Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 380/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 645 del 23.5.2024, notificata il 24.5.2024; avente ad oggetto: obbligo vaccinale;
promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Montanari e Laura Parte_1
Mana ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna – appellante nei confronti di:
Controparte_1
, rappresentata e difesa dalle avv. Cristina Caravita e Claudia Tibolla ed
[...] elettivamente domiciliata presso la sede del Servizio Legale dell'Ente in Bologna
– appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
1. , dipendente della controparte con qualifica di “Operatore Parte_1
Tecnico Centralinista con funzioni di portineria (accettazione)”, sospesa dalla prestazione con nota del 4.7.2022 per inosservanza dell'obbligo vaccinale a decorrere dal 10.6.2022 (tenuto conto di un certificato di ricovero per la sola giornata del 9.6.2022) e riammessa in servizio dal 2.11.2022, a seguito della revoca dell'obbligo vaccinale disposta dal d. l. n. 162/2022, conv. in legge
199/2022, agiva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. IN VIA
CAUTELARE E D'URGENZA, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE Si chiede sin d'ora condannare parte resistente all'immediato pagamento, anche ex art. 423 c.p.c., dal dì della sospensione di fatto e segnatamente dal 01/02/2022, in favore della ricorrente, a titolo provvisorio, della retribuzione integrale dovuta o almeno dell'assegno alimentare ex art. 82 DPR 3/1957 pari alla metà della retribuzione mensile globale di fatto, ovvero delle somme per le quali l'Ill.mo
Giudice ritenga raggiunta la prova e/o, comunque, di tutti gli importi non contestati sino alla decisione nel merito e/o al termine del periodo di sospensione”.
2. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
A. Accertare che l'obbligo vaccinale prescritto quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa per i soggetti indicati dall'art. 4 ter
D.L. 44/2021 è finalizzato alla “prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2”, accertare che i farmaci attualmente in commercio ed utilizzati nella campagna nazionale di vaccinazione NON sono stati prodotti per prevenire l'infezione quanto piuttosto per attenuare i sintomi della malattia denominata COVID19, accertare che l'imposizione di tali farmaci costituirebbe un inaccettabile e sistematico impiego degli stessi fuori etichetta (off label) e pertanto dichiarare che allo stato è impossibile per chiunque soddisfare il predetto obbligo, e quindi dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci sia il provvedimento Prot. N. 0003199 del 31/01/2022 con cui l'ente convenuto ha decretato l'assenza ingiustificata della ricorrente con decorrenza dal 01/02/2022 sia il provvedimento Prot. N.
0024534 del 04/07/2022 con cui l'ente convenuto ha disposto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dell'odierna ricorrente con decorrenza dal
10/06/2022.
B. Accertare che la conseguenza della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei lavoratori che non si sono sottoposti a “vaccinazione” integra trattamento discriminatorio e come tale contrasta con quanto previsto dal considerando n. 36 del Reg. UE 953/2021 che vieta qualsiasi tipo di
2 discriminazione verso coloro che non si siano voluti vaccinare, e pertanto disapplicare l'art. 4 ter D.L. 44/2021 e ogni altra norma confliggente con la normativa di rango superiore, e pertanto dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci sia il provvedimento Prot. N. 0003199 del 31/01/2022 con cui l'ente convenuto ha decretato l'assenza ingiustificata della ricorrente con decorrenza dal 01/02/2022 sia il provvedimento Prot. N. 0024534 del 04/07/2022 con cui l'ente convenuto ha disposto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dell'odierna ricorrente con decorrenza dal 10/06/2022
C. … [domanda rinunciata in sede di appello]
D. Accertare che l'obbligo vaccinale quale requisito per l'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'art. 4 ter D.L. 44/2021 vìola la Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, al Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e pertanto disapplicare la norma in questione, in subordine individuare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma tale da renderla conforme, oppure rilevare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione dei trattati internazionali, e dunque dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci sia il provvedimento Prot. N. 0003199 del 31/01/2022 con cui l'ente convenuto ha decretato l'assenza ingiustificata della ricorrente con decorrenza dal 01/02/2022 sia il provvedimento Prot. N.
0024534 del 04/07/2022 con cui l'ente convenuto ha disposto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dell'odierna ricorrente con decorrenza dal 10/06/2022
E. Accertare che l'obbligo vaccinale quale requisito per l'esercizio della professione sanitaria di cui all'art. 4 ter D.L. 44/2021 contrasta con i diritti fondamentali – naturali - ed inalienabili riconosciuti anche dalla Costituzione
Italiana ed in particolare il principio della dignità dell'essere umano (art. 2,3,32)
e del diritto al lavoro (artt. 1,4,36) ed ad una esistenza libera e dignitosa, e pertanto individuare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma tale da renderla conforme, oppure rilevare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione dei trattati internazionali, e dunque dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci sia il provvedimento Prot. N. 0003199 del 31/01/2022 con cui l'ente convenuto ha decretato l'assenza ingiustificata della ricorrente con decorrenza dal 01/02/2022, sia il provvedimento Prot. N. 0024534 del 04/07/2022 con cui l'ente convenuto ha disposto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dell'odierna ricorrente con decorrenza dal 10/06/2022
F. Accertare che i prodotti farmaceutici denominati “vaccini anticovid19” non sono efficaci nel prevenire l'infezione e pertanto dalla somministrazione non
3 trae beneficio né il singolo individuo né la collettività, accertare che tali prodotti sono forieri di rischi per la salute, anche gravi e irreversibili, ormai innegabili quanto imponderabili nella loro effettiva portata, e pertanto rilevare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale circa l'imposizione vaccinale, prevista dall'art 4 ter D.L. 44/2021, in quanto non conforme al nostro ordinamento per violazione dei canoni costituzionali sanciti dall'art. 32 Costituzione, quindi dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci sia il provvedimento Prot. N. 0003199 del 31/01/2022 con cui l'ente convenuto ha decretato l'assenza ingiustificata della ricorrente con decorrenza dal 01/02/2022, sia il provvedimento Prot. N. 0024534 del 04/07/2022 con cui l'ente convenuto ha disposto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dell'odierna ricorrente con decorrenza dal 10/06/2022.
G. IN SINTESI Dichiarare il pieno diritto della odierna ricorrente a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, a prescindere dal proprio status vaccinale in ogni caso: Condannare l'ente datore di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale e/o responsabilità extracontrattuale per la lesione dei diritti fondamentali dell'individuo ed in particolare per la lesione del diritto di autodeterminazione e di scelta in relazione alla propria salute personale, a corrispondere alla ricorrente i ratei di retribuzione globale di fatto maturata e maturandi nel periodo di sospensione sia di fatto che provvedimentale sino all'effettivo reintegro e a provvedere alla regolarizzazione contributiva, salvo il risarcimento di danni ulteriori. condannare il datore di lavoro a reintegrare la ricorrente sul posto di lavoro con le consuete mansioni
Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva, degli scatti di carriera e maturazione ferie e condannare il datore di lavoro ai relativi adempimenti.
H. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E CP_2
I. Accertata e dichiarata l'illegittimità dell'art.
4-ter D.L. 44/2021 nella parte in cui non contempla il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni diverse, ananche inferiori con salvezza della retribuzione, né qualora ciò non fosse possibile, nella misura in cui accompagna alla sospensione dal servizio anche la perdita della retribuzione, dichiarare il diritto di parte ricorrente alla retribuzione anche in assenza della prestazione lavorativa e comunque condannare l'ente datore di lavoro, a titolo di responsabilità contrattuale e/o responsabilità extracontrattuale per la lesione dei diritti fondamentali dell'individuo e in particolare per la lesione del diritto di autodeterminazione e di scelta in relazione alla propria salute personale, a corrispondere alla ricorrente i
4 ratei di retribuzione globale di fatto maturata e maturandi nel periodo di sospensione sia di fatto che provvedimentale sino all'effettivo reintegro, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, e a provvedere alla regolarizzazione contributiva;
dichiarare il pieno diritto del ricorrente a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, eventualmente adibendola ad altre mansioni, a prescindere dal proprio status vaccinale condannare il datore di lavoro a reintegrare il ricorrente sul posto di lavoro con le differenti mansioni
J. Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva, degli scatti di carriera, e maturazione ferie, e condannare il datore di lavoro ai relativi adempimenti;
In estremo subordine e salvo gravame - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, in ogni caso, per i periodi di sospensione, gli assegni alimentari e gli assegni familiari previsti dalla normativa di settore. Vinte le spese di causa oltre IVA, CPA e Spese Generali come per legge”.
La datrice di lavoro si costituiva in giudizio e resisteva alle riportate istanze, rilevando, quanto ai fatti di causa, che “La ricorrente, all'epoca dei fatti
(1.2.2022), era soggetta, come gli operatori sanitari e gli operatori di interesse sanitario, all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da virus SARS-
Cov-2 (ex art.
4-ter D.L. 4/2021); inoltre era tenuta ad accedere al luogo di lavoro con il “super Green pass” o “Green pass rafforzato”, rilasciato solo ai vaccinati o guariti dal Covid-19 (ma non a chi era in possesso di un tampone negativo).
La ricorrente risulta assente ingiustificata per mancato possesso di certificazione verde valida dal 01.02.2022 e in sospensione ex art.
4-ter DL
44/2021 per inosservanza dell'obbligo vaccinale dal 10.06.2022 alla data di deposito del ricorso (5.8.2022) e sino al 1.11.2022 (doc. )”. In particolare, “ CP_3
Al rientro da un periodo di malattia (15.12.2021/31.1.2022), la sig.ra con Pt_1 mail del 30.1.2022, acquisita agli atti con PG n. 3167 del 31.1.2022, comunicava che “io sottoscritta operatrice tecnica centralinista spec. con Parte_1 funzioni portineria … operante prevalentemente nel Punto informativo sito al padiglione 5 Nuove Patologie … premesso che contesto la legittimità della normativa sulla certificazione verde Covid-19 rafforzata, per palese violazione dei principi costituzionali in particolare riferiti all'accesso al lavoro, al fine di organizzare al meglio il servizio ed evitare ricadute sulla qualità del medesimo per gli utenti, informo che in data martedì 01 febbraio 2022, primo giorno utile dal ricevimento delle direttive, non intendo esibire alcuna certificazione rafforzata ai fini dell'accesso al lavoro (cosiddetto Green Pass rafforzato) …”.
Pertanto, l'AOU di Bologna, con decorrenza dal 1.2.2022, disponeva l'assenza
5 ingiustificata della ricorrente, ai sensi del l'art.
9-quinquies del D.L. 52/2021 per mancanza del “green pass rafforzato, “senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato, sino alla presentazione della certificazione verde Covid 19 rafforzata e comunque non oltre il 15.06.2022 salvo modifiche normative (cfr. nota PG 3396 del 31.1.2022 – doc.9). Prendeva così avvio
(parallelamente) il procedimento di verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art.
4-ter D.L. n. 44/2021 (introdotto dal D.L. 172/2021), come da circolari applicative dell'AOU di Bologna PG. 42991 del 20.12.2021
(doc.10) e PG. 42496 del 16.12.2021 (doc.10-bis). Pertanto, sempre in data
31.01.2022, con nota PG 3199 del 31.1.22 (doc.11) il Direttore del Servizio di afferenza invitava la lavoratrice a presentare entro 5 giorni la documentazione comprovante, alternativamente, l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione del Medico di Medicina Generale, corredata della documentazione circa specifiche condizioni cliniche ostative, oppure relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute;
o infine la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale.
Nella medesima nota l'AOU di Bologna precisava che “Atteso che l'obbligo vaccinale per il personale delle strutture sanitarie diverso da quello esercente le professioni sanitarie decorre dal 15 dicembre 2021, con riferimento ai sopra richiamati 5 giorni Lei sarà considerato assente ingiustificata. Nella specifica ipotesi di cui al punto 3), relativa alla presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni, l'Azienda La invita a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Con riferimento ai sopra richiamati 3 giorni Lei sarà considerata assente ingiustificato. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui si tratta, alla scadenza dei termini stabiliti, l'Azienda, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, Le fornirà immediata comunicazione scritta. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.”
Con mail in data 24.02.2022 (doc.12) la sig.ra riscontrava la Pt_1 comunicazione del datore di lavoro (ricevuta in data 22.2.2022) allegando la prenotazione per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 prevista per il giorno 9.03.2022.
Con comunicazione in data 11.03.2022, la sig.ra comunicava che Pt_1 nella giornata del 09.03.2022 quest'ultima si sarebbe recata presso l'Hub di
6 Casalecchio di Reno, per sottoporsi alla vaccinazione, ma il medico vaccinatore non avrebbe provveduto alla somministrazione del vaccino in quanto la predetta avrebbe rifiutato di sottoscrivere il consenso informato (doc.13).
Pertanto, la sig.ra rimaneva priva di green pass rafforzato (ex art.
9- Pt_1 quinquies D.L. 52/2021), e, in ogni caso, priva di un “requisito essenziale” per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ex art.
4-ter D.L. 44/2021). Contr Nel frattempo, con comunicazione PG. n.19913/2022 (doc.14) l' di
Bologna formulava un nuovo invito ex art 4-ter co.3 DL 44/2021, chiedendo, entro 5 giorni, (1) l'inoltro della documentazione attestante l'effettuazione della vaccinazione;
(2) l'attestazione del medico (curante) relativa all'omissione o al differimento della stessa;
(3)la presentazione della prenotazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale. Si avvertiva poi che in caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, alla scadenza dei termini stabiliti, l' , accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, CP_1 avrebbe dato comunicazione scritta e che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre che, per il periodo di sospensione, non erano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
A tale richiesta la sig.ra replicava, per il tramite dell'Avv. Trevisan, Pt_1 con Pec del 20.6.2022 (in atti con PG. 22825/2022 – doc.15), senza procura e priva della sottoscrizione della lavoratrice, precisando di non volersi sottoporre alla vaccinazione (“sia per motivi di salute sia per ragioni di tutela della propria dignità personale e di obiezione di coscienza rispetto ad un'imposizione illegittima e mortificante …”).
