulate nel merito con
l'atto di citazione in data 21/11/2022, con spese di lite compensate fra le parti (e cioè: “Accertare
e dichiarare che non sussiste rapporto di filiazione fra il sig. e la figlia PA [...]
, con conseguente disconoscimento della paternità dell'attore e per l'effetto CP_2
- Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di MA di procedere alla prescritta
annotazione della sentenza di disconoscimento della paternità nel relativo atto di nascita (anno
2020 parte II Serie B n.3 ) disponendo la conseguente correzione dell'atto di nascita con la
perdita del cognome che ivi era stato attribuito dal presunto padre;
) PT
PER LA RESISTENTE: “precisa le conclusioni richiamando integralmente quelle di merito
assunte con comparsa di costituzione in data 21 marzo 2023 (e cioè: Voglia il Tribunale Ill.mo
adito.
Contrariis reiectis.
Previe le declaratorie di rito e del caso.
Ritenendolo opportuno, Disporre la presa in carico della minore e del nucleo ON
famigliare ai Servizi di riferimento.
pagina 2 di 10 In denegata ipotesi in cui dalla TU disposta non risultasse sussistere un rapporto di paternità
biologica tra il Sig. e Accogliere la domanda PA ON
di disconoscimento di paternità proposta dall'attore e dalla convenuta e conseguentemente
Ordinare ai competenti Uffici di procedere all'annotazione della sentenza emananda e alla
rettifica degli atti di stato civile e consequenziali.
In denegata ipotesi in cui dalla TU risultasse sussistere il rapporto di paternità biologica tra il
Sig. e Respingere la domanda proposta PA ON
dall'attore e dalla convenuta.
Con ogni opportuna statuizione in favore della minore . ON
Disporre ogni opportuna cautela a tutela della privacy della minore.
Disporre e/o Confermare l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della minore
[...]
). Con il favore delle spese, con rinuncia ai termini per il deposito di ON
memorie conclusionali e repliche e compensazione delle spese in caso di non opposizione.
In ordine alla richiesta del Curatore Speciale di disporre presa in carico dei Servizi Sociali, ritiene
questa difesa la non necessità vista la mancata conflittualità tra le parti e la presenza ormai
quotidiana
PER LA MINORE IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE: “Voglia il Tribunale
Ill.mo adito. Contrariis reiectis. Previe le declaratorie di rito e del caso. Riservato ogni diritto
anche istruttorio. Ritenendolo opportuno, Disporre e/o confermare la presa in carico della minore
e del nucleo famigliare ai Servizi di riferimento. ON
Accogliere la domanda di disconoscimento di paternità proposta dall'attore e dalla convenuta e
conseguentemente Ordinare ai competenti Uffici di procedere all'annotazione della sentenza
emananda e alla rettifica degli atti di stato civile e consequenziali.
Con ogni opportuno provvedimento in favore della minore.
Confermare l'ammissione dell'esponente al Patrocinio a Spese dello Stato.
Con riserva di depositare separatamente istanza di liquidazione compensi.
Con il favore delle spese, incidenze fiscali, TU.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
pagina 3 di 10 *****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. L'attore ha proposto la presente azione chiedendo il disconoscimento della filiazione legittima di nata a [...] il [...], poiché la ON
minore, ancorché denunciata quale figlia legittima della signora e CP_1 [...]
all'Ufficiale di Stato Civile poiché nata in [...] matrimonio, era in realtà PT
nata da una relazione adulterina della madre. Il ricorrente esponeva altresì come successivamente alla nascita di iniziasse ad insospettirsi dell'atteggiamento ON
ambiguo della moglie ma al tempo la signora confermava una semplice Per_1
frequentazione di un altro uomo, e solo a seguito di una discussione nella primavera del
2022 confessava di aver avuto una relazione extraconiugale idonea al concepimento della figlia . ON
Costituendosi in giudizio la convenuta ha confermato quanto dedotto dall'attore,
aderendo all'azione proposta per contestare la paternità legittima di . La ON
madre ha allegato che in data 19 gennaio 2023 è stato effettuato il test di paternità con l'esito confermativo della prospettazione delle parti (doc. 3); dalla scorsa estate il padre biologico ha iniziato ad intrattenere un rapporto con e negli ultimi tempi ON
sono stati anche organizzati incontri tra loro.
Il Tribunale con provvedimento del 23.4.2024 ha ritenuto di disporre TU genetica
(all'uopo nominando il dott. ) ed ha nominato l'avv. Persona_2 Controparte_3
curatore speciale della minore.
Il curatore speciale si è costituito in giudizio e, visti gli esiti della TU, ha sostanzialmente aderito alla domanda delle parti.
La causa, acquisita la documentazione necessaria e gli esiti della TU è stata all'esito rimessa in decisione.
