Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 11/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in personaControparte_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs.
n° 38/2000, al riconoscimento di malattia professionale denunciata, nella specie "ernie discali lombari" e, conseguentemente, a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altre due tecnopatie già riconosciute (sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla e tendinite del sovraspinoso o tendinite cuffia rotatori) nella misura complessiva del 6%, e conseguentemente condannare l' CP 1 al pagamento delle relative somme nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Depurazione srl, svolgendo attività fisiche pesanti, piegamenti frequenti, torsioni, sollevamento, tiro, spinta, lavoro ripetitivo, posture statiche alternate a posture, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata. Si costituiva l' CP 1 e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott.ssa Persona_1 ha accertato che il ricorrente risulta attualmente affetto da "lombalgia e sciatalgia recidivante in spondili-artrosi, osteocondrosi, discopatie con bulging in L4-L5, ED lombari con impronta sul sacco durale, neuropatia L4-L5 a destra,
S1 a sinistra.", da considerarsi concausalmente di natura professionale.
Relativamente al nesso causale, la stessa ha difatti specificato che il lavoro svolto dal periziando è da porsi in connessione concausale con la denunciata malattia professionale (ED lombare).
Di conseguenza, ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, come indicato nella voce 213 delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi, il danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 6%, è pari all'12%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178
e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine "professionale" della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 12% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5
MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l'CP 1 deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che "il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio" (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE
2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell CP 1 che deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L.
6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte 1
[...] così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura complessiva dell'12
(dodici)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l'CP_1 al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91; 2. condanna altresì | CP_1 al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell'CP_1 le spese di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 17.3.2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
-
(dott.ssa Viviana Di Palma)