Con nota PG 24534 del 4.7.22 (doc.16), l'AOU di Bologna comunicava quindi la sospensione della lavoratrice per inosservanza dell'obbligo vaccinale a decorrere dal 10.06.2022, tenuto in considerazione il certificato di ricovero per la
(sola) giornata del 09.06.2022 (doc.17). Nella medesima nota si precisava inoltre che: -nel permanere dell'obbligo vaccinale fino al 31.12.2022 (ai sensi dell'art.8
DL 24 del 24.03.2022), la sospensione sarebbe rimasta in essere fino a tale data;
-per il periodo di sospensione non è previsto alcun compenso o emolumento comunque denominato. Resta fermo comunque quanto precedentemente comunicato rispetto al periodo di assenza ingiustificata a seguito del mancato possesso di green pass. Si comunica, infine, che, in considerazione del certificato di malattia trasmesso telematicamente a copertura della sola giornata del
09.06.2022, il trattamento economico corrisposto per il periodo dal 10.06.2022 al
30.06.2022 dovrà necessariamente essere recuperato”.
7 Per il mese di giugno la retribuzione le era stata comunque versata
(nell'attesa di definire la posizione della lavoratrice anche in relazione alla Contr prosecuzione o meno della malattia), perciò l' di Bologna recuperava, in via amministrativa, l'importo indebitamente corrisposto per il periodo 10.6.2022-
30.6.2022 (non coperto da malattia) (doc.18 e 19).
La sospensione della lavoratrice permaneva sino al 1.11.2022 non avendo, quest'ultima, nel frattempo, comunicato l'avvio ovvero il completamento del ciclo vaccinale, né l'eventuale guarigione da Covid-19 (doc.
7-BIS - cartellini settembre
2022-gennaio 2023).
Infatti, a seguito della revoca dell'obbligo vaccinale, a far data dal
2.11.2022, con D.L. 162/2022 conv. in legge 199/2022, la ricorrente veniva riammessa in servizio a decorrere dal 2.11.2022 (doc.20 - Nota PG. 38301/2022).
La lavoratrice si assentava dal lavoro in malattia dal 2.11.2022 al
25.11.2022 e rientrava in servizio dal 26.11.2022 (cfr. doc.19 cit.)”.
Respinta l'istanza cautelare, il Tribunale, dato atto che la lavoratrice,
“dipendente dell' convenuta con la qualifica di operatore tecnico CP_1 centralinista, come è incontestato”, era stata riammessa in servizio a seguito della revoca dell'obbligo vaccinale a far data dal 2.11.2022 a seguito dell'emanazione del d. l. n. 162/2022 conv. nella l. n. 199/2022, disattendeva le relative domande sulla base delle seguenti considerazioni:
“il legislatore ha disposto - art. 4 d.l. 44/2021 (conv. nella legge 76/2021) – che la vaccinazione anti SARS-Co V-2 costituisce “requisito essenziale” per esercitare le professioni sanitarie e le attività di operatori d'interesse sanitario ex art. 1, primo comma, l. 76/2021, prevedendo un iter procedimentale al fine di evitare che quanti vi sono addetti svolgano, in assenza di vaccinazione, prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio del virus (sesto comma).
Con l'entrata in vigore del DL 24/22 del 24.3.2022 (convertito in L. 52 del
19.5.2022 contenente “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”) l'obbligo vaccinale “per esercitare le professioni sanitarie e le attività di operatori d'interesse sanitario è stato prorogato fino al 31.12.2022”.
L'art. 4 ter, al comma 3, dopo avere descritto il procedimento di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, prescrive: “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
8 La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”. Soltanto chi non si sia sottoposto alla vaccinazione per ragioni mediche documentate viene assegnato “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione e in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da sars-cov 2” (art. 4 commi 2 e 7 richiamati dall'art. 4ter co. 2, d.l n.
44/21). Da tale previsione discende che, chi non si sia sottoposto alla vaccinazione per ragioni mediche documentate, viene assegnato “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione e in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da sars-cov 2” (art. 4 commi 2 e 7 richiamati dall'art. 4ter co. 2, d.l n. 44/21); ne deriva che chi non si sottopone alla vaccinazione senza averne motivo sanitario, non può svolgere l'attività lavorativa in nessuna forma.
L'art. 2, d.l. n. 172/21, introducendo l'art. 4 ter, lett. c), d.l. n. 44/21 ha esteso l'obbligo vaccinale a tutto il personale delle strutture eroganti servizi sanitari e sociosanitari, senza distinguere né tra mansioni (sanitarie, amministrative, tecniche) cui il personale sia adibito né tra sedi cui i dipendenti siano fisicamente assegnati: “Art. 4ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). - 1.
Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter… si applica anche alle seguenti categorie: …
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”.
La norma fa riferimento al personale che lavora nella “struttura” e non già in sue singole sedi o articolazioni quali sono gli ospedali, i distretti sanitari, gli ambulatori territoriali. Il termine “struttura” è utilizzato dal legislatore non tanto per indicare un luogo fisico in cui è svolta la prestazione lavorativa, quanto piuttosto per ricomprendervi ogni tipologia di soggetto giuridico, pubblico o privato, che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari e socio sanitari: si tratta di un termine che permette di includere enti pubblici, società di capitali, associazioni, onlus, fondazioni, previa autorizzazione della Regione di riferimento.
Nel caso in esame, sussiste(va) il predetto obbligo vaccinale per la lavoratrice ricorrente, che è pacificamente addetta alla funzione di operatore
9 tecnico centralinista con funzioni di accettazione presso la portineria: infatti, nello svolgimento della funzione assegnata, la ricorrente è a contatto quotidiano con i pazienti ed, in generale, con l'utenza dell'Azienda ospedaliera universitaria, oltre che con medici e paramedici operanti al suo interno. Risulta, quindi, del tutto indifferente la collocazione fisica dell'ufficio al quale la ricorrente è destinata: la norma, infatti, non distingue tra sedi prevalentemente adibite ad attività amministrative o sanitarie. Né sarebbe possibile, in concreto, che un ente che eroga servizi sanitari tenga completamente separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni di ufficio, così come è impossibile mantenere separate le aree in cui circola l'utenza e il personale sanitario ad essa dedicato, da quelle dove si svolgono le attività più propriamente tecniche o amministrative.
Per le suddette ragioni, già esposte nell'ordinanza emessa nella fase cautelare, il ricorso promosso da viene respinto. Parte_1
Osserva infine il giudicante che le ragioni suesposte permettono di ritenere ultroneo l'esame delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Infatti, il principio della “ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ai sensi dell'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19.8.2016, n.
17214; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10/05/2016)”.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie istanze (ad eccezione della domanda rinunciata).
