Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 7162/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nato a Cava De' Tirreni il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
) ed ivi residente al Corso G. Marconi n.55e rappresentata, C.F._1 assistita e difesa dall' Avv. Massimo Rispoli (c.f. ), e con lui C.F._2 elettivamente domiciliata alla via P. Atenolfi n.79, in Cava de' Tirreni, giusta mandato a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 (C.F. Controparte_1
), in persona della sua Procuratrice, Dr.ssa , giusta P.IVA_1 Persona_1 procura del 6/7/2018, a ministero del Dr. , Notaio in Mestre (Rep. n. Persona_2
39722 – Racc. n. 14051), rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti, dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. n. - indirizzo P.E.C. CodiceFiscale_3
- fax n. 0248011624), con domicilio eletto Email_1 presso l'Avv.to Benedetto Accarino (C.F. n. – indirizzo CodiceFiscale_4
P.E.C. .salerno.it - fax n. 089.2962506), con Email_2 CP_2 studio in Cava de' Tirreni (SA) - CAP 84013 - alla via Papa Giovanni XXIII n. 10 OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo P.E.C. in data 13/12/2018, Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1923/2018 (R.G. n.
[...]
4800/2018) pubblicato in data 17/10/2018, con cui gli veniva ingiunto “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 8.317,26; 2. gli interessi come da domanda;
3. Le spese di questa procedura di
N.R.G. 7162/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
2) Dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate le pretese creditorie contenute nel decreto in parola;
3) Dichiarare prescritte per l'intervenuto, e maturato, termine di prescrizione previsto dagli artt. ex artt. 2046 – 2648 c.c.; 4) Dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate le pretese creditorie sia della sorte capitale che degli interessi richiesti da controparte in violazione degli art. 1215 e 1815 c.c. e nel contempo;
5) In subordine, conseguentemente, condannare la convenuta la risarcimento del danno arrecato all'opponente sig. Pt_1 attore per l'inadempimento e per ogni altra ragione di danno, nella misura che verrà quantificata
[...] in corso di causa e, occorrendo, anche in via equitativa ed in separata sede, con rivalutazione monetaria, interessi legali e moratori sulle somme rivalutate, capitalizzazione, dal giorno di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo, fissandone le relative decorrenze;
6) Pronunciare la compensazione concurrenti quantitate di ogni somma che il sig. fosse condannato a versare Parte_1 alla convenuta;
7) condannare al risarcimento de danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento da liquidarsi in via equitativa;
8) condannare controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti del sig. Parte_1
9) ordinare a controparte l'esibizione di tutta la documentazione giustificativa del presunto credito in quanto necessita alla scrivente difesa piano di ammortamento e i bonifici effettuati dal Sig. ex Pt_1 art. 210 c.p.c.”. Parte opponente premetteva che: richiese alla società finanziaria Consel Parte_1 un finanziamento per l'importo di € 6.000,00, al fine di poter acquistare dei mobili;
la società finanziaria Consel concesse il finanziamento in data 23/07/2008 per l'importo di € 6.547,00 al che sottoscrisse il contratto di finanziamento n. 849360, ricevendo Pt_1
l'erogazione della somma;
la società finanziaria Consel cedeva alla il Controparte_1 credito vantato nei confronti del sig. Pt_1
Ciò premesso parte opponente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito, dal momento che la lettera di diffida depositata non è mai pervenuta al Pt_1
, che disconosceva la sottoscrizione apposta sulla ricevuta della racc. A.R. n.
[...]
64951699963-6. Eccepiva altresì, la conseguenziale violazione dell'art. 1219 c.c., che stabilisce la costituzione in mora del presunto debitore che dagli atti non Parte_1 risultava diffidato o costituito in mora. Contestava nel merito l'effettiva sussistenza del credito, e quindi la contabilizzazione degli interessi, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio contabile al fine di verificare il tasso praticato dalla finanziaria. CP Si costituiva la in data 14/5/2019 eccependo la necessità della CP_1 proposizione della querela di falso, l'unico rimedio esperibile per contestare e, conseguentemente, far accertare la veridicità o l'apocrifia della firma apposta sulla cartolina di ricevimento postale. Eccepiva, altresì, la decennalità della prescrizione, che cominciava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, in scadenza al 23/07/2011. Eccepiva, altresì, la natura meramente esplorativa della chiesta ctu e l'infondatezza della domanda di compensazione, non vantando l'opponente alcun credito nei
N.R.G. 7162/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 confronti della cessionaria e la domanda di risarcimento del danno, non dedotto né provato.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va rilevato come la tardiva costituzione dell'opposta non abbia alcun rilievo, non avendo la stessa proposto domanda riconvenzionale o richiesto la chiamata di un terzo, né proposto eccezioni non rilevabili d'ufficio. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione, essendo irrilevante il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla diffida di pagamento notificata in data 27/01/2016 (come da ricevuta A/R n. 64951699963-6). Secondo la Cassazione (tra le altre Cass. ord. n. 5094/2023, Cass. n. 8032 del 2004) l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che, essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza, tra cui l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso. Va altresì rilevato che il termine di prescrizione decorrerebbe comunque dalla scadenza dell'ultima rata, cioè dal 23/7/2011. Va altresì ritenuto inefficace il disconoscimento della non conformità all'originale delle copie effettuato dall'opponente. Secondo la Cassazione “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, , quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione“. (Cass 23902/17 e Cass 24323/18). È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass 27633/18). Nel caso di specie il disconoscimento va ritenuto inefficace, non avendo parte opponente evidenziato alcuna differenza tra gli originali dei documenti e le copie
N.R.G. 7162/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 prodotte dall'opposta, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad. es. cancellature, scoloriture, ecc…) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi (cfr. in tal senso Cass. sentenza 24634/2021).
2. Sul merito. L'opposizione è infondata e va rigettata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta documentalmente provata la stipula del contratto di finanziamento in data 23/7/08, circostanza tra l'altro non contestata, unitamente alla circostanza espressamente affermata dall'opponente dell'erogazione della somma. Parte creditrice ha dunque provato il titolo su cui si fonda il proprio credito, mentre parte opponente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dedotto né provato l'adempimento o altro fatto estintivo e/o impeditivo. Con riguardo alle contestazioni relative agli interessi le allegazioni di cui all'atto di citazione, le stesse sono estremamente generiche, di fatto, demandando al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, attraverso una richiesta di CTU,
N.R.G. 7162/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 meramente esplorativa. L'opponente, infatti, si limitava a prospettare l'applicazione illegittima, da parte dell'Istituto Finanziario, di tassi usurari ed anatocistici, senza offrire positivi elementi di riscontro, quali: calcoli, riferimenti temporali e quantificazione del complessivo indebito così impedendo sia all'opposto di difendersi sia al Giudice di valutare la reale esistenza di clausole nulle e/o comportamenti illegittimi dell'Istituto finanziario. Va altresì disattesa la domanda di compensazione, non vantando l'opponente alcun credito nei confronti della cessionaria e la domanda di risarcimento del danno, non dedotto né provato.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7162/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1923/2018 (R.G. n. 4800/2018) pubblicato in data 17/10/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 11/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 7162/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5