II. L'azione proposta merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che verranno di seguito esposte.
pagina 4 di 10 Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività dell'azione di disconoscimento di paternità nei confronti della minore, avendo parte attrice agito entro l'anno dalla scoperta della non paternità e dell'indagine di paternità svolta in un centro privato rispetto ad un soggetto terzo che ha fornito i risultati all'odierno attore in data 24.1.2023
(cfr. doc. 3 di parte convenuta). Come è noto, infatti, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione è correlato alla scoperta in maniera certa dell'adulterio al tempo del concepimento (cass. 26.6.2014 n. 14556) e che "la scoperta dell'adulterio commesso
all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza
fissato dall'art. 244 c.c. - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero
sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione" (cfr. Cass. ordinanza
6517/2019), per cui nel caso di specie la circostanza per cui l'attore contesti alla moglie di aver posto in essere relazioni extraconiugali nel corso della vita matrimoniale non consente di ritenere spirato il termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento,
atteso che la conoscenza certa dell'adulterio richiesta dalla norma e precisata dalla giurisprudenza deve involgere proprio il nesso di causalità tra adulterio e procreazione del figlio che si intende disconoscere. Nel caso di specie, anche alla luce delle difese della convenuta che nulla ha negato sul punto, la prova certa della relazione extraconiugale secondo la prospettazione attorea deve rinvenirsi proprio, oltre che nell'ammissione della moglie nella primavera del 2022, negli esiti del test di paternità
con un soggetto terzo.
Ed invero, la presente azione è stata presentata nei termini, essendo la figlia nata il
15.2.2020 e l'azione proposta dal padre legittimo il 27.12.2022, dopo avere scoperto la relazione extraconiugale idonea al concepimento della figlia della moglie da quest'ultima ammessa solo nella primavera del 2022 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente,
missiva indirizzata dalla convenuta al ricorrente), come concordemente prospettato dalle parti.
Occorre a questo punto procedere ad accertare che il ricorrente non è il padre biologico della piccola ON
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, è incontestato in causa che la madre della bambina , ha CP_1
avuto rapporti sessuali con altro soggetto in costanza di matrimonio con il ricorrente.
Tali circostanze sono state espressamente ammesse da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda che hanno anche riferito che la donna, accortasi della gravidanza, aveva inizialmente taciuto di avere avuto rapporti sessuali idonei alla procreazione con un altro uomo.
Ma soprattutto, la prova in negativo dell'assenza del rapporto di filiazione tra la minore e il padre che la ha formalmente riconosciuto come propria figlia al momento della nascita, , è desumibile dagli esiti degli accertamenti genetici posti in essere PA
dal TU dott. , il quale all'esito della sua indagine peritale è giunto alle Persona_2
seguenti conclusioni: ”In base alle analisi molecolari e biostatistiche effettuate sul DNA
estratto dai tamponi buccali del sig. della minore e PA ON
della sig.ra , è così possibile rispondere al quesito posto dal Giudice: CP_1
Il profilo STR autosomico di non è biologicamente compatibile con l'assetto allelico PA
di , in quanto soltanto 6 su 21 alleli della minore si ritrovano nelle ON
rispettive regioni autosomiche esaminate per con LR = 3.048885285e-048 (tasso PA
di mutazione fissato a 0.001) oppure con LR = 3.34426695e-039 (tasso di mutazione fissato a
0.004). Ciò significa che l'ipotesi che sia il padre biologico di PA ON
è al massimo 3.34426695e-039 volte più probabile dell'ipotesi di non paternità, dato anche
[...]
il profilo genetico della madre . CP_1
Ne consegue che il sig. non sia il padre biologico della minore PA ON
.” (cfr. elaborato peritale depositato in data 27.9.2024).
[...]
Le conclusioni rese dal TU, per l'esaustività dell'indagine svolta, per la correttezza della metodologia utilizzata che ha condotto ad esiti immuni da vizi logici, appaiono pienamente condivisibili. Del resto, nessuna delle parti ha mosso alcun rilievo all'elaborato peritale suddetto.
Peraltro, la madre convenuta ha prodotto in causa sub doc. 3 Referto di Test di
Paternità, validato il 24.1.2023 dal laboratorio AMES Group in cui si accerta che altro pagina 6 di 10 soggetto - e non - è il padre biologico della minore PA ON
.
[...]
Dagli esiti di tali accertamenti – le cui conclusioni per l'esaustività dell'indagine svolta e per la metodologia utilizzata, appaiono immuni da vizi logici e non sono state nemmeno contestate dalle parti che, anzi, all'esito hanno tutte chiesto dichiararsi il disconoscimento di paternità effettuato dal ricorrente nei confronti della minore
[...]