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
2.1. L'appello, diversamente da quanto ritenuto dalla controparte, è ammissibile, in quanto, notificata la sentenza il 24.5.2024, il giudizio è stato ritualmente instaurato il 24.6.2024, primo giorno utile, essendo il trentesimo giorno 23.6 festivo (v. art. 155 c.p.c.).
3. Con il primo motivo, l'interessata censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha evidenziato, applicando il principio della cd. “ragione più liquida”, che l'ubicazione in cui il lavoratore del comparto sanitario, sottoposto all'obbligo vaccinale ex art 4-ter del d. l. n. 44/2021, svolge la propria attività sia indifferente.
Premesso che con l'art.
4-ter cit. l'obbligo vaccinale è stato applicato al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del d. lgs. n. 502/1992, evidenzia l'appellante che non è corretto
10 l'avviso del Tribunale secondo cui per “struttura” dovrebbe intendersi il soggetto giuridico che gestisce l'attività sanitaria soggetta ad autorizzazione e non già il luogo fisico di svolgimento dell'attività lavorativa. Il termine, diversamente, va inteso come volto a designare “solo ed esclusivamente gli spazi fisici, ovvero gli edifici e/o le parti di essi in cui si erogano effettivamente le prestazioni sanitarie elencate nel primo comma alle lettere a), b) e c) … Deve quindi ritenersi che l'obbligo vaccinale sia stato esteso SOLO al personale che presta la propria attività, con qualsiasi mansione e qualunque tipo contrattuale e alle dipendenze di chiunque, in strutture – ovvero edifici, complessi, insediamenti urbanistici e/o in aree e/o porzioni di essi– in cui sono erogate effettivamente prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime residenziale
(“luogo …. destinato alla cura e diagnosi dei pazienti” come giustamente definito da C.Cost. n.186/23 …)”.
Venendo al luogo di svolgimento della prestazione, l'appellante rileva di aver fatto e di far parte del personale “che non si occupa di “accettazione dei pazienti” cui è destinato altro ufficio e altro personale (come erroneamente scritto e riportato in sentenza dal Giudice di prime cure), ma bensì gestisce solo la risposta telefonica al centralino e funge da “sito”, oltretutto delimitato da barriere isolanti in plexiglass che non consentono alcun contatto diretto con il pubblico, “di informazioni e orientamento del pubblico” medesimo verso i vari reparti sanitari in cui qui sì si eseguono “prestazioni di cura e di diagnosi dei pazienti”, reparti che sono ben lontani e ben fisicamente distaccati dalla porzione di edificio di cui è causa (che infatti ricomprende anche l'area destinata a bar e a ristorazione, gestita da personale esterno non “obbligato alla vaccinazione” per legge, ma questa è una delle tante irragionevolezze della normativa de qua)”.
Non sussistevano pertanto i presupposti per l'assoggettamento all'obbligo vaccinale.
L'appellante, infine, impugna il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite, “auspicandone la riforma integrale in caso di accoglimento del presente appello, con conseguente condanna di controparte datoriale al pagamento delle spese di lite sia di primo che di secondo grado”.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto osservare che, nel ricorso introduttivo del giudizio,
l'interessata aveva chiesto ripetutamente la disapplicazione, per violazione della normativa europea, dell'art.
4-ter del d. l. n. 44/2021 lett. c) nella parte in cui disponeva che “l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 a carico dei lavoratori ivi indicati ed in particolare del personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8 ter D.Lgs
11 502/92”, lasciando intendere, evidentemente, che la norma si dovesse applicare alla propria posizione, come anche ritenuto, infatti, dal Giudice. La diversa prospettazione coltivata nell'atto di appello si fonda, quindi, su un dato nuovo, irritualmente introdotto in giudizio.
In secondo luogo, è significativo osservare che, costituendosi dinanzi al
Tribunale di Bologna, il datore di lavoro aveva dedotto (p. 12 della memoria Contr difensiva) che “La sig.ra , dipendente dell' di Bologna con Parte_1 qualifica di “Operatore Tecnico Centralinista con funzioni di portineria
(accettazione)”, e, quindi, a contatto con l'utenza (esterna e interna) e con altri operatori sanitari e non sanitari, [era] operante, all'epoca dei fatti, prevalentemente, presso il “Punto Informativo” del “Padiglione 5 Nuove
Patologie” e comunque presso i “Punti Informaitvi” collocati presso vari
Padiglioni dell'Ospedale (Padiglione 13 Pediatria, Padiglione 23 Polo Toraco-
Cardio-Vascolare e Padiglione 4 Ginecologia e ostetricia)”.
Ancora, il datore di lavoro, riportando (p. 13) il testo di una comunicazione della stessa lavoratrice, notava che “Al rientro da un periodo di malattia
(15.12.2021/31.1.2022), la sig.ra con mail del 30.1.2022, acquisita agli atti Pt_1 con PG n. 3167 del 31.1.2022, comunicava che “io sottoscritta Parte_1 operatrice tecnica centralinista spec. con funzioni portineria … operante prevalentemente nel Punto informativo sito al padiglione 5 Nuove Patologie … premesso che contesto la legittimità della normativa sulla certificazione verde
Covid-19 rafforzata, per palese violazione dei principi costituzionali in particolare riferiti all'accesso al lavoro, al fine di organizzare al meglio il servizio ed evitare ricadute sulla qualità del medesimo per gli utenti, informo che in data martedì 01 febbraio 2022, primo giorno utile dal ricevimento delle direttive, non intendo esibire alcuna certificazione rafforzata ai fini dell'accesso al lavoro (cosiddetto Green Pass rafforzato) …”. Il riferimento è stato ripreso, infatti, all'udienza del 6.2.2025, da parte appellata, che ha affermato che “il padiglione di cui si discute è il n. 5, certamente adibito ad attività sanitarie
(notoriamente sede di molte aree chirurgiche e del pronto soccorso)”.
È la stessa parte appellante, dopotutto, a riportare le considerazioni svolte da
C. Cost. nella sentenza n. 186/2023 nella parte in cui ivi si afferma che “In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura "sanitaria", anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti)”, estensione la cui ratio è del tutto invocabile nella fattispecie in esame, alla luce delle caratteristiche dei luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa.
12 Alla prima udienza, momento processualmente utile al fine di compiere le opportune contestazioni dei dati di fatto allegati dalla controparte, la lavoratrice non ha preso in alcun modo posizione sulle predette circostanze, con atteggiamento, appunto, del tutto coerente con la rappresentazione dei fatti compiuta nella riportata comunicazione e con la propria originaria impostazione.
Ferma restando l'inammissibilità di eventuali eccezioni fondate su considerazioni o fatti diversi rispetto a quelli illustrati e pertanto nuovi, introdotti in giudizio in modo irrituale, osserva il Collegio, sulla premessa che “il comma 1, lett. c), dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 (inserito dal d.l. 172/2021), non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività lavorativa espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4 i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate dal citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari tassativamente indicati dal legislatore, escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie (Cass., 6.5.2024, n. 12211)”, che le argomentazioni svolte nella sentenza sono del tutto in linea con il quadro appena illustrato, ben potendo richiamarsi, in ragione del contesto ove la prestazione aveva luogo (v. i rilievi sopra compiuti e il riferimento in particolare all'attività espletata presso il
Padiglione “Nuove Patologie”) e dei principi enunciati in sede di legittimità, che
“Né sarebbe possibile, in concreto, che un ente che eroga servizi sanitari tenga completamente separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni di ufficio, così come è impossibile mantenere separate le aree in cui circola l'utenza e il personale sanitario ad essa dedicato, da quelle dove si svolgono le attività più propriamente tecniche o amministrative”.
