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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE -giudice ausiliario- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 191 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2853/2020(RG 2727/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di ricostituzione pensione, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore,
rappr. e difeso dall'avv. G. BASILE
- Appellante-
E
rapp. e difeso dall'avv. F. DEL VECCHIO Controparte_1
Appellato-
OGGETTO: ricostituzione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 28/5/2021 l' ha impugnato la sentenza con cui il Pt_2
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta dall'appellato di ricostituzione della pensione per computo della contribuzione figurativa per malattia e per rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto. Ha assunto l'istituto appellante l'erroneità della sentenza, per avere superato l'eccezione di improponibilità del ricorso giudiziario stante la mancanza della domanda amministrativa, avendola il ricorrente presentata senza rispettare la modalità telematica imposta dall'istituto con propria circolare;
altresì ha assunto l'erroneità della sentenza per avere dichiarato la decadenza dall'azione giudiziaria limitatamente ai ratei antecedenti al triennio dalla domanda giudiziale, mentre avrebbe dovuto dichiarare la decadenza tombale, intesa come estinzione del diritto. Tanto premesso ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di ricostituzione pensione. Parte appellata si è riportata alle motivazioni della sentenza chiedendo il rigetto.
L'appello è infondato. La domanda amministrativa risulta depositata in modalità telematica e dunque non si comprende l'eccezione dell' . In ogni caso si rileva che la presentazione della CP_2
domanda in modalità inesatte non può essere equiparata alla omessa presentazione della domanda.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Cassazione, la quale ha rilevato, con motivazione condivisa da questa Corte d'appello, che “in tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina Pt_2
l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall Pt_2 ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009)”1.
In ordine alla eccezione di decadenza, poi, è pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), abbia esteso la decadenza triennale di cui all'art 47
DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, per le quali solo con stessa legge è stato introdotto un termine decadenziale prima inesistente(poiché nel vecchio testo la decadenza era limitata alle richieste di pensione avanzate per la prima volta).
Secondo un primo orientamento, seguito in un primo tempo anche da questa Corte d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della
Corte di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020“La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l.
n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina”2.
Trattasi infatti di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina.
Secondo un altro orientamento, propugnato dall' in ossequio ad altre pronunce della Suprema Pt_2
Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione3.
In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima(del luglio 2020) . Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 .(n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997,
Parte che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da
HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e
3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa –
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il
"bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione.
Ciò tuttavia non comporta l' impossibilità assoluta di far valere il diritto. Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la
Suprema Corte sul punto ha sostenuto che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”4. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l.
29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n.
13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio
2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
In base all'orientamento seguito da questa Corte il ricorrente non è decaduto dal diritto alla ricostituzione della pensione, ma solo dei ratei maturati antecedentemennte al triennio dal deposito del ricorso giudiziario, così come ha disposto il tribunale.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sull' grava l'ulteriore Pt_2
contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 2500,00 Pt_2 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipante. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 12/2/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella \ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024 2Cass. sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2016 , conforme Cass. n. 4671/2019), in ultimo sentenza n. 16257/2020 3 Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019 4 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021