- consegue, con sufficiente certezza, che non è il padre ON PA
biologico del minore . ON
E' inoltre emerso che la minore che vive con la madre, essendo peraltro le attuali parti in fase di separazione, ha iniziato ad incontrare il padre biologico (come individuato dal doc. 3 di parte convenuta); da tali incontestate circostanze emerge dunque che la bambina ha instaurato uno stabile legame affettivo con il padre biologico. I rapporti instauratisi tra la minore e tutti i soggetti coinvolti, previo contemperamento tra il diritto all'identità personale, derivante dagli esiti delle indagini genetiche, e l'interesse al mantenimento dello “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari ed affettivi eventualmente consolidatisi, inducono a ritenere, avendo sempre come punto fermo ed imprescindibile il superiore interesse del minore, opportuno adeguare alla realtà
biologica emersa la paternità di . ON
Deve, pertanto, dichiararsi, anche visto l'art. 49 lett. “o” DPR 396/2000 che PT
nato a [...] il [...] (C.F. ), non è il padre
[...] C.F._1
biologico della minore nata il [...] a [...] ON
(TO), Codice Fiscale C.F._5
Conseguono le annotazioni previste per legge sull'atto di nascita (atto di Nascita del
20.2.2020 del Comune di MA (TO) Parte II Serie B n. 3) (cfr. doc. 1), che non corrisponde alla realtà biologica come accertata.
III. L'attore ha chiesto che si disponga la perdita del cognome della bambina, PT
istanza cui la madre e il curatore del minore nulla hanno osservato, aderendo alla domanda di rettifica di tutti gli atti conseguenti.
pagina 7 di 10 Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che in giurisprudenza è stato chiaramente affermato il principio di assenza di automatismo giuridico tra intervenuto disconoscimento di paternità e variazione del cognome in capo al soggetto disconosciuto (specie se minore di età), riconoscendosi il diritto del figlio naturale di mantenere il cognome del quale era in precedenza titolare quando lo stesso sia divenuto un autonomo segno distintivo della sua identità personale (cfr. Cass. 13/1994, n.
297/1996 n. 6098/2001 e 12641/2006, principio poi trasfuso dal legislatore nell'art. 95
d.P.R. 396/2000).
Nel caso di specie, il minore è ancora in tenera età e risulta non vivere più con il ricorrente e la madre (cfr. Certificato Stato di famiglia aggiornato al 29.10.2024 allegato da ultimo dal Curatore speciale).
La domanda attorea non può essere accolta, dal momento che allo stato non è ancora divenuto incontrovertibile l'accertamento di non veridicità della paternità del PT
intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, nulla osta alla perdita da parte della minore del cognome minore che manterrà pertanto solo il cognome PT
materno. Allo stato unico genitore giuridicamente certo è la madre . CP_1
IV. Per quanto concerne il regime delle spese processuali, deve evidenziarsi che tutte le parti hanno concluso per il disconoscimento della paternità; il ricorrente e la convenuta hanno inoltre chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di non opposizione;
sussistono pertanto gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la convenuta.
Il ricorrente e la convenuta, invece, che con la loro condotta hanno dato causa alla lite,
vanno condannati alla rifusione delle spese del Curatore speciale della minore, ed in particolare in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 essendo la minore costituita a mezzo di procuratore speciale (ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato).
La correttezza e la linearità degli agiti processuali del ricorrente e della convenuta
– in uno con la manifesta non elevata complessità dell'affare – giustificano CP_1
l'adozione dei valori medi dimidiati di cui al DM 147/2022 (in base al tempo di pagina 8 di 10 ultimazione dell'attività processuale) (rito ordinario, scaglione indeterminabile di bassa complessità ridotta fino alla metà) per le sole fasi effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non esperita e non depositati scritti difensivi finali). Le spese del
Curatore Speciale del minore saranno dunque liquidate come in dispositivo, sulla base di quanto qui evidenziato.
Vanno per le ragioni già sopra indicate poste definitivamente a carico di e PA
nella misura del 50% ciascuno le somme che saranno liquidate al TU, con CP_1
separato contestuale provvedimento (ferma la solidarietà tra i detti soggetti nei confronti del TU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle Parti, nel procedimento iscritto al n. 4024/2022, sentito il P.M.-sede, disattesa ogni altra e diversa domanda ed eccezione, così decide:
1) accerta e dichiara che nato a [...] il [...] (C.F. PA
), non è il padre biologico della minore C.F._1 ON
, nata il [...] a [...], Codice Fiscale
[...] C.F._5
minore che al passaggio in giudicato della presente sentenza perderà il cognome PT
e conserverà esclusivamente il cognome materno,
e per l'effetto ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge su tutti gli atti connessi e sul relativo atto di nascita (atto di Nascita del 20.2.2020 del
Comune di MA (TO) Parte II Serie B n. 3);
2) condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese di PA CP_1
lite del minore in persona del curatore speciale che si liquidano in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nella somma di € 2.905,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (fermo il paritetico regresso nei rapporti interni);
pagina 9 di 10 3) compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e la convenuta PA CP_1
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[...]
4) pone definitivamente a carico di e nella misura del 50% PA CP_1
ciascuno le somme che saranno liquidate al TU, con separato contestuale provvedimento (ferma la solidarietà tra i detti soggetti nei confronti del TU).
Manda alla Cancelleria per gli incombenti tutti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in RE il 24 giugno 2025
Il giudice relatore dott. Rossella Mastropietro
Il Presidente
dott. Alessandro Scialabba
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni
altro terzo citato nel provvedimento.
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