L'affermata sussistenza e vigenza dell'obbligo vaccinale in relazione all'appellante rende superfluo in questa sede l'esame delle conseguenze che la parte riconduce proprio alla sostenuta negazione dell'obbligo (“E allora non può infine ritenersi che la ricorrente fosse assoggettabile all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter DL 44/2021, con ciò che ne è conseguito e cioè l'illegittima sospensione dal lavoro e il gravissimo danno economico e alla dignità del lavoratore con il diniego di tutte le spettanze retributive, accessorie e contributive, scatti di anzianità inclusi (ivi compreso addirittura l'assegno alimentare ex lege, richiesto in primo grado seppur via di estremo subordine), privandolo di ogni sostentamento economico per sé e per la propria famiglia.
13 Pertanto, si auspica che l'Ecc.ma Corte adita, nella sua competenza funzionale di
Giudice garante dei diritti fondamentali del lavoratore, voglia riformare in toto e annullare la sentenza a quo, disponendo per il giusto risarcimento a favore della lavoratrice appellante, alla luce della illegittimità della sospensione e della ingiusta e vessatoria privazione di reddito dalla medesima patita, prima per il periodo di assenza dichiarata “ingiustificata” per mancanza di “super green pass” e poi per il periodo di sospensione inflitta per la mancata vaccinazione (sul punto si richiamano qui anche le considerazioni in diritto esposte nella memoria autorizzata della lavoratrice del 19/01/24 a ministero avv. Susanna Cavallina in prime cure)”.
4. Con un secondo motivo¸ l'appellante richiama e chiedere di ammettere un “verbale inedito del CTS (il Comitato Tecnico Scientifico, organo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito dal governo cd. 2 in data Per_1
03/02/2020 e mantenuto in attività dal successivo governo ai fini della Per_2 gestione con funzioni consultiva della P.d.C. della cd. “emergenza sanitaria da covid-19”), precedentemente segretato ma risalente alla data del 29/03/21 … in cui si dà clamorosamente atto per la prima volta in modo inoppugnabile e per tabulas che la Presidenza del Consiglio dei Ministri era perfettamente al corrente, a quella data (ricordiamo) anteriore alla pubblicazione del D.L. 44/21 del 01 aprile 2021 e di tutta la successiva normativa emergenziale su obblighi vaccinali e green pass (tutta finalizzata, tra l'altro, per espressa ratio legis, “alla prevenzione della diffusione del virus SARS-COV2”), del fatto che: “allo stato delle conoscenze scientifiche ATTUALI, che non consentono di escludere la capacità di contagio dei soggetti vaccinati, pur asintomatici… “ (il verbale prosegue dando atto in sostanza che siccome i vaccinati infettano gli altri così come i non vaccinati, ai candidati dei concorsi pubblici si impongono anche i tamponi e non basta essere “vaccinati” !); “il principio di precauzione” continua il CTS della Presidenza del Consiglio “impone di dare prevalenza alle esigenze di prevenzione del rischio sanitario”.
Con la produzione del documento, la parte verosimilmente intende, redigendo l'apposito motivo di appello, contestare la legittimità dell'obbligo vaccinale (negli stessi termini in cui, peraltro, la doglianza è intesa dalla controparte: “La questione posta dall'appellante (come “nuova”) in realtà ha trovato esaustiva disamina e soluzione nella giurisprudenza Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale che ne hanno confutato la fondatezza. L'appellante, sull'erroneo presupposto che sussisterebbero “nuove” evidenze (circa la presunta
“inutilità” del vaccino), pretenderebbe di mettere in dubbio, con inconsistenza di argomenti e preconcetto pregiudizio, la legittimità dell'obbligo vaccinale, già
14 vagliata (anche) sotto il profilo dell'efficacia e sicurezza del vaccino, dalla giurisprudenza”).
La produzione è però inammissibile, essendo tardiva e irrilevante.
Le parte, effettivamente, non ha dato conto dell'impossibilità di venire a conoscenza, in data anteriore, del verbale in questione, non avendo nemmeno dedotto di aver vanamente richiesto l'accesso all'atto (come segnalato da parte appellata, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul Verbale del CTS del 3.12.2021 con la decisione n. 55/2025 su un ricorso depositato già il 4.4.2022, ciò che consente di ritenere disponibili già da tempo detti atti).
In secondo luogo, il documento, che, come affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia appena indicata, ha solamente funzione interpretativa ed è privo di efficacia vincolante, si riferisce alla distinta questione delle modalità di
“svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali pubbliche”, prevedendo misure peculiari riferite allo specifico contesto concorsuale1. È però evidente che 1 “Il Coordinatore illustra le questioni che formano oggetto del punto n. 1 dell'ordine del giorno, vertente su un documento, contenente il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto dal Ministro della pubblica amministrazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con nota del 26 marzo 2021, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, nel trasmettere tale documento, chiede al
CTS di esprimere un parere tecnico-scientifico sull'adeguatezza delle misure previste (in allegato la nota e la bozza di protocollo) … All'esito della discussione, il CTS, riconosciuta la primaria esigenza di consentire l'espletamento dei concorsi pubblici, nella misura in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di mitigazione/contenimento della diffusione di SARS-CoV-2, e apprezzate le misure inserite nel protocollo posto al suo esame (tra le quali, specificamente, l'obbligo da parte dei concorrenti di presentare un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare eseguito in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, l'obbligo d'indossare dal momento dell'accesso all'area concorsuale fino all'uscita i facciali filtranti FFP2, la previsione di un elevato livello di areazione naturale, anche alternata con areazione meccanica e di impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione del ricircolo, nonché la previsione della dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita), esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:
- non esentare i soggetti in possesso di certificato di vaccinazione per il COVID-19 (o di documento equivalente, anche in formato digitale) dall'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, numero 4), del protocollo, ossia dall'obbligo di presentare, all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale, un referto relativo a un test antigienico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro- faringeo, riferito ad epoca non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
Ritiene, infatti, il CTS che
– allo stato delle conoscenze scientifiche attuali, che non consentono di escludere la capacità di contagio nei soggetti vaccinati, pur asintomatici – il principio di precauzione imponga di dare prevalenza alle esigenze di prevenzione del rischio sanitario, tenuto conto anche della limitata invasività dell'esame diagnostico che verrebbe richiesto anche ai candidati vaccinati;
- escludere rigorosamente o, quanto meno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati;
- stabilire che sia predefinita, con carattere di cogenza, la durata massima delle prove, che nella bozza di protocollo viene, invece, rimessa alle amministrazioni che organizzano i concorsi pubblici (chiamate, “di norma”, a non superare la durata massima di 60 minuti);
- definire in maniera più puntuale le volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato;
15 una contestazione, come quella dell'appellante, avanzata in termini di perplessità circa la pertinenza del richiamo al principio di precauzione (regola di derivazione comunitaria, secondo cui, come sintetizzato dal T.A.R. Campania – Napoli, sez.
