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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.18633/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/05/2024 da
1) Parte_1 nato/a Magenta il 13 Agosto 1971 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Jasmine Bettinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Milano il 25 Giugno 1966 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Virginia Paola Vecchio ed Alessandro Bosatra presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 6 in Milano il 15/07/2006
Atto n. 769 parte II Serie A anno 2006 nei registri dello stato civile del Comune di Milano
□ sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 cpc 09/11/2015 avanti codesto Tribunale
(procedimento n. 52012/2015 RG Sep. Cons.) e omologato in data 30/12/2015
con i seguenti figli: a Milano il 27/12/2009, codice fiscale Persona_1 C.F._3
FATTO
Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti;
Rilevati che all'esito dell'udienza dell'08/04/2025 – tenutasi innanzi al GOT delegato Dott.ssa
Angelamaria Serpico – le parti hanno raggiunto un accordo contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica.
2) L'ex casa coniugale resta assegnata alla madre.
3) La casa di proprietà della sig. resta in godimento al sig. (come già stabilito negli Pt_1 Per_1 accordi separativi) per effetto del contratto di comodato d'uso gratuito, finché l'ex casa coniugale resterà assegnata alla sig.a La condizione i cui al punto 6 del contratto di Pt_1 comodato è da intendersi revocata.
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo, con accompagnamento a scuola. Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal martedì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola. Resta inteso, come già nell'attualità, che il padre accompagnerà il figlio a scuola (o dal nonno materno) tutte le mattine, finché ciò sarò richiesto dal figlio. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori: nel 2025 trascorrerà il primo periodo con il padre. I genitori stabiliscono Per_1 che il 27 dicembre, giorno del compleanno del figlio, sarà trascorso da quest'ultimo con l'uno o l'altro ad anni alterni. Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di Per_1 anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori: nel 2025 con la madre. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio due settimane continuative nel mese di agosto, nella prima o nella seconda metà del mese: nel 2025 il primo periodo con la madre. I ponti festivi saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza, mentre ulteriori festività saranno ripartite tra i genitori in base all'alternanza annuale. potrà trascorrere con ciascun genitore Per_1
pagina 2 di 6 ulteriori periodi di vacanza estiva scolastica previo accordo da prendersi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Diversamente sarà applicata la frequentazione ordinaria. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni di , Per_1 che ha già 15 anni.
5) Con decorrenza dal mese di maggio 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 400 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Anche il
50% dell'assegno unico di competenza paterna (pari oggi a 75 euro mensili) vengono corrisposti dal padre alla madre a titolo di mantenimento del figlio;
conseguentemente il predetto assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.a Si Pt_1 specifica quindi che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio € 475 euro al mese di cui 400 corrisposti direttamente e 75 corrisposti attraverso l'Inps. Le detrazioni fiscali restano ripartite al 50%. La sig.a rinuncia agli arretrati ISTAT maturati dalla Pt_1 separazione sul contributo paterno al mantenimento del figlio e non corrisposti.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di pagina 3 di 6 studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Le parti stabiliscono che, entro 30 giorni dalla data del deposito delle note scritte, provvederanno a modificare le proprie residenze ed a volturare le utenze domestiche.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 pagina 4 di 6 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 15/07/2006 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vittuone dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 14 parte II serie B anno 2006)
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/05/2024 da
1) Parte_1 nato/a Magenta il 13 Agosto 1971 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Jasmine Bettinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Milano il 25 Giugno 1966 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Virginia Paola Vecchio ed Alessandro Bosatra presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 6 in Milano il 15/07/2006
Atto n. 769 parte II Serie A anno 2006 nei registri dello stato civile del Comune di Milano
□ sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 cpc 09/11/2015 avanti codesto Tribunale
(procedimento n. 52012/2015 RG Sep. Cons.) e omologato in data 30/12/2015
con i seguenti figli: a Milano il 27/12/2009, codice fiscale Persona_1 C.F._3
FATTO
Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti;
Rilevati che all'esito dell'udienza dell'08/04/2025 – tenutasi innanzi al GOT delegato Dott.ssa
Angelamaria Serpico – le parti hanno raggiunto un accordo contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica.
2) L'ex casa coniugale resta assegnata alla madre.
3) La casa di proprietà della sig. resta in godimento al sig. (come già stabilito negli Pt_1 Per_1 accordi separativi) per effetto del contratto di comodato d'uso gratuito, finché l'ex casa coniugale resterà assegnata alla sig.a La condizione i cui al punto 6 del contratto di Pt_1 comodato è da intendersi revocata.
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo, con accompagnamento a scuola. Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal martedì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola. Resta inteso, come già nell'attualità, che il padre accompagnerà il figlio a scuola (o dal nonno materno) tutte le mattine, finché ciò sarò richiesto dal figlio. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori: nel 2025 trascorrerà il primo periodo con il padre. I genitori stabiliscono Per_1 che il 27 dicembre, giorno del compleanno del figlio, sarà trascorso da quest'ultimo con l'uno o l'altro ad anni alterni. Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di Per_1 anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori: nel 2025 con la madre. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio due settimane continuative nel mese di agosto, nella prima o nella seconda metà del mese: nel 2025 il primo periodo con la madre. I ponti festivi saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza, mentre ulteriori festività saranno ripartite tra i genitori in base all'alternanza annuale. potrà trascorrere con ciascun genitore Per_1
pagina 2 di 6 ulteriori periodi di vacanza estiva scolastica previo accordo da prendersi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Diversamente sarà applicata la frequentazione ordinaria. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni di , Per_1 che ha già 15 anni.
5) Con decorrenza dal mese di maggio 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 400 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Anche il
50% dell'assegno unico di competenza paterna (pari oggi a 75 euro mensili) vengono corrisposti dal padre alla madre a titolo di mantenimento del figlio;
conseguentemente il predetto assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.a Si Pt_1 specifica quindi che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio € 475 euro al mese di cui 400 corrisposti direttamente e 75 corrisposti attraverso l'Inps. Le detrazioni fiscali restano ripartite al 50%. La sig.a rinuncia agli arretrati ISTAT maturati dalla Pt_1 separazione sul contributo paterno al mantenimento del figlio e non corrisposti.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di pagina 3 di 6 studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Le parti stabiliscono che, entro 30 giorni dalla data del deposito delle note scritte, provvederanno a modificare le proprie residenze ed a volturare le utenze domestiche.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 pagina 4 di 6 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 15/07/2006 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vittuone dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 14 parte II serie B anno 2006)
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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