V, 1.3.2023, n. 1330, proprio quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l' effettiva esistenza e la gravità di tali rischi, così che
“ogni qualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un' attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”), per di più riferita al richiamato specifico ambito, non vale certo quale idonea forma di censura, sul piano generale, del principio in sé considerato, né permette di fondare un'adeguata critica in relazione al diverso aspetto dell'introduzione dell'obbligo vaccinale. Difetta, allora, nell'ambito della prospettazione compiuta al riguardo dall'appellante, l'indicazione di elementi tali da rendere indispensabile l'acquisizione del verbale ex art. 437 c.c., trattandosi di documento che non sarebbe utile nemmeno a dirimere possibili dubbi in materia.
5. L'appellante chiede inoltre, anche alla luce della odierna importantissima produzione documentale, il riesame del completo thema decidendum già sottoposto al Tribunale di Bologna e così di tutte le domande e questioni di merito, non decise in applicazione del principio della ragione più liquida, formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e nei successivi atti defensionali oltre che alla udienza di discussione orale della causa.
In particolare, l'appellante, “sempre in applicazione del principio della ragione più liquida in materia di DL. n. 44/21 e di obblighi vaccinali del cd.
“periodo covid-19”, si sofferma sulla domanda di disapplicazione della
“normativa (nazionale) de quo e/o sulla questione di costituzionalità sollevata in subordine formulata in primo grado dai precedenti patroni dell'odierna appellante, per contrasto con la fonte del diritto gerarchicamente superiore di cui al Considerando 36 del Regolamento UE 953/21. Orbene, il nostro diritto interno, come interpretato ormai costantemente dal Giudice delle leggi e dalla Corte di
Cassazione, riconosce la supremazia del diritto comunitario, affermando che il fondamento della sua diretta applicazione, con prevalenza sulle norme statuali, deve rinvenirsi”, osservando che l'art. 4 del d. l. n. 44/2021 effettivamente
- mantenere quanto più possibile contenuto il numero dei candidati presenti nei locali chiusi, adottando, come già ricordato anche nel testo fornito in visione, qualora necessario, orari differenziati per la convocazione dei candidati chiamati a sostenere le prove concorsuali;
- prevedere l'obbligo della previa effettuazione del test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone, oro-faringeo anche per i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali e per i membri delle commissioni esaminatrici”.
16 contrasta con le disposizioni contenute nel Regolamento Comunitario 953/2021, al Considerando 36, secondo cui “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici … o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate…”. L'obbligo vaccinale, prosegue la parte, “imposto al personale sanitario e poi anche amministrativo delle strutture sanitarie ex artt. 4
e 4-ter DL 44/21, dispone sicuramente un trattamento discriminatorio a sfavore di coloro che sono stati sottoposti e/o si è tentato di sottoporre a codesto trattamento sanitario obbligatorio e che, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa la motivazione delle loro (a nostro avviso legittime, in ragione della norma comunitaria di rango superiore in commento, oltre che della acclarata e incontestata oggettiva inutilità della vaccinazione covid ai fini della non diffusione del virus SARS-COV2) scelte, non assolvano l'obbligo vaccinale. Tale conclusione, del resto, appare altresì avvalorata dalla nota (e incondivisibile) interpretazione “rigida” che, del disposto, ha fornito in data 17 febbraio 2022, il
Capo del Gabinetto Ministeriale del Ministero della Salute, ove ha precisato che neppure la guarigione dall'infezione (!) è idonea, “in base alla normativa vigente
(qui il contrasto evidente del con le norme della Legge Lorenzin che CP_5 salvaguardano i “guariti”), a legittimare la revoca della sospensione” (tra l'altro questo in contrasto con le evidenze scientifiche da sempre consolidate della scienza medica), così implicitamente avvalorando la tesi della imprescindibilità della sospensione a fronte del mero dato empirico dell'inottemperanza all'obbligo, senza che possa venire in rilievo alcuna distinzione, in ragione della particolare condizione soggettiva e semplicemente volitiva di chi non intenda sottoporsi alla vaccinazione”.
Le doglianze dell'appellante non sono fondate.
L'appellante non contesta la correttezza del ricorso, da parte del Giudice, alla descritta regola decisoria della cd. ragione più liquida, fondata sull'applicazione dell'art.
4-ter del d. l. n. 44/2021, lett. c), nella parte in cui disponeva che “l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 a carico dei lavoratori ivi indicati ed in particolare del personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8 ter D.Lgs
502/92”, né rileva che l'adozione di tale criterio avrebbe dovuto comunque indurlo ad esaminare le domande proposte in primo grado e non esaminate in quanto ritenute assorbite. La possibilità di procedere a tale esame presuppone, pertanto, la disapplicazione della disposizione, esito auspicato già in primo grado sul rilievo del contrasto della norma con il Regolamento UE 953/2021 (per. 45 del ricorso) e del Regolamento UE 536/2014 (par. 51), o la relativa caducazione a seguito di accoglimento della declaratoria di illegittimità costituzionale della
17 previsione (par. 153) per violazione dell'art. 32 Cost. e per contrasto con la giurisprudenza costituzionale in tema di obbligo vaccinale, “nella parte in cui dispone l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico dei lavoratori dipendenti ivi indicati ed in particolare a carico del personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8 ter D.Lgs 502/92”.
Non vi è tuttavia possibilità di pervenire all'esito invocato dall'appellante, non essendovi allora margine per mettere in dubbio la correttezza dell'argomentazione svolta dal Giudice e, dunque, l'operatività del criterio della cd. ragione più liquida.
5.1. Precisamente, riprendendo le condivisibili argomentazioni svolte in materia dalla Corte di Appello di Brescia – Sez. lavoro nella sentenza del
16.5.2023, n. 121, “la Corte Cost., con le pronunce n. 14 e n. 15 del 2023, ha dichiarato infondate le questioni di illegittimità costituzionale delle norme di legge che hanno imposto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie estendendolo, in forza delle modifiche apportate al D.L. 44/2021 da parte del D.L. 172/2021, ad altre categorie di lavoratori ed in particolare dell'art. 4 commi 1 e 2 D.L. 44/2021, in riferimento agli art. 32 Cost. (sent. n. 14/2023), nonché dell'art. 4 bis comma 1 e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021 e dal D.L. 24/22, con riferimento agli art.li 2, 3 e 32
Cost. (sent. n. 15/2023).
Come anticipato, proprio alla luce queste pronunce risultano infondate le censure articolate dall'appellante in materia di illegittimità dell'obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 44/21 per i sanitari (poi esteso ad altre categorie di lavoratori con il D.L. 172/21), in materia di inefficacia della vaccinazione ai fini della prevenzione dall'infezione e della trasmissione del virus, in materia di contrasto tra la normativa applicata e la Carta Costituzionale, e, infine, in materia di rilevanza del consenso informato.
Ed invero, in ordine alla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore dell'obbligo di sottoposizione a vaccino o a un trattamento di tipo sanitario, la
Corte Costituzionale ha sostanzialmente ribadito l'orientamento costante della medesima giurisprudenza costituzionale che ritiene che l'obbligo rimandi all'art. 32 Cost. che postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente interesse della collettività (v. sent. n. 5 del 2018, n. 258 del 1994).
In particolare, l'imposizione di un obbligo vaccinale o di un trattamento sanitario può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost. in presenza dei seguenti presupposti: 1) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute
18 degli altri;
2) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”; 3) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica
– sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (sentenza n. 258 del 1994 e nello stesso senso, sentenza n. 5 del
2018).
Nell'ambito del contemperamento degli interessi contrapposti del singolo e della collettività, inoltre, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost., che rappresenta la base della convivenza sociale in forza del quale “ciascuno può essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo comporti un rischio specifico” (v. sent. n. 107 del 2012).
Ne consegue, in termini generali, che il legislatore che impone un obbligo vaccinale, dovendo compiere un contemperamento tra interesse individuale e interesse collettivo, deve necessariamente effettuare una scelta che avviene nell'esercizio della sua discrezionalità politica e che è sindacabile dall'autorità giudiziaria solo nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo.
Ebbene, la Corte Costituzionale nelle pronunce in esame, ha ritenuto che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario (per quel che qui rileva), nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività, sia del tutto ragionevole e proporzionata.
In primo luogo, la previsione dell'obbligo vaccinale, nei limiti temporali e soggettivi sopra richiamati, è stata ritenuta ragionevole in quanto sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione del momento.
Va ricordato, in estrema sintesi, che: - l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da Covid-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato la situazione sanitaria come “pandemia”; - il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con delibera del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per sei mesi, successivamente prorogati con vari provvedimenti;
- in forza dell'intervento pubblico e della ricerca scientifica sono
19 stati approntati in tempi rapidi vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione Co del virus;
- le conclusioni di AI., dell e del Segretariato generale del Ministero della Salute convergono tutte sulla natura non sperimentale e sulla efficacia e idoneità del vaccino anti Covid-19. Co Nello specifico, l' ha attestato che i vaccini anti Covid- 19 attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia, non sono sperimentali in quanto
“regolarmente immessi in commercio dopo avere completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia”.
Come attestato dall'AI., tali vaccini sono “oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA) sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto”. Co Sull'efficacia dei vaccini, l' ha chiarito che “anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia,
l'elevata circolazione del virus SARS-COV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile”.
Quanto al profilo della sicurezza, l'AI. ha attestato l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva, sostenendo anche che la CMA “certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi”; sempre AI., affrontando la criticità degli eventi avversi, ha evidenziato che alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è il solo criterio temporale che tuttavia è condizione necessaria, ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento e che “le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione”.
Analoga conclusione sulla sicurezza del vaccino ha formulato l'IS. anche tenuto conto dei dati dell'EM.
Stando così le cose, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la scelta del legislatore circa l'introduzione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti, ossia quelli più a rischio di contagio e anche quelli più a rischio di diffusione del contagio medesimo, non è affatto irragionevole in quanto “sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che la vaccinazione era destinata ad affrontare” (v.
Corte. Cost. sent. n. 15/2023), a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso diffuso in tutto il mondo, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio (v. sent. Corte Cost. n. 14/ 2023).
20 Più specificamente, non è stata ritenuta irragionevole ed è stata ritenuta idonea allo scopo, la valutazione compiuta dal legislatore con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario.
Sul punto la Corte Costituzionale nella sent. n. 15, ha così statuito:
“l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico. … Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie
(le quali vengono in rilievo nel giudizio a quo, potendosi comunque riferire la medesima valutazione a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private) ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili. E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017). In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati.”.
La misura adottata dal legislatore, inoltre, risponde a criteri di proporzionalità: non vi erano a quel tempo misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore di fronteggiare la pandemia e, in particolare, non costituiva una valida alternativa al vaccino la sottoposizione periodica a test diagnostici dell'infezione.
Come rilevato dalla Corte Cost., infatti, i test diagnostici “dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni),
21 avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto,
l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua -
17 - effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati” (v. sent. n. 14/2023).
Sempre sotto il profilo della proporzionalità, poi, il sacrificio della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie imposto dal legislatore, con reintegro al momento del venir meno dell'inadempimento dell'obbligo, non eccede quanto necessario per il raggiungimento dello scopo pubblico della riduzione della circolazione del virus: in questi termini si è espressa la Corte Cost. che in tema ha valorizzato i termini di durata dell'obbligo vaccinale, rilevando che lo stesso ha avuto una durata predeterminata, via via modificata dal legislatore in base all'andamento dell'emergenza sanitaria, essendo il legislatore addirittura giunto ad anticiparne la cessazione, appena la situazione epidemiologica l'ha consentito;
sia l'intensità e gli effetti della sospensione, trattandosi, come noto, di una sospensione del rapporto di lavoro senza alcuna conseguenza sul piano disciplinare.
In definitiva, la normativa che imponeva all'odierno appellante di sottoporsi al vaccino anti Sars-Cov. 2, completandone l'intero ciclo, risulta conforme ai principi della Costituzione.
Le censure in materia di illegittimità dell'obbligo vaccinale e di inefficacia della vaccinazione ai fini della prevenzione dall'infezione e dalla trasmissione del virus Sars- Covid 2, non hanno pertanto ragion d'essere”.
5.2. Per quanto riguarda poi l'asserito contrasto della normativa sull'obbligo vaccinale anche con il diritto comunitario, “Secondo l'art. 51 della CDFUE, infatti, l'obbligo di promuovere l'applicazione delle disposizioni della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione è limitato all'attuazione delle competenze dell'Unione tra le quali non rientra l'intervento sanitario in tema di vaccinazioni obbligatorie regolato dalla normativa degli stati membri.
Tanto è stato ricordato di recente nella sent. n. 7045 del 2021 del Consiglio di Stato, richiamata anche nella sentenza impugnata, là dove è stato affermato che: “vi è ragione anzitutto di dubitare che l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sia applicabile in una materia come questa, inerente all'intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione», come prevede l'art. 51 della Carta stessa
22 nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale
(art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell'Unione per l'uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale – v., sul punto, Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37
–, perché tanto la Corte di Giustizia UE – v., ex plurimis, Corte di Giustizia UE, 5 ottobre 2010, in C-400/10 ed e ad., 28 novembre2019, inC653/19 –, quanto la
Corte costituzionale – v., ex plurimis, la sentenza dell'11 marzo 2011, n. 80 – hanno più volte ribadito che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione può essere invocata come parametro di costituzionalità soltanto nel caso in cui la fattispecie, oggetto di legislazione interna, sia disciplinata da una norma del diritto europeo diversa da quelle della Carta e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto”.
In altri termini, il giudice nazionale non può nella fattispecie disapplicare la normativa nazionale contrastante con la CDFUE, poiché la materia delle vaccinazioni obbligatorie non rientra nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Quanto, poi, al presunto contrasto tra normativa nazionale che impone la certificazione da vaccinazione per l'accesso al luogo di lavoro nei confronti del personale sanitario e il Regolamento UE n. 953/2021, la tesi è infondata.
Il Regolamento (UE) 2021/953, in realtà, detta norme a livello europeo per il rilascio, la verifica ed l'accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione da Covid-19, al fine di agevolare la libera circolazione da parte dei loro titolari, e afferma che la vaccinazione non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto alla libera circolazione;
in particolare, vieta la discriminazione della certificazione da tampone rapido antigenico rispetto a quella da vaccinazione (o da guarigione), perché essi sono scientificamente equivalenti ed impone agli Stati membri di accettare alle stesse condizioni le diverse certificazioni, come tipizzate nel medesimo Regolamento agli artt. 3, 5, 6, 7; ciò, peraltro, vale ai soli fini dell'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto transfrontalieri e non già ai fini del diritto al lavoro di cui si controverte in questa sede.
Ne deriva che il Regolamento non è applicabile al caso di specie in cui l'appellante lamenta il trattamento discriminatorio derivante dalla esclusione dal luogo di lavoro per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
Né rileva, in senso contrario, la previsione del comma 8 dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (come modificato dal D.L. n. 195/2021) secondo cui «le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954”.
23 Tale disposizione si riferisce, infatti, ai primi otto commi dell'art. 9 del D.L.
52/2021, ossia alle disposizioni normative che disciplinano soltanto le certificazioni verdi (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione ovvero l'effettuazione di un test diagnostico); essa non richiama, invece, il successivo art. 9 bis, avente ad oggetto l'impiego delle certificazioni verdi Covid 19 e le restrizioni per l'accesso a determinati servizi o attività di cui si discute nel presente giudizio.
Infine, anche il richiamo al considerando n. 36, avente l'obiettivo di tutelare la circolazione dei cittadini in ambito europeo, è improprio.
Il testo del considerando afferma che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate” e che pertanto “il possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti Co.-19 non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto transfontalieri”, in tal modo chiarendo che gli stati membri non dovrebbero fare in modo che il certificato di vaccinazione costituisca condizione per circolare tra gli Stati Europei o per utilizzare mezzi di trasporto transfrontalieri.
Ancora una volta, si capisce, in estrema sintesi, che i vincoli derivanti dal
Regolamento hanno ad oggetto la libertà di circolazione tra i Paesi Europei e non attengono affatto al tema delle restrizioni discendenti dal mancato possesso della certificazione verde da vaccinazione per l'accesso al luogo di lavoro, tema questo che viene in discussione in questa sede”.
5.3. Circa il contrasto con il Regolamento UE n. 2014/536, si nota, riprendendo la sintesi compiuta dal Tribunale di Torino con la sentenza del
17.1.2023, n. 42, che “Vanno altresì smentite le doglianze circa la natura sperimentale dei vaccini, anche in questo caso richiamandosi la giurisprudenza di merito già pronunciatasi sul punto: “Quanto alla natura sperimentale del vaccino anti- Covid 19, con conseguente illegittimità del relativo obbligo per contrasto con il diritto internazionale e comunitario (e in particolare con il Regolamento UE 2014/536), è dirimente e condivisa la recente pronuncia del
Tar Fr. [T.A.R. Tr., sez. I, 10/09/2021, n.262] che afferma: “la 'sperimentazione' dei vaccini (COVID, n.d.r.) si è conclusa con la loro autorizzazione all'immissione in commercio, all'esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica, e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l'autorizzazione è stata concessa in forma condizionata.
L'equiparazione dei vaccini a "farmaci sperimentali", dunque, è frutto di un'interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi” (Trib. Milano sez. lav., 08/11/2022,
24 n. 2241). Anche la Corte d'Appello di To. si è pronunciata sul punto affermando che: “i vaccini in commercio ed offerti per la vaccinazione gratuita da parte del servizio sanitario nazionale per la prevenzione della malattia Covid–19 non sono farmaci sperimentali, come sembra affermare l'appellato, bensì autorizzati sulla base dei Regolamenti europei n. 726/04 e n. 507/06 dalle autorità competenti, vale a dire da quella europea (EM.), e da quella italiana (AI.), le quali - nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva - ne hanno valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da Covid-19, virus inserito dalla direttiva 2020/739/UE tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive. Si tratta di vaccini autorizzati attraverso lo strumento della “autorizzazione condizionata” prevista e regolata dai citati regolamenti per le “situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità”. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, “L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (…)
e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente.
Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti,
l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita
- ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata” (Consiglio di Stato, 20.10.2021, n. 7045). Dunque, in considerazione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, rilasciata sulla base di dati certificati e validati, non hanno alcun rilievo le generiche contestazioni dell'appellato in merito all'asserita insicurezza, inefficacia e inadeguatezza dei vaccini” (App. Torino, 3.11.2022 n. 594)”.
6. Il rigetto dei precedenti motivi consente di ritenere assorbito l'esame del quarto motivo, con cui la parte si sofferma sul “quantum debeatur di spettanza della lavoratrice illegittimamente sospesa oggetto delle domande di prime cure”, il cui accoglimento, secondo quanto richiesto, presupporrebbe la declaratoria di
“nullità/illegittimità/inefficacia dei due provvedimenti datoriali impugnati – e così sia il provvedimento Prot. N. 0003199 del 31/01/2022 con cui l'ente convenuto ha decretato l'assenza ingiustificata della ricorrente con decorrenza dal 01/02/2022 sia il provvedimento Prot. N. 0024534 del 04/07/2022 con cui l'ente convenuto ha
25 disposto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dell'odierna ricorrente con decorrenza dal 10/06/2022 e fino al 01/11/22”.
Quanto alla richiesta, avanzata in subordine, relativa al pagamento almeno dell'assegno alimentare ex art. 82 DPR 3/1957, occorre richiamare le argomentazioni svolte da C. Cost. nella pronuncia n. 15/2023. Precisamente, la
Corte ha rilevato: “14.2.- Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4,4- bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14.3.- In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.
14.4.- L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R.
26 n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n.
421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico
(ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
14.5.- I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo
l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva,
l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto
27 soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d'opera.
Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
7. L'appello non merita dunque accoglimento, occorrendo confermare la sentenza impugnata.
8. Le spese di lite del grado si compensano in ragione della elevata complessità del panorama normativo e del fatto che la controversia è stata definita tenendo conto di pronunce di legittimità e di merito e della Corte Costituzionale di data successiva a quella di introduzione del giudizio.
Non va dato atto del rigetto dell'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, alla luce dell'autocertificata esenzione reddituale.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; compensa le spese.
Così deciso in Bologna il 6.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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